CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. CH De RI Presidente
2) Dott. ZI CA Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1271 R. G. anno 2024 promossa in gardo di appello
DA
rappresentato e difeso, dall'Avv. Claudia Spotorno, presso il cui Parte_1 studio sito in Palermo, Piazza F. Chopin n.13 è elettivamente domiciliato.
.
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Cacioppo.
Appellato
OGGETTO: indennizzo/rendita- malattia professionale.
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.4125/2024, emessa il 17 ottobre 2024, il Tribunale GL di
Palermo, ha respinto la domanda, proposta con ricorso depositato il 29 marzo 2023, con la quale aveva chiesto che gli fosse riconosciuto l'indennizzo ai Parte_1 sensi dell'art.13 D.Lgs. n.38/2000 in misura pari o superiore al 6% di danno biologico, quale conseguenza della malattia professionale contratta a causa dell'attività lavorativa svolta in qualità di operaio marittimo con mansioni di mozzo, giovanotto in 2^, marò, in navi passeggeri, mercantili e petroliere, alle dipendenze di
1 e , . ove era stato esposto a fibre di CP_2 Controparte_3 amianto, IPA, carboncoke, gas, fumi caldi e polveri sottili, sostanze nocive tipiche del settore marittimo, causa di “nodulazioni parenchimali, aree di addensamento parenchimale a “bande”, strie fibrotiche disventilatorie in sede basale, bolle enfisematose e “bronchiectasie” con deficit respiratorio di tipo prevalentemente restrittivo (v. Tac Torace ed esami Spirometrici allegati), … certamente da ricondurre alla azione nociva delle polveri e dei gas inalati dal ricorrente per più di
30 anni nel corso della vita lavorativa.
Il decidente – istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e ctu sanitaria- ritenute dimostrate le allegazioni in ordine alla natura delle mansioni espletate - ha aderito alle conclusioni della ctu sanitaria, che ha escluso l'origine professionale delle patologie riscontrate non potendosi, altresì, formulare con criterio di elevata credibilità razionale, diagnosi di asbestosi e di affezioni asbesto correlate.
Per la riforma della decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 10 novembre 2024, deducendo l'erroneità delle conclusioni del CTU sulle quali si fondava la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla più ampia patologia dedotta in ricorso (BPCO; enfisema, nodulazioni polmonari) correlabile ad IPA, Gas e fumi caldi tipicamente presenti nell'ambiente di lavoro marittimo ed inalati dal ricorrente per più di 30 anni (come da prova testi) sia per la mancata valorizzazione della prova sulla esposizione sia ambientale che diretta agli elementi indicati in denunzia ed in ricorso, rilevando che dovesse prescindersi dal generico termine di “interstiziopatia” indicato nella denuncia di malattia professionale, essendo sufficiente al ricorrente che agisce in giudizio manifestare la propria sintomatologia o i fatti morbosi accertati – senza dover identificare il nomen della patologia reliquata - e addurre i possibili agenti patogeni.(così Cass n.17684/2018).
Ha resistito in giudizio l'Inail, con memoria del 19 febbraio 2025, contestando le avverse censure delle quali chiedeva il rigetto.
All'udienza de 9 ottobre 2025, rinnovata la ctu sanitaria, in relazione ai rilievi di parte appellante, la causa previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
**************
L'appello non merita accoglimento per le ragioni di cui in seguito. Risultando non contestata la natura delle mansioni svolte dal ricorrente nel corso del rapporto lavorativo, all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010,
3367/2011), anche in ordine alla descrizione delle patologie accertate, e le cui
2 determinazioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il CTU incaricato, dott. ha Persona_1 posto la seguente diagnosi:
Soggetto affetto da asma bronchiale estrinseco (allergico a pollini ed acari della polvere) in trattamento con farmaci ad azione broncodilatatrice.
- Presenze di millimetrici noduli aspecifici in entrambi i parenchimi polmonari e di rare bolle di enfisema centrolobulare.
- Relaxatio dell'emidiaframma destro con le contigue alterazioni parenchimali da esso causate (strie atelettasiche).
- Nessuna evidenza di lesioni pleuriche.
- Quadro funzionale respiratorio da deficit misto (ostruttivo-restrittivo) di grado moderato, valutabile nei due esami spirometrici disponibili (maggio 2021 e ottobre
2024).
Ha precisato che: L'esame spirometrico dell'ottobre 2024 è viziato da una scarsa collaborazione nell'esecuzione delle manovre respiratorie e fa rilevare una buona risposta al test broncodinamico, condizione tipica delle forme ostruttive e in particolare dell'asma.
Il quadro patologico, per quanto rilevabile, è ascrivibile ad asma bronchiale cronico in soggetto con relaxatio dell'emidiaframma destro.
La relaxatio diaframmatica è causa di deficit restrittivo e può quindi spiegare la coesistenza di deficit ostruttivo (da asma bronchiale) e restrittivo (da relaxatio diaframmatica).
Non sono rilevabili lesioni anatomiche, sia a carico della pleura che del parenchima polmonare, tipiche della pneumoconiosi da asbesto.
Le modeste alterazioni parenchimali ossia le rare bolle di enfisema e la presenza di millimetrici noduli aspecifici non possono essere rapportate a malattie prodotte da esposizioni professionali, come si può desumere usando le linee guida
ILO e ICOERD.
Ha aggiunto e spiegato che: La condizione sanitaria del ricorrente è compatibile con asma bronchiale allergico.
La coesistenza di una relaxatio diaframmatica (emidiaframma destro), di cui non è nota la causa e il tempo di insorgenza, giustifica la modesta componente restrittiva associata a quella ostruttiva da asma bronchiale.
In risposta ai quesiti il sanitario ha, quindi, concluso nel senso che:
La patologia rilevata dalla documentazione sanitaria e dall'esame medico è compatibile con asma bronchiale allergico in soggetto con relaxatio dell'emidiaframma destroo. Entrambe le condizioni non hanno relazione causale 3 con esposizioni professionali.
Ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise.
L'appello va, quindi, respinto e la sentenza impugnata confermata. L'appellante, nonostante la soccombenza, non è tenuto al pagamento delle spese processuali, avendo presentato la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att.
c.p.c. ed è esente dal pagamento del contributo unificato.
Restano a carico dell'Inail, per la medesima ragione, le spese di ctu.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.4125/2024 emessa dal Tribunale GL di Palermo il 17 ottobre
2024.
Dichiara irripetibili le spese di lite
Lascia a carico dell'Inail i compensi già liquidati al ctu, con separato decreto. Così deciso in Palermo, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
ZI CA CH De RI
4