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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 173/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Larino n. 203/2023, pubblicata il 14.4.2023, vertente
TRA
(P.IVA , C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Clementina Vitale, come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in alla Via Parte_1
L. Da Vinci n.8.
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LI Di LI, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Pescara alla Via Venezia n. 25.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
10.12.25.
1 Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza dell'11.12.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Il ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Larino decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 243/21 del 26.6.21 nei confronti della Controparte_1
per l'importo di Euro 43.978,56, oltre interessi e spese della procedura.
[...]
A sostegno della pretesa l'ingiungente ha esposto che:
- la era risultata aggiudicataria dei lavori denominati “Sisma 31.10.2002 – Controparte_1
Riattazione fabbricato PEWU 22 SP. 05” per un corrispettivo di Euro 165.007,16;
- con atto di cessione pro soluto del 19.7.18 l'appaltatrice aveva ceduto alla il Controparte_2 credito ancora vantato per i lavori in questione, pari ad Euro 43.978,56, come da fattura n. 2 del
16.5.18;
- in virtù di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 04.05.2015, i fondi per le ristrutturazioni post sisma 31.10.2002 erano erogati direttamente dalla Agenzia Regionale per la ricostruzione post- sisma (ARPS) - terza adempiente - alla ditta appaltatrice per conto del Pt_1
- con Determinazione Direttoriale n. 2 del 07/01/2019, così come rettificata dalla Determinazione
Direttoriale n. 95 del 17/02/2019, l'ARPS aveva liquidato alla ditta l'importo Controparte_1 di € 43.409,92 (sul totale richiesto di € 43.978,56 con la fattura n. 2 del 16/05/2018), mentre l'importo di € 4.340,99, relativo all'IVA, era stato liquidato in favore del Parte_1 trattandosi di un PEU a gestione pubblica;
- al momento del pagamento degli importi, l'Agenzia aveva verificato la regolarità contributiva della società, dalla quale emergeva il DURC irregolare a carico della ditta;
- di conseguenza, l'ARPS aveva adottato la Determinazione Direttoriale n. 870 del 03/12/2019 e la
Determinazione Commissariale n. 170 del 30/04/2020, con le quali, prendendo atto degli interventi sostitutivi, aveva liquidato e pagato l'importo complessivo di € 43.409,94 nel seguente modo: Euro
3.547,94 in favore dell' Euro 23.606,07 in favore dell' ; Euro 14.711,12 Controparte_3 Pt_2 in favore dell' ; Euro 1.544,79 in favore dell'INAIL; Pt_2
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. 227 del 11/06/2020, era stato approvato lo stato finale dei lavori inerenti il PEU 22 SP 05, per un credito residuo della D&T. di Euro 87.667,83 oltre IVA;
Controparte_1
2 - con determinazione del Commissario Straordinario dell'ARPS n. 345 del 09/09/2020 era stato liquidato alla l'importo a saldo di Euro 86.534,28 oltre IVA, precisando che Controparte_1 il credito era stato ceduto per complessivi € 84.500,00 alla Impresa Arte S.n.c. di EL OR e Di
Benedetto, in forza dell'atto di cessione del credito registrato a Termoli del 08/04/2019, notificato all'ARPS dal a mezzo PEC in data 12/04/2019; Parte_1
- la non solo aveva incassato il credito erogato dalla Controparte_1 CP_2 CP_2 ma anche il credito oggetto di atto di cessione del 19.07.2018, corrisposto dall'ARPS per conto del
Comune in virtù di Legge Regionale di cui sopra;
- si era verificato pertanto un pagamento dell'indebito, ovvero l'ARPS aveva pagato per conto del un debito ad un creditore non dovuto, a causa della mancata notifica dell'atto di cessione del Pt_1 credito, ai sensi dell'art. 1264 CC, da parte della stessa società cedente;
- il stava subendo una procedura esecutiva da parte della cessionaria Pt_1 Controparte_2 per il recupero delle somme dalla stessa vantate.
