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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4768/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale, seconda civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est.
Dott. Maria Vittoria Valentino Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento inscritto al n. 4768 del registro contenzioso dell'anno 2024, promosso da:
(C.F. ), residente a [...] int. 1, Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Levantino (p.e.c.
in Salzano (VE), Via Roma n. 122, che la rappresenta e difende Email_1
per procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
resistente
con l'intervento
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni della ricorrente: come da verbale del 14.11.2024 e nota depositata in data 11.11.2024, dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere stante la morte del convenuto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 la sig.ra ha chiesto la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata in data [...] dalla relazione more Per_1
uxorio intrattenuta con il sig. . Controparte_1
La ricorrente espone che quest'ultimo non ha più visto la figlia dal 22.12.2014, non si è mai interessato alle sue esigenze e alle sue necessità, né ha mai contributo economicamente al suo mantenimento. La sig.ra educe inoltre di aver inutilmente tentato di ottenere dal sig. la sottoscrizione Parte_1 CP_1
della documentazione necessaria al rilascio della carta di identità della figlia e all'iscrizione alla scuola primaria. che non ha ricordi del padre, è stata cresciuta dalla sola madre con il supporto della Per_1
sua famiglia di origine.
Tanto premesso, la sig.ra ha chiesto in via provvisoria ed urgente ex art. 473bis. 22 c.p.c. Parte_1
assumere i provvedimenti nell'interesse della minore, autorizzando la madre a sottoscrivere la richiesta di rilascio della carta di identità per la figlia nonché ogni altra domanda inerente alla sua salute e alla sua istruzione. Ha chiesto, altresì, disporsi a carico del l'obbligo di versare un contributo CP_1
economico ordinario e straordinario in favore della figlia.
Nel merito ha chiesto:
- affidare in via esclusiva la minore alla madre autorizzandola a compiere da sola ed in autonomia anche tutte le scelte di maggiore rilevanza per la sua salute – anche psicologica – ed istruzione;
- disporre che il padre non possa, se non previa conclusione di un percorso di genitorialità che coinvolga anche la figlia, conoscerla ed incontrarla e/o mettersi in contatto diretto con lei, demandando alla volontà del medesimo l'inizio di tale percorso;
CP_1
- disporre che il sig. provveda per il futuro al mantenimento ordinario e straordinario di CP_1
2 in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra i un importo, rivalutabile secondo Per_1 Parte_1
gli indici Istat, proporzionale alla sua retribuzione nell'ordine del 30% complessivo della stessa;
- disporre che il sig. provveda al versamento in favore della sig.ra el mantenimento CP_1 Parte_1
ordinario e straordinario pregresso sin dalla nascita di e/o di un congruo risarcimento per la Per_1
sofferenza cagionata alla stessa.
****
All'udienza del 30 maggio 2024 è comparsa personalmente la sig.ra confermando il Parte_1
contenuto del ricorso e chiedendone l'accoglimento anche in via provvisoria. Nessuno è comparso per il sig. che non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il Giudice delegato, provvedendo in via temporanea ed urgente ex art. 473bis. 22 c.p.c. ha disposto l'affidamento e la collocazione della minore in via esclusiva alla madre, autorizzandola ad adottare da sola e in autonomia anche Persona_2
tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia e in particolare le decisioni in ambito sanitario e scolastico, comprese quelle in ordine alle attività necessarie per rilascio del documento di identità.
Il Giudice ha disposto inoltre che l'avvio di una frequentazione tra la minore ed il padre, ove richiesta da quest'ultimo, possa avvenire solamente all'esito di ulteriori approfondimenti da compiersi a cura dei competenti servizi sociali, sia in ordine alle capacità genitoriali del sig. sia in ordine alla CP_1
rispondenza di tale ripresa all'intessere ed al benessere della minore.
Quanto ai provvedimenti di natura economica, ha posto a carico del padre, con decorrenza dal deposito del ricorso, un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, come da protocollo del Tribunale di Venezia.
Provvedendo in via istruttoria, ha disposto che i Servizi Sociali del Comune di Mirano, con l'ausilio dei servizi territoriali specialistici, e con facoltà di delega ai Servizi del Comune di residenza del signor
, svolgano gli opportuni accertamenti in ordine alle condizioni di vita della minore, riferendo CP_1
dei rapporti con ciascun genitore e con i rispettivi rami familiari, oltre che di ogni circostanza utile al fine
3 dell'adozione dei più opportuni provvedimenti nell'interesse della minore, compresa la capacità genitoriale di entrambi i genitori con particolare riferimento alla posizione del padre, sig.
[...]
; CP_1
Ha infine disposto la verifica da parte del competente nucleo della Guardia di Finanza di ogni elemento utile per l'accertamento della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del sig. , e presso CP_1
l'Inps ai fini di ottenere un estratto contributivo completo della posizione del medesimo.
Con note depositate in data 11.11.2024 parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso del sig.
avvenuto in data 16.10.2024 e all'udienza del 14.11.2024 ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_1
della materia del contendere.
