Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2935/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1
predetto difensore, via Pisana n. 15, Pontedera (PI)
e da
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LIBERTO Parte_2 C.F._2
SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2
predetto difensore, Via Provinciale Francesca, 237, Santa Maria a Monte (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 3 aprile 2025.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 22 luglio 2006, contraevano, in AS (PI) Parte_1 Parte_2
matrimonio civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di AS (PI) al n. 25, parte I, anno 2006;
- che dall'unione dei due è nata la figlia, il 24 febbraio 2009; Per_1
e domandando, in punto di condizioni accessorie, la conferma dei provvedimenti della separazione;
- che si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla dichiarazione di Parte_2
scioglimento del matrimonio e alla conferma delle condizioni di separazione in punto di affidamento, regolamentazione del diritto di visita e mantenimento della figlia minore e disporsi che l'assegno unico relativo alla figlia fosse percepito integralmente dalla madre;
- che, a seguito di un rinvio per trattative, le parti all'udienza del 3 aprile 2025 davano atto di aver raggiunto un accordo e concludevano, pertanto, congiuntamente;
- che la causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 7 giugno 2021, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi, con decreto n. cron. 8933/21, r.g. 955/21;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente alla figlia , ancora minorenne;
Per_1
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia , Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che le parti hanno rinunciato alle residue contrapposte richieste e che, in ogni caso, la domanda relativa al mutuo sulla casa familiare sarebbe stata, in questa sede, inammissibile giacché nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione, non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Possono essere, dunque, formulate domande relative alla responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale, nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro;
tutte le altre domande sono inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c. (v. Cass. civile, 24 aprile 2007, n. 9915; Cass. civ., 8 settembre 2014, n. 18870, come richiamate da Tribunale di Rieti, 8 settembre 2022, n. 376);
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in AS (PI) il 22 luglio 2006 tra
[...]
e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
AS (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006, n. 25, parte I.
Sull'accordo delle parti,
CONFERMA le condizioni di cui al decreto di omologa n. cron. 8933/21, qui di seguito pedissequamente riportate:
1 – i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- la casa coniugale, sita in AS (PI), Via Giovanni Pascoli n' 92, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla moglie, la quale continuerà ad abitarla assieme alla figlia, mentre il marito trasferirà altrove la propria residenza;
3-il IG. asporterà dalla casa coniugale tutti gli effetti personali ed in generale tutti i Parte_2
beni mobili di suo interesse, di comune accordo col coniuge;
4- la figlia minore , in conformità a quanto previsto dalla L. 54/2006, sarà affidata secondo Per_1 il regime dell'affido condiviso, ad entrambi i genitori ma con collocazione privilegiata presso la madre;
il padre avrà facoltà di vederla ogni qualvolta lo desideri previo opportuno preavviso e, comunque, potrà vederla ed averla con sé due giorni alla settimana indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola la mattina dopo e quindi con pernottamento, nonché a fine settimana alterni, dalla sera del venerdì fino alla sera della domenica, compatibilmente con gli impegni della minore stessa;
5- per quanto riguarda le vacanze estive il padre ha facoltà di avere con sé la figlia per quindici giorni, anche non continuativi, durante il periodo di ferie del padre, periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
mentre durante le vacanze natalizie, terrà con sé la figlia un anno dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito;
il tutto sempre valutando le esigenze e la volontà della minore;
nelle vacanze di Pasqua la figlia starà col padre tre giorni continuativi comprensivi alternativamente anno per anno del giorno di Pasqua
o di quello di Pasquetta;
6- a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore il IG. corrisponderà Parte_2 alla IG.ra la somma di € 250,00 mensili rivalutabili ISTAT automaticamente ed Parte_1
annualmente, entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che la moglie vorrà indicare;
7 – entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario, scolastiche, mediche, sportive e ricreative in genere, per la cui specifica determinazione sin da ora essi dichiarano di volersi attenere alle Linee Guida 29.11.2017 del Consiglio Nazionale Forense che di seguito di riportano per quanto di interesse: - Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (es. antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasposto urbano(tessera auto e metro),carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistente nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici, attività ricreative abituali, spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). - Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non
è richiesta la previa concertazione ( debitamente documentate): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tramite SSN ( in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato); spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasposto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. - Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc.; Spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc;
Ricevimenti e feste dedicate ai figli”; dette spese verranno preventivamente comunicate dalla
IG.ra e concordate tra i genitori qualora superino l'importo di Euro 150,00 restando inteso Parte_1
che il preventivo consenso non è necessario per le spese medico-sanitarie urgenti.
8-i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro la minore;
9-tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
10–i coniugi dichiarano ciascuno per sé di essere indipendente economicamente;
11- il mutuo sulla casa coniugale, cointestato tra i coniugi come l'immobile, continuerà ad essere pagato nella misura del 50% ciascuno, con bonifico sul conto corrente cointestato tra i coniugi presso Monte dei Paschi di Siena;
12- il finanziamento contratto con AG da entrambi i coniugi, continuerà ad essere pagato al
100% dal IG. con prelievo da parte della finanziaria sul di lui conto corrente presso Parte_2
Credito Cooperativo di Pescia e AS;
13 –l'autovettura IC della IG.ra , continuerà ad essere a lei intestata ed in uso Parte_3
esclusivo;
14-i coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione di ogni altro bene in comunione familiare e più genericamente di tutti i loro beni, di aver risolto ogni altra questione economica tra loro pendente, di non avere più alcuna pretesa da avanzare al riguardo e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro fatta eccezione dei diritti ed obblighi che discendono dal presente atto;
15-il IG. e la IG.ra si prestano fin d'ora reciprocamente il più ampio ed Parte_2 Parte_3
incondizionato consenso per loro al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di analogo documento valido ai fini dell'espatrio, anche della figlia minore. DISPONE, su accordo delle parti, così modificando in parte qua le condizioni di separazione sovra riportate, che le parti stesse richiamano il protocollo CNF per l'individuazione delle spese straordinarie e le modalità di corresponsione.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di AS (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 3 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina