CASS
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2024, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
Sentenza sul ricorso iscritto al n. 25210/2019 proposto da: Sivieri s.r.l., difesa dall’avvocato Gianluca Fontanella;
-ricorrente- contro Roma IT, Agenzia delle entrate - Riscossione;
-intimati- Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15358/2019 del 18/07/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltate il Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Nel 2016 la Sivieri s.r.l. proponeva dinanzi a giudice di pace di Roma nei confronti di Roma IT e dell'Agenzia delle entrate opposizione avverso una cartella esattoriale. In primo grado la cartella veniva an- nullata per un motivo imputabile all'agente della riscossione, che Civile Sent. Sez. 2 Num. 3817 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 12/02/2024 2 di 4 – 25210/2019 – 2 – 9/1/2024 (16) – Caponi Est. veniva condannato alle spese. Su appello della parte privata che cen- surava la mancata condanna in via solidale dell’ente impositore alle spese, la pronuncia è stata confermata anche sotto tale profilo. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi. Rimangono intimate le due pubbliche amministrazioni controparti. Cass. 10132/2021 ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo la parte privata denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di merito disposto l’implicita compensazione delle spese nel rapporto tra sé e Roma IT. Si fa valere che, dopo la modifica del 2014, l’art. 92 c.p.c. prevede che il giudice possa disporre la compensazione delle spese (oltre che nei casi di soccombenza reciproca) solo nei casi di assoluta novità della que- stione o di mutamento della giurisprudenza e, per effetto di Corte cost. 77/2018, in altri casi di analoghe ragioni gravi ed eccezionali. Nel caso di specie la domanda è stata accolta nel presupposto implicito della legittimazione passiva concorrente dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, per cui il primo avrebbe dovuto essere condannato congiuntamente al secondo, a prescindere dal fatto che l’esito della lite è stato cagionato dalla condotta di quest’ultimo, poiché tale profilo in- cide solo nei rapporti interni tra le parti soccombenti e non può essere opposto alla parte vittoriosa al fine della compensazione delle spese. Il secondo motivo denuncia la violazione art. 100 c.p.c. al fine di censurare l’affermazione che: «Avendo ottenuto la condanna del con- cessionario, ovviamente soggetto assolutamente solvente [la parte pri- vata] non ha alcun interesse specifico e qualificato ad appellare la sen- tenza». Si fa valere l’interesse a rivolgersi al soggetto aggredibile più agevolmente, a causa del mancato pagamento ad opera dell’agente della riscossione. Diversamente si farebbe spazio ad una valutazione di 3 di 4 – 25210/2019 – 2 – 9/1/2024 (16) – Caponi Est. merito sulla solvibilità, sganciata da parametri oggettivi ed affidata ad opinamenti soggettivi del giudice. 2. – i due motivi sono da esaminare congiuntamente. Essi sono da disattendere. Nel passo rilevante, la sentenza impugnata è sintetizzabile come se- gue. Il giudice di pace ha accolto la domanda della parte privata e con- dannato Equitalia al pagamento delle spese del giudizio. L'appellante si duole che non sia stata condannata anche Roma IT. La ragione di ciò risiede nel fatto che la cartella esattoriale è stata annullata per un motivo imputabile all’agente della riscossione ed estraneo alla sfera di controllo dell'ente impositore. La sentenza di primo merita pertanto di essere confermata, poiché è giustificabile l’implicita compensazione nei rapporti tra parte privata ed ente impositore. Peraltro, la parte pri- vata non ha alcun interesse specifico e qualificato ad appellare, poiché ha ottenuto comunque la condanna dell’agente della riscossione, che è soggetto solvente. 3. - La sentenza impugnata resiste alle censure, poiché ad avviso del Collegio nella liquidazione delle spese del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale è da distinguere (in linea con l’orientamento espresso da Cass. 7716/2022, ivi l’indicazione dei precedenti) l’ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata per ragioni addebitabili esclusivamente alla condotta dell’ente impositore, dall’ipotesi in cui l’annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente alla con- dotta dell’agente della riscossione. Mentre nel primo caso l’obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscos- sione, che avrà regresso nei confronti dell’ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017), nel secondo caso (che è quello di specie) è da escludere che l’obbligo di pagare le spese possa estendersi in via solidale all’ente 4 di 4 – 25210/2019 – 2 – 9/1/2024 (16) – Caponi Est. impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell’imputazione delle spese. Su questa base è rigettato il primo motivo, mentre il secondo è inam- missibile in quanto è indirizzato a censurare un mero obiter dictum. 4. - Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché le controparti non hanno svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sus- sistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri- corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 9/1/2024.
-ricorrente- contro Roma IT, Agenzia delle entrate - Riscossione;
-intimati- Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15358/2019 del 18/07/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltate il Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Nel 2016 la Sivieri s.r.l. proponeva dinanzi a giudice di pace di Roma nei confronti di Roma IT e dell'Agenzia delle entrate opposizione avverso una cartella esattoriale. In primo grado la cartella veniva an- nullata per un motivo imputabile all'agente della riscossione, che Civile Sent. Sez. 2 Num. 3817 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 12/02/2024 2 di 4 – 25210/2019 – 2 – 9/1/2024 (16) – Caponi Est. veniva condannato alle spese. Su appello della parte privata che cen- surava la mancata condanna in via solidale dell’ente impositore alle spese, la pronuncia è stata confermata anche sotto tale profilo. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi. Rimangono intimate le due pubbliche amministrazioni controparti. Cass. 10132/2021 ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo la parte privata denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di merito disposto l’implicita compensazione delle spese nel rapporto tra sé e Roma IT. Si fa valere che, dopo la modifica del 2014, l’art. 92 c.p.c. prevede che il giudice possa disporre la compensazione delle spese (oltre che nei casi di soccombenza reciproca) solo nei casi di assoluta novità della que- stione o di mutamento della giurisprudenza e, per effetto di Corte cost. 77/2018, in altri casi di analoghe ragioni gravi ed eccezionali. Nel caso di specie la domanda è stata accolta nel presupposto implicito della legittimazione passiva concorrente dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, per cui il primo avrebbe dovuto essere condannato congiuntamente al secondo, a prescindere dal fatto che l’esito della lite è stato cagionato dalla condotta di quest’ultimo, poiché tale profilo in- cide solo nei rapporti interni tra le parti soccombenti e non può essere opposto alla parte vittoriosa al fine della compensazione delle spese. Il secondo motivo denuncia la violazione art. 100 c.p.c. al fine di censurare l’affermazione che: «Avendo ottenuto la condanna del con- cessionario, ovviamente soggetto assolutamente solvente [la parte pri- vata] non ha alcun interesse specifico e qualificato ad appellare la sen- tenza». Si fa valere l’interesse a rivolgersi al soggetto aggredibile più agevolmente, a causa del mancato pagamento ad opera dell’agente della riscossione. Diversamente si farebbe spazio ad una valutazione di 3 di 4 – 25210/2019 – 2 – 9/1/2024 (16) – Caponi Est. merito sulla solvibilità, sganciata da parametri oggettivi ed affidata ad opinamenti soggettivi del giudice. 2. – i due motivi sono da esaminare congiuntamente. Essi sono da disattendere. Nel passo rilevante, la sentenza impugnata è sintetizzabile come se- gue. Il giudice di pace ha accolto la domanda della parte privata e con- dannato Equitalia al pagamento delle spese del giudizio. L'appellante si duole che non sia stata condannata anche Roma IT. La ragione di ciò risiede nel fatto che la cartella esattoriale è stata annullata per un motivo imputabile all’agente della riscossione ed estraneo alla sfera di controllo dell'ente impositore. La sentenza di primo merita pertanto di essere confermata, poiché è giustificabile l’implicita compensazione nei rapporti tra parte privata ed ente impositore. Peraltro, la parte pri- vata non ha alcun interesse specifico e qualificato ad appellare, poiché ha ottenuto comunque la condanna dell’agente della riscossione, che è soggetto solvente. 3. - La sentenza impugnata resiste alle censure, poiché ad avviso del Collegio nella liquidazione delle spese del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale è da distinguere (in linea con l’orientamento espresso da Cass. 7716/2022, ivi l’indicazione dei precedenti) l’ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata per ragioni addebitabili esclusivamente alla condotta dell’ente impositore, dall’ipotesi in cui l’annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente alla con- dotta dell’agente della riscossione. Mentre nel primo caso l’obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscos- sione, che avrà regresso nei confronti dell’ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017), nel secondo caso (che è quello di specie) è da escludere che l’obbligo di pagare le spese possa estendersi in via solidale all’ente 4 di 4 – 25210/2019 – 2 – 9/1/2024 (16) – Caponi Est. impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell’imputazione delle spese. Su questa base è rigettato il primo motivo, mentre il secondo è inam- missibile in quanto è indirizzato a censurare un mero obiter dictum. 4. - Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché le controparti non hanno svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sus- sistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri- corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 9/1/2024.