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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLEGRINI DOMENICO, Presidente
LOMAZZO GUIDO, AT
DONVITO ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Gorizia N. 3 17031 Albenga SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T005913000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro l'AdE Direzione Provinciale Savona – Ufficio di Albenga-. La controversia attiene ad Avviso di liquidazione n.2021 IT005913
000, datato 02.02.2024 e notif.11.04.2024, in materia di IVA su atto di compravendita immobiliare di cui a rogito per Notaio Nominativo_1, del 29.07.2021, registrato il 24.08.2021. L'Atto impositivo contiene la revoca del beneficio “prima casa” in quanto la Contribuente, nell'ambito del rogito di acquisto aveva dichiarato di non essere in possesso di altri immobili “agevolati”, su tutto il territorio nazionale;
dichiarazione non rispondente al vero, in quanto la Sig.ra Ricorrente_1 era già titolare di altri immobili che avevano fruito di benefici riservati alle abitazioni principali – immobili ubicati in NZ -. Inoltre, la normativa di cui al comma 4, Nota
II bis, dell'art.1 della Tariffa Parte Prima, allegata al DPR.131/86, prevede che, oltre alla dichiarazione di non possesso sopra citata, l'acquirente agevolato dichiari – nel caso del possesso di altri immobili che hanno fruito del beneficio in questione – di provvedere al trasferimento di detti beni entro Un anno del nuovo acquisto. Condizioni entrambe assenti nel caso di specie.
********************
- La Ricorrente, impugnato l'Avviso sopraindicato, ha chiesto: - in via principale – lo sgravio totale e/o la revoca e/o l'annullamento dello stesso;
- in via subordinata – la limitazione della pretesa alla sola maggiore
Imposta, senza interessi di legge e sanzioni. Con vittoria delle spese di lite.
FATTO - La Ricorrente, con il rogito del 29.07.2021, aveva acquistata abitazione in Loano (SV), fruendo delle agevolazioni fiscali riservate dalla Legge in favore delle “abitazioni principali”. In tale occasione, la Sig. ra Ricorrente_1, era consapevole della necessità di provvedere – entro l'anno dal “nuovo” acquisto - alla vendita dell'alloggio pre-posseduto in NZ (pur'esso acquistato con i medesimi benefici).
Pertanto, Ella con rogito del 26 gennaio 2022 (All.3), stipulava compravendita a terzi di detto bene immobile, in tal modo ottemperando alla condizione di cui alla lett.c) dell'art.1, comma 4 Nota II bis, della Tariffa Parte
I^, all.al TUIR (nel termine di un anno dal nuovo acquisto). Inoltre, provvedeva a trasferire la propria residenza anagrafica, entro i diciotto mesi dal nuovo acquisto, nel Comune di Loano.
Tanto, come previsto dalla norma citata, dopo la modifica introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016 – riguardante la possibilità di nuovo acquisto, purché seguito dalla cessione onerosa del pre-posseduto -.
Norma, volta ad aiutare il contribuente nei casi in cui dovesse essere già possessore di alloggio acquistato con i benefici cc.dd.“prima casa” .
IN DIRITTO
In sostanza, la Contribuente ha tenuta condotta rispettosa delle condizioni normative previste;
avendo rilasciata la dichiarazione su cui l'Ufficio ha basata la revoca del beneficio in questione, per “mera superficialità e/o disattenzione, e comunque per errore materiale”.
L'Ufficio, anzi, ha illegittimamente negata l'autotutela richiesta con istanza del 3.04.2024 (con motivazione ripresa nell'Avviso di liquidazione de-quo), in tal modo ignorando la condotta di buona fede tenuta dalla
Contribuente; privilegiando, per contro, aspetti puramente tecnici e/o meri formalismi. L'Amm.Finanziaria ha definito “mendace” la dichiarazione di cui al rogito del 2021; laddove, la condotta della Contribuente era state risultato di una pura “superficialità”, caratterizzata comunque dalla assoluta “buona fede”.
**********************
- L'AdE resistente si è costituita in giudizio con controdeduzioni in data 06.09.2024, concludendo: In via preliminare, per l'inammissibilità del ricorso;
- Nel merito, per il rigetto dello stesso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio.
1. In via preliminare - Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 22 D.Lgs. n. 546/92.
La ricorrente ha omesso di costituirsi nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, previsto dalla legge a pena di inammissibilità. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio reca la data del 10.05.2024, mentre la parte si è costituita tardivamente in data 9/07/2024, ben oltre il termine perentorio.
2. Asserita illegittimità dell'atto inutilmente gravatorio.
L'atto di liquidazione, nella propria parte motiva indica specificatamente il presupposto della revoca, per violazione del comma 4, della Nota II Bis dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima del TUR, in quanto la parte ha reso, con propria dichiarazione mendace in atto pubblico, una condizione inesistente (l'assenza di pre- possidenza di altro immobile agevolato nel territorio nazionale) in realtà esistente e che determina il cd
“mendacio originario”, facendo decadere il contribuente dall'agevolazione temporaneamente concessa.
In atto, infatti, la parte avrebbe dovuto assumersi l'impegno di “vendere l'immobile pre-posseduto “entro un anno dal nuovo acquisto”, come da Circolari n.12/E 2016 e n.27 /E /2016, nonché da Risoluzione 86/E del
4/7/2017 (come esplicitato dalla “Guida normativa” all'acquisto della prima casa visibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate).
Peraltro, essendo la proprietà di immobili un dato pubblico che poteva essere consultato anche dal Notaio, quest'ultimo anziché limitarsi a trascrivere la dichiarazione resagli dalla sua cliente, avrebbe potuto provvedere ad accertarsi che effettivamente la sig.ra Ricorrente_1 non fosse già proprietaria di altri immobili;
ovvero, a verifica effettuata, indicarle che riguardo all'immobile pre-posseduto ella doveva, per legge, assumere l'impegno a venderlo entro un anno dal nuovo acquisto.
Controparte contesta la legittimità della pretesa impositiva in quanto, avendo venduto l'immobile pre- posseduto entro un anno, avrebbe rispettato il termine previsto dalla norma, a nulla rilevando la mancata indicazione dell'impegno a vendere nell'atto di acquisto del secondo immobile, che rappresenterebbe, secondo la tesi difensiva, un dettaglio formale ininfluente sulla spettanza del beneficio, essendo nella sostanza rispettato il dettato normativo.
Secondo ricorrente, la posizione espressa dall'Ufficio nella motivazione dell'atto impositivo – in tema di decadenza dal beneficio, ove nell'atto di acquisto non risulti l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno, sarebbe non condivisibile.
Tale tesi, tuttavia, non può trovare accoglimento, poiché:
- la legge di Stabilità 2016 (28 dicembre 2015, n. 208), all'articolo 1, comma 55, ha modificato la nota II-bis in calce all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, aggiungendo il comma 4-bis, in tal modo ampliando l'ambito applicativo delle agevolazioni prima casa;
- che con tale modifica, laddove prima del nuovo comma 4-bis, per poter fruire del beneficio “prima casa”, si doveva vendere il precedente immobile entro il momento di stipula del nuovo acquisto immobiliare agevolato;
dopo l'innovazione, la dismissione della precedente abitazione deve essere effettuata entro 1 anno dal nuovo acquisto per poter avere i vantaggi fiscali in questione.
Le disposizioni in materia di prima casa hanno natura agevolativa e, pertanto, non sono suscettibili di interpretazione estensiva, che consenta di applicare le stesse a ipotesi non espressamente contemplate.
È la stessa Agenzia delle Entrate nella Guida pubblicata sul sito ufficiale che precisa come: “Nell'atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato deve risultare l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l'acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Per la mancata assunzione dell'impegno è prevista, tuttavia, la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione (mediante l'istituto del ravvedimento operoso), presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate nella quale dichiarare la decadenza dall'agevolazione” (allegato 1- Pag. 19 Guida AdE).
L'assunzione dell'impegno a vendere, posta nell'atto di acquisto del secondo immobile, rappresenta non un requisito formale ma sostanziale;
inoltre, qualora il contribuente non avesse a inserire tale impegno nel rogito e volesse rimediare, potrebbe porre in essere un atto notarile integrativo da cui risulti tale impegno a vendere, ma, in ogni caso, prima che gli venga notificato l'avviso di liquidazione (cosi AdE Direzione regionale
Lombardia, settore Servizi, espressa nella risposta ad un interpello di altra Direzione Regionale - FAQ
Registro Agosto 2022, pag. 39 punto 38).
Il fatto che sia necessario un atto integrativo, per sanare l'omessa indicazione dell'impegno a vendere, testimonia della natura non meramente formale di tale requisito.
Ulteriore considerazione, consegue al fatto che si perdono le agevolazioni ottenute, quando si acquista un'abitazione con i benefici prima casa se le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false.
A tale proposito, è da considerare come, per "dichiarazione mendace", deve intendersi ogni e qualsiasi richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive e oggettive, previste dalla Legge.
Cosicché, ove tali condizioni in effetti non sussistano, la stessa richiesta di fruizione deve considerarsi dichiarazione mendace, sanzionabile ai sensi del comma 4 della nota II bis all'art. 1 della Parte Prima della
Tariffa allegata al DPR.131 del 1986 ( Cass. n.21908 del 27/10/2015; n.15959 del 17/04/2013; n. 10807 del
28/06/2012).
*******************
- La Ricorrente, con istanza del 10.07.2024, ha chiesto di essere rimessa in termini, al fine di ritenere valida la costituzione in giudizio già effettuata nell'ambito del presente contenzioso, oppure di essere autorizzata, previa fissazione di un nuovo termine, a provvedere a rinnovare la detta iscrizione.
A tale riguardo, rileva:
- che il Difensore di contribuente, ai fini delle modalità di costituzione in giudizio, si è attenuto alle istruzioni riportate al paragrafo 3 pagina 8 e seguenti (rubricato < provvisorio>>) dell'avviso di liquidazione, che letteralmente disponeva:
< Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti 'minori' che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta della Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, come di seguito indicato ...>>;
- che, detto difensore intendeva attenersi alle riportate istruzioni, al fine di non incorrere nella improcedibilità del ricorso di notifica del ricorso stesso (10/05/2024), procedendo alla costituzione solo dopo il decorso dei novanta giorni previsti dalla informativa di legge;
- che, tuttavia, a seguito di telefonata ricevuta il 20 giugno 2026 – effettuata da Funzionaria dell'Agenzia delle Entrate-, Egli veniva informato che la citazione non era stata seguita dalla prescritta iscrizione a ruolo;
- che, sempre nel corso della telefonata predetta, lo stesso difensore apprendeva, che l'Ufficio impositore non aveva provveduto ad aggiornare i moduli degli atti di accertamento e/o degli avvisi di liquidazione (anche quelli notificati successivamente al 1°gennaio 2024). Detti modelli, riportavano ancora la vecchia ed abrogata norma relativa alle modalità di presentazione del ricorso, dettando quindi i modi e tempi della costituzione in giudizio con riferimento all'istituto del reclamo/mediazione non più in vigore dal 1°gennaio 2024;
- che, pertanto, nelle more, il termine per la costituzione della ricorrente era scaduto;
- che, comunque, la costituzione e iscrizione a ruolo è avvenuta in data 9/7/2024 (di cui all'RGR.213/2024).
Tanto riassunto sarebbe da considerare:
- che l'istituto della rimessione in termini, atteso il contenuto dell'art.153, secondo comma, del codice di procedura civile, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile;
tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa;
- che l'immediatezza della reazione non implica, tuttavia, che l'istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della ragionevole durata del processo (Cassazione n.
25289/2020);
- che l'istituto della rimessione in termini sia senz'altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno di quanto attengano al rito civile, nell'ottica della tutela delle garanzie difensive e dell'attuazione del giusto processo (valido sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l9impugnazione dei provvedimenti sostanziali, che sono oggetto delle tutele processuali concesse -
Cassazione n. 23286/2017-);
- che l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 546/1992, prevede che gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario <
e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20>>;
- che analoga disposizione è contenuta nell'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge 212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”;
- che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'erronea indicazione, nell'atto tributario, dei termini per ricorrere, nonché dell'autorità giudiziaria da adire ai fini della relativa impugnazione, può determinare un
"errore scusabile", utile a rimettere in termini il destinatario dell'atto stesso (Cassazione, sentenza n. 26116 del 13 dicembre 2007);
che, in tema di contenzioso tributario, l'erronea indicazione nell'atto impugnato dell'organo giurisdizionale, competente a conoscere il ricorso, può giustificare la rimessione in termini del contribuente che vi abbia fatto affidamento (Cassazione civile sez. VI, 21/05/2015, n.10520);
- che, con riferimento all'erronea indicazione del termine per proporre ricorso, la Cassazione (n.10822/2010) ha statuito che, "In tema di contenzioso tributario, la clausola d'impugnazione, obbligatoriamente inserita in ogni atto impositivo ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 produce l'effetto di far gravare interamente sull'autorità amministrativa le conseguenze del rischio di errore delle informazioni in essa contenute, attuandosi in tal modo la tutela dell'affidamento del contribuente, ai sensi dell'art. 10 della predetta legge. Ne consegue che l'adesione del destinatario anche ad una sola delle informazioni contenute nella clausola in questione (nella specie, l'indicazione del termine, divenuta erronea per effetto di "ius superveniens") è sufficiente a giustificare la rimessione in termini ai fini dell'impugnazione”;
- che, peraltro, l'errore scusabile deriva dalla negligenza degli stessi Uffici dell'Agenzia delle Entrate che non hanno ancora provveduto ad aggiornare i moduli degli avvisi di liquidazione, benché notificati successivamente al 1° gennaio 2024, inducendo in errore i contribuenti, i quali fanno legittimo affidamento sulle modalità e i termini di presentazione del ricorso indicate nei moduli stessi.
***********************
- All'odierna udienza di trattazione, celebrata da remoto con partecipazione di entrambe le Parti;
le stesse hanno ribadite le rispettive argomentazioni, concludendo confermando le richieste come formulate in atti. Il
Collegio, dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può trovare parziale accoglimento, nei termini meglio di seguito illustrati.
In via pregiudiziale-
A) Da ammettere la sussistenza di giustificabili ragioni atte a considerare tempestiva la costituzione della
Ricorrente, come effettuata in data 9 luglio 2024, sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso all'Ufficio finanziario impositore. Vero, che l'abrogazione dell'art.17 bis del D.Lgs.546/82, avvenuta con l'art.2 del D.
Lgs.30.12.2023, n.221, a decorrere dal 4 gennaio 2024, ha fatta venire meno la fase pre-processuale a finalità deflattive dei carichi processual-tributari, del reclamo/mediazione. Con questo, escludendo l'effetto di improcedibilità del ricorso prima dei novanta giorni previsti per la durata del reclamo/mediazione; vero altrettanto, che l'errata informativa contenuta nell'Avviso di liquidazione oggetto della presente lite, abbia potuto creare una incertezza nelle modalità di condotta a fini processuali, in capo anche a un difensore tecnico.
Di tal ché, appaiono condivisibili le numerose ragioni esposte dal Difensore di ricorrente nell'istanza di
“rimessione in termini”; tanto ritenendo sia prevalente, in una situazione quale quella delineatasi nel caso di specie, privilegiare l'accesso del cittadino/contribuente alla tutela giudiziaria dei propri diritti, anche al fine di rendere il più possibile effettiva la tutela del legittimo affidamento di buona fede del soggetto privato.
Del resto, la costituzione in giudizio è avvenuta comunque pur sempre dopo poco più di sei mesi dall'abrogazione dell'art.17 bis citato;
avendo anche presente come, negli ultimi anni a partire dalla riforma di cui alla Legge n.130/2022, in materia tributaria si siano susseguiti in numero rilevante di modifiche tali da poter produrre condotte, all'evidenza incolpevoli.
NEL MERITO
B) Non accoglibile la domanda principale di annullamento dell'Avviso di liquidazione impugnato. Il rogito del luglio 2021, contiene la dichiarazione non veritiera circa l'impossidenza di altri immobili abitativi sul territorio nazionale, acquistati con i benefici “prima casa”. Ricorrente stessa ammette la circostanza in ricorso, affermando però di essere stata quella un mero errore materiale commesso per “superficialità e/o disattenzione”; tuttavia, era suo specifico onere avvertire il Notaio rogante, di avere acquistato l'appartamento in NZ fruendo già dei benefici di legge. Ciò, in modo che il Professionista predisponesse l'atto di compravendita – quanto alla sezione relativa ai benefici riservati all'acquisto di una “abitazione principale” – inserendo la differente dichiarazione prevista per il caso di pre-possesso, introdotto a seguito della modifica della Nota II bis, art.1 della Tariffa Parte I^, allegata al TUR – con l'inserimento del comma 4 bis, avvenuta con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità per l'anno 2016.
Il fatto che, successivamente al secondo acquisto in Loano, la Contribuente abbia comunque provveduto a cedere onerosamente l'alloggio in Lombardia – entro l'anno dal rogito -, non toglie effetto giuridico al falso commesso nel rogito del luglio 2021; è da rilevare, al riguardo, che le dichiarazioni rese dalle parti ai fini della fruizione dei benefici prima casa sono da qualificare come “mendaci”, laddove esse consistano puramente in una “richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste dalla legge”. Così ex multis, Ordin.19.11.2024, dep.03.02.2025, n.2503, della Cassazione.
La Sig.ra Ricorrente_1 , rispetto alla condizione dalla stessa attestata, ha rilasciata dichiarazione non corrispondente al vero. Pertanto, risulta validamente concretata una condizione per la revoca del beneficio, con debenza della maggiore IVA liquidata dall'Ufficio.
C) Diversamente, tenuto presente il tempestivo adempimento compiuto entro l'anno dal secondo acquisto beneficiato e il fatto che la Contribuente potrebbe effettivamente aver agito in buona fede;
atteggiamento volitivo tale, da poter qualificare la condotta della stessa come commessa per colpa scusabile e non secondo intenzione (si tratta pur sempre di conseguenza in campo tributario derivante da mendacio – reato che, laddove ritenuto sussistente, contempla il dolo dell'autore del fatto per falso ideologico – non la colpa). Ciò considerato, è possibile dichiarare la non applicabilità della sanzione per carente versamento di imposta
(sanzionato nella misura fissa del 30%, ex art.13 D.Lgs,471/97).
D) Le spese di giudizio, visto il parziale accoglimento, possono rimanere compensate tra le Parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non applicabile la sanzione;
respinge nel resto. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLEGRINI DOMENICO, Presidente
LOMAZZO GUIDO, AT
DONVITO ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Gorizia N. 3 17031 Albenga SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T005913000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro l'AdE Direzione Provinciale Savona – Ufficio di Albenga-. La controversia attiene ad Avviso di liquidazione n.2021 IT005913
000, datato 02.02.2024 e notif.11.04.2024, in materia di IVA su atto di compravendita immobiliare di cui a rogito per Notaio Nominativo_1, del 29.07.2021, registrato il 24.08.2021. L'Atto impositivo contiene la revoca del beneficio “prima casa” in quanto la Contribuente, nell'ambito del rogito di acquisto aveva dichiarato di non essere in possesso di altri immobili “agevolati”, su tutto il territorio nazionale;
dichiarazione non rispondente al vero, in quanto la Sig.ra Ricorrente_1 era già titolare di altri immobili che avevano fruito di benefici riservati alle abitazioni principali – immobili ubicati in NZ -. Inoltre, la normativa di cui al comma 4, Nota
II bis, dell'art.1 della Tariffa Parte Prima, allegata al DPR.131/86, prevede che, oltre alla dichiarazione di non possesso sopra citata, l'acquirente agevolato dichiari – nel caso del possesso di altri immobili che hanno fruito del beneficio in questione – di provvedere al trasferimento di detti beni entro Un anno del nuovo acquisto. Condizioni entrambe assenti nel caso di specie.
********************
- La Ricorrente, impugnato l'Avviso sopraindicato, ha chiesto: - in via principale – lo sgravio totale e/o la revoca e/o l'annullamento dello stesso;
- in via subordinata – la limitazione della pretesa alla sola maggiore
Imposta, senza interessi di legge e sanzioni. Con vittoria delle spese di lite.
FATTO - La Ricorrente, con il rogito del 29.07.2021, aveva acquistata abitazione in Loano (SV), fruendo delle agevolazioni fiscali riservate dalla Legge in favore delle “abitazioni principali”. In tale occasione, la Sig. ra Ricorrente_1, era consapevole della necessità di provvedere – entro l'anno dal “nuovo” acquisto - alla vendita dell'alloggio pre-posseduto in NZ (pur'esso acquistato con i medesimi benefici).
Pertanto, Ella con rogito del 26 gennaio 2022 (All.3), stipulava compravendita a terzi di detto bene immobile, in tal modo ottemperando alla condizione di cui alla lett.c) dell'art.1, comma 4 Nota II bis, della Tariffa Parte
I^, all.al TUIR (nel termine di un anno dal nuovo acquisto). Inoltre, provvedeva a trasferire la propria residenza anagrafica, entro i diciotto mesi dal nuovo acquisto, nel Comune di Loano.
Tanto, come previsto dalla norma citata, dopo la modifica introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016 – riguardante la possibilità di nuovo acquisto, purché seguito dalla cessione onerosa del pre-posseduto -.
Norma, volta ad aiutare il contribuente nei casi in cui dovesse essere già possessore di alloggio acquistato con i benefici cc.dd.“prima casa” .
IN DIRITTO
In sostanza, la Contribuente ha tenuta condotta rispettosa delle condizioni normative previste;
avendo rilasciata la dichiarazione su cui l'Ufficio ha basata la revoca del beneficio in questione, per “mera superficialità e/o disattenzione, e comunque per errore materiale”.
L'Ufficio, anzi, ha illegittimamente negata l'autotutela richiesta con istanza del 3.04.2024 (con motivazione ripresa nell'Avviso di liquidazione de-quo), in tal modo ignorando la condotta di buona fede tenuta dalla
Contribuente; privilegiando, per contro, aspetti puramente tecnici e/o meri formalismi. L'Amm.Finanziaria ha definito “mendace” la dichiarazione di cui al rogito del 2021; laddove, la condotta della Contribuente era state risultato di una pura “superficialità”, caratterizzata comunque dalla assoluta “buona fede”.
**********************
- L'AdE resistente si è costituita in giudizio con controdeduzioni in data 06.09.2024, concludendo: In via preliminare, per l'inammissibilità del ricorso;
- Nel merito, per il rigetto dello stesso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio.
1. In via preliminare - Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 22 D.Lgs. n. 546/92.
La ricorrente ha omesso di costituirsi nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, previsto dalla legge a pena di inammissibilità. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio reca la data del 10.05.2024, mentre la parte si è costituita tardivamente in data 9/07/2024, ben oltre il termine perentorio.