Avvero il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la Controparte_1
L'opponente ha sostenuto che:
- al momento della cessione del credito alla il DURC della società attestava la Controparte_2 regolarità fiscale della cedente;
- successivamente il aveva ritardato nel pagamento, essendo stato il pagamento effettuato Pt_1 solo alla fine del 2019 (anziché nei termini concordati), quando l'opponente aveva perso la regolarità del DURC;
- non vi era inoltre prova, da parte dell'opposto, dei pagamenti effettuati agli enti per la regolarizzazione della posizione contributiva;
- anche a seguito dell'ultimo versamento asseritamente effettuato dal Comune nel marzo 2020, la risultava ancora irregolare per le medesime posizioni, come evincibile dalla Controparte_1 comunicazione dell' di invito a regolarizzare;
Pt_2
- in particolare, l'Ente previdenziale non aveva provveduto ad accreditare le somme trasferite dal sulla posizione contributiva dell'impresa, né a darne corretta imputazione a deconto della Pt_1 debitoria dell'impresa, e ciò a causa di una probabile disfunzione interna all'Ente previdenziale;
- la persistente irregolarità del DURC era dimostrata dalla comunicazione, ricevuta dalla
[...] da parte del Provveditorato del Ministero Infrastrutture e Trasporti (quale Controparte_1 committente di un diverso appalto) con la quale lo stesso aveva riferito che avrebbe provveduto a versare agli Enti quanto necessario per il ripristino della regolarità contributiva della società;
- la regolarità contributiva della società opponente era stata ripristinata solo con il versamento eseguito dal Provveditorato, e pertanto il versamento eseguito dal all'Ente era stato Pt_1
3 indebitamente trattenuto dall'istituto di previdenza, con conseguente insussistenza di un indebito arricchimento da parte della ed inammissibilità del credito vantato dal Controparte_1 in sede monitoria a tale titolo (stante il mancato accreditamento delle somma sulla posizione Pt_1 dell'impresa appaltatrice);
- il pagamento effettuato dal Comune-stazione appaltante all'Ente previdenziale configurava un pagamento a creditore apparente ex art. 1189 CC, effettuato in buona fede nella convinzione e nell'intenzione di estinguere il debito della società e di regolarizzare la sua posizione contributiva;
- pertanto, ferma la liberazione del in forza del pagamento in buona fede al creditore Pt_1 apparente effettuato, l' era tenuta a riversare la somma ricevuta al vero creditore, Pt_2 CP_2
avendo l'opponente nelle more ceduto il proprio credito a tale istituto di credito;
[...]
- la società aveva regolarmente notificato al la cessione del credito intervenuta ai sensi Pt_1 dell'art. 1264 CC, mediante piattaforma dei crediti commerciali PCC in data 19.07.2018, e pertanto in un momento antecedente al pagamento delle somme da parte del ad , INAIL e Pt_1 Pt_2
Controparte_3
- il divieto di cessione del credito verso la P.A. in assenza di adesione di quest'ultima (previsto all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923), in quanto norma eccezionale, operava solo in riferimento alle amministrazioni statali e per i soli contratti di durata in corso, non anche in ipotesi di cessazione del rapporto contrattuale;
- in base alla disciplina in materia di DURC, l'ente appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, e pertanto le somme versate dal agli enti Pt_1 previdenziali per conto della società opponente erano da imputarsi al corrispettivo dei lavori eseguiti, dovuto da parte del Pt_1
L'opponente ha chiesto per tali ragioni la revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato il contraddittorio, il ha eccepito la tardività Parte_1 dell'opposizione e nel merito ha contestato la fondatezza delle avverse argomentazioni.
