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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1350/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Pennuto;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Mimma Coco;
APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata decisa all'esito
1 dell'udienza del 30 aprile 2025, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 437 e 429
c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo redatto in data 8 settembre 2016 la Capitaneria di Porto di , unitamente alla Polizia CP_1
Ambientale di e all di , contestavano a la CP_1 Pt_2 CP_1 Parte_1 violazione di cui all'art. 133, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “per aver effettuato scarico all'interno di un “bacino-lago artificiale” adiacente il complesso turistico “Residenza
Archimede, sito in Contrada Fanusa, Traversa Renella s.n.c. del Comune di Siracusa, delle acque provenienti dalla piscina, in difformità dell'autorizzazione allo scarico prot. N.
0039267 del 11.04.2014 rilasciata ai fini irrigui”.
Nella stessa data e con ulteriore verbale di accertamento e contestazione di illecito ammnistrativo veniva contestata ad la violazione dell'art. 133, Parte_1 comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “per avere effettuato scarico di acque bianche provenienti dall'area interna al complesso turistico “Residenze Archimede”, sito in
, in contrada Fanusa, traversa Renella s.n.c., all'interno di un canalone confinante CP_1
la medesima proprietà privata, mediante impianto fisso costituito da vasca di raccolta, sistema di pompaggio (automatico e manuale) e condotta sotterrata e amovibile nella parte finale dello scarico, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 comma 1 dello stesso decreto legislativo”.
Il emetteva, in data 25 agosto 2021, Controparte_1 ordinanza – ingiunzione n. 17 ac/2021, notificata il 5/9/2021.
Con ricorso depositato in data 1 ottobre 2021 proponeva Parte_1
opposizione avverso la detta ordinanza ingiunzione, rilevando: a) quanto alla violazione dell'art. 133, terzo comma, D.lgs. 152/2006, che al momento dell'accertamento la piscina era in esercizio, e dunque non veniva effettuato lo scarico delle acque nel bacino artificiale;
che la piscina veniva svuotata una volta l'anno, all'inizio della stagione ricettiva, ed “il tubo rilevato in prossimità del bordo del bacino artificiale, che recapita le acque di svuotamento della piscina, rappresenta una semplice presa alla quale collegare la tubazione flessibile necessaria a distribuire le acque nel lotto di pertinenza della struttura, ai soli fini irrigui”, così come autorizzato dal Controparte_2
del Comune con nota prot. N. 0039267 del 11.04.2014; b) quanto alla CP_1
2 violazione dell'art. 133, secondo comma, D.lgs. 152/2006, che l aveva Parte_1
realizzato il sistema di raccolta e di allontanamento delle acque bianche in conformità alle autorizzazioni rilasciate negli anni dagli enti competenti, né era possibile ottenere autorizzazione specifica per tale scarico, in considerazione della mancanza di una rete pubblica di raccolta delle acque bianche.
Costituitosi in giudizio, il contestava le Controparte_1 deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 647/2024 del 18/3/2024 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio della soccombenza. ha interposto appello con ricorso depositato il 16 ottobre 2024, Parte_1
affidato a due ragioni di censura.
Costituitosi in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata decisa all'esito dell'udienza del 30 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che male ha fatto il primo giudice a ritenere attendibili i testi escussi all'udienza del 29 marzo 2023, atteso che il secondo articolo di prova faceva riferimento ad una ditta diversa rispetto ad essa appellante, sicché non erano a sé riferibili le risposte dei testimoni.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione dei fatti e delle prove da parte del primo giudice.
Ribadisce, quanto alla violazione accertata con il verbale n. 1289, che il tubo rilevato in prossimità del bacino artificiale rappresentava una semplice presa alla quale collegare la tubazione flessibile necessaria a distribuire le acque nel lotto di pertinenza della struttura.
In relazione alla violazione accertata con il verbale n. 1288, insiste l'appellante sulla impossibilità di ottenere l'autorizzazione allo scarico per le acque bianche, di prima e di seconda pioggia, in considerazione della mancanza di una rete pubblica di raccolta delle acque bianche.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di evidente connessione, non sono fondati.