2. Asserita illegittimità dell'atto inutilmente gravatorio.
L'atto di liquidazione, nella propria parte motiva indica specificatamente il presupposto della revoca, per violazione del comma 4, della Nota II Bis dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima del TUR, in quanto la parte ha reso, con propria dichiarazione mendace in atto pubblico, una condizione inesistente (l'assenza di pre- possidenza di altro immobile agevolato nel territorio nazionale) in realtà esistente e che determina il cd
“mendacio originario”, facendo decadere il contribuente dall'agevolazione temporaneamente concessa.
In atto, infatti, la parte avrebbe dovuto assumersi l'impegno di “vendere l'immobile pre-posseduto “entro un anno dal nuovo acquisto”, come da Circolari n.12/E 2016 e n.27 /E /2016, nonché da Risoluzione 86/E del
4/7/2017 (come esplicitato dalla “Guida normativa” all'acquisto della prima casa visibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate).
Peraltro, essendo la proprietà di immobili un dato pubblico che poteva essere consultato anche dal Notaio, quest'ultimo anziché limitarsi a trascrivere la dichiarazione resagli dalla sua cliente, avrebbe potuto provvedere ad accertarsi che effettivamente la sig.ra Ricorrente_1 non fosse già proprietaria di altri immobili;
ovvero, a verifica effettuata, indicarle che riguardo all'immobile pre-posseduto ella doveva, per legge, assumere l'impegno a venderlo entro un anno dal nuovo acquisto.
Controparte contesta la legittimità della pretesa impositiva in quanto, avendo venduto l'immobile pre- posseduto entro un anno, avrebbe rispettato il termine previsto dalla norma, a nulla rilevando la mancata indicazione dell'impegno a vendere nell'atto di acquisto del secondo immobile, che rappresenterebbe, secondo la tesi difensiva, un dettaglio formale ininfluente sulla spettanza del beneficio, essendo nella sostanza rispettato il dettato normativo.
Secondo ricorrente, la posizione espressa dall'Ufficio nella motivazione dell'atto impositivo – in tema di decadenza dal beneficio, ove nell'atto di acquisto non risulti l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno, sarebbe non condivisibile.
Tale tesi, tuttavia, non può trovare accoglimento, poiché:
- la legge di Stabilità 2016 (28 dicembre 2015, n. 208), all'articolo 1, comma 55, ha modificato la nota II-bis in calce all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, aggiungendo il comma 4-bis, in tal modo ampliando l'ambito applicativo delle agevolazioni prima casa;
- che con tale modifica, laddove prima del nuovo comma 4-bis, per poter fruire del beneficio “prima casa”, si doveva vendere il precedente immobile entro il momento di stipula del nuovo acquisto immobiliare agevolato;
dopo l'innovazione, la dismissione della precedente abitazione deve essere effettuata entro 1 anno dal nuovo acquisto per poter avere i vantaggi fiscali in questione.
Le disposizioni in materia di prima casa hanno natura agevolativa e, pertanto, non sono suscettibili di interpretazione estensiva, che consenta di applicare le stesse a ipotesi non espressamente contemplate.
È la stessa Agenzia delle Entrate nella Guida pubblicata sul sito ufficiale che precisa come: “Nell'atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato deve risultare l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l'acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Per la mancata assunzione dell'impegno è prevista, tuttavia, la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione (mediante l'istituto del ravvedimento operoso), presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate nella quale dichiarare la decadenza dall'agevolazione” (allegato 1- Pag. 19 Guida AdE).
L'assunzione dell'impegno a vendere, posta nell'atto di acquisto del secondo immobile, rappresenta non un requisito formale ma sostanziale;
inoltre, qualora il contribuente non avesse a inserire tale impegno nel rogito e volesse rimediare, potrebbe porre in essere un atto notarile integrativo da cui risulti tale impegno a vendere, ma, in ogni caso, prima che gli venga notificato l'avviso di liquidazione (cosi AdE Direzione regionale
Lombardia, settore Servizi, espressa nella risposta ad un interpello di altra Direzione Regionale - FAQ
Registro Agosto 2022, pag. 39 punto 38).
Il fatto che sia necessario un atto integrativo, per sanare l'omessa indicazione dell'impegno a vendere, testimonia della natura non meramente formale di tale requisito.
Ulteriore considerazione, consegue al fatto che si perdono le agevolazioni ottenute, quando si acquista un'abitazione con i benefici prima casa se le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false.
A tale proposito, è da considerare come, per "dichiarazione mendace", deve intendersi ogni e qualsiasi richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive e oggettive, previste dalla Legge.
Cosicché, ove tali condizioni in effetti non sussistano, la stessa richiesta di fruizione deve considerarsi dichiarazione mendace, sanzionabile ai sensi del comma 4 della nota II bis all'art. 1 della Parte Prima della
Tariffa allegata al DPR.131 del 1986 ( Cass. n.21908 del 27/10/2015; n.15959 del 17/04/2013; n. 10807 del
28/06/2012).
