Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 07/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato dall’amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, Azienda ULSS n. 8 “Berica”, Comitato dei Sindaci del Distretto Est, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Cooperativa Sociale -OMISSIS- , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota in data -OMISSIS- con la quale l’ULSS n. 8 “Berica” ha determinato nella misura di € -OMISSIS- al giorno la «nuova quota di rilievo sociale» a carico dell’utente a far data dal 1°giugno 2024, a seguito della comunicazione del Comune di -OMISSIS-, e ciò in attuazione del «Regolamento per l’accesso alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali» , entrato in vigore il 1°giugno 2024;
- della predetta nota del Comune di -OMISSIS-;
- del predetto «Regolamento per l’accesso alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali» , approvato in data-OMISSIS- dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est dell’ULSS n. 8 “Berica”;
- della delibera di Consiglio Comunale -OMISSIS-, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha approvato il predetto «Regolamento per l’accesso alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali» ;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo in fatto:
- di essere -OMISSIS-, -OMISSIS-, in quanto affetto da «-OMISSIS- , come da certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- di aver sempre usufruito di soggiorni temporanei di sollievo presso la R.S.A. denominata “-OMISSIS-”, gestita dalla Cooperativa Sociale -OMISSIS-, accreditata e convenzionata, con passaggio alla residenzialità definitiva a decorrere dal-OMISSIS-;
- di avere, per l’anno 2024, un reddito complessivo ISEE pari a € -OMISSIS- al mese) e di percepire una pensione di inabilità con cumulo ex l. n. 288/2002 pari ad €-OMISSIS-mensili (oltre tredicesima), nonché una pensione di -OMISSIS- per l’importo lordo mensile pari a circa € -OMISSIS- (oltre tredicesima), per un totale mensile pari a circa € -OMISSIS-
- di sostenere, oltre al costo della retta, ulteriori spese personali pari nel 2023 alla somma complessiva di € -OMISSIS-, come risultanti dal rendiconto depositato innanzi al Giudice tutelare;
- che in data -OMISSIS- l’amministratore di sostegno del ricorrente medesimo ha chiesto al Comune di -OMISSIS- il calcolo della compartecipazione a far data da giugno 2024, nel rispetto del d.P.C.M. n. 159/2013 e della giurisprudenza in materia, allegando l’attestazione ISEE per il 2024 e il rendiconto attestante le spese personali sostenute nel 2023;
- che dal 1° giugno 2024 la quota socio-alberghiera giornaliera della detta R.S.A. è stata portata ad € -OMISSIS-4 dall’AULSS n. 8 Berica (d’ora in avanti, solo l’ “Azienda”) con l’impugnata nota del -OMISSIS-, su conforme comunicazione del Comune di -OMISSIS- del 25 giugno 2024 e in applicazione del «Regolamento per l’accesso alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali» (d’ora in avanti denominato “Regolamento” ), approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est dell’Azienda nella seduta del-OMISSIS-, entrato in vigore il 1° giugno 2024;
- che l’importo mensile di € -OMISSIS- risulta superiore sia al reddito ISEE di € -OMISSIS- sia alla sommatoria delle entrate personali (pari ad € -OMISSIS-, al punto che il ricorrente non riesce più a sostenere le spese personali.
2. Tanto premesso, il ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione degli artt. 3, 32, 38, 53, 97, 3 e 117 Cost., della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, della CEDU (art.14) e della Carta di Nizza (art. 21), del d.P.C.M. 159/2013 e dell’art. 2-sexies del D.L. 42/2016; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione e di istruttoria .
Il criterio ISEE è stato alterato mediante l’introduzione delle fasce previste dall’art. 5 del Regolamento del 2024, difformi dai parametri di cui all’art. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013. Difatti l’applicazione di una quota proporzionata al valore dell’indicatore ISEE, suddiviso per fasce o scaglioni, finisce per accollare all’interessato un importo della retta alberghiera superiore all’unica entrata economica disponibile (data dalle pensioni e dall’indennità di accompagnamento). In particolare il ricorrente, a fronte di un ISEE mensile nel 2024 pari ad € -OMISSIS-, è costretto a compartecipare per un importo giornaliero di € -OMISSIS-4 e, quindi, per un importo mensile di € -OMISSIS-.
