TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2708/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 2708/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona di titolare della ditta individuale, rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
EP D'AV, (indirizzo di posta certificata:
) presso il cui studio, sito in Reggio Calabria Email_1 alla Via Zecca n. 7, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. MASSIMO PARENTELA (indirizzo di posta certificata:
, presso il cui studio, sito in Email_2
Catanzaro, alla Via Largo Marincola Cattaneo, n. 22, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 Come da scritti difensivi e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale Parte_1
, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 613/2021,
[...] notificatogli in data 15/07/2021, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da gli aveva ingiunto di pagare in favore Controparte_1 di parte ricorrente la somma di € 586.651,86, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, credito asseritamente dovuto per forniture di caffè, liquori, attrezzature e arredamento da bar eseguite dalla ricorrente dal 2014 al
2020 in favore della società ingiunta.
Parte opponente deduceva, a supporto della spiegata opposizione, che la pretesa avversaria era frutto di una indebita duplicazione delle ragioni di credito vantate dalla società ricorrente, atteso che la aveva domandato non Controparte_1 solo il pagamento delle fatture relative alle forniture eseguite in favore dell'opponente, ma anche il pagamento delle somme di cui agli assegni e alle cambiali consegnati alla proprio ed esclusivamente per il Controparte_1 pagamento delle predette fatture. In particolare, l'opponente specificava: che per le forniture eseguite dal 2014 al 2020 di cui alle fatture azionate in via monitoria erano stati emessi assegni bancari tratti su MPS per € 74.578,98, titoli cambiari per € 190.479,87 e cambiali per € 49.000,00; che queste ultime erano state regolarmente onorate, come dimostrava il fatto che i titoli erano stati restituiti al girante. Disconosceva inoltre la firma apposta in calce alla ricognizione di debito posta a base del ricorso monitorio.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento delle ragioni di opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese e competenze di
pagina 2 di 10 causa.»
Si costitutiva in giudizio la la quale, domandava in via Controparte_1 preliminare la concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che l'opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione in merito alle fatture oggetto del giudizio prima di proporre la presente opposizione e che si era limitato a contestare genericamente la pretesa creditoria, senza offrire alcun supporto probatorio a fondamento delle proprie deduzioni ed eccezioni.
Deduceva l'infondatezza delle eccezioni avversarie, proposte solo con intento dilatorio, e rilevava che non era stato effettuato alcun pagamento dei crediti relativi alle fatture azionate in via monitoria, dal momento che gli assegni e le cambiali non risultavano onorati e che, in ogni caso, non riguardavano le predette fatture, come si desumerebbe dagli importi indicati nei titoli che non corrispondono a quelle richiesti nelle fatture.
Evidenziava l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dal e, ove Parte_1 non ritenuto inammissibile, proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c.
In virtù di quanto sopra esposto, la formulava le seguenti Controparte_1 conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro in via preliminare rigettare
l'opposizione avanzata dall'opponente in persona del legale rappresentante p.t. perché infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
613/2021 e di conseguenza rilasciare l'esecutorietà della stessa ingiunzione. Nel merito rigettare l'opposizione formulata da controparte per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 613/2021 opposto;
per
l'effetto accertare la temerarietà e responsabilità dell'opponente ex art 96 c.p.c. per come motivato in comparsa con conseguenziale condanna degli stessi al risarcimento del danno ex art. 96, I e II comma da liquidarsi secondo valutazione stabilità d'ufficio secondo giustizia. Condannare parte opponente società alle spese del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c.».
All'udienza del 10/01/2022, il precedente G.I. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e concedeva alle parti i termini di cui al comma VI
pagina 3 di 10 dell'art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante assunzione di prova orale per interpello.
In data 27/06/2023 il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato che, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 7.11.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs.
164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
***
Con un unico motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto che la società opposta avrebbe indebitamente duplicato la pretesa creditoria, domandando sia l'importo di cui alle fatture allegate che le somme di cui agli assegni e alle cambiali consegnati per il pagamento delle medesime fatture. Ha dunque eccepito di aver pagato interamente le forniture ricevute dalla dal 2014 al 2020 e, Controparte_1 infine, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla ricognizione di debito.
L'opposizione è infondata.
Giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della pagina 4 di 10 prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ., 10261/2000).
Come risulta dal ricorso monitorio, l'odierna opposta (attrice in senso sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di €
586.651,86, domandando gli importi di € 51.965,17 sulla base delle ricognizioni di debito prodotte nel procedimento per ingiunzione, di € 269.627,84 per fatture insolute, di € 74.578,98 per assegni bancari emessi in suo favore, risultati impagati, e di € 190.479,87 per effetti cambiari protestati.
Nel caso di specie, la ha fornito prova dell'esistenza e Controparte_1 dell'ammontare del proprio credito producendo in giudizio:
- copia degli assegni bancari;
- copia delle cambiali, nonché contabile delle commissioni e spese su impagati;
- copia delle fatture insolute nonché estratto delle scritture contabili con autentica notarile;
- copia delle due ricognizioni di debito.
Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è oggetto di contestazione, anzi trova conferma nelle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio Parte_1 formale.
Difatti, titolare dell'impresa opponente, interrogato Parte_1 all'udienza del 3 marzo 2023, ha dichiarato che: “la società , forniva CP_1 merce periodicamente, in considerazione di accordo commerciale intercorrente con la ditta individuale “ ”. Parte_1
Ciò posto, in relazione al credito di cui alle fatture azionate in sede monitoria, si osserva quanto segue.
Parte opponente non solo non ha contestato l'esistenza del titolo su cui si fonda il rapporto tra le parti e su cui si basa la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, ma ha confermato di avere ricevuto la merce oggetto delle predette fatture.
Quanto alla ricezione della merce, infatti, il sempre all'udienza del 3 Parte_1 marzo 2023, ha dichiarato che, dopo aver fornito la merce, la società CP_1
pagina 5 di 10 S.P.A. aveva emesso le fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio e che a seguito dell'emissione delle fatture nessuna contestazione era stata avanzata da parte sua.
Parte opponente ha allegato l'esistenza di fatti estintivi del credito, ovvero ha allegato di aver pagato la merce ricevuta negli anni dal 2014 al 2020 di cui alle fatture allegate, emettendo assegni bancari per complessivi € 74.578,98, titoli cambiari per € 190.479,87 e girando cambiali per il complessivo importo di €
49.000,00.
Ebbene, la Suprema Corte ha chiarito che “in via generale, in tema di prova del pagamento, allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Siffatto principio non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 11491 del 2016; Cass. n. 3008 del
2012; Cfr. altresì Cass. n. 194 del 2016; Cass. n. 3457 del 2007). In altri termini, secondo costante orientamento di questa Corte il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (in tal senso Cass. n. 26275 del 2017)” (Cass. civ., sez. VI, 03/11/2021, n.31429)
Nel caso di specie, la parte opponente, debitrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare il collegamento tra il debito azionato e i titoli di credito emessi,
pagina 6 di 10 prova che non è stata fornita, dal momento che gli assegni in atti non coincidono, né per importo né per data, con le fatture azionate.
In assenza di tale prova e stante la contestazione da parte del creditore, i titoli di credito non possono presumersi riferiti ai documenti contabili posti a base della domanda monitoria.
Non avendo, pertanto, il provato di avere adempiuto l'obbligazione di Parte_1 pagamento del prezzo di cui alle fatture azionate in via monitoria, pur essendo a ciò onerato, ne consegue che egli è tenuto al pagamento dell'importo di €
269.627,84 per le predette fatture insolute in favore di parte opposta.
Quanto, invece, agli assegni bancari e agli effetti cambiari, la giurisprudenza è unanime nel ritenere, in tema di titoli di credito, che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche dopo la prescrizione dell'azione cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e, pertanto, ai sensi dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (ex plurimis, Cass. civ., n.
19929/2011).
Allo stesso modo, il vaglia cambiario può essere fatto valere dal prenditore contro l'emittente come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, che trasferisce in capo al debitore l'onere della prova dell'inesistenza del rapporto causale, ai sensi dell'art. 1988 c.c. (cfr. Cass. civ., 19/07/2017, n.17850, secondo cui “L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provarne
l'inesistenza.”)
Nel caso di specie, il non ha assolto l'onere probatorio su di esso Parte_1 gravante, non avendo provato l'inesistenza, l'invalidità ovvero l'estinzione della pretesa creditoria di controparte, essendosi limitato ad eccepire di aver consegnato i predetti titoli di credito per il pagamento delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio.
pagina 7 di 10 Ed infatti, in tema di adempimento di obbligazioni mediante il rilascio di assegni bancari l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso, deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (Cass.
14372/2018).
Ebbene, a fronte delle contestazioni dell'opposta, suffragate da riscontri documentali (spese per protesto e assegni impagati) in merito all'effettivo incasso delle somme di cui ai titoli di credito azionati, non può ritenersi che l'opponente abbia assolto al proprio onere di provare l'intervenuto adempimento.
In relazione, infine, alle ricognizioni di debito, si rammenta che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare
l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (cfr., ad es., Cass. n. 24456/2011 e Cass. n. 12448/2012)” (Cass. Civ.,
22/01/2018 n. 1537; Cass. Civ., sent. n.35290/2023).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad un generico disconoscimento della documentazione prodotta da controparte, dichiarando: “nega di avere mai apposto
e disconosce la firma posta in calce alla asserita ricognizione di debito, che lo stesso neppure ha mai rilasciato”, senza specificare se siffatto disconoscimento si riferisca ad entrambi i documenti prodotti da controparte o ad uno solo di essi.
Tale unica affermazione sul punto non è evidentemente sufficiente ai fini dell'ammissibilità del disconoscimento che, come da consolidato orientamento richiamato, deve essere specifico e circostanziato.
Considerato che le difese di parte opponente peccano di eccessiva genericità, la censura è priva di rilevanza.
Ciò posto, la ricognizione di debito, a mente dell'art. 1988 c.c., produce l'effetto di invertire l'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito. L'opponente, pertanto, aveva l'onere di provare o pagina 8 di 10 l'inesistenza del rapporto sottostante la ricognizione di debito o l'avvenuta estinzione dello stesso.
Al contrario, il si è limitato ad eccepire che le cambiali erano state Parte_1 regolarmente onorate, senza tuttavia fornire elementi sufficienti ed idonei a determinare il superamento della presunzione di cui all'art. 1988 c.c.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di Parte_1
e, considerate la natura, il valore (€ 586.651,86 pari a quello del
[...] monitorio), la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione
(art. 281-sexies c.p.c.), si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari minimi, secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
Quanto alla domanda di parte opposta di condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, essa è infondata e va rigettata: sul punto, occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'istante assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Né risulta esservi, nel caso di specie, la “mala fede” o la “colpa grave” della convenuta, che legittima la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
pagina 9 di 10 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
613/2021, emesso in data 31.05.2021 dal Tribunale di Catanzaro, e lo dichiara esecutivo;
2) ND , quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
, al pagamento in favore Parte_1 della delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Parentela, dichiaratosi antistatario;
3) RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta.
Così deciso, in Catanzaro lì 02.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 2708/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona di titolare della ditta individuale, rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
EP D'AV, (indirizzo di posta certificata:
) presso il cui studio, sito in Reggio Calabria Email_1 alla Via Zecca n. 7, elettivamente domicilia
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. MASSIMO PARENTELA (indirizzo di posta certificata:
, presso il cui studio, sito in Email_2
Catanzaro, alla Via Largo Marincola Cattaneo, n. 22, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 Come da scritti difensivi e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale Parte_1
, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 613/2021,
[...] notificatogli in data 15/07/2021, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da gli aveva ingiunto di pagare in favore Controparte_1 di parte ricorrente la somma di € 586.651,86, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, credito asseritamente dovuto per forniture di caffè, liquori, attrezzature e arredamento da bar eseguite dalla ricorrente dal 2014 al
2020 in favore della società ingiunta.
Parte opponente deduceva, a supporto della spiegata opposizione, che la pretesa avversaria era frutto di una indebita duplicazione delle ragioni di credito vantate dalla società ricorrente, atteso che la aveva domandato non Controparte_1 solo il pagamento delle fatture relative alle forniture eseguite in favore dell'opponente, ma anche il pagamento delle somme di cui agli assegni e alle cambiali consegnati alla proprio ed esclusivamente per il Controparte_1 pagamento delle predette fatture. In particolare, l'opponente specificava: che per le forniture eseguite dal 2014 al 2020 di cui alle fatture azionate in via monitoria erano stati emessi assegni bancari tratti su MPS per € 74.578,98, titoli cambiari per € 190.479,87 e cambiali per € 49.000,00; che queste ultime erano state regolarmente onorate, come dimostrava il fatto che i titoli erano stati restituiti al girante. Disconosceva inoltre la firma apposta in calce alla ricognizione di debito posta a base del ricorso monitorio.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento delle ragioni di opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese e competenze di
pagina 2 di 10 causa.»
Si costitutiva in giudizio la la quale, domandava in via Controparte_1 preliminare la concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che l'opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione in merito alle fatture oggetto del giudizio prima di proporre la presente opposizione e che si era limitato a contestare genericamente la pretesa creditoria, senza offrire alcun supporto probatorio a fondamento delle proprie deduzioni ed eccezioni.
