Art. 4.
Le norme di cui all'articolo 1 e 3 saranno emanate ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione , mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo, e per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato, ed udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell' articolo 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 .
Le norme di cui all'articolo 1 e 3 saranno emanate ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione , mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo, e per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato, ed udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell' articolo 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 .