L’imposizione di una quota di compartecipazione sproporzionata contrasta, inoltre, con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.), oltre che con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e lede il diritto all’assistenza sociale della persona disabile (art. 38 Cost.);
2.2. Violazione del d.P.C.M. 159/2013, dell’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, degli artt. 2, 3, 4, 6 e 22 della l. n. 328/2000, dell’art. 1 della l. n. 118/1971, dell’ art. 1 della l. n. 18/1980 e dell’art. 1 della l. n. 104/1992; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio di proporzionalità, carenza di motivazione e difetto di istruttoria . Deduce il ricorrente che l’impugnata nota comunale e il presupposto Regolamento non tengono conto né dell’ISEE del ricorrente - in violazione del d.P.C.M. n. 159/2013, dalla l.r.v. n. 1/2004 e dei principi di eguaglianza e non discriminazione - ponendo a carico del ricorrente medesimo un onere incompatibile con le risultanze dell’ISEE per l’anno 2024, né del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza, per cui i Comuni devono fare integrale applicazione del criterio dell’ISEE, essendo esclusa ogni autonomia regolamentare degli enti locali. Del resto nel Regolamento il Comune ha sì valorizzato l’indicatore ISEE, ma solo per individuare la fascia di accesso alla prestazione sociale agevolata.
2.3. Violazione degli artt. 3, 32, 38, 53, 97, 3 e 117 Cost., della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, della CEDU (art.14) e della Carta di Nizza (art. 21), dell’art. 2-sexies del d.l. 42/2016 e dell’art. 4 della l. n. 328/2000; eccesso di potere per violazione principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, violazione principio di indipendenza della persona disabile, travisamento ed insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Il Regolamento vìola il criterio ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 anche nelle parti in cui introduce criteri ulteriori e derogatori al fine di determinare, sia nell’ an che nel quantum , il livello di capacità economica dell’interessato, e ciò, in primo luogo, perché l’importo della retta posto a carico del ricorrente supera quello risultante dall’ISEE, privandolo di ogni entrata. Inoltre il Regolamento e la nota -OMISSIS- computano sussidi esenti (-OMISSIS-), costringendo l’assistito ad intaccare proventi che - sulla base dei criteri previsti nel d.P.C.M. n. 159/2013 e dall’art. 2 sexies del d.l. n. 42/2016 - non concorrono a determinare la capacità economica dell’interessato.
2.4. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, della l. n. 328/2000, del d.P.C.M. n. 159/2013, degli artt. 2, 3, 32, 38, 53 e 117, comma 2, lett. m,) Cost, del d.P.C.M. 14.02.2001 e dell’ art. 3 septies d.lgs. n. 502/1992; eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, sviamento, insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto .
I provvedimenti impugnati sono viziati da difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stati specificati i meccanismi di calcolo sottesi alle fasce inserite nell’art. 5 del Regolamento per determinare la “ quota di rilievo sociale giornaliera autonomamente sostenibile dal nucleo familiare” , né la suddivisione in quindici fasce e degli importi di retta ivi previsti.
3. L’Azienda Sanitaria e il Comune di -OMISSIS- non si sono costituiti in giudizio.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. -OMISSIS- (non appellata) ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente ed ha ordinato all’Amministrazione «di procedere al ricalcolo della propria compartecipazione, facendo riferimento alla disciplina innanzi richiamata e disapplicando altresì le norme regolamentari censurate con il ricorso introduttivo, così da non porre a carico del ricorrente importi superiori alle risultanze del relativo ISEE annuo». Ciononostante il Comune di -OMISSIS- non ha eseguito tale ordinanza.
5. In vista della discussione di merito, il ricorrente con memoria depositata in data 21 febbraio 2025 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, con il quale sono state dedotte censure suscettibili di trattazione congiunta in quanto tra loro strettamente connesse, è fondato per le ragioni che seguono.
2. Il tema della determinazione, da parte dei Comuni, della quota di compartecipazione a carico di soggetti portatori di handicap è stato più volte affrontato nella giurisprudenza di questo Tribunale, oramai consolidata nel valorizzare l’ISEE quale «indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati» (v. in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 24 marzo 2023, n. 3072).
Ciò consente al Collegio di definire il giudizio con una sentenza ai sensi dell’art.74 c.p.a., rinviando ai numerosi precedenti della Sezione (da ultimo, sentenza 13 febbraio 2025, n. 221), nonché alla recente sentenza del Consiglio di Stato sul tema s della definizione della quota di compartecipazione economica per fasce (Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 778).
3. In particolare, il quadro normativo di riferimento è stato già illustrato da questo Tribunale nella sentenza n. 261 del 14 febbraio 2024, evidenziando quanto segue.
«Per giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, come ribadito anche nella sentenza n. 6926 del 2020, cui si rimanda per la ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale sulla materia, la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “… di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni”, e, come affermato dal Consiglio di Stato, alla luce del complesso quadro normativo e dei principi costituzionali e internazionali in materia, <<l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva”. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che non sia possibile “accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire…la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione”, e ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale che ha assegnato “un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle mentovate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti>> (C. Stato, n. 3671 del 2018).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6926 del 2020 citata, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ed essersi soffermato anche sulla questione relativa al rapporto tra ISEE e indennità di accompagnamento, ha affermato che <<va quindi ribadito il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale, nell’adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal DPCM n. 159/2013>>; in tal senso, C. Stato n. 5684 del 2019 ha concluso nel senso che <<in definitiva, l’ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l’accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie. È, dunque, nel solco delle divisate, vincolanti coordinate normative che il Comune … avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n. 6708 e 13.11.2018 n. 6371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile ratione temporis, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest’ultimo corretto da una franchigia predeterminata>>.
