Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 2236/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 24/09/2024 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. DI FRANCESCO ANTONELLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in SAN MARCO EVANGELISTA in data
17/10/2015; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nate due figlie: (05/11/2012) e Per_1 Per_2
(04/10/2009); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni di cui ricorso, così come precisate all'udienza del 14/01/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
3. Disporre l'affidamento condiviso ai IG.ri e delle minori e Parte_2 Parte_1 Persona_3 Per_4
i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale su di loro in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di
[...] ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente dal IG. in considerazione della residenza Parte_1 delle minori presso i nonni paterni congiuntamente al padre.
4. Le minori rimarranno collocate ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione dei IG. e Parte_3
. Parte_4
5. I genitori stabiliscono che la IG.ra possa incontrare le figlie due pomeriggi infrasettimanali e due Parte_2 week end al mese, secondo le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle stesse, da concordarsi anticipatamente, comunque
nel Comune di residenza delle minori. Quanto ai giorni festivi ed alle vacanze estive stabilire che le minori concordino anticipatamente con la madre come organizzare gli incontri.
6. La IG.ra assume il solo obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%, con Parte_2 la precisazione che la stessa esprime il proprio consenso a che il padre percepisca per intero l'Assegno Unico.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra di loro ogni bene comune, di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, anche di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 12/02/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata Parte_1 Parte_2
a MARCIANISE il 10/02/1993 in SAN MARCO EVANGELISTA;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN MARCO EVANGELISTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 20 , parte II, serie A , Ufficio 1, anno 2015);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese