Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
121 / 2022 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 112211 //22002222 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
GUARNIERI PAOLA e ANZALONE MATTEO del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2 C.F._2
CECI GIANFRANCO del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 12.12.24 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
Il PM per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 18
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio la moglie al fine di ottenere dal Tribunale la CP_1 CP_2
pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposato con la resistente in data 24/06/1995 in
ZZ e che dal matrimonio erano nati i figli (6.4.1990), maggiorenne, Per_1
e (4.5.2006), ancora minore. Si soffermava in particolare sul venir meno di ogni Per_2
comunione sentimentale tra i coniugi in particolare dopo la situazione di difficoltà della propria ditta individuale “ Stile Casa di Cerullo Michele” che aveva di fatto provocato una serie di liti con la moglie, la quale, dopo aver ottenuto la donazione di metà della casa coniugale nel maggio 2021, l'aveva lasciato per circa tre settimane , delegando a lui completamente il mantenimento del figlio minore e così, a seguito di tale abbandono, la situazione tra le parti aveva era effettivamente arrivata ad un punto di non ritorno.
Affermava che, seppure nel giugno 2021 la moglie fosse tornata a vivere in famiglia, concordando peraltro una divisione vera e propria degli ambienti domestici, ella aveva lasciato definitivamente l'abitazione coniugale senza farvi più ritorno nell'agosto 2021, epoca dalla quale pure aveva interrotto del tutto i rapporti con il figlio . Il ricorrente Per_2
aggiungeva che sia l'abbandono della casa che il disinteresse che la moglie aveva mostrato nei confronti del figlio erano elementi più che sufficienti per richiedere l'addebito della separazione a carico della stessa, cui aggiungeva ancora come ella non aveva neppure posto in essere una valida collaborazione a favore della famiglia, assumendo che aveva disposto volontariamente di ben 100.000 euro a favore del primogenito, maggiorenne ed economicamente indipendente, dopo averne venduto la casa , e senza alcuna comunicazione o sua approvazione. Si soffermava quindi sulla situazione del figlio minore, , che aveva ormai un chiaro rifiuto nei confronti della madre a causa Per_2
dell'abbandono materno , aggiungendo che comunque la resistente si era comunque dimostrata non solo una madre assente, ma anche una madre priva della capacità di pagina 2 di 18 occuparsi della situazione del minore. Concludeva chiedendo, oltre la pronuncia di separazione, la declaratoria di addebito a carico della resistente, l'affido del figlio in via esclusiva a lui, con residenza presso di lui e conseguente assegnazione della casa coniugale, lasciava al Tribunale la quantificazione del mantenimento per lo stesso a carico della moglie, instando per il contributo del 50% delle spese straordinarie al medesimo necessarie.
Si costituiva la resistente che contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente. Rilevava come la sua uscita dalla casa coniugale non era collegata ad una sua scelta volontaria, quanto piuttosto alle vessazioni psicologiche e alle costanti violenze fisiche e sessuali, morali e verbali che dal luglio 2021 ella subiva da parte del marito, in particolare evidenziando come questi aveva iniziato a dirle che non contava nulla e che quindi l'azienda era solo sua, e rendendola vittima di minacce, anche di morte, inseguendola fuori così da farle vivere un clima di ininterrotta ansia. Ricordava quindi alcune liti che avevano visto il marito alterato o gridare e urlare contro di lei con e allegava in tal senso anche una certificazione medica da parte di specialista che certificava, appunto, come ella presentasse allo stato una sintomatologia ansiosa depressiva, presumibilmente proprio collegata a questa protratta violenza verbale e fisica cui era stata sottoposta. Assumeva poi che aveva rilasciato inizialmente la casa coniugale a seguito del comportamento del marito che l'aveva “buttata fuori”, lasciandola anche priva di lavoro e sostentamento.
Contestava poi l'indicata situazione economica per come dedotta dal ricorrente, sottolineando che egli era proprietario di una serie di macchine di lusso, oltre all'attività lavorativa della ditta italiana svolgeva a Lugano ulteriore lavoro per la società Home
Heike SA. Riteneva, di contro a quanto affermato che il rifiuto di era il frutto di una Per_2
vera e propria strumentalizzazione del padre sul minore: si soffermava in tal senso e riproduceva vari messaggi, che già dal 2021, ella aveva avuto con il figlio minore e da cui si traeva l'incidenza dell'atteggiamento del padre nell'allontanare il figlio da lei, inducendo tale idea nel minore stesso Ricordava peraltro come il marito, vittima di un pagina 3 di 18 grave incidente stradale nel 2021, aveva riportato traumi gravi e come, durante il procedimento penale collegato a tale sinistro proprio il CTU nominato, dottor Per_3
evidenziava come i traumatizzati gravi avessero poi una serie di comportamenti importanti di manifestazioni di aggressività, riportando in tal senso un intero pezzo della relazione , aggiungendo come appunto il ricorrente avesse proprio questo tipo di atteggiamenti nei suoi confronti. Si soffermava poi sul tenore di vita della famiglia indicando gli elevati costi per es. della semplice spesa di manutenzione e gestione dell'importante casa coniugale di cui era comproprietaria, per es. le elevatissime spese per il giardiniere o per la pulizia e la manutenzione della piscina, o, ancora, per la stessa assicurazione della stessa;
di come i due figli avevano frequentato scuole private ed erano stati anche all'estero, oltre a richiamare la collaborazione professionale di quelle terze persone intervenute per la gestione della casa e dei figli. Riportava analiticamente la situazione economico-finanziaria del marito e alla luce di essa richiedeva per il proprio mantenimento un assegno di € 4.000,00 mensili, importo inferiore rispetto a quello che era stato assunto nell'ambito dell'ipotesi di accordo di separazione consensuale intervenuto tra le parti nel giugno 2021, seppur poi non coltivato. Richiedeva anch'ella la declaratoria di addebito a carico del marito per le frequenti relazioni extraconiugali che lo stesso aveva tenuto nel tempo oltre che per il comportamento prevaricatore, violento e dissoluto che aveva avuto nei confronti di lei, invocando così, da un lato, il profilo della violazione del dovere di fedeltà e, dall'altro, le violenze fisiche , queste ultime circostanze che da sole avrebbero comunque giustificato l'addebito stesso. Di contro assumeva che la richiesta di addebito contro di lei era del tutto priva di fondamento e ne chiedeva il rigetto. Concludeva instando per la declaratoria di addebito a carico del marito, richiedeva un assegno di € 4.000,00 al mese per il proprio mantenimento, l'affido condiviso di Per_2
con il collocamento dello stesso solo dopo aver richiesto esplicita relazione ad uno psicologo, ipotizzando, in caso di collocamento presso il padre, il proprio diritto di visita, richiedeva che, per quanto concerneva le spese straordinarie, il marito vi partecipasse nella pagina 4 di 18 misura del 90% ed infine chiedeva che fossero espunte dal ricorso la frase “.. dimostrata la madre assente e incapace di occuparsi delle esigenze del figlio …” che veniva ritenuta offensiva In via istruttoria chiedeva l'intervento dell'Agenzia delle entrate per la ricerca dei redditi del ricorrente e lo svolgimento di una CTU psicologica sul minore.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28 Aprile 2022, il giudice delegato, dopo aver ascoltato le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore ad entrambi con il collocamento presso il padre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinava il diritto di visita della madre, ponendo in via integrale il mantenimento ordinario a carico del padre, che obbligava nella misura del 70% a contribuire alle spese straordinarie per il figlio, invitando le parti a sottoporsi a percorsi di supporto psicologico e genitoriale.
La causa si istruiva con gli interrogatori formali , l'escussione dei testi indicati e anche con l'espletamento di una CTU per quanto riguardava la situazione familiare e l'accertamento della situazione e della volontà del figlio minore , la resistente Per_2
cambiando per due volte il proprio difensore. All'udienza cartolare del 12 dicembre 2024,
i procuratori precisavano le conclusioni e il giudice assegnava loro i termini ex articolo
190 cpc.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, richiesta in via subordinata dai procuratori delle parti.
Va altresì evidenziato che nelle more il secondo figlio ha raggiunto la maggiore età Per_2
e pertanto nessun provvedimento relativo all'affido o al diritto di visita potrà essere pagina 5 di 18 assunto, evidenziandosi che lo stesso non è ancora autonomo e che convive con il padre, per cui dovrà essere confermata l'assegnazione della casa coniugale. Preme per dovere di giustizia altresì evidenziare come dall'espletata CTU era stato escluso alcun comportamento manipolativo del padre in rapporto alla relazione del minore con la resistente.
Questo Collegio pertanto dovrà esaminare i seguenti argomenti oggetto di lite tra le parti:
- gli addebiti reciproci, - il mantenimento ordinario e straordinario del figlio – Per_2
l'assegno di mantenimento a favore della resistente.
- Le richieste di addebito reciprocamente richieste.
Vale ricordare come l'art. 151, 2° comma, del Codice Civile dispone che “il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” e come, di fatto,
l'introduzione dell'istituto trovi il proprio presupposto nel mancato rispetto, da parte di uno dei coniugi, dei doveri che derivano dal matrimonio, ovvero, ai sensi dell'art. 143 del
Codice civile, i doveri reciproci, alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Secondo la dottrina , la violazione dei doveri inerenti alla famiglia, non riguarda soltanto il coniuge, ma anche i doveri verso i figli, ovvero i doveri inerenti il rapporto di filiazione.
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la separazione era stata sganciata dal concetto di colpa, cui fino ad allora era stata naturalmente legata;
la ratio di ciò risiedeva nel voler ritenere la separazione un rimedio esclusivo avverso i problemi sorti nel matrimonio, senza dare rilievo ad eventuali colpe dei coniugi motivo della frattura.
Quindi, la separazione, da strumento per sanzionare il coniuge che ha causato la crisi del matrimonio, diviene rimedio rispetto alla prosecuzione della convivenza, ma con il secondo comma dell'art. 151 c.c. viene prevista la possibilità che il coniuge autore della crisi, possa essere sanzionato dal Giudice in costanza di determinati presupposti.
pagina 6 di 18 Ciò premesso l'addebito della separazione presuppone l'accertamento di due condizioni:
1. un comportamento consapevolmente contrario ai doveri matrimoniali 2. il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi all'esito di una comparazione delle condotte complessive di entrambi i coniugi (vedi in tal senso Tribunale Lamezia Terme sez. I,
13/01/2023, n.34 e Tribunale Aosta, 12/04/2022, n.124). Ai fini della pronuncia di addebito della separazione coniugale, il giudice deve compiere un'accurata indagine sull'intollerabilità della convivenza, valutando e comparando i comportamenti di entrambi i coniugi, posto che la condotta dell'uno non può essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro. Solo attraverso tale comparazione è possibile riscontrare se e quale incidenza tali condotte abbiano avuto nella crisi matrimoniale, fermo restando che tale opera di comparazione può essere evitata quando i fatti siano talmente gravi (consistendo in una violazione di beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità), da rendere manifesta l'addebitabilità della separazione all'autore della condotta violativa.
Premesso quanto sopra in generale sul concetto stesso di addebito si considerano le specifiche richieste.
Il ricorrente ha richiesto l'addebito di fatto invocando due situazioni specifiche: -
l'abbandono di casa della moglie e il suo versamento dell'importante importo di €
100.000,00 a favore del primo figlio senza alcuna sua autorizzazione avendolo prelevato dal c/c comune.
Per quanto concerne l'abbandono vale la pena ricordare i principi di diritto più volte enunciati dalla Suprema Corte (Cass. Ord. 12241/2020, sent. 10719/2013, 25663/14,
12373/2005, 17056/2007)”l'abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita pagina 7 di 18 esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi –
e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tal fatto”.
Ebbene il rilascio della casa coniugale avvenuto nel 2021, dapprima per un periodo di pochi mesi e poi dall'agosto di quell'anno in modo permanente appare più che essere la causa della crisi coniugale collegato ad una situazione conflittuale , già degenerata in una serie di comportamenti attribuibili al ricorrente , per cui la stessa resistente ha provato che l'aver lasciato la casa coniugale non era stata una scelta volontaria, ma piuttosto una necessità come a) evidenziato, peraltro, dalla esistente denuncia-querela che la stessa presenta in data 21.7.2021 e che integra più volte e la cui esistenza b) si trae anche dalla testimonianza di e (ud. 12.11.2024). Tes_1 Testimone_2
Non si ha perciò la figura di quell'abbandono che occorre avere per l'ottenimento dell'addebito.
Anche la seconda circostanza invocata dal ricorrente e cioè il dato riconosciuto per cui la resistente abbia versato al figlio la somma di 100.000,00 euro: ebbene in tali casi Per_1
non appare configurabile l'invocata assenza di collaborazione familiare né ancor meno alcuna appropriazione indebita: tali soldi infatti sono stati dati al figlio delle parti che aveva di fatto ristrutturato la casa, quindi, per assurdo, comunque rientranti utilizzati per fini familiari.
La richiesta di addebito svolta dal ricorrente pertanto si rigetta.
La resistente, di contro, ha richiesto la declaratoria di addebito a carico del marito adducendo: a) comportamenti violenti e aggressivi ai suoi danni e b) relazione extraconiugali da parte del ricorrente.
pagina 8 di 18 Vale richiamare in tal senso una recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”
(Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31901, ma anche Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n.7388, Tribunale Salerno sez. I, 03/11/2020, n.2676, Tribunale Terni,
20/04/2020, n.254, Tribunale Perugia sez. I, 25/03/2020, n.404, Corte appello L'Aquila,
18/03/2020, n.448)
Ebbene la resistente ha affermato di essere stata vittima di violenze verbali e fisiche, minacce e vessazioni psicologiche anche sul luogo di lavoro (la resistente ha lavorato presso la ditta del marito) tali peraltro che l'hanno costretta a rivolgersi ad uno specialista per superare le difficoltà emotive che ne sono derivate (doc. 5).
Si riporta per es. nel mese di gennaio 2021 quando, in un momento di rabbia, il ricorrente ha inveito contro l'impiegata dell'impresa e un istallatore, dicendo che la moglie non contava nulla, che l'azienda era solamente sua, imprecando e proferendo nei suoi confronti insulti e minacce (la medesima impiegata in quella circostanza ha temuto per l'incolumità della signora – ci si riporta alla testimonianza- vedi la testimonianza di CP_1
“…durante il mio rapporto di lavoro per l'Italia, nel periodo dopo la Tes_3
pandemia, mi è capitato per ben tre volte di assistere a discussioni tra loro nelle quali il sig. minacciava di morte la moglie, ne ricordo in particolare una nella quale egli Pt_1
diceva “ti aiuto a buttarti dalla finestra” ….”. ); dopo la vendita della casa del figlio Per_1
il marito l'ha minacciata di morte e l'ha inseguita dovendo, poi, fuggire quando sono pagina 9 di 18 intervenuti i passanti a causa delle grida di aiuto della signora (quest'ultima, terrorizzata, ha chiamato il signor , conoscente comune della coppia e consulente CP_3
dell'impresa, per chiedergli di intervenire col marito oramai fuori controllo), dopo l'accordo di separazione consensuale effettuato il 14.6.21 (doc. 3) presso le CP_4