Il Giudice Delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Il pubblico ministero intervenuto ha concluso come in epigrafe.
*****
Sussistono nel caso di specie i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché qualora il procedimento verta tra due genitori ed abbia ad oggetto l'affido del figlio minore e la sua frequentazione con i genitori, la morte di uno di essi non appare evento idoneo a produrre l'interruzione del processo, non potendo gli eredi del genitore scomparso essere - per la loro semplice qualità di eredi - legittimati alla riassunzione o non potendo comunque il processo essere riassunto nei loro confronti sull'unico presupposto della qualità di eredi del genitore.
Ed invero, il genitore, nel procedimento che abbia ad oggetto l'affido e la frequentazione del figlio, agisce in giudizio essenzialmente per tutelare dei diritti/doveri propri derivanti dalia genitorialità (riassumibili nel concetto di responsabilità genitoriale), posizioni giuridiche soggettive queste che, in quanto personalissime e intimamente correlate al proprio status di genitore, non sono ovviamente trasmissibili agli eredi e si estinguono pertanto con la morte del titolare.
Lo stesso genitore però non agisce unicamente in esercizio dei propri diritti/doveri di genitore, ma anche nella sua veste di rappresentante legale del figlio, rappresentanza insita nella titolarità della responsabilità
4 genitoriale. Anche con riguardo a tale posizione di rappresentanza sostanziale e processuale del figlio minore, la morte del genitore nel corso del procedimento non provoca certamente la trasmissione di tale rappresentanza agli eredi del genitore medesimo, ma unicamente la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo esclusivamente al genitore superstite purché questi non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale ovvero quest'ultima non sia sospesa (v. Tribunale di Pisa, Ordinanza del 24 luglio 2024, n. 5687).
Nel caso di specie, in seguito alla morte del padre sig. , dovrà essere dichiarata la cessazione CP_1
della materia del contendere e la responsabilità genitoriale resterà attribuita, quale genitore superstite, alla madre, la cui capacità genitoriale non è contestata. La sig.ra aveva infatti agito in giudizio al Parte_1
fine di ottenere l'affido “super esclusivo” della figlia, in modo da poter adottare quelle decisioni nell'interesse della figlia, come ad esempio il semplice rilascio della carta di identità io l'iscrizione scolastica, che erano di fatto impedite dalla mancata collaborazione o dall'assenza del padre, rimasto contumace nel giudizio.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia in data 16.01.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Tania Vettore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale, seconda civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est.
Dott. Maria Vittoria Valentino Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento inscritto al n. 4768 del registro contenzioso dell'anno 2024, promosso da:
(C.F. ), residente a [...] int. 1, Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Levantino (p.e.c.
in Salzano (VE), Via Roma n. 122, che la rappresenta e difende Email_1
per procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
resistente
con l'intervento
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni della ricorrente: come da verbale del 14.11.2024 e nota depositata in data 11.11.2024, dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere stante la morte del convenuto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 la sig.ra ha chiesto la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata in data [...] dalla relazione more Per_1
uxorio intrattenuta con il sig. . Controparte_1
La ricorrente espone che quest'ultimo non ha più visto la figlia dal 22.12.2014, non si è mai interessato alle sue esigenze e alle sue necessità, né ha mai contributo economicamente al suo mantenimento. La sig.ra educe inoltre di aver inutilmente tentato di ottenere dal sig. la sottoscrizione Parte_1 CP_1
della documentazione necessaria al rilascio della carta di identità della figlia e all'iscrizione alla scuola primaria. che non ha ricordi del padre, è stata cresciuta dalla sola madre con il supporto della Per_1
sua famiglia di origine.
Tanto premesso, la sig.ra ha chiesto in via provvisoria ed urgente ex art. 473bis. 22 c.p.c. Parte_1
assumere i provvedimenti nell'interesse della minore, autorizzando la madre a sottoscrivere la richiesta di rilascio della carta di identità per la figlia nonché ogni altra domanda inerente alla sua salute e alla sua istruzione. Ha chiesto, altresì, disporsi a carico del l'obbligo di versare un contributo CP_1
economico ordinario e straordinario in favore della figlia.
Nel merito ha chiesto:
- affidare in via esclusiva la minore alla madre autorizzandola a compiere da sola ed in autonomia anche tutte le scelte di maggiore rilevanza per la sua salute – anche psicologica – ed istruzione;
- disporre che il padre non possa, se non previa conclusione di un percorso di genitorialità che coinvolga anche la figlia, conoscerla ed incontrarla e/o mettersi in contatto diretto con lei, demandando alla volontà del medesimo l'inizio di tale percorso;
CP_1
- disporre che il sig. provveda per il futuro al mantenimento ordinario e straordinario di CP_1
2 in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra i un importo, rivalutabile secondo Per_1 Parte_1
gli indici Istat, proporzionale alla sua retribuzione nell'ordine del 30% complessivo della stessa;
- disporre che il sig. provveda al versamento in favore della sig.ra el mantenimento CP_1 Parte_1
ordinario e straordinario pregresso sin dalla nascita di e/o di un congruo risarcimento per la Per_1
sofferenza cagionata alla stessa.