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 203/2023, pubblicata il 14.4.2023, il Tribunale di Larino, disattesa l'eccezione di rito sollevata dall' opposto, ha così statuito:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2) revoca il d.i. opposto;
3) condanna l'opposto, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a rimborsare al difensore di parte opponente, Avv. Di LI LI, Controparte_4 dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in euro 286,00 per anticipazioni ed €
4 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Secondo il Tribunale:
a) l'opponente non ha dimostrato che il ripristino della regolarità contributiva della società non si fosse verificato per effetto dei pagamenti da parte dell'ARPS per conto del bensì per effetto Pt_1 dei pagamenti effettuati agli enti da parte del Provveditorato del Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 14.10.2020;
b) per quanto emergente dalla documentazione versata in atti, l'ARPS, per conto del dopo Pt_1 aver provveduto agli interventi sostitutivi nel pagamento dei contributi dovuti a e INAIL, ha Pt_2 posto in compensazione tale credito con il corrispettivo residuo ancora dovuto per l'appalto affidato
(pari ad euro 43.409,94), revocando le precedenti delibere nelle quali era stata disposta la liquidazione di tale residuo corrispettivo in favore dell'opponente;
c) di conseguenza “a prescindere dalla legittimità e/o opponibilità al comune opposto della cessione del credito effettuata dalla società opponente (cedente) in favore di (cessionaria) -, CP_2 alcun ingiustificato arricchimento può ritenersi essersi verificato a vantaggio dell'opponente in connessione con il ripristino della regolarità contributiva effettuato in via sostitutiva dal CP_5
(odierno opposto) per conto dell'opponente, atteso che il credito restitutorio discendente da
[...] tale pagamento effettuato dall'ARPS è stato portato a compensazione del residuo corrispettivo spettante alla in forza del contratto di appalto, come evincibile dalle delibere Controparte_4 appena sopra citate”.
3. L'appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello il con atto notificato a Parte_1 mezzo pec il 9.5.23.
L'appellante ha dedotto:
1) l'erroneità della denominazione dell'ente nella parte motiva della sentenza impugnata;
2) la contraddittorietà del dispositivo rispetto all'esposizione dei fatti riportati in motivazione.
Ha chiesto dunque che, in riforma della sentenza di prime cure, venga rigettata l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 243/21 del 26.6.21, con conferma di Controparte_1 quest'ultimo, vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 27.9.23 si è costituita la ed ha così concluso: Controparte_1
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per intervenuta formazione del giudicato relativamente al capo della sentenza nel quale il giudice di prime cure negava fondatezza alla domanda di indebito arricchimento proposta da parte appellante, dichiarando che alcun diritto alla ripetizione delle
5 somme corrisposte poteva vantare nei confronti della odierna appellata, avendo corrisposto solo ciò che doveva ed imputando al corrispettivo, detraendolo da quanto dovuto, il pagamento effettuato agli enti per ripristinare la regolarità contributiva;
2. Qualora la Corte non dovesse determinarsi per l'inammissibilità del motivo di appello, voglia rilevarne l'assoluta infondatezza con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3. Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado, da distrarsi in favore dell'odierno procuratore che rende la dichiarazione ex art 93 c.p.c.
Con ordinanza dell'11.12.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Va rilevato che parte appellante non ha censurato specificamente il capo della sentenza che ha disatteso l'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con la conseguenza, che, sul punto, deve ritenersi formato il giudicato.
5. Nel merito.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Riguardo al primo motivo di gravame, deve rilevarsi che effettivamente nella parte motiva della sentenza impugnata talvolta l'ente locale viene indicato come , anziché come Controparte_5
(cfr. pagg. 7, 8, 9). Parte_1
Tuttavia, nel suo iter argomentativo il Tribunale ha richiamato documenti prodotti dall'attuale appellante in prime cure (docc. 2, 3 e 5 di parte opposta) che inequivocamente si riferiscono alla vicenda per cui è causa ed al Pt_1 Parte_1
Si è dunque in presenza di un mero errore materiale, che non incide in alcun modo sulla esatta individuazione delle parti.
5.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la contraddittorietà del dispositivo rispetto all'esposizione dei fatti riportati in motivazione.
In particolare, viene rimarcato come il primo giudice abbia prima affermato che la Controparte_1 ha ottenuto, da parte dell'ARPS, l'erogazione del credito che, invece, era stato oggetto di
[...] cessione ma che la medesima cedente non aveva provveduto a notificare al debitore ceduto;
nella sentenza è attestato, quindi, che la società appellata ha ripristinato la regolarità contributiva attraverso l'intervento sostitutivo posto in essere dal tramite l'ARPS, e di Parte_1 conseguenza mediante l'erogazione delle somme oggetto di cessione del credito, e che la medesima non ha mai provveduto a notificare al debitore ceduto, per cui il Controparte_1 [...]
