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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 28.01.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 1014/2024
T R A
CF: nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (NA) alla Via Antica Giardini GB Fut. 6, elett.te dom.to in Napoli alla Via Macedonio Melloni n.94, presso lo studio dell'Avv. Maria Cipollaro dal quale è rapp.to e difeso, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
con sede legale in Roma, Via XX Settembre 65 ed uffici in Napoli, Centro Controparte_1
Direzionale isola A/7, P.I. , in persona dell'Amministratore e legale P.IVA_1 rapp.te sig. , difeso dagli avv.ti Nunzio Rizzo, Amalia Rizzo e Controparte_2
Nicoletta Rizzo, ed elett.te dom.to nello studio degli stessi in Napoli, Via Francesco
Crispi 107, come in atti
Resistente NONCHE'
(C.F. e P.I. , via Sicilia n. 203 - Roma), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico e legale rapp.te pro tempore, dr. , rapp.to Controparte_4
e difeso dal prof. avv. Giuseppe Ferraro presso lo studio del quale elett.te domicilia in
Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10, come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 16.01.2024, il sig. esponeva: Parte_1
Di essere stato dipendente dal 01/05/1993 ed aver prestato la propria attività lavorativa in qualità di Operaio addetto alle pulizie presso l'Asl Napoli 1 centro occupandosi ed inquadrandosi, di volta in volta, senza soluzione di continuità alcuna con quelle imprese con cui l'ASL aveva appaltato il servizio di pulizia del sito: in particolare, dal 01.05.1993 al 31.08.1993 era stato dipendente della “ Parte_2
, dal 01.01.1994 al 29.10.1994 era stato dipendente della s.r.l. Cooperativa
[...]
Eurotec; dal 01.01.1996 al 31.12.2022 della “Ditta Savy Maurizio”; dal 01.01.2003 al
31.12.2005 della dal 15.11.2005 al 01.02.2007 della soc. coop. a . Controparte_1 [...]
; dal 01.02.2007 al 31.12.2020 dalla dal 01.01.2021 al CP_5 Controparte_1
06.07.2022 della C.M. dal 07.07.2022 al 20.07.2022 della Parte_3 Controparte_1 dal 20.07.2022 ad oggi è dipendente della tutte affidatarie del Parte_4 servizio di pulizia e sanificazione presso i locali dell . Parte_5
Di aver conservato il medesimo livello di inquadramento (4° livello del Ccnl Pulizia
Multiservizi), e di aver sempre svolto le medesime mansioni (operaio addetto alle pulizie) e negli stessi luoghi ( ) con la stessa tipologia di contratto (a Parte_5 tempo indeterminato full time) mantenendo invariate finanche le medesime condizioni economiche.
Di aver sin dal 2021 goduto in misura reiterata e costante nel tempo, del riconoscimento di una retribuzione globale di fatto (commisurata a giugno 2022 ad
€.1.574,83) di cui faceva parte integrante il superminimo individuale quantificato nella misura €.153,03, che gli era stato di volta in volta riconosciuto nell'ambito dell'attività svolta alle dipendenze delle varie società succedutesi nella gestione del servizio appaltato. Infatti, sin dal maggio 2021 il predetto superminimo aveva concorso con gli altri elementi retributivi indicati nella parte alta della busta paga alla quantificazione della retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore.
Che tale voce gli era stata riconosciuta per i particolari compiti e per i meriti attribuiti, compiti che aveva continuato a svolgere anche quando, cessato l'appalto, il servizio di pulizie dell'Asl Napoli 1 centro era stato assegnato ad una nuova ditta, la CP_1 appunto, con cui per passaggio diretto aveva proseguito la propria attività lavorativa a far data dal 07.07.2022 e, successivamente al 20.07.2022, alla Controparte_3
Il ricorrente, rappresentava che in occasione del cambio di appalto, entrambe le società ( e e le convenivano con accordo del CP_1 Controparte_3 Pt_6
06.07.2022 quanto segue: “Le assunzioni di tutti i lavoratori aventi titolo dovranno avvenire esclusivamente ai sensi della lettera a)... come si evince dalle buste paga che il singolo lavoratore consegnerà all'atto dell'assunzione”.
