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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12427/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 12427/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
28.10.2024 da
, con l'avv. UNIA PAOLA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. ALAGNA VITO, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“Pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in Iran in data 08/10/2015,
tra i sig.ri (C.F.: ), nata in [...], il Parte_1 C.F._1
22/11/1989 e residente in [...] - 35030 e il Sig. Parte_2
(C.F.: ), nato in [...], il [...] e residente in [...]
Luca n. 30 – 35030, ritenendo applicabile la legge italiana in considerazione della scelta 2
operata dai coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso di designare quale legge
applicabile la legge del foro, ai sensi dell'art 5 punto d) del regolamento UE n.1259/2010, alle
seguenti
CONDIZIONI
- si confermi che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con l'obbligo di darsi
avviso del cambio di abitazione;
- si confermi che la casa familiare sita IA (PD), via San Luca n. 30, rimanga assegnata
alla sig.ra , che vi vivrà con la figlia, con i beni mobili ivi contenuti, ad Parte_1
eccezione degli effetti personali del Sig. e che la sig.ra si farà carico del Pt_2 Parte_1
pagamento delle utenze in via esclusiva;
- si confermi che la figlia , di anni 5, viene affidata in via condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà la residenza
presso la casa familiare sita in IA (PD), via San Luca n. 30, dove risulterà collocata in
via prevalente;
- si confermi che le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di
comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
della stessa;
- si confermi che i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengono
disciplinati come segue:
• trascorrerà i week-end alternativamente con ciascun genitore a partire dal venerdì Per_1
pomeriggio sino al lunedì mattina. Il genitore la preleverà da scuola il venerdì e la ricondurrà
a scuola il lunedì successivo. 3
• Quanto ai pomeriggi infrasettimanali con le seguenti modalità: Settimana A :nella settimana
in cui avrà il week-end con il padre trascorrerà altresì con lo stesso un pomeriggio Per_1
infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì pomeriggio o altro giorno da concordarsi tra i
coniugi almeno 24 ore prima in caso di impegni di lavoro indefettibili dall'uscita della scuola
alle ore 20.00 del giorno stesso Settimana B: nella settimana in cui trascorrerà il Per_1
week-end con la madre rimarrà con il padre per due pomeriggi feriali di cui uno con
pernottamento notturno indicativamente dal mercoledì dopo scuola al giovedì mattina con
accompagnamento a scuola ed un altro pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola
alle ore 20.00 Il padre potrà inoltre vedere e frequentare la figlia anche nei giorni di
competenza materna, per qualche ora e compatibilmente con gli impegni scolastici ed
extrascolastici della minore e con gli impegni lavorativi dei genitori, previo avviso anche
telefonico di 24 ore.
• trascorrerà una settimana presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, Per_1
comprendente, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
la prima metà del periodo di
sospensione dall'attività scolastica durante il periodo di Pasqua con la madre e la seconda
metà con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari;
due settimane durante le
vacanze estive, con ciascun genitore, anche non consecutive, da concordare entro il 15/05 di
ciascun anno;
trascorrerà inoltre con il padre la Festa del Papà ed il compleanno dello stesso
e con la madre la Festa della Mamma ed il compleanno della stessa.
Vigilia di Natale Anni alterni Distribuzione ferie Natalizie:
Natale la figlia starà presso ciascun genitore una settimana comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno
Pasqua Anni alterni Distribuzione ferie Pasquali: prima metà del periodo di sospensione dell'attività scolastica durante il periodo di Pasqua con la madre e Pasquetta la seconda metà con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari 4
Ferie estive Due settimane presso il padre anche non consecutive
Con il papà Ogni anno Festa del Papà e compleanno del padre
Con la madre Festa della Mamma e compleanno della mamma
Festività del:
Seguiranno il criterio dell'alternanza
25 aprile
1°maggio
2 giugno
8 dicembre
• I genitori potranno concordare modalità diverse purché compatibili con le loro esigenze e
con quelle della minore;
qualora la bambina fosse malata o la scuola fosse chiusa per scioperi
etc i coniugi si accorderanno, previo accordo telefonico, per alternarsi nella gestione della
medesima.