[..
[...] [...]
mediante l'intervento dell'ARPS, ha effettuato il pagamento a favore degli Parte_3 enti creditori della società appellata e non nei confronti della cessionaria, Controparte_2
Ciò, per l'appellante, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provato l'indebito arricchimento ai danni del e dunque a rigettare l'opposizione proposta dalla società ingiunta. Pt_1
In realtà, nella sentenza gravata, sulla scorta dei provvedimenti ivi richiamati, è dato conto, come già in precedenza esposto, che “l'ARPS, per conto del , dopo aver provveduto agli Controparte_5 interventi sostitutivi nel pagamento dei contributi dovuti a e INAIL, ha posto a compensazione Pt_2 tale credito con il corrispettivo residuo ancora dovuto per l'appalto affidato (come detto, pari ad euro 43.409,94), revocando le precedenti delibere nelle quali era stata disposta la liquidazione di tale residuo corrispettivo in favore dell'opponente (c.f.r. Determinazione Commissariale n. 170 del
30/04/2020 di cui al doc. 5 prodotto da parte opposta)” per cui, prescindendo “dalla legittimità e/o opponibilità al comune opposto della cessione del credito effettuata dalla società opponente (cedente) in favore di (cessionaria) - alcun ingiustificato arricchimento può ritenersi essersi CP_2 verificato a vantaggio dell'opponente in connessione con il ripristino della regolarità contributiva effettuato in via sostitutiva dal (odierno opposto) per conto dell'opponente” Controparte_5
Tale ratio decidendi non è in alcun modo confutata nell'atto di appello, né in fatto né in diritto, essendosi l'ente locale limitato a svolgere considerazioni generali sul vizio del difetto di motivazione ed a ribadire le proprie argomentazioni sull'inopponibilità della cessione del credito (cfr. pagg 10 e ss.).
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata;
di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 173/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Larino n.
203/2023, pubblicata il 14.4.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
7 1) rigetta l'appello;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi
Euro 3.473,00 (Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro
1.735,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore dell'avv.
LI Di LI, antistatario;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 12.12.25.
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 173/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Larino n. 203/2023, pubblicata il 14.4.2023, vertente
TRA
(P.IVA , C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Clementina Vitale, come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in alla Via Parte_1
L. Da Vinci n.8.
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LI Di LI, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Pescara alla Via Venezia n. 25.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
10.12.25.
1 Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza dell'11.12.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Il ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Larino decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 243/21 del 26.6.21 nei confronti della Controparte_1
per l'importo di Euro 43.978,56, oltre interessi e spese della procedura.
[...]
A sostegno della pretesa l'ingiungente ha esposto che:
- la era risultata aggiudicataria dei lavori denominati “Sisma 31.10.2002 – Controparte_1
Riattazione fabbricato PEWU 22 SP. 05” per un corrispettivo di Euro 165.007,16;
- con atto di cessione pro soluto del 19.7.18 l'appaltatrice aveva ceduto alla il Controparte_2 credito ancora vantato per i lavori in questione, pari ad Euro 43.978,56, come da fattura n. 2 del
16.5.18;
- in virtù di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 04.05.2015, i fondi per le ristrutturazioni post sisma 31.10.2002 erano erogati direttamente dalla Agenzia Regionale per la ricostruzione post- sisma (ARPS) - terza adempiente - alla ditta appaltatrice per conto del Pt_1
- con Determinazione Direttoriale n. 2 del 07/01/2019, così come rettificata dalla Determinazione
Direttoriale n. 95 del 17/02/2019, l'ARPS aveva liquidato alla ditta l'importo Controparte_1 di € 43.409,92 (sul totale richiesto di € 43.978,56 con la fattura n. 2 del 16/05/2018), mentre l'importo di € 4.340,99, relativo all'IVA, era stato liquidato in favore del Parte_1 trattandosi di un PEU a gestione pubblica;