Le parti contraenti precisavano inoltre che: “I lavoratori interessati saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mantenendo i trattamenti normativi così come previsti dal Ccnl di riferimento e precisamente Servizi di Pulizia e
Servizi integrati/multiservizi” nonché “il profilo di appartenenza e il relativo inquadramento professionale di ciascun lavoratore interessato al cambio di appalto”.
Che, nonostante gli impegni assunti, le convenute società per i rispettivi periodi di competenza pur riconoscendo al ricorrente lo stesso livello, stessa qualifica, stesse mansioni e stesso orario di lavoro, non gli avevano riconosciuto la medesima retribuzione lorda che, le precedenti società, succedutesi nel tempo nella gestione dell'appalto per i lavori di pulizia dell' , gli avevano corrisposto. Parte_5
Per tali motivi, adiva l'intestato Tribunale al fine di dichiarare in applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 c.c. nonché del CCNL applicato il proprio diritto al riconoscimento della retribuzione spettantegli a far data dal dì della cessazione del precedente rapporto con la con ogni Parte_7 conseguenza di legge, e chiedeva accogliere le seguenti conclusioni:
<<accertare e dichiarare la natura retributiva del superminimo quale componente>
essenziale della retribuzione globale spettante al lavoratore, accertare e dichiarare
l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, della decurtazione della voce in busta paga “Superminimo” operata in danno del ricorrente dalla – p.iva CP_1
per il periodo dal 07.07.2022 al 19.07.2022 e, successivamente dalla P.IVA_1
p.iva dal 20.07.2022 a tutt'oggi, in conseguenza e Controparte_3 P.IVA_2 per l'effetto, condannare con sentenza provvisoriamente esecutiva la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., nonché alla CP_1 Controparte_3 ricostituzione della predetta voce “Superminimo” nella misura in godimento a luglio
2022, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente decurtate/trattenute ciascuna per il proprio periodo di competenza, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al sottoscritto difensore unico anticipatario delle spese di lite per effetto della convenzione con l'organizzazione Filcams CGIL, presso cui la ricorrente è iscritta, che garantisce alla stessa un patrocinio gratuito. In via ulteriormente gradata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, manlevare in caso di soccombenza il lavoratore dal pagamento delle spese processuali anche alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale (n 77/18) trattandosi di un lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento di un diritto ancorché controverso.>>
In data 03.06.2024 si costituiva la in persona dell'Amministratore e Controparte_1 legale rapp.te, la quale deduceva l'infondatezza della domanda non ricorrendo una ipotesi di trasferimento di azienda ovvero di ramo di azienda.
La resistente, pertanto, riteneva legittimo l'operato della società che aveva espunto dalla retribuzione globale di fatto del ricorrente, per il breve rapporto di lavoro con la stessa, il superminimo mensile di € 153,03 non previsto da alcuna norma contrattuale e dal contratto individuale sottoscritto dal ricorrente.
Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In data 07.06.2024, si costituita la in persona dell'Amministratore Controparte_3
p.t., la quale contestava la domanda ritenendola infondata in fatto e diritto e chiedeva dichiarare inammissibile, improcedibile e infondato il ricorso, comunque da rigettare integralmente, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
All' odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note pervenute nel termine assegnato, la causa è stata decisa mediante sentenza contestuale telematica. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito enunciati. Il caso in esame richiede un'autonoma valutazione, scaturente dagli specifici motivi dedotti e dalla specifica difesa assunta dalle parti convenute, sulla questione controversa. Il ricorrente ha allegato che a far data dal 07.07.2022 percepisce dalla e, Controparte_1 successivamente, dal 20.7.2022, dalla a titolo di retribuzione Controparte_3 globale lorda la minore somma di € 1.421,8(al netto del superminimo di €. 153,03 percepito dal 2021 e sino al 6.07.2022) a fronte della maggior somma di €. 1.574,83 corrispostagli fino al 6.7.2022. Il tema d'indagine si incentra dunque sulla controversa pretesa di parte ricorrente di conservare il trattamento economico complessivamente goduto prima del passaggio di cantiere, presso il nuovo datore di lavoro, la subentrata nell'appalto alla CP_1 [...] in data 07.07.2022 presso la subentrata alla Parte_7 Controparte_3 CP_1
a decorrere dal 20.7.2022, presso i locali dell' , con particolare
[...] Parte_5 riguardo al cd. “superminimo”. L'assunzione del ricorrente alle dipendenze delle società evocate in giudizio è avvenuta in conseguenza del loro avvicendamento nell' appalto di pulizie in questione e, dunque, dell'applicabilità tra la società perdente l'appalto, la e la Parte_7 società subentrante la prima, e poi, la e la società CP_1 CP_1
a seguire, dell'art. 4 del applicabile alla Controparte_3 Controparte_6 fattispecie di causa. La norma nella formulazione vigente ratione temporis, prevede in caso di "cessazione di appalto" che: "Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'articolo 7, comma 4bis, del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito in legge 28/2/2008, n. 31. In ogni caso di cessazione di appalto, l' cessante ne darà preventiva Pt_8 comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l......". Si tratta di previsione contrattuale preordinata a garantire i livelli occupazionali nelle ipotesi, molto frequenti nei settori c.d. labour intensive, di avvicendamenti di varie imprese nella gestione di appalti di servizi. È indiscusso che la fattispecie del cambio appalto non configura, di per sé sola, una ipotesi di trasferimento d'azienda, peraltro nemmeno allegata nella fattispecie (come ulteriormente ribadito in udienza dal procuratore del ricorrente), sicché non può trovare applicazione, in vicende come quella per cui è causa, l'articolo 2112 c.c. Del resto, nella stessa dichiarazione a verbale collocata al termine dell'articolo 4 medesimo, è previsto che l'assunzione da parte dell'impresa subentrante implica la costituzione ex novo del rapporto di lavoro per cui, facendosi applicazione del citato articolo 4 Ccnl multiservizi e in presenza delle condizioni ivi previste, il lavoratore già addetto all'appalto alle dipendenze della ditta uscente, ha un diritto all'assunzione (ex novo) senza che possa rivendicare in sé, il diritto al mantenimento del livello di inquadramento, laddove le mansioni in concreto svolte non corrispondono effettivamente alla relativa declaratoria contrattuale. È affermato da parte ricorrente e non smentito dalle convenute che egli ha conservato il medesimo livello di inquadramento (IV° livello del Ccn l Pulizia Multiservizi), ha sempre svolto le medesime mansioni (operaio addetto alle pulizie) e negli stessi luoghi (Asl ) con la Parte_5 stessa tipologia di contratto (a tempo indeterminato full time) mantenendo invariate finanche le medesime condizioni economiche. Tra l'altro si ha conferma di ciò nelle buste paga prodotte riferite alle varie società esercenti l'appalto alle cui dipendenze il ricorrente ha lavorato e anche in quelle rilasciate dalla uscente, Parte_7 nonché dalla subentrante la e poi da quest' ultima e dalla CP_1 Controparte_3
L'accordo sindacale del 06.07.2022 a cui hanno preso parte le ditte, quella uscente e la e poi la e la ha riprodotto la norma contrattuale, CP_1 CP_1 Controparte_3 nel senso auspicato dal ricorrente. In esso si legge quanto segue: “le assunzioni di tutti i lavoratori aventi titolo dovranno avvenire esclusivamente ai sensi della lettera a)... come si evince dalle buste paga che il singolo lavoratore consegnerà all'atto dell'assunzione…i lavoratori interessati saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mantenendo i trattamenti normativi così come previsti dal Ccnl di riferimento e precisamente Servizi di Pulizia e Servizi integrati / multiservizi” nonché “il profilo di appartenenza e il relativo inquadramento professionale di ciascun lavoratore interessato al cambio di appalto”. Ed invero, la locuzione “i trattamenti normativi così come previsti dal Ccnl di riferimento e precisamente Servizi di Pulizia e Servizi integrati / multiservizi” , pur non richiamando espressamente il reclamato superminimo -che non rientra in sé nei trattamenti normativi- fissa l'obbligo, previsto nel medesimo verbale a carico delle ditte subentranti “ di mantenere il profilo di appartenenza e il relativo inquadramento professionale di ciascun lavoratore interessato al cambio di appalto previa verifica come da premessa riportata”. Tale obbligo non risulta integralmente adempiuto.