- si disponga, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , la somma di €. 250,00
[...] Per_1
mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5
di ogni mese, oltre il 50% delle spese definite straordinarie , facendo riferimento, per la
precisa indicazione delle stesse, al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e che a titolo
esemplificativo ma non esaustivo vengono indicate in spese mediche (non coperte dal servizio
sanitario nazionale), scolastiche (tasse di iscrizione, gite, libri e spese di materiale scolastico
di inizio anno ), sportive-ricreative (uno sport, comprensivo di attrezzatura, iscrizione e retta).
Alle spese indicate nel protocollo le parti aggiungono concordemente quali spese da dividere
nella misura del 50% ciascuno le spese relative alla mensa scolastica e di trasporto scolastico
pubblico. 5
- si stabilisca che l'assegno unico per i figli venga attribuito al 100% alla madre.
- si confermi, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , la somma complessiva di
[...] Per_1
€. 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro
il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese definite straordinarie, facendo riferimento,
per la precisa indicazione delle stesse, al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e che a
titolo esemplificativo ma non esaustivo vengono indicate in spese mediche (non coperte dal
servizio sanitario nazionale), scolastiche (tasse di iscrizione, gite, libri e spese di materiale
scolastico di inizio anno ), sportive-ricreative (uno sport, comprensivo di attrezzatura,
iscrizione e retta). Alle spese indicate nel protocollo le parti aggiungono concordemente quali
spese da dividere nella misura del 50% ciascuno le spese relative alla mensa scolastica e di
trasporto scolastico pubblico.
- si confermi si stabilisca che l'assegno unico per i figli venga attribuito al 100% alla madre..”
Per il P.M.: “Il Pubblico Ministero visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per
l'accoglimento del ricorso.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
civile a Teheran in data 08.10.2015 (cfr. doc. 3 ricorso congiunto).
Dall'unione coniugale è nata una figlia: , nata a Venezia (VE) in [...] Persona_1
22.08.2018.
Le parti, in data 28.10.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 03.12.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi veniva resa con sentenza n. 1/2025, pubblicata 6
l'08.01.2025, passata in giudicato alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte depositate in data 30.09.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato conclusioni congiunte con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti in causa sono cittadini stranieri) appare, quindi, necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo,
verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così come stabilito dalla Giurisprudenza pronunciatasi con riferimento al precedente regolamento, la quale si ritiene applicabile anche all'attuale, non avendo modificato nella sostanza la precedente disciplina: Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-
68/07, , precisa che il Regolamento in questione "si applica Parte_3
anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 7
coniugi; ed infatti dai documenti allegati risultano entrambi residenti in Italia (cfr. doc. 5 del ricorso congiunto).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'articolo 8, lettera A
del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame appare applicabile il criterio di cui alla lett. A che indica l'applicabilità della legge “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale”. Pertanto, in punto status, si deve ritenere applicabile la legge italiana.
Ciò posto e passando, quindi, all'esame della domanda sullo status congiuntamente proposta dai ricorrenti, la stessa va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale, svoltasi in trattazione scritta,
del 03.12.2024 nel giudizio di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riferimento alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito in quanto in base all'articolo 7 del Reg. CE n. 1111/2019 “Le autorità
giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla
responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato
membro alla data in cui sono adite.”. 8
Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel
“luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare,
tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel
territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale stato, della cittadinanza del
minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, della conoscenze linguistiche
nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-
523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR) .
Nel caso in esame, la figlia minorenne delle parti risiede in Italia e risiedeva abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento, conducendo ivi la sua vita scolastica e sociale.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996
che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nel comune di IA (PD)
(cfr. doc. 5 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009, del Consiglio del 18
dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità
giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” 9
e, nel caso in esame, creditori sono il coniuge e la figlia minorenne della coppia, i quali risiedono stabilmente in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, rileva l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie la ricorrente e la figlia minore risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che le condizioni concordate dai coniugi, relative allo scioglimento del matrimonio, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con esclusione della parte inerente all'accordo sulla ripartizione tra le parti dell'assegno Unico Inps, il quale pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento e all'esito della lite, spese interamente compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto a TEHRAN in data 08.10.2015; 10
2) Prende atto delle rassegnate conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio nei termini di cui in motivazione, con esclusione della parte inerente all'accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico;
3) Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 8.10.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 12427/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
28.10.2024 da
, con l'avv. UNIA PAOLA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. ALAGNA VITO, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“Pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in Iran in data 08/10/2015,
tra i sig.ri (C.F.: ), nata in [...], il Parte_1 C.F._1
22/11/1989 e residente in [...] - 35030 e il Sig. Parte_2
(C.F.: ), nato in [...], il [...] e residente in [...]