- al momento del pagamento degli importi, l'Agenzia aveva verificato la regolarità contributiva della società, dalla quale emergeva il DURC irregolare a carico della ditta;
- di conseguenza, l'ARPS aveva adottato la Determinazione Direttoriale n. 870 del 03/12/2019 e la
Determinazione Commissariale n. 170 del 30/04/2020, con le quali, prendendo atto degli interventi sostitutivi, aveva liquidato e pagato l'importo complessivo di € 43.409,94 nel seguente modo: Euro
3.547,94 in favore dell' Euro 23.606,07 in favore dell' ; Euro 14.711,12 Controparte_3 Pt_2 in favore dell' ; Euro 1.544,79 in favore dell'INAIL; Pt_2
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. 227 del 11/06/2020, era stato approvato lo stato finale dei lavori inerenti il PEU 22 SP 05, per un credito residuo della D&T. di Euro 87.667,83 oltre IVA;
Controparte_1
2 - con determinazione del Commissario Straordinario dell'ARPS n. 345 del 09/09/2020 era stato liquidato alla l'importo a saldo di Euro 86.534,28 oltre IVA, precisando che Controparte_1 il credito era stato ceduto per complessivi € 84.500,00 alla Impresa Arte S.n.c. di EL OR e Di
Benedetto, in forza dell'atto di cessione del credito registrato a Termoli del 08/04/2019, notificato all'ARPS dal a mezzo PEC in data 12/04/2019; Parte_1
- la non solo aveva incassato il credito erogato dalla Controparte_1 CP_2 CP_2 ma anche il credito oggetto di atto di cessione del 19.07.2018, corrisposto dall'ARPS per conto del
Comune in virtù di Legge Regionale di cui sopra;
- si era verificato pertanto un pagamento dell'indebito, ovvero l'ARPS aveva pagato per conto del un debito ad un creditore non dovuto, a causa della mancata notifica dell'atto di cessione del Pt_1 credito, ai sensi dell'art. 1264 CC, da parte della stessa società cedente;
- il stava subendo una procedura esecutiva da parte della cessionaria Pt_1 Controparte_2 per il recupero delle somme dalla stessa vantate.
Avvero il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la Controparte_1
L'opponente ha sostenuto che:
- al momento della cessione del credito alla il DURC della società attestava la Controparte_2 regolarità fiscale della cedente;
- successivamente il aveva ritardato nel pagamento, essendo stato il pagamento effettuato Pt_1 solo alla fine del 2019 (anziché nei termini concordati), quando l'opponente aveva perso la regolarità del DURC;
- non vi era inoltre prova, da parte dell'opposto, dei pagamenti effettuati agli enti per la regolarizzazione della posizione contributiva;
- anche a seguito dell'ultimo versamento asseritamente effettuato dal Comune nel marzo 2020, la risultava ancora irregolare per le medesime posizioni, come evincibile dalla Controparte_1 comunicazione dell' di invito a regolarizzare;
Pt_2
- in particolare, l'Ente previdenziale non aveva provveduto ad accreditare le somme trasferite dal sulla posizione contributiva dell'impresa, né a darne corretta imputazione a deconto della Pt_1 debitoria dell'impresa, e ciò a causa di una probabile disfunzione interna all'Ente previdenziale;
- la persistente irregolarità del DURC era dimostrata dalla comunicazione, ricevuta dalla
[...] da parte del Provveditorato del Ministero Infrastrutture e Trasporti (quale Controparte_1 committente di un diverso appalto) con la quale lo stesso aveva riferito che avrebbe provveduto a versare agli Enti quanto necessario per il ripristino della regolarità contributiva della società;
- la regolarità contributiva della società opponente era stata ripristinata solo con il versamento eseguito dal Provveditorato, e pertanto il versamento eseguito dal all'Ente era stato Pt_1
3 indebitamente trattenuto dall'istituto di previdenza, con conseguente insussistenza di un indebito arricchimento da parte della ed inammissibilità del credito vantato dal Controparte_1 in sede monitoria a tale titolo (stante il mancato accreditamento delle somma sulla posizione Pt_1 dell'impresa appaltatrice);
- il pagamento effettuato dal Comune-stazione appaltante all'Ente previdenziale configurava un pagamento a creditore apparente ex art. 1189 CC, effettuato in buona fede nella convinzione e nell'intenzione di estinguere il debito della società e di regolarizzare la sua posizione contributiva;
- pertanto, ferma la liberazione del in forza del pagamento in buona fede al creditore Pt_1 apparente effettuato, l' era tenuta a riversare la somma ricevuta al vero creditore, Pt_2 CP_2
avendo l'opponente nelle more ceduto il proprio credito a tale istituto di credito;
[...]