Deduceva l'infondatezza delle eccezioni avversarie, proposte solo con intento dilatorio, e rilevava che non era stato effettuato alcun pagamento dei crediti relativi alle fatture azionate in via monitoria, dal momento che gli assegni e le cambiali non risultavano onorati e che, in ogni caso, non riguardavano le predette fatture, come si desumerebbe dagli importi indicati nei titoli che non corrispondono a quelle richiesti nelle fatture.
Evidenziava l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dal e, ove Parte_1 non ritenuto inammissibile, proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c.
In virtù di quanto sopra esposto, la formulava le seguenti Controparte_1 conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro in via preliminare rigettare
l'opposizione avanzata dall'opponente in persona del legale rappresentante p.t. perché infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
613/2021 e di conseguenza rilasciare l'esecutorietà della stessa ingiunzione. Nel merito rigettare l'opposizione formulata da controparte per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 613/2021 opposto;
per
l'effetto accertare la temerarietà e responsabilità dell'opponente ex art 96 c.p.c. per come motivato in comparsa con conseguenziale condanna degli stessi al risarcimento del danno ex art. 96, I e II comma da liquidarsi secondo valutazione stabilità d'ufficio secondo giustizia. Condannare parte opponente società alle spese del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c.».
All'udienza del 10/01/2022, il precedente G.I. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e concedeva alle parti i termini di cui al comma VI
pagina 3 di 10 dell'art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante assunzione di prova orale per interpello.
In data 27/06/2023 il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente magistrato che, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per la discussione e decisione all'udienza del 7.11.2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs.
164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
***
Con un unico motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto che la società opposta avrebbe indebitamente duplicato la pretesa creditoria, domandando sia l'importo di cui alle fatture allegate che le somme di cui agli assegni e alle cambiali consegnati per il pagamento delle medesime fatture. Ha dunque eccepito di aver pagato interamente le forniture ricevute dalla dal 2014 al 2020 e, Controparte_1 infine, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla ricognizione di debito.
L'opposizione è infondata.
Giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della pagina 4 di 10 prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ., 10261/2000).
Come risulta dal ricorso monitorio, l'odierna opposta (attrice in senso sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di €
586.651,86, domandando gli importi di € 51.965,17 sulla base delle ricognizioni di debito prodotte nel procedimento per ingiunzione, di € 269.627,84 per fatture insolute, di € 74.578,98 per assegni bancari emessi in suo favore, risultati impagati, e di € 190.479,87 per effetti cambiari protestati.
Nel caso di specie, la ha fornito prova dell'esistenza e Controparte_1 dell'ammontare del proprio credito producendo in giudizio:
- copia degli assegni bancari;
- copia delle cambiali, nonché contabile delle commissioni e spese su impagati;
- copia delle fatture insolute nonché estratto delle scritture contabili con autentica notarile;
- copia delle due ricognizioni di debito.
Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è oggetto di contestazione, anzi trova conferma nelle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio Parte_1 formale.
Difatti, titolare dell'impresa opponente, interrogato Parte_1 all'udienza del 3 marzo 2023, ha dichiarato che: “la società , forniva CP_1 merce periodicamente, in considerazione di accordo commerciale intercorrente con la ditta individuale “ ”. Parte_1
Ciò posto, in relazione al credito di cui alle fatture azionate in sede monitoria, si osserva quanto segue.
Parte opponente non solo non ha contestato l'esistenza del titolo su cui si fonda il rapporto tra le parti e su cui si basa la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, ma ha confermato di avere ricevuto la merce oggetto delle predette fatture.
Quanto alla ricezione della merce, infatti, il sempre all'udienza del 3 Parte_1 marzo 2023, ha dichiarato che, dopo aver fornito la merce, la società CP_1
pagina 5 di 10 S.P.A. aveva emesso le fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio e che a seguito dell'emissione delle fatture nessuna contestazione era stata avanzata da parte sua.
Parte opponente ha allegato l'esistenza di fatti estintivi del credito, ovvero ha allegato di aver pagato la merce ricevuta negli anni dal 2014 al 2020 di cui alle fatture allegate, emettendo assegni bancari per complessivi € 74.578,98, titoli cambiari per € 190.479,87 e girando cambiali per il complessivo importo di €
49.000,00.
