TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 266/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...], il [...], (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri,
Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.1.2024 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della CP_1
“silicosi” e della “spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale”, malattie a suo dire contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Già titolare di indennizzo in capitale del 10% per i postumi di epicondilite bilaterale
(4%) e STC bilaterale (6%), il ricorrente ha allegato che, per le patologie sopra indicate, in data 11.3.2020 aveva presentato all' la relativa domanda CP_1 amministrativa, rigettata dall' , così come il successivo ricorso amministrativo in CP_1 opposizione.
pagina 1 A fondamento del ricorso ha quindi esposto di aver prestato, a partire dal 1.2.1996 al
31.12.2019, la propria attività lavorativa quale minatore in sottosuolo presso la miniera di fluorite di Silius, alle dipendenze della Nuova Mineraria Silius s.p.a., poi Fluorite di
Silius s.p.a..
Con riferimento alle mansioni svolte, il ricorrente ha allegato quanto segue.
Ha esposto di aver svolto giornalmente la movimentazione di carichi di vario peso, da
12 fino a 40 kg (quali: elementi di armatura delle gallerie, legname per il guarnissaggio, reti metalliche, rulli e portarulli, casse di esplosivo) con scarico manuale all'interno del cantiere della miniera.
In particolare, il posizionamento ed il montaggio dei componenti da installare comportava l'assunzione di una postura obbligata della colonna e del collo, che risultava sollevato verso l'alto per periodi prolungati;
mentre i trasferimenti tramite la monorotaia e le installazioni per i supporti alle gallerie, comportavano ripetuti piegamenti della colonna e del collo in avanti.
Inoltre, nell'espletamento del servizio di scavo ed estrazione del minerale, il ricorrente utilizzava strumenti vibranti in grado di generare grandi quantità di polveri all'interno della galleria, trovandosi esposto continuativamente all'inalazione di biossido di silicio, silicati e calcare.
Inoltre, egli per gli anni 1999 fino al 2004 lavorava, all'esterno della miniera, nel reparto separazione e lavaggio minerale, dove all'interno di un capannone conduceva un macchinario che separava con delle centrifughe e delle griglie vibranti il minerale
(galena e fluorite) dalla terra e dagli sterili generando la liberazione di polveri all'interno di un ambiente chiuso.
Antecedentemente al deposito del ricorso, il ricorrente lamentava lombalgia ricorrente, trattata con terapia medica, riferita alle mansioni espletate. Per l'ingravescenza progressiva della sintomatologia con comparsa di irradiazione sciatalgica bilaterale, avviava accertamenti clinico strumentali.
2. L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, stante CP_1
l'assenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa.
Ha inoltre osservato come si trattasse di patologie di frequente riscontro nella popolazione generale di pari età, verosimilmente ricollegabili al fisiologico invecchiamento dei tessuti e delle più importanti articolazioni, sottoposte a maggior usura anche in ambito extraprofessionale.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
pagina 2 4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
In particolare, i testimoni sentiti nel corso del procedimento (i signori Persona_1
, tutti colleghi di lavoro del ricorrente) hanno confermato Tes_1 Testimone_2 lo svolgimento delle mansioni di minatore, per come dedotte in giudizio.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve quindi ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivazione causale di queste dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato quanto segue: “ presenta segni Parte_1 riferibili a malattia professionale, per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per la patologia a livello lombare di “Spondilo-disco-artrosi lombare con protrusioni/ernie discali L4-L5-S1 con conflitto radicolare su L4, L5 e S1 e Silicosi polmonare”, con danno biologico quantificabile nella misura del 19% (diciannovepercento) a far data dalla domanda amministrativa da conglobarsi con la rendita riconosciuta del 6% per
STC bilaterale con decorrenza dal 11.03.2020 e del 4% per Epicondilite bilaterale con decorrenza dal 13.07.2020 (globalmente 10%) per un totale di 27%
(ventisettepercento)”.
In particolare, per quanto concerne la patologia disco-artrosica della colonna lombare, il c.t.u. ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta in maniera continuativa del ricorrente, comportante la movimentazione di carichi, associata alla esposizione a condizioni climatiche estreme, sia da ritenersi quantomeno concausale nello sviluppo della malattia.