- la società aveva regolarmente notificato al la cessione del credito intervenuta ai sensi Pt_1 dell'art. 1264 CC, mediante piattaforma dei crediti commerciali PCC in data 19.07.2018, e pertanto in un momento antecedente al pagamento delle somme da parte del ad , INAIL e Pt_1 Pt_2
Controparte_3
- il divieto di cessione del credito verso la P.A. in assenza di adesione di quest'ultima (previsto all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923), in quanto norma eccezionale, operava solo in riferimento alle amministrazioni statali e per i soli contratti di durata in corso, non anche in ipotesi di cessazione del rapporto contrattuale;
- in base alla disciplina in materia di DURC, l'ente appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, e pertanto le somme versate dal agli enti Pt_1 previdenziali per conto della società opponente erano da imputarsi al corrispettivo dei lavori eseguiti, dovuto da parte del Pt_1
L'opponente ha chiesto per tali ragioni la revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato il contraddittorio, il ha eccepito la tardività Parte_1 dell'opposizione e nel merito ha contestato la fondatezza delle avverse argomentazioni.
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 203/2023, pubblicata il 14.4.2023, il Tribunale di Larino, disattesa l'eccezione di rito sollevata dall' opposto, ha così statuito:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2) revoca il d.i. opposto;
3) condanna l'opposto, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a rimborsare al difensore di parte opponente, Avv. Di LI LI, Controparte_4 dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in euro 286,00 per anticipazioni ed €
4 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Secondo il Tribunale:
a) l'opponente non ha dimostrato che il ripristino della regolarità contributiva della società non si fosse verificato per effetto dei pagamenti da parte dell'ARPS per conto del bensì per effetto Pt_1 dei pagamenti effettuati agli enti da parte del Provveditorato del Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 14.10.2020;
b) per quanto emergente dalla documentazione versata in atti, l'ARPS, per conto del dopo Pt_1 aver provveduto agli interventi sostitutivi nel pagamento dei contributi dovuti a e INAIL, ha Pt_2 posto in compensazione tale credito con il corrispettivo residuo ancora dovuto per l'appalto affidato
(pari ad euro 43.409,94), revocando le precedenti delibere nelle quali era stata disposta la liquidazione di tale residuo corrispettivo in favore dell'opponente;
c) di conseguenza “a prescindere dalla legittimità e/o opponibilità al comune opposto della cessione del credito effettuata dalla società opponente (cedente) in favore di (cessionaria) -, CP_2 alcun ingiustificato arricchimento può ritenersi essersi verificato a vantaggio dell'opponente in connessione con il ripristino della regolarità contributiva effettuato in via sostitutiva dal CP_5
(odierno opposto) per conto dell'opponente, atteso che il credito restitutorio discendente da
[...] tale pagamento effettuato dall'ARPS è stato portato a compensazione del residuo corrispettivo spettante alla in forza del contratto di appalto, come evincibile dalle delibere Controparte_4 appena sopra citate”.
3. L'appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello il con atto notificato a Parte_1 mezzo pec il 9.5.23.
L'appellante ha dedotto:
1) l'erroneità della denominazione dell'ente nella parte motiva della sentenza impugnata;
2) la contraddittorietà del dispositivo rispetto all'esposizione dei fatti riportati in motivazione.
Ha chiesto dunque che, in riforma della sentenza di prime cure, venga rigettata l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 243/21 del 26.6.21, con conferma di Controparte_1 quest'ultimo, vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 27.9.23 si è costituita la ed ha così concluso: Controparte_1
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per intervenuta formazione del giudicato relativamente al capo della sentenza nel quale il giudice di prime cure negava fondatezza alla domanda di indebito arricchimento proposta da parte appellante, dichiarando che alcun diritto alla ripetizione delle
5 somme corrisposte poteva vantare nei confronti della odierna appellata, avendo corrisposto solo ciò che doveva ed imputando al corrispettivo, detraendolo da quanto dovuto, il pagamento effettuato agli enti per ripristinare la regolarità contributiva;
2. Qualora la Corte non dovesse determinarsi per l'inammissibilità del motivo di appello, voglia rilevarne l'assoluta infondatezza con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3. Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado, da distrarsi in favore dell'odierno procuratore che rende la dichiarazione ex art 93 c.p.c.