condotte diventano più aggressive imponendo egli il divieto al saluto del figlio minore piuttosto che ripetuti episodi di “ronde” sul luogo di lavoro, pedinamenti fino all'episodio del 17.8.21 ove ella si rivolge ad un'amica incontrata al Supermercato Ldl di Mapello per riuscire ad uscire dallo stesso . Si aggiunga che tali comportamenti vessatori sono stati riconosciuti dai fratelli della resistente e e seppure non Tes_1 Testimone_2
presenti a tali fatti ne ricordano il racconto della sorella effettuato in concomitanza del fatto, ciò redendo la testimonianza comunque utilizzabile unitamente agli altri elementi già in atti (querela, testi estranei) perché , come spesso accade nell'ambito delle violenze domestiche, è raro che vi siano fisicamente persone nel momento dell'atto stesso. A ciò si aggiunga la violenta estromissione della dal luogo di lavoro e di fatto da qualsivoglia CP_1
possibilità di ottenere la retribuzione , ciò con particolare veemenza e modalità di comportamento particolarmente aggressiva, con lesione dello stesso diritto al rispetto della dignità personale (si rimanda alla testimonianza di ) CP_3
Da tutto quanto sopra esposto la richiesta di addebito per come formulata dalla resistente viene accolta.
- Sull'assegno di mantenimento a favore di , oggi maggiorenne non autonomo. Per_2
La resistente non lavora e alla luce dell'età appare essere di difficile prevedibilità il suo inserimento nel mondo lavorativo: ella ha lavorato dal 2007 al 2021 presso la ditta del marito, nel 2023 ha trovato un'occupazione a tempo determinato presso la società Chef
Express spa con uno stipendio di € 1100,00 al mese , ma tale contratto non è stato rinnovato e pertanto dal luglio 2024 la resistente non lavora.
Il ricorrente appare essere facoltoso imprenditore e a suo stesso dire “i redditi dichiarati indicano una redditività altalenante: si passa da redditi minimi (circa 400,00 mensili del pagina 10 di 18 2021) a importi mediamente elevati (circa 4.000,00 mensili nel 2020), cfr. docc. 8, 9 e 10;
- la situazione reddituale va di pari passo con il risultato economico delle aziende del signor (Stile Casa di Cerullo Michele, e dal gennaio 2022 , cfr. Pt_1 Parte_2
docc. 28 e 29; - la società (con soci e CP_5 Parte_3 Parte_1 Per_4
) è stata sottoposta a scioglimento il 5.8.2022 e dichiarata fallita il 26.9.2023 (cfr.
[...]
doc. 30); - la situazione immobiliare è quella rappresentata da controparte (comproprietà della casa coniugale); - la situazione mobiliare è quella che risulta dagli estratti conto prodotti (cfr. doc. 31 con saldo di Euro 86.620,16).” (dalla comparsa conclusionale)
Ciò induce il Collegio a confermare per il figlio non ancora autonomo la stessa previsione data già in seno all'ordinanza presidenziale e cioè di porre integralmente a capo del padre l'onere del mantenimento ordinario del figlio oltre al 70% delle spese straordinarie come da nuovo Protocollo.
Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente
Con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio.
La separazione potrebbe anche non sfociare mai in una richiesta di divorzio e, nella migliore delle ipotesi, anche interrompersi per avvenuta riconciliazione tra le parti che porterebbe al decadimento dei suoi effetti. Lo status giuridico di coniuge, infatti, rimane inalterato mentre a mutare sono alcuni aspetti legati al matrimonio quali, ad esempio,
l'obbligo di fedeltà e di convivenza: in sostanza si congelano quei doveri di assistenza morale e di collaborazione, ma rimane attivo il dovere di assistenza materiale che va a confluire proprio nella determinazione dell'assegno di mantenimento per quel coniuge che necessita di un sostentamento in quanto privo di propri redditi o insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Condizione essenziale affinché si generi tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri, per
“adeguato” intendendosi quel reddito prodotto in maniera autonoma dall'individuo in grado di consentirne il mantenimento del tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
pagina 11 di 18 Afferma la Suprema Corte che “se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”, poiché, in sostanza, la separazione “tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza” (Cassazione Civile, sentenza n. 5555 del 19 Marzo 2004).
Come emerge da una recente sentenza della Corte di cassazione, tra i fattori che possono incidere sull'assegno di mantenimento nel senso di negarne l'attribuzione rientrano l'effettiva capacità di produrre reddito anche in considerazione dell'età, il tenore di vita e la breve durata della coabitazione (Cass. n. 13902/2019).
Il ricorrente che pure non ha depositato i bilanci della società di cui è titolare, ha provato un tenore di vita anche solo in considerazione dei beni in proprietà per come riconosciuti confessoriamente con l'interrogatorio formale: il Rolex , la (seppur intestata Pt_4
formalmente alla società), la frequentazione di ristoranti ed hotel di fascia alta (“cap. 29: vero che l'intera famiglia vantava un tenore di vita elevato che ha consentito Persona_5
loro di frequentare ristoranti e hotel lussuosi e di far frequentare ai figli scuole private di alto rango.? - .. Per me sono cose normali che si hanno in tutte le famiglie.”), ha (vedi doc.
31) solo di bonifici nel 2022 di Stile casa di € 118.200,00. Il matrimonio Parte_1
è celebrato nel 1995 e ha visto la moglie impegnata, lavorativamente parlando, nella stessa ditta del marito oggi essendo priva di redditi propri.
Appare equo riconoscere alla resistente un assegno di € 1.800,00 con decorrenza dalla data del deposito del ricorso da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e con la rivalutazione ISTAT annuale.
- Le spese di lite
Le spese per l'espletamento della CTU, peraltro già liquidata, si lasciano in via solidale delle parti alla luce del comune interesse relativo all'accertamento della situazione del figlio all'epoca minore.
pagina 12 di 18 Le spese di lite, alla luce del principio di soccombenza , vengono compensate tra le parti
(vince la resistente per addebito e assegno di mantenimento e affido condiviso, perdono entrambi sulla quantificazione delle spese straordinarie del figlio, vince il ricorrente per l'assegnazione della casa) così che si pongono a carico del ricorrente compensandole nella misura di 1/3, liquidandole in dispositivo in conformità ai parametri di cui al dm 147/22
(causa di valore indeterminabile, complessità media, valori medi)
.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] (atto n. 12, CP_1 CP_2
parte II°, serie A, registro del Comune di ZZ , Atti di Matrimonio dell'anno 1995)
- Dichiara che la separazione è da addebitare al ricorrente Parte_1
- Rigetta la domanda di addebito svolta dal ricorrente ai danni della resistente
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZZ per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
pagina 13 di 18 - La casa coniugale viene assegnata al ricorrente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono stante la convivenza con il figlio maggiorenne non autonomo;
Per_2
- pone integralmente a carico del padre il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non autonomo ,
- obbliga ciascun genitore a concorrere, il padre nella misura del 70% e la madre del
30%, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per lo stesso secondo il nuovo Protocollo che si riporta per esteso: Per_2
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e pagina 14 di 18 fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite pagina 15 di 18 scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 16 di 18 - Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”
- Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente e a titolo di mantenimento un assegno di € 1.800,00 da versare entro il giorno 10 di ogni pagina 17 di 18 mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, con rivalutazione annuale
ISTAT
- Pone in via solidale delle parti l'onere del pagamento dell'espletata CTU per come già liquidata
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che, già compensate per 1/3, si liquidano in € 7.240,00 ( di cui € 2127,00 per la fase di studio, € 1416,00 per la fase iniziale, € 3738,00 per la fase istruttoria ed € 3579,00 per la fase decisoria – 1/3) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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