Opportunamente distinguendo le due violazioni contestate, osserva la Corte che, quanto all'illecito di cui all'art. 124, comma primo, d.lgs. 152/2006, esso consiste nella
3 condotta di “scarico di acque bianche provenienti dall'area interna al complesso turistico
"Residenze Archimede", sito in , in contrada Fanusa, traversa Renella s.n.c., CP_1
all'interno di un canalone confinante la medesima proprietà privata, mediante impianto fisso costituito da vasca di raccolta, sistema di pompaggio (automatico e manuale) e condotta sotterrata e amovibile nella parte finale dello scarico, senza I'autorizzazione di cui all'art. 124 comma I dello stesso decreto legislativo”.
Sul punto, l'appellante – pur non contestando la condotta nello specifico – assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non occorresse alcuna autorizzazione allo scarico, “in considerazione della mancanza di una rete pubblica di raccolta delle acque bianche”.
Tale circostanza, tuttavia, non solo non è stata provata, ma è altresì smentita dal contenuto (pedissequamente riportato dall'appellato e giammai contestato dalla controparte) dell'art. 4, commi terzo e quarto, del Regolamento per la Gestione del
Servizio di Fognatura e Depurazione del Comune di Siracusa, il quale testualmente prevede l'autorizzazione allo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
In relazione alla violazione dell'art. 133, terzo comma, del d.lgs. n. 152/2006, “per aver effettuato scarico all'interno di un bacino-lago artificiale adiacente il complesso turistico “Residenze Archimede, sito in contrada Fanusa, traversa Renella s.n.c. del
Comune di , delle acque provenienti dalla piscina in difformità dell'autorizzazione CP_1 allo scarico prot. n. 003926 del 11/4/2014 rilasciata ai fini irrigui” osserva la Corte quanto segue.
È pacifico che l fosse in possesso dell'autorizzazione allo scarico Parte_1
delle acque provenienti dalla piscina ai soli fini irrigui, comportando attività non consentita lo scarico delle dette acque nel bacino artificiale limitrofo alla struttura alberghiera.
Ora, se per un verso il verbale redatto dagli agenti della Capitaneria di Porto – posto a base dell'ordinanza impugnata – non può essere considerato atto fidefaciente, per il sol fatto che in esso non sono riportati i contenuti dell'accertamento effettuato, per altro verso la prova testimoniale espletata ha consentito di appurare la presenza di uno scarico all'interno del bacino artificiale adiacente il complesso alberghiero e che, eseguita l'operazione di svuotamento della piscina, le acque venivano addotte dalla detta piscina al bacino artificiale attraverso lo scarico medesimo (v. dichiarazioni dei due testi escussi,
e ). Tes_1 Tes_2
Del tutto irrilevante, poi, è quanto dedotto dall'appellante a proposito del fatto che la risposta positiva dei testimoni sul secondo articolato di prova (“vero o no che i responsabili
4 della Solar s.r.l. omettevano di esibire autorizzazione allo scarico?”) inficerebbe l'intera attività istruttoria svolta.
Ed invero, l'errore (meramente materiale, essendo indicata la ragione sociale di una ditta diversa rispetto a quella della destinataria della sanzione) riguarda esclusivamente il secondo articolo, essendo peraltro incontestata la mancata presenza di autorizzazioni allo scarico. Inoltre, i testi hanno puntualmente riferito che: la struttura interessata era quella del complesso turistico Residenza Archimede, sito in Contrada Fanusa, Traversa Renella
s.n.c. del Comune;
il sopralluogo venne eseguito in data 8 settembre 2016; lo CP_1 scarico rinvenuto all'interno del bacino artificiale, ove si immettevano le acque di scarico della piscina, era segnatamente quello del complesso turistico Residenza Archimede, sito in Contrada Fanusa, Traversa Renella s.n.c. del Comune di;
l'autorizzazione CP_1
rilasciata ai fini irrigui (difforme dallo scarico effettivo) recava prot. n. 0039267 del
11.04.2014. Circostanze, queste, tutte univocamente riferibili alla e Parte_1
a nessun'altra impresa.
Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese che si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 647/2024 in data 18/3/2024 del Tribunale di Siracusa, ogni
[...] contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €.
4.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
30 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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