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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4499/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentate e difese, giusta procura in calce C.F._2
all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Marilena Martuscelli, presso il cui studio, sito in Salerno alla piazza Casalbore n. 32, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ),), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa quale procuratrice Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per Decreto
Ingiuntivo, dagli Avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del 05/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter
Proc. N.R.G.A.C. 4499/2018 – Sentenza c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato le sigg.re Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 481/2018, con il quale sono state ingiunte al pagamento in solido tra loro, in favore della opposta, dell'importo complessivo di € 11.083,31, oltre interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio ed accessori di legge.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il ricorso per ingiunzione è nullo in quanto privo dei requisiti di cui all'articolo
125 c.p.c., non essendo stato individuato nè il “petitum” nè la “causa petendi”; quale secondo motivo di opposizione, che la è Controparte_1
priva della legittimazione attiva in riferimento al contratto n. 155945, di cui disconoscono sia la conformità della copia all'originale, sia le sottoscrizioni, così come la conformità delle copie agli originali degli avvisi di ricevimento allegati al n. 7, con riserva di formulare querela di falso al momento del deposito dell'originale; quale terzo motivo di opposizione, che contestano il credito azionato in via monitoria e, non conoscendo i titoli su cui esso si fonda, ne contestano la quantificazione.
In virtù di quanto innanzi esposto le sigg.re e Parte_1
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere Parte_2
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 481/2018; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale Controparte_1
procuratrice deducendo: che in Controparte_2 Controparte_1
forza di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 16/1/2017, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e “pro soluto”, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 1999 e dell'art. 58 costituito da Pt_3
Proc. N.R.G.A.C. 4499/2018 – Sentenza crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.P.A., derivantida contratti di credito originariamente stipulati ed erogati con altre società; che in data
05/7/2016, con atto per Notar Dott.ssa , Repertorio n. Persona_1
327 e Raccolta n. 104, ha conferito a Controparte_1 [...]
procura speciale per la gestione, la riscossione ed il Parte_4
recupero dei propri crediti anomali tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto;
che con delibera del 16/5/2017, Controparte_2
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 18/5/2017, con Prot. n.
160292/2017 ha stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione della società approvando il progetto di Parte_4
fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 02/5/2017 alProt. n. 129156/2017; che con delibera Parte_4
del 16/5/2017, iscritta nel Registro delle Imprese di Riviera di Liguria
Imperia -La Spezia -Savona in data 17/05/2017 con Prot. n. 19029/2017 ha stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione nella società
approvando il progetto di fusione iscritto nel Registro Controparte_2
delle Imprese di Riviera di Liguria Imperia -La Spezia -Savona in data
02/5/2017 al Prot. n. 16596/2017; che in conformità a quanto previsto dal progetto di fusione, con atto della Dott.ssa Notaio in Milano, Persona_2
Repertorio n. 25786 e Raccolta n. 5885, del 22/6/2017, la
[...]
è stata fusa per incorporazione nella società Parte_4 [...]
con efficacia giuridica, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., dal CP_2
01/7/2017; che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis c.c., a decorrere dal 01/7/2017, la società incorporante è Controparte_2
subentrata in tutto il patrimonio, attivo e passivo della società incorporata ed in tutti i rapporti, attivi e passivi, azioni, Parte_4
diritti, obblighi ed impegni facenti capo a quest'ultima; che l'opposizione è improcedibile, non avendo l'opponente provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria;
che l'atto di citazione in opposizione è affetto da nullità in quanto assolutamente generico;
che il primo motivo di opposizione
Proc. N.R.G.A.C. 4499/2018 – Sentenza è infondato, potendo il ricorso per Decreto Ingiuntivo essere redatto mediante rinvio “per relationem” agli atti, nonché considerato che il giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo dà luogo ad un processo di cognizione, in cui non si controverte dell'ammissibilità del provvedimento monitorio, bensì della fondatezza della domanda;
che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria, apparentemente riconducibili alle sigg.re e , è inammissibile poiché non illustra neppure le Pt_1 Parte_2
ragioni del disconoscimento stesso;
che, inoltre, entrambe le opponenti, durante tutta la durata del rapporto ed in seguito alla sua compromissione, hanno ricevuto missive raccomandate nonchéuna diffida al pagamento;
che, come si evince dalle ispezioni al P.R.A. è indubbio come il veicolo, il cui acquisto è stato finanziato mediante il contratto oggetto di ingiunzione, risultasse, negli anni 2006 e 2008, intestato alla sig.ra ; che, in Pt_1
ogni caso, laddove il disconoscimento dovesse essere ritenuto ammissibile, formula istanza di verificazione;
che il disconoscimento di conformità dei documenti da essa prodotti in copia fotostatica rispetto agli originali è generico e, dunque, inammissibile.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa quale Controparte_1
procuratrice ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_2
rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
481/2018; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma portata dal Decreto Ingiuntivo, ovvero di quella somma maggiore o minore ad accertarsi in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava le parti di
Proc. N.R.G.A.C. 4499/2018 – Sentenza instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., veniva quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di verificare se le firme apparentemente apposte dalle sigg.re e Parte_1 Parte_2
sul contratto di finanziamento oggetto di causa fossero autentiche
[...]