A parere del giudicante, ai dipendenti transitati infatti deve essere garantita l'applicazione dei trattamenti minimi di cui al Ccnl nonché il trattamento di miglior favore purché, tuttavia, contemplato dal CCNL e comunque correlato alle mansioni svolte e/o rientrato stabilmente nel trattamento retributivo in godimento, sì da diventare parte integrante della retribuzione globale spettante. In proposito, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, nella sentenza n. 9011/12, depositata il 5 giugno, ha osservato, nel caso scrutinato, che il lavoratore aveva ormai acquisito le condizioni individuali di miglior favore e quindi il diritto al superminimo che da tempo gli veniva corrisposto con continuità, per particolari meriti e come componente essenziale della retribuzione globale e ha ritenuto che “il superminimo, inizialmente costituente un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, una volta concesso aveva perso l'originario carattere discrezionale, assumendo così, come espressamente previsto nel CCNL di categoria, carattere retributivo;
pertanto, facendo parte integrante della retribuzione globale di fatto, rientrava tra le condizioni di miglior favore che l'impresa aggiudicatrice dell'appalto era tenuta ad assicurare al lavoratore al momento del passaggio”. Sul punto, le difese delle società convenute, invero generiche, si sono limitate a dedurre che è da ritenersi legittimo il loro operato che ha espunto dalla retribuzione globale di fatto del ricorrente il superminimo mensile di € 153,03, non previsto da alcuna norma contrattuale e dal contratto individuale sottoscritto dal ricorrente. L'asserzione è smentita per tabulas. Ed invero, il riconoscimento del trattamento di miglior favore ha origine contrattuale. L'art. 18 del Ccnl di riferimento testualmente recita “Per retribuzione globale mensile si intende quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo od assegno "ad personam", nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (rimborso spese, ecc.)”. Nel caso in esame, è incontestata l'applicabilità alla fattispecie in esame del CP_7 come espressamente richiamato nel verbale di accordo sottoscritto in
[...] data 06.07.2022 al quale le società hanno prestato adesione e, facendo parte integrante della retribuzione globale di fatto, il superminimo rientra tra le condizioni di miglior favore che la prima e la poi, quali imprese CP_1 Controparte_3 aggiudicatrici dell'appalto sono tenute ad assicurare al lavoratore al momento del passaggio. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso è meritevole di accoglimento e può essere riconosciuto al ricorrente il diritto alla ricostituzione della predetta voce
“superminimo” nella misura in godimento a giugno 2022, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 153,03 mensili CP_1 decurtato dal 7 luglio 2022 al 19.7.2022 e della convenuta al Controparte_3 pagamento dell'importo di € 153,03 mensili decurtato dal 20.7.2022 a tutt' oggi, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese si compensano per la metà, in ragione della pronuncia solo dichiarativa e della riserva di intraprendere un separato giudizio per la quantificazione del credito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della voce “superminimo” nella misura in godimento a giugno 2022 e condanna la convenuta al pagamento dell'importo di € 153,03 mensili decurtato dal 7 CP_1 luglio 2022 al 19.7.2022 e la convenuta al pagamento Controparte_3 dell'importo di € 153,03 mensili decurtato dal 20.7.2022 a tutt' oggi, da quantificarsi in separato giudizio.
liquida le spese in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna le convenute società, in solido, al pagamento in favore del ricorrente della restante metà ,oltre IVA e CPA ,con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 28.1.2025. Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Clara Ruggiero