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- La Ricorrente, con istanza del 10.07.2024, ha chiesto di essere rimessa in termini, al fine di ritenere valida la costituzione in giudizio già effettuata nell'ambito del presente contenzioso, oppure di essere autorizzata, previa fissazione di un nuovo termine, a provvedere a rinnovare la detta iscrizione.
A tale riguardo, rileva:
- che il Difensore di contribuente, ai fini delle modalità di costituzione in giudizio, si è attenuto alle istruzioni riportate al paragrafo 3 pagina 8 e seguenti (rubricato < provvisorio>>) dell'avviso di liquidazione, che letteralmente disponeva:
< Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti 'minori' che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta della Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, come di seguito indicato ...>>;
- che, detto difensore intendeva attenersi alle riportate istruzioni, al fine di non incorrere nella improcedibilità del ricorso di notifica del ricorso stesso (10/05/2024), procedendo alla costituzione solo dopo il decorso dei novanta giorni previsti dalla informativa di legge;
- che, tuttavia, a seguito di telefonata ricevuta il 20 giugno 2026 – effettuata da Funzionaria dell'Agenzia delle Entrate-, Egli veniva informato che la citazione non era stata seguita dalla prescritta iscrizione a ruolo;
- che, sempre nel corso della telefonata predetta, lo stesso difensore apprendeva, che l'Ufficio impositore non aveva provveduto ad aggiornare i moduli degli atti di accertamento e/o degli avvisi di liquidazione (anche quelli notificati successivamente al 1°gennaio 2024). Detti modelli, riportavano ancora la vecchia ed abrogata norma relativa alle modalità di presentazione del ricorso, dettando quindi i modi e tempi della costituzione in giudizio con riferimento all'istituto del reclamo/mediazione non più in vigore dal 1°gennaio 2024;
- che, pertanto, nelle more, il termine per la costituzione della ricorrente era scaduto;
- che, comunque, la costituzione e iscrizione a ruolo è avvenuta in data 9/7/2024 (di cui all'RGR.213/2024).
Tanto riassunto sarebbe da considerare:
- che l'istituto della rimessione in termini, atteso il contenuto dell'art.153, secondo comma, del codice di procedura civile, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile;
tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa;
- che l'immediatezza della reazione non implica, tuttavia, che l'istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della ragionevole durata del processo (Cassazione n.
25289/2020);
- che l'istituto della rimessione in termini sia senz'altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno di quanto attengano al rito civile, nell'ottica della tutela delle garanzie difensive e dell'attuazione del giusto processo (valido sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l9impugnazione dei provvedimenti sostanziali, che sono oggetto delle tutele processuali concesse -
Cassazione n. 23286/2017-);
- che l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 546/1992, prevede che gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario <
e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20>>;
- che analoga disposizione è contenuta nell'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge 212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”;
- che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'erronea indicazione, nell'atto tributario, dei termini per ricorrere, nonché dell'autorità giudiziaria da adire ai fini della relativa impugnazione, può determinare un
"errore scusabile", utile a rimettere in termini il destinatario dell'atto stesso (Cassazione, sentenza n. 26116 del 13 dicembre 2007);
che, in tema di contenzioso tributario, l'erronea indicazione nell'atto impugnato dell'organo giurisdizionale, competente a conoscere il ricorso, può giustificare la rimessione in termini del contribuente che vi abbia fatto affidamento (Cassazione civile sez. VI, 21/05/2015, n.10520);
- che, con riferimento all'erronea indicazione del termine per proporre ricorso, la Cassazione (n.10822/2010) ha statuito che, "In tema di contenzioso tributario, la clausola d'impugnazione, obbligatoriamente inserita in ogni atto impositivo ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 produce l'effetto di far gravare interamente sull'autorità amministrativa le conseguenze del rischio di errore delle informazioni in essa contenute, attuandosi in tal modo la tutela dell'affidamento del contribuente, ai sensi dell'art. 10 della predetta legge. Ne consegue che l'adesione del destinatario anche ad una sola delle informazioni contenute nella clausola in questione (nella specie, l'indicazione del termine, divenuta erronea per effetto di "ius superveniens") è sufficiente a giustificare la rimessione in termini ai fini dell'impugnazione”;
- che, peraltro, l'errore scusabile deriva dalla negligenza degli stessi Uffici dell'Agenzia delle Entrate che non hanno ancora provveduto ad aggiornare i moduli degli avvisi di liquidazione, benché notificati successivamente al 1° gennaio 2024, inducendo in errore i contribuenti, i quali fanno legittimo affidamento sulle modalità e i termini di presentazione del ricorso indicate nei moduli stessi.