oppure no.
All'udienza del 05/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 – In via del tutto preliminare occorre scrutinare il profilo relativo alla procedibilità della domanda monitoria, stante l'eccezione in tal senso sollevata dalla parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta in relazione alla improcedibilità dell'opposizione ed il provvedimento con cui questo Giudice, all'esito dell'udienza del 13/11/2019 (cfr. verbale) ha onerato le parti di provvedere ad instaurare il suddetto tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 nella sua formulazione “ratione temporis” applicabile, trattandosi di controversia avente ad oggetto “contratti bancari”.
La domanda monitoria va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.
Sul punto occorre innanzitutto richiamare quanto sancito dalla Corte di
Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 2020. Con la suddetta pronuncia la Suprema Corte nella sua composizione allargata è stata chiamata ad affrontare la questione, ritenuta di particolare importanza, relativa all'individuazione della parte – opponente o opposta – onerata di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel loro percorso argomentativo le Sezioni
Proc. N.R.G.A.C. 4499/2018 – Sentenza Unite sono dunque partite dal dato testuale/normativo, sottolineando che le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 28 del 2010 non sono neutre ai fini della decisione della “quaestio iuris” sottoposta al loro scrutinio, essendovi alcuni articoli che, pur non affrontando direttamente il problema in esame, non potrebbero armonizzarsi con la tesi che pone l'onere di promuovere la procedura di mediazione a carico della parte opponente. Tra queste disposizioni si colloca innanzitutto l'art. 4, comma 2,
D.Lgs. n. 28/2010 che, nel regolare l'accesso alla mediazione, stabilisce come va proposta la relativa domanda e specificamente dispone, al comma
2, che “l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”. Ebbene, precisano le Sezioni Unite, costituisce una caratteristica tipica del nostro sistema processuale il fatto che sia l'attore, cioè colui il quale assume l'iniziativa processuale, a dover chiarire, tra le altre cose,
l'oggetto e le ragioni della pretesa. In questa prospettiva, prosegue la Corte di Cassazione, appare quanto meno controverso, o discutibile, quindi, ipotizzare che l'opponente, cioè il debitore – che si è limitato a reagire all'iniziativa del creditore – sia costretto ad indicare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che, in sostanza, non è la sua. In secondo luogo le Sezioni
Unite valorizzano il disposto dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del
2010, che prevede, tra l'altro, che chi “intende esercitare in giudizio un'azione” relativa ad una controversia nelle materie ivi indicate “è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto”. Dunque la norma appare inequivocabile nel porre l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. “attore in senso sostanziale”).
Non a caso, evidenziano le Sezioni Unite, l'art. 643, terzo comma, c.p.c. stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite. Da ultimo, ma non per importanza, i Giudici di legittimità
Proc. N.R.G.A.C. 4499/2018 – Sentenza richiamano l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, che così stabilisce:
“dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. Appare dunque naturale il collegamento tra la norma di cui sopra e quelle di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione e l'ultrattività dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo (art. 2945, terzo comma, cit.), nonché con la disposizione di cui all'art. 5, comma 6, che prevede pure un effetto impeditivo della decadenza “per una sola volta”. Secondo le Sezioni
Unite, sulla base di queste disposizioni non appare logico desumere che un effetto favorevole all'attore, quale è l'interruzione della prescrizione o l'impedimento della decadenza, si determini grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore, posto che l'opponente nella fase di opposizione al monitorio è, appunto, il debitore (c.d. “convenuto in senso sostanziale”).
Quindi le Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione posta al loro vaglio, hanno valorizzato alcuni argomenti di ordine logico e sistematico. Così, in prima battuta, la Suprema Corte ribadisce che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta a rivestire il ruolo di c.d. “attore in senso sostanziale”, che fa cioè valere la propria pretesa, originariamente cristallizzata nella domanda monitoria. In secondo luogo, poi, le Sezioni
Unite affrontano il problema delle ripercussioni delle conseguenze applicative scaturenti dall'adesione all'una oppure all'altra tesi in campo, sconfessando la soluzione, seguita da molti Tribunali, che hanno fatto propria la soluzione della improcedibilità dell'opposizione, con successiva definitività del decreto ingiuntivo in una logica quasi, per così dire,
“sanzionatoria” per l'opposto, con assimilazione di tale ipotesi a quella regolata dal disposto dell'art. 647 c.p.c. Ad avviso delle Sezioni Unite quest'argomentazione, sia pure suggestiva, risulta però recessiva in considerazione della diversità delle due situazioni, perché come rilevato anche dal Procuratore Generale in sede di requisitoria scritta, non è
Proc. N.R.G.A.C. 4499/2018 – Sentenza possibile assimilare l'inerzia “sanzionata” con l'esecutività del decreto ingiuntivo a norma dell'articolo 647 c.p.c. per il caso in cui un processo (di opposizione) non è stato iniziato o, se lo è stato, si è estinto per mancata costituzione delle parti, all'ipotesi in cui vi è stata attivazione del giudizio e tempestiva costituzione delle parti, che costituisce invece espressione della volontà dell'opponente di difendersi. Da ultimo, poi, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale a più riprese (tra le tante, sentenza n. 98 del 2014) secondo cui le forme di accesso alla giurisdizione “condizionate” al previo adempimento di oneri sono sì legittime, purché ricorrano certi limiti e che, ad ogni modo, sono illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall'azione giudiziaria.
Così le Sezioni Unite, chiamate a scegliere tra due contrapposte interpretazioni, hanno ritenuto che vada preferita quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale;
diversamente, infatti, porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria a carico dell'opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale, soluzione inammissibile in base al dato normativo e sistematico sopra esposto, nonché in contrasto con l'interpretazione che il Giudice delle leggi ha dato alle ipotesi di giurisdizione c.d. “condizionata”. Pertanto le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover superare l'orientamento finora espresso dalla Suprema Corte, in particolare con la sentenza n. 24629 del 2015 della Terza Sezione Civile, che considerava la parte opponente onerata di introdurre il tentativo di mediazione. Ciò perché, se è vero che tale ricostruzione aveva valorizzato l'argomento efficientista della funzione deflattiva della mediazione, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, è altrettanto vero che nel conflitto da una parte tra efficienza e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e la garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.)
Proc. N.R.G.A.C. 4499/2018 – Sentenza dall'altra, dev'essere quest'ultimo a prevalere.
In conclusione, dunque, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del
2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo
(introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo), una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Applicando le coordinate ermeneutiche elaborate dalle Sezioni Unite Civili al caso di specie, ne consegue che la domanda monitoria originariamente fatta valere dalla e per essa quale procuratrice dalla Controparte_1 [...]
va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del CP_2
Decreto Ingiuntivo n. 481/2018.
Infatti, non vi è alcuna prova agli atti che il tentativo di mediazione obbligatoria sia stato espletato da nessuna delle parti, tantomeno dalla opposta, vertendosi in materia di “contratti bancari”, come tale soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'articolo 5, comma 1- bis del D.Lgs. n. 28/2010.
Alla luce di quanto innanzi esposto cosegue che la domanda monitoria va dichiarata improcedibile ed il Decreto Ingiuntivo n. 481/2018 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
2. - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che è stata dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria con revoca del Decreto Ingiuntivo, andrebbero poste a carico della e per essa quale procuratrice della Controparte_1
tuttavia, considerato che la pronuncia con cui le Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 4499/2018 – Sentenza Sezioni Unite Civili (n. 19596/2020 del 18/9/2020) hanno, a composizione del contrasto ermeneutico sorto sul punto, sancito che la parte onerata di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a
Decreto Ingiuntivo è quella opposta, individuando quale conseguenza del mancato esperimento l'improcedibilità della domanda monitoria con revoca del D.I., è intervenuta successivamente all'udienza del 13/11/2019 in cui le parti furono onerate di assolvere a tale condizione di procedibilità, implica che vi è “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. e dunque esse vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara improcedibile la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il
Decreto Ingiuntivo n. 481/2018;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 06/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4499/2018 – Sentenza