Con ordinanza dell'11.12.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Va rilevato che parte appellante non ha censurato specificamente il capo della sentenza che ha disatteso l'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con la conseguenza, che, sul punto, deve ritenersi formato il giudicato.
5. Nel merito.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Riguardo al primo motivo di gravame, deve rilevarsi che effettivamente nella parte motiva della sentenza impugnata talvolta l'ente locale viene indicato come , anziché come Controparte_5
(cfr. pagg. 7, 8, 9). Parte_1
Tuttavia, nel suo iter argomentativo il Tribunale ha richiamato documenti prodotti dall'attuale appellante in prime cure (docc. 2, 3 e 5 di parte opposta) che inequivocamente si riferiscono alla vicenda per cui è causa ed al Pt_1 Parte_1
Si è dunque in presenza di un mero errore materiale, che non incide in alcun modo sulla esatta individuazione delle parti.
5.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la contraddittorietà del dispositivo rispetto all'esposizione dei fatti riportati in motivazione.
In particolare, viene rimarcato come il primo giudice abbia prima affermato che la Controparte_1 ha ottenuto, da parte dell'ARPS, l'erogazione del credito che, invece, era stato oggetto di
[...] cessione ma che la medesima cedente non aveva provveduto a notificare al debitore ceduto;
nella sentenza è attestato, quindi, che la società appellata ha ripristinato la regolarità contributiva attraverso l'intervento sostitutivo posto in essere dal tramite l'ARPS, e di Parte_1 conseguenza mediante l'erogazione delle somme oggetto di cessione del credito, e che la medesima non ha mai provveduto a notificare al debitore ceduto, per cui il Controparte_1 [...]
[..
[...] [...]
mediante l'intervento dell'ARPS, ha effettuato il pagamento a favore degli Parte_3 enti creditori della società appellata e non nei confronti della cessionaria, Controparte_2
Ciò, per l'appellante, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provato l'indebito arricchimento ai danni del e dunque a rigettare l'opposizione proposta dalla società ingiunta. Pt_1
In realtà, nella sentenza gravata, sulla scorta dei provvedimenti ivi richiamati, è dato conto, come già in precedenza esposto, che “l'ARPS, per conto del , dopo aver provveduto agli Controparte_5 interventi sostitutivi nel pagamento dei contributi dovuti a e INAIL, ha posto a compensazione Pt_2 tale credito con il corrispettivo residuo ancora dovuto per l'appalto affidato (come detto, pari ad euro 43.409,94), revocando le precedenti delibere nelle quali era stata disposta la liquidazione di tale residuo corrispettivo in favore dell'opponente (c.f.r. Determinazione Commissariale n. 170 del
30/04/2020 di cui al doc. 5 prodotto da parte opposta)” per cui, prescindendo “dalla legittimità e/o opponibilità al comune opposto della cessione del credito effettuata dalla società opponente (cedente) in favore di (cessionaria) - alcun ingiustificato arricchimento può ritenersi essersi CP_2 verificato a vantaggio dell'opponente in connessione con il ripristino della regolarità contributiva effettuato in via sostitutiva dal (odierno opposto) per conto dell'opponente” Controparte_5
Tale ratio decidendi non è in alcun modo confutata nell'atto di appello, né in fatto né in diritto, essendosi l'ente locale limitato a svolgere considerazioni generali sul vizio del difetto di motivazione ed a ribadire le proprie argomentazioni sull'inopponibilità della cessione del credito (cfr. pagg 10 e ss.).
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata;
di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 173/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Larino n.
203/2023, pubblicata il 14.4.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
7 1) rigetta l'appello;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi
Euro 3.473,00 (Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro
1.735,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore dell'avv.
LI Di LI, antistatario;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 12.12.25.
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
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