Analogamente, per quanto concerne la patologia a carico dei polmoni, il c.t.u. ha ritenuto che dalla prolungata esposizione del ricorrente a fattori di rischio (inalazione di biossido di silicio, silicati e calcare ed altre polveri dannose per l'apparato respiratorio, che si sprigionavano durante le diverse lavorazioni di estrazione), si potesse desumere un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa svolta nella genesi e nell'aggravamento della patologia polmonare.
In risposta alle contestazioni contenute nelle osservazioni alla relazione preliminare dell'ausiliario, circa il ruolo concausale della mansione nello sviluppo della patologia disco artrosica della colonna lombare, il c.t.u. ha evidenziato che “il quadro anatomo- patologico del rachide lombare dello Schirru, mostra i segni clinici delle manifestazioni protrusive discali che arrivano fino ai neuroforami bilateralmente e
pagina 3 manifestano un conflitto con le radici di L4 e L5 a destra e di S1 a sinistra. Malgrado la terapia medica e fisica, presenta, attualmente, una significatività clinica e funzionale discreta che comunque non depone per una evoluzione pressochè normale di quei fenomeni di degenerazione disco-somatica che, su base eredo-familiare, metabolica, endocrina e costituzionale si possono verificare in individui dell'età dello di Pt_1 soli 54 aa. Nel caso in esame si può riconoscere un fattore quantomeno concausale dell'attività lavorativa nello sviluppo della patologia lombare. L'attività svolta come
Minatore, che prevedeva la movimentazione manuale di carico e scarico di carichi assai pesanti, con piegamenti e torsione del tronco, ripetuti, spesso in posizioni coatte, in spazi ristretti e l'uso di strumenti vibranti quali perforatrici ad aria compressa, martelli pneumatici, trapani, avvitatori, motosega, smerigliatrici. Sebbene lo scrivente
CTU non possa quantificare tale movimentazione di carichi, tale attività, se svolta in maniera continuativa, associata alla esposizione a condizioni climatiche estreme, durante oltre 23 anni lavorativi summenzionati, appare quantomeno concausale nello sviluppo della patologia disco-artrosica della colonna lombare”.
Chiarito l'aspetto controverso sollevato dal consulente tecnico di parte resistente, il perito officiato dal Tribunale ha concluso, come detto, nel senso che le patologie denunciate oggetto di causa, ovvero la patologia del rachide lombare e la silicosi polmonare, sono da considerarsi di natura professionale, con danno valutabile in misura totale del 27%.
In ragione di quanto fin qui esposto, non essendovi motivo per discostarsi dagli esiti ai quali è giunto il c.t.u., ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 19%, da conglobarsi in via amministrativa con il danno biologico del 6% in ragione della preesistente sindrome del tunnel carpale, a far data dal 11.3.2020, e quindi all'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 27% a far data dal 13.7.2020.
L' deve perciò essere condannato alla corresponsione dell'indennizzo in favore CP_1 del ricorrente, siccome rapportato alle percentuali di danno biologico sopra indicate, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, con decorrenza di legge.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in applicazione del criterio della soccombenza, l' CP_1 deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato, osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale e tenuto conto del valore della causa.
A tal fine, si osserva che, ai sensi dell'art. 13 c.p.c., il valore della causa è compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, avuto riguardo al valore dell'indennizzo dovuto.
pagina 4 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il ricorrente, signor , ha diritto di percepire: Parte_1
- un indennizzo rapportato ad un danno biologico del 19%, da conglobarsi in via amministrativa con il danno biologico del 6% in ragione della preesistente sindrome del tunnel carpale, a far data dall'11.3.2020;
- un indennizzo rapportato ad un danno biologico globale del 27% a far data dal
13.7.2020;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in favore del CP_1 ricorrente, siccome rapportato alle percentuali di danno biologico sopra indicate, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati secondo le decorrenze di legge;
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 6.593,50 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Valeria
Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 2.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 5