La Regione Veneto con l. r. n. 1/2004 ha recepito il parametro ISEE quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti; nel Veneto pertanto non “residua alcuna potestà regolamentare né in capo alle ULSS né in capo ai Comuni” (C. Stato n. 3640/2015; cfr. n. 1505/2020), non potendo in alcun modo derogare “in peius” quanto previsto dalla normativa statuale.
La disciplina statale sull’ISEE contenuta nel DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 costituisce, infatti, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva (Tar Veneto n. 61/2021).
Ai sensi dell’art. 2 sexies, d.l. n. 42 del 2016, conv. in l. n. 89 del 2016, ai fini ISEE <<a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF>>.
Va precisato, in tal senso, che tanto il “patrimonio mobiliare” del quale dispone il ricorrente, quanto la titolarità di una pensione di invalidità, in considerazione di quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, possono rilevare e vanno considerati nei ristretti limiti indicati dal d.m. n. 159 del 2013 » .
4. Tanto premesso, è innanzitutto illegittimo il provvedimento del -OMISSIS- con cui l’Azienda, su conforme comunicazione del Comune di -OMISSIS-, ha determinato l’integrazione della retta a carico del ricorrente in misura pari a € -OMISSIS-4 al giorno.
Tale provvedimento è stato adottato in applicazione dall’art. 5 del Regolamento, il quale prevede che la quota di rilievo sociale giornaliera autonomamente sostenibile dall’utente venga calcolata in base all’ISEE dell’utente, con riferimento a fasce ISEE rapportate a valori di quote sociali/alberghiere giornaliere applicate dalle singole strutture.
Secondo la tesi di parte ricorrente, il sistema di compartecipazione per fasce ISEE, introdotto dal Regolamento, comporta la violazione del parametro ISEE, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost..
La tesi è fondata, sulla scorta della consolidata giurisprudenza secondo cui il parametro ISEE «deve trovare necessariamente applicazione anche nell’ipotesi in cui, come nel caso che occupa, l’Amministrazione comunale piuttosto che derogare ai parametri ISEE pretenda di darvi attuazione attraverso la previsione di “fasce” sulla base delle quali diversamente modulare, fino a escludere, la propria compartecipazione alla retta di ricovero» (in questi termini, Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2023, n. 3757; Id, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 778, cit.).
Il Comune di -OMISSIS- ha, infatti, adottato un sistema a fasce di contribuzione per scaglioni di ISEE congegnato in modo tale da comportare, nel caso del ricorrente, che - a fronte di un ISEE pari a €-OMISSIS-(€ -OMISSIS- al mese) egli debba partecipare alla quota socio-assistenziale della retta residenziale nella misura quasi del doppio, sostenendo dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024 l’importo mensile di € -OMISSIS-.
Più nel dettaglio, il provvedimento impugnato è stato adottato applicando le tabelle stabilite dal predetto Regolamento in funzione delle fasce ISEE, le quali prevedono che, per la soglia ISEE di accesso, compresa fra € -OMISSIS-, corrispondente nel caso in esame ad una retta alberghiera fissata in €-OMISSIS-, il contributo comunale non può essere superiore alla differenza tra l’importo della retta stessa e la «quota di rilievo sociale autonomamente sostenibile dal nucleo familiare» . Risulta, quindi, evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato, per effetto del quale vengono addossate al ricorrente spese superiori alla sua capacità economica, determinata in base all’ISEE.
Inoltre la compartecipazione quantificata dall’Azienda intacca l’importo dei sussidi esenti di cui gode il ricorrente (pensioni inabilità e di invalidità, indennità di accompagnamento) e ciò costituisce una grave violazione delle norme che «tutelano i diritti della persona inabile al lavoro e sprovvista di mezzi necessari per vivere nella ripartizione del costo dei servizi socio-assistenziali» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 27 novembre 2018, n. 6708), incidendo sulla dignità del disabile e ciò senza contare che il ricorrente sostiene ulteriori spese personali pari nel 2023 alla somma documentata in atti di € -OMISSIS-.
5. Devono, quindi, essere accolti i primi tre motivi di ricorso, mentre può essere assorbito il quarto, dal cui accoglimento il ricorrente non potrebbe trarre vantaggi maggiori.
6. In definitiva il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento del provvedimento dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica” del -OMISSIS-, della nota del Comune di -OMISSIS- del 25 giugno 2024 e del Regolamento comunale del 2024, limitatamente all’art. 5.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in motivazione.
Condanna, in solido, il Comune di -OMISSIS- e l’Azienda ULSS n. 8 “Berica” al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.