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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5155 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
AL Aragno Presidente
IZ De ZI IC
RI ND IC Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. 17724 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CH IZ
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il decreto impugnato di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e accogliere l'annessa domanda cautelare di sospensione del decreto impugnato e riconoscere in capo al Sig.
il diritto al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 T.u.i.” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.9.2025 il sig. , cittadino del Gambia, Parte_1 ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 9.5.2024, notificato il 3.9.2025 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Roma – ha rigettato la sua istanza di rinnovo del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, presentata in
1 data 13.9.2018, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Si premette che il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale o umanitaria è sempre soggetto alla verifica della permanenza delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, valutazione, nel caso di specie, rimessa in prima battuta alla Commissione
Territoriale, che ne aveva ordinato originariamente il rilascio, trasmettendo gli atti al
Questore.
In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 comma 9 TUI, il Questore deve valutare se permangono le esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originario rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, nonché la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per un motivo diverso, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa a tal fine.
Tanto premesso, occorre stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie.
Nel 2018 è infatti entrato in vigore il dl n. 113/2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale.
In assenza di una disciplina transitoria che facesse retroagire la nuova normativa e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c. si è ritenuto applicabile alle domande proposte anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto la normativa previgente.
Tale interpretazione ha ricevuto il conforto della Suprema Corte (Cass.4890/2019 e da ultimo
Cass. 7831/2019). In particolare, a questo proposito le Sezioni Unite 24413/21 hanno da ultimo statuito che “in base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia.
2 Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno".
Tuttavia in data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18.12.2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1.: “Non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Il nuovo comma 1.2. prevede: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione
3 speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv.
656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle
4 commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Il Ricorrente ha invero raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio- economico dell'Italia.
All'udienza del 17.11.2025, il ricorrente ha affermato di essere arrivato in Italia nel 2013; di avere vissuto in parte a in parte a Milano, e di abitare attualmente a Milano in via CP_1
Marconi 29, con un amico suo connazionale;
di essere un lavoratore autonomo, di avere in particolare un banco in un mercato rionale;
di girare per lavoro i vari mercati rionali della
Lombardia e del Piemonte, vendendo prodotti ortofrutticoli;
di avere frequentato un corso di lingua italiana a Roma, conseguendo il livello A2; di avere costruito negli anni una fitta rete di amicizie.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− dichiarazione dei redditi 2024, dalla quale emerge un reddito nell'anno 2023 pari a €
7.310,00;
− dichiarazione dei redditi 2025, dalla quale emerge un reddito nell'anno 2024 pari a €
9.030,00;
− visura camerale
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
5 Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nato in [...] il [...], Parte_1 ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/11/2025
Il Presidente
AL Aragno
Il IC est.
RI ND
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
AL Aragno Presidente
IZ De ZI IC
RI ND IC Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. 17724 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CH IZ
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il decreto impugnato di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e accogliere l'annessa domanda cautelare di sospensione del decreto impugnato e riconoscere in capo al Sig.
il diritto al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 T.u.i.” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.9.2025 il sig. , cittadino del Gambia, Parte_1 ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 9.5.2024, notificato il 3.9.2025 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Roma – ha rigettato la sua istanza di rinnovo del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, presentata in
1 data 13.9.2018, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Si premette che il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale o umanitaria è sempre soggetto alla verifica della permanenza delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, valutazione, nel caso di specie, rimessa in prima battuta alla Commissione
Territoriale, che ne aveva ordinato originariamente il rilascio, trasmettendo gli atti al
Questore.
In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 comma 9 TUI, il Questore deve valutare se permangono le esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originario rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, nonché la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per un motivo diverso, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa a tal fine.
Tanto premesso, occorre stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie.
Nel 2018 è infatti entrato in vigore il dl n. 113/2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale.
In assenza di una disciplina transitoria che facesse retroagire la nuova normativa e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c. si è ritenuto applicabile alle domande proposte anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto la normativa previgente.
Tale interpretazione ha ricevuto il conforto della Suprema Corte (Cass.4890/2019 e da ultimo
Cass. 7831/2019). In particolare, a questo proposito le Sezioni Unite 24413/21 hanno da ultimo statuito che “in base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia.
2 Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno".
Tuttavia in data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18.12.2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1.: “Non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Il nuovo comma 1.2. prevede: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione
3 speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv.
656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle
4 commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Il Ricorrente ha invero raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio- economico dell'Italia.
All'udienza del 17.11.2025, il ricorrente ha affermato di essere arrivato in Italia nel 2013; di avere vissuto in parte a in parte a Milano, e di abitare attualmente a Milano in via CP_1
Marconi 29, con un amico suo connazionale;
di essere un lavoratore autonomo, di avere in particolare un banco in un mercato rionale;
di girare per lavoro i vari mercati rionali della
Lombardia e del Piemonte, vendendo prodotti ortofrutticoli;
di avere frequentato un corso di lingua italiana a Roma, conseguendo il livello A2; di avere costruito negli anni una fitta rete di amicizie.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− dichiarazione dei redditi 2024, dalla quale emerge un reddito nell'anno 2023 pari a €
7.310,00;
− dichiarazione dei redditi 2025, dalla quale emerge un reddito nell'anno 2024 pari a €
9.030,00;
− visura camerale
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
5 Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nato in [...] il [...], Parte_1 ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/11/2025
Il Presidente
AL Aragno
Il IC est.
RI ND
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