****
All'udienza del 30 maggio 2024 è comparsa personalmente la sig.ra confermando il Parte_1
contenuto del ricorso e chiedendone l'accoglimento anche in via provvisoria. Nessuno è comparso per il sig. che non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il Giudice delegato, provvedendo in via temporanea ed urgente ex art. 473bis. 22 c.p.c. ha disposto l'affidamento e la collocazione della minore in via esclusiva alla madre, autorizzandola ad adottare da sola e in autonomia anche Persona_2
tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia e in particolare le decisioni in ambito sanitario e scolastico, comprese quelle in ordine alle attività necessarie per rilascio del documento di identità.
Il Giudice ha disposto inoltre che l'avvio di una frequentazione tra la minore ed il padre, ove richiesta da quest'ultimo, possa avvenire solamente all'esito di ulteriori approfondimenti da compiersi a cura dei competenti servizi sociali, sia in ordine alle capacità genitoriali del sig. sia in ordine alla CP_1
rispondenza di tale ripresa all'intessere ed al benessere della minore.
Quanto ai provvedimenti di natura economica, ha posto a carico del padre, con decorrenza dal deposito del ricorso, un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, come da protocollo del Tribunale di Venezia.
Provvedendo in via istruttoria, ha disposto che i Servizi Sociali del Comune di Mirano, con l'ausilio dei servizi territoriali specialistici, e con facoltà di delega ai Servizi del Comune di residenza del signor
, svolgano gli opportuni accertamenti in ordine alle condizioni di vita della minore, riferendo CP_1
dei rapporti con ciascun genitore e con i rispettivi rami familiari, oltre che di ogni circostanza utile al fine
3 dell'adozione dei più opportuni provvedimenti nell'interesse della minore, compresa la capacità genitoriale di entrambi i genitori con particolare riferimento alla posizione del padre, sig.
[...]
; CP_1
Ha infine disposto la verifica da parte del competente nucleo della Guardia di Finanza di ogni elemento utile per l'accertamento della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del sig. , e presso CP_1
l'Inps ai fini di ottenere un estratto contributivo completo della posizione del medesimo.
Con note depositate in data 11.11.2024 parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso del sig.
avvenuto in data 16.10.2024 e all'udienza del 14.11.2024 ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_1
della materia del contendere.
Il Giudice Delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Il pubblico ministero intervenuto ha concluso come in epigrafe.
*****
Sussistono nel caso di specie i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché qualora il procedimento verta tra due genitori ed abbia ad oggetto l'affido del figlio minore e la sua frequentazione con i genitori, la morte di uno di essi non appare evento idoneo a produrre l'interruzione del processo, non potendo gli eredi del genitore scomparso essere - per la loro semplice qualità di eredi - legittimati alla riassunzione o non potendo comunque il processo essere riassunto nei loro confronti sull'unico presupposto della qualità di eredi del genitore.
Ed invero, il genitore, nel procedimento che abbia ad oggetto l'affido e la frequentazione del figlio, agisce in giudizio essenzialmente per tutelare dei diritti/doveri propri derivanti dalia genitorialità (riassumibili nel concetto di responsabilità genitoriale), posizioni giuridiche soggettive queste che, in quanto personalissime e intimamente correlate al proprio status di genitore, non sono ovviamente trasmissibili agli eredi e si estinguono pertanto con la morte del titolare.
Lo stesso genitore però non agisce unicamente in esercizio dei propri diritti/doveri di genitore, ma anche nella sua veste di rappresentante legale del figlio, rappresentanza insita nella titolarità della responsabilità
4 genitoriale. Anche con riguardo a tale posizione di rappresentanza sostanziale e processuale del figlio minore, la morte del genitore nel corso del procedimento non provoca certamente la trasmissione di tale rappresentanza agli eredi del genitore medesimo, ma unicamente la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo esclusivamente al genitore superstite purché questi non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale ovvero quest'ultima non sia sospesa (v. Tribunale di Pisa, Ordinanza del 24 luglio 2024, n. 5687).
Nel caso di specie, in seguito alla morte del padre sig. , dovrà essere dichiarata la cessazione CP_1
della materia del contendere e la responsabilità genitoriale resterà attribuita, quale genitore superstite, alla madre, la cui capacità genitoriale non è contestata. La sig.ra aveva infatti agito in giudizio al Parte_1
fine di ottenere l'affido “super esclusivo” della figlia, in modo da poter adottare quelle decisioni nell'interesse della figlia, come ad esempio il semplice rilascio della carta di identità io l'iscrizione scolastica, che erano di fatto impedite dalla mancata collaborazione o dall'assenza del padre, rimasto contumace nel giudizio.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia in data 16.01.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Tania Vettore
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