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- All'odierna udienza di trattazione, celebrata da remoto con partecipazione di entrambe le Parti;
le stesse hanno ribadite le rispettive argomentazioni, concludendo confermando le richieste come formulate in atti. Il
Collegio, dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può trovare parziale accoglimento, nei termini meglio di seguito illustrati.
In via pregiudiziale-
A) Da ammettere la sussistenza di giustificabili ragioni atte a considerare tempestiva la costituzione della
Ricorrente, come effettuata in data 9 luglio 2024, sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso all'Ufficio finanziario impositore. Vero, che l'abrogazione dell'art.17 bis del D.Lgs.546/82, avvenuta con l'art.2 del D.
Lgs.30.12.2023, n.221, a decorrere dal 4 gennaio 2024, ha fatta venire meno la fase pre-processuale a finalità deflattive dei carichi processual-tributari, del reclamo/mediazione. Con questo, escludendo l'effetto di improcedibilità del ricorso prima dei novanta giorni previsti per la durata del reclamo/mediazione; vero altrettanto, che l'errata informativa contenuta nell'Avviso di liquidazione oggetto della presente lite, abbia potuto creare una incertezza nelle modalità di condotta a fini processuali, in capo anche a un difensore tecnico.
Di tal ché, appaiono condivisibili le numerose ragioni esposte dal Difensore di ricorrente nell'istanza di
“rimessione in termini”; tanto ritenendo sia prevalente, in una situazione quale quella delineatasi nel caso di specie, privilegiare l'accesso del cittadino/contribuente alla tutela giudiziaria dei propri diritti, anche al fine di rendere il più possibile effettiva la tutela del legittimo affidamento di buona fede del soggetto privato.
Del resto, la costituzione in giudizio è avvenuta comunque pur sempre dopo poco più di sei mesi dall'abrogazione dell'art.17 bis citato;
avendo anche presente come, negli ultimi anni a partire dalla riforma di cui alla Legge n.130/2022, in materia tributaria si siano susseguiti in numero rilevante di modifiche tali da poter produrre condotte, all'evidenza incolpevoli.
NEL MERITO
B) Non accoglibile la domanda principale di annullamento dell'Avviso di liquidazione impugnato. Il rogito del luglio 2021, contiene la dichiarazione non veritiera circa l'impossidenza di altri immobili abitativi sul territorio nazionale, acquistati con i benefici “prima casa”. Ricorrente stessa ammette la circostanza in ricorso, affermando però di essere stata quella un mero errore materiale commesso per “superficialità e/o disattenzione”; tuttavia, era suo specifico onere avvertire il Notaio rogante, di avere acquistato l'appartamento in NZ fruendo già dei benefici di legge. Ciò, in modo che il Professionista predisponesse l'atto di compravendita – quanto alla sezione relativa ai benefici riservati all'acquisto di una “abitazione principale” – inserendo la differente dichiarazione prevista per il caso di pre-possesso, introdotto a seguito della modifica della Nota II bis, art.1 della Tariffa Parte I^, allegata al TUR – con l'inserimento del comma 4 bis, avvenuta con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità per l'anno 2016.
Il fatto che, successivamente al secondo acquisto in Loano, la Contribuente abbia comunque provveduto a cedere onerosamente l'alloggio in Lombardia – entro l'anno dal rogito -, non toglie effetto giuridico al falso commesso nel rogito del luglio 2021; è da rilevare, al riguardo, che le dichiarazioni rese dalle parti ai fini della fruizione dei benefici prima casa sono da qualificare come “mendaci”, laddove esse consistano puramente in una “richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste dalla legge”. Così ex multis, Ordin.19.11.2024, dep.03.02.2025, n.2503, della Cassazione.
La Sig.ra Ricorrente_1 , rispetto alla condizione dalla stessa attestata, ha rilasciata dichiarazione non corrispondente al vero. Pertanto, risulta validamente concretata una condizione per la revoca del beneficio, con debenza della maggiore IVA liquidata dall'Ufficio.
C) Diversamente, tenuto presente il tempestivo adempimento compiuto entro l'anno dal secondo acquisto beneficiato e il fatto che la Contribuente potrebbe effettivamente aver agito in buona fede;
atteggiamento volitivo tale, da poter qualificare la condotta della stessa come commessa per colpa scusabile e non secondo intenzione (si tratta pur sempre di conseguenza in campo tributario derivante da mendacio – reato che, laddove ritenuto sussistente, contempla il dolo dell'autore del fatto per falso ideologico – non la colpa). Ciò considerato, è possibile dichiarare la non applicabilità della sanzione per carente versamento di imposta
(sanzionato nella misura fissa del 30%, ex art.13 D.Lgs,471/97).
D) Le spese di giudizio, visto il parziale accoglimento, possono rimanere compensate tra le Parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non applicabile la sanzione;
respinge nel resto. Spese di giudizio compensate.