Luca n. 30 – 35030, ritenendo applicabile la legge italiana in considerazione della scelta 2
operata dai coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso di designare quale legge
applicabile la legge del foro, ai sensi dell'art 5 punto d) del regolamento UE n.1259/2010, alle
seguenti
CONDIZIONI
- si confermi che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con l'obbligo di darsi
avviso del cambio di abitazione;
- si confermi che la casa familiare sita IA (PD), via San Luca n. 30, rimanga assegnata
alla sig.ra , che vi vivrà con la figlia, con i beni mobili ivi contenuti, ad Parte_1
eccezione degli effetti personali del Sig. e che la sig.ra si farà carico del Pt_2 Parte_1
pagamento delle utenze in via esclusiva;
- si confermi che la figlia , di anni 5, viene affidata in via condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà la residenza
presso la casa familiare sita in IA (PD), via San Luca n. 30, dove risulterà collocata in
via prevalente;
- si confermi che le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di
comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
della stessa;
- si confermi che i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengono
disciplinati come segue:
• trascorrerà i week-end alternativamente con ciascun genitore a partire dal venerdì Per_1
pomeriggio sino al lunedì mattina. Il genitore la preleverà da scuola il venerdì e la ricondurrà
a scuola il lunedì successivo. 3
• Quanto ai pomeriggi infrasettimanali con le seguenti modalità: Settimana A :nella settimana
in cui avrà il week-end con il padre trascorrerà altresì con lo stesso un pomeriggio Per_1
infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì pomeriggio o altro giorno da concordarsi tra i
coniugi almeno 24 ore prima in caso di impegni di lavoro indefettibili dall'uscita della scuola
alle ore 20.00 del giorno stesso Settimana B: nella settimana in cui trascorrerà il Per_1
week-end con la madre rimarrà con il padre per due pomeriggi feriali di cui uno con
pernottamento notturno indicativamente dal mercoledì dopo scuola al giovedì mattina con
accompagnamento a scuola ed un altro pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola
alle ore 20.00 Il padre potrà inoltre vedere e frequentare la figlia anche nei giorni di
competenza materna, per qualche ora e compatibilmente con gli impegni scolastici ed
extrascolastici della minore e con gli impegni lavorativi dei genitori, previo avviso anche
telefonico di 24 ore.
• trascorrerà una settimana presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, Per_1
comprendente, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
la prima metà del periodo di
sospensione dall'attività scolastica durante il periodo di Pasqua con la madre e la seconda
metà con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari;
due settimane durante le
vacanze estive, con ciascun genitore, anche non consecutive, da concordare entro il 15/05 di
ciascun anno;
trascorrerà inoltre con il padre la Festa del Papà ed il compleanno dello stesso
e con la madre la Festa della Mamma ed il compleanno della stessa.
Vigilia di Natale Anni alterni Distribuzione ferie Natalizie:
Natale la figlia starà presso ciascun genitore una settimana comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno
Pasqua Anni alterni Distribuzione ferie Pasquali: prima metà del periodo di sospensione dell'attività scolastica durante il periodo di Pasqua con la madre e Pasquetta la seconda metà con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari 4
Ferie estive Due settimane presso il padre anche non consecutive
Con il papà Ogni anno Festa del Papà e compleanno del padre
Con la madre Festa della Mamma e compleanno della mamma
Festività del:
Seguiranno il criterio dell'alternanza
25 aprile
1°maggio
2 giugno
8 dicembre
• I genitori potranno concordare modalità diverse purché compatibili con le loro esigenze e
con quelle della minore;
qualora la bambina fosse malata o la scuola fosse chiusa per scioperi
etc i coniugi si accorderanno, previo accordo telefonico, per alternarsi nella gestione della
medesima.