Ebbene, la Suprema Corte ha chiarito che “in via generale, in tema di prova del pagamento, allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Siffatto principio non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 11491 del 2016; Cass. n. 3008 del
2012; Cfr. altresì Cass. n. 194 del 2016; Cass. n. 3457 del 2007). In altri termini, secondo costante orientamento di questa Corte il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (in tal senso Cass. n. 26275 del 2017)” (Cass. civ., sez. VI, 03/11/2021, n.31429)
Nel caso di specie, la parte opponente, debitrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare il collegamento tra il debito azionato e i titoli di credito emessi,
pagina 6 di 10 prova che non è stata fornita, dal momento che gli assegni in atti non coincidono, né per importo né per data, con le fatture azionate.
In assenza di tale prova e stante la contestazione da parte del creditore, i titoli di credito non possono presumersi riferiti ai documenti contabili posti a base della domanda monitoria.
Non avendo, pertanto, il provato di avere adempiuto l'obbligazione di Parte_1 pagamento del prezzo di cui alle fatture azionate in via monitoria, pur essendo a ciò onerato, ne consegue che egli è tenuto al pagamento dell'importo di €
269.627,84 per le predette fatture insolute in favore di parte opposta.
Quanto, invece, agli assegni bancari e agli effetti cambiari, la giurisprudenza è unanime nel ritenere, in tema di titoli di credito, che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche dopo la prescrizione dell'azione cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e, pertanto, ai sensi dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (ex plurimis, Cass. civ., n.
19929/2011).
Allo stesso modo, il vaglia cambiario può essere fatto valere dal prenditore contro l'emittente come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, che trasferisce in capo al debitore l'onere della prova dell'inesistenza del rapporto causale, ai sensi dell'art. 1988 c.c. (cfr. Cass. civ., 19/07/2017, n.17850, secondo cui “L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provarne
l'inesistenza.”)
Nel caso di specie, il non ha assolto l'onere probatorio su di esso Parte_1 gravante, non avendo provato l'inesistenza, l'invalidità ovvero l'estinzione della pretesa creditoria di controparte, essendosi limitato ad eccepire di aver consegnato i predetti titoli di credito per il pagamento delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio.
pagina 7 di 10 Ed infatti, in tema di adempimento di obbligazioni mediante il rilascio di assegni bancari l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso, deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (Cass.
14372/2018).
Ebbene, a fronte delle contestazioni dell'opposta, suffragate da riscontri documentali (spese per protesto e assegni impagati) in merito all'effettivo incasso delle somme di cui ai titoli di credito azionati, non può ritenersi che l'opponente abbia assolto al proprio onere di provare l'intervenuto adempimento.
In relazione, infine, alle ricognizioni di debito, si rammenta che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare
l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (cfr., ad es., Cass. n. 24456/2011 e Cass. n. 12448/2012)” (Cass. Civ.,
22/01/2018 n. 1537; Cass. Civ., sent. n.35290/2023).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad un generico disconoscimento della documentazione prodotta da controparte, dichiarando: “nega di avere mai apposto
e disconosce la firma posta in calce alla asserita ricognizione di debito, che lo stesso neppure ha mai rilasciato”, senza specificare se siffatto disconoscimento si riferisca ad entrambi i documenti prodotti da controparte o ad uno solo di essi.
Tale unica affermazione sul punto non è evidentemente sufficiente ai fini dell'ammissibilità del disconoscimento che, come da consolidato orientamento richiamato, deve essere specifico e circostanziato.
Considerato che le difese di parte opponente peccano di eccessiva genericità, la censura è priva di rilevanza.
Ciò posto, la ricognizione di debito, a mente dell'art. 1988 c.c., produce l'effetto di invertire l'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito. L'opponente, pertanto, aveva l'onere di provare o pagina 8 di 10 l'inesistenza del rapporto sottostante la ricognizione di debito o l'avvenuta estinzione dello stesso.
Al contrario, il si è limitato ad eccepire che le cambiali erano state Parte_1 regolarmente onorate, senza tuttavia fornire elementi sufficienti ed idonei a determinare il superamento della presunzione di cui all'art. 1988 c.c.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di Parte_1
e, considerate la natura, il valore (€ 586.651,86 pari a quello del
[...] monitorio), la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione
(art. 281-sexies c.p.c.), si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari minimi, secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
Quanto alla domanda di parte opposta di condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, essa è infondata e va rigettata: sul punto, occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'istante assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Né risulta esservi, nel caso di specie, la “mala fede” o la “colpa grave” della convenuta, che legittima la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
pagina 9 di 10 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
613/2021, emesso in data 31.05.2021 dal Tribunale di Catanzaro, e lo dichiara esecutivo;
2) ND , quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
, al pagamento in favore Parte_1 della delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Parentela, dichiaratosi antistatario;
3) RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta.
Così deciso, in Catanzaro lì 02.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 10 di 10