Articolo 3 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1158
Articolo 2Articolo 3 bis
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26 gennaio 1972
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7 giugno 2003
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1 aprile 2023
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31 maggio 2023
Art. 3.

Alla societa' concessionaria e' affidato l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione ((alla societa' R.F.I.)) S.p.a., secondo il vigente ordinamento.
Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della societa' concessionaria ((, ad eccezione)) delle spese relative agli impianti ferroviari ((,)) che sono a carico ((della societa' R.F.I.)) S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114 .
Entrata in vigore il 31 maggio 2023