- si disponga, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , la somma di €. 250,00
[...] Per_1
mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5
di ogni mese, oltre il 50% delle spese definite straordinarie , facendo riferimento, per la
precisa indicazione delle stesse, al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e che a titolo
esemplificativo ma non esaustivo vengono indicate in spese mediche (non coperte dal servizio
sanitario nazionale), scolastiche (tasse di iscrizione, gite, libri e spese di materiale scolastico
di inizio anno ), sportive-ricreative (uno sport, comprensivo di attrezzatura, iscrizione e retta).
Alle spese indicate nel protocollo le parti aggiungono concordemente quali spese da dividere
nella misura del 50% ciascuno le spese relative alla mensa scolastica e di trasporto scolastico
pubblico. 5
- si stabilisca che l'assegno unico per i figli venga attribuito al 100% alla madre.
- si confermi, a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , la somma complessiva di
[...] Per_1
€. 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro
il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese definite straordinarie, facendo riferimento,
per la precisa indicazione delle stesse, al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e che a
titolo esemplificativo ma non esaustivo vengono indicate in spese mediche (non coperte dal
servizio sanitario nazionale), scolastiche (tasse di iscrizione, gite, libri e spese di materiale
scolastico di inizio anno ), sportive-ricreative (uno sport, comprensivo di attrezzatura,
iscrizione e retta). Alle spese indicate nel protocollo le parti aggiungono concordemente quali
spese da dividere nella misura del 50% ciascuno le spese relative alla mensa scolastica e di
trasporto scolastico pubblico.
- si confermi si stabilisca che l'assegno unico per i figli venga attribuito al 100% alla madre..”
Per il P.M.: “Il Pubblico Ministero visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per
l'accoglimento del ricorso.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
civile a Teheran in data 08.10.2015 (cfr. doc. 3 ricorso congiunto).
Dall'unione coniugale è nata una figlia: , nata a Venezia (VE) in [...] Persona_1
22.08.2018.
Le parti, in data 28.10.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 03.12.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi veniva resa con sentenza n. 1/2025, pubblicata 6
l'08.01.2025, passata in giudicato alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte depositate in data 30.09.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato conclusioni congiunte con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti in causa sono cittadini stranieri) appare, quindi, necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo,
verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così come stabilito dalla Giurisprudenza pronunciatasi con riferimento al precedente regolamento, la quale si ritiene applicabile anche all'attuale, non avendo modificato nella sostanza la precedente disciplina: Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-
68/07, , precisa che il Regolamento in questione "si applica Parte_3
anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 7
coniugi; ed infatti dai documenti allegati risultano entrambi residenti in Italia (cfr. doc. 5 del ricorso congiunto).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'articolo 8, lettera A
del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame appare applicabile il criterio di cui alla lett. A che indica l'applicabilità della legge “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale”. Pertanto, in punto status, si deve ritenere applicabile la legge italiana.
Ciò posto e passando, quindi, all'esame della domanda sullo status congiuntamente proposta dai ricorrenti, la stessa va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale, svoltasi in trattazione scritta,
del 03.12.2024 nel giudizio di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riferimento alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito in quanto in base all'articolo 7 del Reg. CE n. 1111/2019 “Le autorità
giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla
responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato
membro alla data in cui sono adite.”. 8
Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel
“luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare,
tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel
territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale stato, della cittadinanza del
minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, della conoscenze linguistiche
nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-
523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR) .
Nel caso in esame, la figlia minorenne delle parti risiede in Italia e risiedeva abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento, conducendo ivi la sua vita scolastica e sociale.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996
che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nel comune di IA (PD)
(cfr. doc. 5 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009, del Consiglio del 18
dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità
giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” 9
e, nel caso in esame, creditori sono il coniuge e la figlia minorenne della coppia, i quali risiedono stabilmente in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, rileva l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie la ricorrente e la figlia minore risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che le condizioni concordate dai coniugi, relative allo scioglimento del matrimonio, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con esclusione della parte inerente all'accordo sulla ripartizione tra le parti dell'assegno Unico Inps, il quale pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento e all'esito della lite, spese interamente compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto a TEHRAN in data 08.10.2015; 10
2) Prende atto delle rassegnate conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio nei termini di cui in motivazione, con esclusione della parte inerente all'accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico;
3) Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 8.10.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei