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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/11/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1574/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 26 novembre 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1574/2021 R.G.
T R A
elettivamente domiciliato in Enna via Donna Nuova n.11 presso lo studio Parte_1
dell'avv.to L. Di Salvo, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv.
I. Costa;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 09.11.2021, parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2016 (per i periodi che in ricorso specificava e segnatamente dal
5.8.2016 al 31.12.2016) per un totale di 102 gg lavorative, alle dipendenze della Oasi della Frutta
srls; di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in questione. Lamentava che l' dapprima accoglieva la CP_1
domanda, di poi, in sede di riesame la rigettava.
Avversava l'avviso di addebito n. 594202123964000 notificato in data 15.10.2021. Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola nonché delle indennità di malattia ed assegni per il nucleo familiare.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Eccepiva la decadenza.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
Va disattesa la preliminare eccezione di decadenza sollevata dall' , ritenendo questo giudce di CP_1
uniformarsi a quanto statuito da un recente arresto del del Tribunale del Lavoro di Caltanissetta
(sentenza n.6/2022 versata in atti dal ricorrente), che decidendo sul ricorso proposto avente ad oggetto proprio il disconoscimento delle giornate di lavoro svolte in agricoltura, ha respinto l'eccezione di
CP_ decadenza proposta dall' con la seguente motivazione che si richiama ex art 118 disp att. cpc “
CP_ In effetti quanto riferito dall' sulla durata della pubblicazione e l'impossibilità di conoscere i
provvedimenti di cancellazione successivamente al ristretto periodo di pubblicazione, ad avviso di
questo giudice comprimono in modo illegittimo situazioni giuridiche soggettive di rilievo
costituzionale soprattutto se si considera che la cancellazione può interessare anni diversi da quello
antecedente la pubblicazione, né vi è certezza sul momento in cui avverrà la pubblicazione. Né è
possibile avere informazioni successivamente alla pubblicazione circa i provvedimenti adottati
dall'ente in merito all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Pertanto la pubblicazione dei provvedimenti di cancellazione per le modalità con cui è avvenuta ai
CP_ sensi della circolare n. 82 del 2012 è illegittima e come tale è inidonea a dare certezza e validità
alla pubblicazione, sicchè, in mancanza di ulteriori elementi, il primo momento da cui può essere
desunta la conoscenza del provvedimento di cancellazione è costituito dalla comunicazione del
provvedimento di rigetto dell'indennità di disoccupazione e degli assegni per il nucleo familiare,
avvenuto con le raccomandate del marzo e dell'aprile 2019, cui h fatto seguito la proposizione dei
ricorsi amministrativi. Per tali ragioni non è maturata la decadenza ai sensi dell'art. 22 DL n. 7/70.
Sussistono, dunque, anche nel caso in esame, in cui i primi atti con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della cancellazione, sono gli avvisi opposti (notificati il 20.03.2019) tutti i presupposti
CP_ per il rigetto dell'eccezione di decadenza proposta dall'
Nel merito la domanda è fondata.
A fronte della prodotta documentazione (buste paga, Unilav, modelli DMAG e cud 2015 relativi all'anno in questione), e della prova orale esperita nel proc 217/2019 R.G. relativo allo stesso periodo di lavoro (vedi sentenza in atti) che ha confermato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo per la ditta indicata (Oasi della Frutta srls), nonché della sentenza emessa a definizione del suddetto giudizio che ha accertato la sussistenza, nel periodo di riferimento (2016),
del rapporto di lavoro in oggetto e versata in atti dal ricorrente, che ha acquisito autorità di cosa giudicata, risulta invero immotivato il comportamento dell' che ha in buona sostanza escluso la CP_1
fondatezza della pretesa della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Va infatti, ribadito che se in tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'onere della prova dei requisiti essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio incombe su colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione, è
pur vero che in mancanza di elementi dai quali desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro presupposto della richiesta iscrizione e delle conseguenti prestazioni, deve concludersi nel senso del positivo accertamento di quanto dalla parte istante prospettato. Né a confutazione della prospettazione avversaria può ritenersi rilevante la generica contestazione dell' resistente, tenuto conto che l'unico documento prodotto è il verbale ispettivo. Si osserva CP_2
CP_ infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono
esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può
anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti,
dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
Ebbene nel caso in oggetto la tesi attorea dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della Oasi della Frutta srls, nei periodi indicati in ricorso e secondo le modalità
temporali ivi specificate, risulta comprovata sul piano documentale dalle buste paga versate in atti nonchè dagli UNILAV, CUD ed estratti contributivi e confermato dai testi escussi nel giudizio già
definito con sentenza passata in giudicato ( sentenza N. 3/2023 R.G. 217/2019 che ha accertato lo svolgimento del rapporto di lavoro in questione).
Ed invero la sentenza succitata ha accertato la sussistenza del rapporto di lavoro fra il e la ditta Pt_1
Oasi della Frutta srls nell'anno 2016, per il numero di giornate indicato in ricorso ed il conseguente accertamento nonché il riconoscimento del diritto di quest'ultimo alla percezione delle prestazioni previdenziali controverse, fa stato nel presente giudizio vertente fra le stesse parti ed esclude la
CP_ sussistenza dell'indebito e del diritto dell' di agire esecutivamente per recuperarlo. Alla ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione.
Va disposto pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- annulla l'avviso di addebito opposto.
- Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida CP_1
in € 843,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. I. Costa
antistatario
Enna, 26.11.2025.
Il Giudice del lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 26 novembre 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1574/2021 R.G.
T R A
elettivamente domiciliato in Enna via Donna Nuova n.11 presso lo studio Parte_1
dell'avv.to L. Di Salvo, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv.
I. Costa;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 09.11.2021, parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2016 (per i periodi che in ricorso specificava e segnatamente dal
5.8.2016 al 31.12.2016) per un totale di 102 gg lavorative, alle dipendenze della Oasi della Frutta
srls; di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in questione. Lamentava che l' dapprima accoglieva la CP_1
domanda, di poi, in sede di riesame la rigettava.
Avversava l'avviso di addebito n. 594202123964000 notificato in data 15.10.2021. Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola nonché delle indennità di malattia ed assegni per il nucleo familiare.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Eccepiva la decadenza.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
Va disattesa la preliminare eccezione di decadenza sollevata dall' , ritenendo questo giudce di CP_1
uniformarsi a quanto statuito da un recente arresto del del Tribunale del Lavoro di Caltanissetta
(sentenza n.6/2022 versata in atti dal ricorrente), che decidendo sul ricorso proposto avente ad oggetto proprio il disconoscimento delle giornate di lavoro svolte in agricoltura, ha respinto l'eccezione di
CP_ decadenza proposta dall' con la seguente motivazione che si richiama ex art 118 disp att. cpc “
CP_ In effetti quanto riferito dall' sulla durata della pubblicazione e l'impossibilità di conoscere i
provvedimenti di cancellazione successivamente al ristretto periodo di pubblicazione, ad avviso di
questo giudice comprimono in modo illegittimo situazioni giuridiche soggettive di rilievo
costituzionale soprattutto se si considera che la cancellazione può interessare anni diversi da quello
antecedente la pubblicazione, né vi è certezza sul momento in cui avverrà la pubblicazione. Né è
possibile avere informazioni successivamente alla pubblicazione circa i provvedimenti adottati
dall'ente in merito all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Pertanto la pubblicazione dei provvedimenti di cancellazione per le modalità con cui è avvenuta ai
CP_ sensi della circolare n. 82 del 2012 è illegittima e come tale è inidonea a dare certezza e validità
alla pubblicazione, sicchè, in mancanza di ulteriori elementi, il primo momento da cui può essere
desunta la conoscenza del provvedimento di cancellazione è costituito dalla comunicazione del
provvedimento di rigetto dell'indennità di disoccupazione e degli assegni per il nucleo familiare,
avvenuto con le raccomandate del marzo e dell'aprile 2019, cui h fatto seguito la proposizione dei
ricorsi amministrativi. Per tali ragioni non è maturata la decadenza ai sensi dell'art. 22 DL n. 7/70.
Sussistono, dunque, anche nel caso in esame, in cui i primi atti con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della cancellazione, sono gli avvisi opposti (notificati il 20.03.2019) tutti i presupposti
CP_ per il rigetto dell'eccezione di decadenza proposta dall'
Nel merito la domanda è fondata.
A fronte della prodotta documentazione (buste paga, Unilav, modelli DMAG e cud 2015 relativi all'anno in questione), e della prova orale esperita nel proc 217/2019 R.G. relativo allo stesso periodo di lavoro (vedi sentenza in atti) che ha confermato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo per la ditta indicata (Oasi della Frutta srls), nonché della sentenza emessa a definizione del suddetto giudizio che ha accertato la sussistenza, nel periodo di riferimento (2016),
del rapporto di lavoro in oggetto e versata in atti dal ricorrente, che ha acquisito autorità di cosa giudicata, risulta invero immotivato il comportamento dell' che ha in buona sostanza escluso la CP_1
fondatezza della pretesa della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Va infatti, ribadito che se in tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'onere della prova dei requisiti essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio incombe su colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione, è
pur vero che in mancanza di elementi dai quali desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro presupposto della richiesta iscrizione e delle conseguenti prestazioni, deve concludersi nel senso del positivo accertamento di quanto dalla parte istante prospettato. Né a confutazione della prospettazione avversaria può ritenersi rilevante la generica contestazione dell' resistente, tenuto conto che l'unico documento prodotto è il verbale ispettivo. Si osserva CP_2
CP_ infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono
esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può
anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti,
dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
Ebbene nel caso in oggetto la tesi attorea dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della Oasi della Frutta srls, nei periodi indicati in ricorso e secondo le modalità
temporali ivi specificate, risulta comprovata sul piano documentale dalle buste paga versate in atti nonchè dagli UNILAV, CUD ed estratti contributivi e confermato dai testi escussi nel giudizio già
definito con sentenza passata in giudicato ( sentenza N. 3/2023 R.G. 217/2019 che ha accertato lo svolgimento del rapporto di lavoro in questione).
Ed invero la sentenza succitata ha accertato la sussistenza del rapporto di lavoro fra il e la ditta Pt_1
Oasi della Frutta srls nell'anno 2016, per il numero di giornate indicato in ricorso ed il conseguente accertamento nonché il riconoscimento del diritto di quest'ultimo alla percezione delle prestazioni previdenziali controverse, fa stato nel presente giudizio vertente fra le stesse parti ed esclude la
CP_ sussistenza dell'indebito e del diritto dell' di agire esecutivamente per recuperarlo. Alla ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione.
Va disposto pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- annulla l'avviso di addebito opposto.
- Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida CP_1
in € 843,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. I. Costa
antistatario
Enna, 26.11.2025.
Il Giudice del lavoro