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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/12/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2553/2023 promossa da:
(C.F. – P.IVA: ) con sede in Cremona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(CR) Via Brescia n. 207, nella persona del legale rappresentante sig. elettivamente CP_2
domiciliata in Cremona (CR) Via Postumia n. 8/B presso lo studio dell'avv. MIRCO FAVAGROSSA
(C.F. ) del Foro di Milano, che la rappresenta e difende;
C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Controparte_3 P.IVA_3
con sede legale in Brescia, via Bormioli n.ro 32 / 34, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
NI TA del Foro di Brescia ( ), con Studio in Brescia al C.F._2
civico 1/b di via Martinengo Cesaresco;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_1 convenuto in giudizio chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Controparte_3
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato in data 21/09/2020 tra la e la Controparte_1 CP_3
per effetto della clausola risolutiva espressa - indicata all'art. 14.5 lett. J) del Capitolato
[...]
d'appalto - e del grave inadempimento del concessionario dichiarare il proprio difetto di
pagina 1 di 10 giurisdizione in riferimento al tema della rimodulazione del canone concessorio;
adottare ordinanza ex at.186 bis recante condanna della al pagamento delle somme non contestate pari ad CP_3 euro 34.326,28 Iva compresa;
condannare la al pagamento dei canoni dovuti nella Controparte_3
misura di euro 34.326,28 Iva compresa o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa.
Tutto oltre interessi nella misura moratoria;
condannare altresì la al pagamento Controparte_3
della somma, pari alla differenza fra il canone concessorio che avrebbe dovuto versare il concessionario e quello percepito o percepiendo dall'ente nel periodo compreso fra il momento in cui è cessata l'efficacia del contratto, 16 aprile 2023, e quello in cui sarebbe spirata l'efficacia del medesimo se non fosse interventa la risoluzione, 31.10.2025. Tale somma è già ad oggi quantificabile in euro
34037,14 Iva compresa tuttavia con riferimento al solo periodo 17 aprile 2023 - 30 novembre 2023.
Tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria perchè debito di valore. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Si è costituito in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 chiedendo: “In via preliminare, Per le ragioni di cui in espositiva, respingersi la richiesta di adozione di ordinanza ex art. 186 bis nella assenza dei requisiti di legge (non contestazione delle somme). In via principale, Per le ragioni di cui in espositiva, rigettare e respingere tutte ed ognuna le domande / azioni e conclusioni proposte nei confronti della convenuta . In ogni caso. Con CP_3 vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
In data 16/10/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande proposte da possono essere accolte solo parzialmente, per le Controparte_1
ragioni che seguono.
Parte attrice ha agito in giudizio per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di concessione di servizi concluso tra le parti in data 21/9/2020 (doc. 1 e 11 attore) per inadempimento della controparte, nonché conseguentemente per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della suddetta risoluzione anticipata del rapporto.
Va premesso, in via preliminare, che – anche a prescindere dalla natura di pubblica amministrazione dell'attrice – sussiste la giurisdizione dell'adito Tribunale all'esame della domanda di parte attrice pagina 2 di 10 relativa al pagamento dei canoni arretrati ed al risarcimento dei danni asseritamente subiti, e che sussiste anche giurisdizione del G.O., nel caso di specie, sulla domanda di revisione del canone di concessione, quale presupposto logico e giuridico su cui si basa la stessa domanda di inadempimento formulata in citazione.
Invero, l'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., che regola la giurisdizione in materia di concessioni di beni pubblici, devolve le controversie “aventi ad oggetto atti e provvedimenti” relativi a tale categoria di contratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed in via di eccezione al giudice ordinario le controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
Sono dunque escluse dalla Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le valutazioni di carattere meramente patrimoniale, in cui non sono coinvolti profili di interesse pubblico, ed in cui la
P.A., nell'esecuzione del rapporto contrattuale, si esprime con atti di natura negoziale e non con provvedimenti amministrativi in senso stretto, espressione di un qualche potere amministrativo o di qualche “discrezionalità vincolata".
Fanno eccezione, secondo la giurisprudenza, quelle ipotesi in cui, anche nella determinazione del canone di concessione dovuto dal privato, si controversa sull'an della prestazione o la sua determinazione sia rimessa a valutazioni di carattere discrezionale dell'autorità concedente.
Nel caso di specie, tuttavia, le valutazioni della P.A. sono assimilabili ad atti negoziali – adottati in posizione paritetica rispetto al privato – incidenti unicamente sul quantum (e non sull'an) della debenza del canone e (si ritiene) non espressione del potere pubblico. L'amministrazione, infatti, avrebbe dovuto (e ha, seppure illegittimamente, come si vedrà) unicamente verificare la sussistenza dei presupposti normativi e contrattuali per la quantificazione della rideterminazione del canone, applicando il criterio normativo (di integrazione del contratto e vincolante per l'amministrazione, senza che residuasse per la stessa alcuna discrezionalità salvo quella, meramente patrimoniale, di traslare l'obbligo concretamente al caso concreto, e dunque sulla base dei dati di fatturato del concessionario) alla concessione in esame.
Infatti è già previsto normativamente che, ai sensi dell'art. 28 bis D.L. 34/2020, in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all ai sensi dell'articolo Controparte_5
2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e pagina 3 di 10 provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivino la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.
L'art. 165 comma 6 codice appalti, prevede poi che la revisione vada attuata “mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio” e che essa “deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto”.
Anche il capitolato speciale della concessione (doc. 1 attrice) prevede peraltro, agli artt. 3.2, 3.3 e 3.5, ipotesi (e criteri) di revisione del canone inizialmente concordato.
Orbene, a fronte di un così puntuale e specifico obbligo (normativo, soprattutto, e contrattuale), non residua in capo all'Amministrazione intimata alcuna posizione di potere, essendole impedita qualsivoglia valutazione discrezionale in ordine al riconoscimento della riduzione (conseguente al mero verificarsi della contrazione del fatturato) ed al fine perseguito (il riequilibrio economico delle concessioni) ed al criterio da utilizzare (v. art. 28 bis citato secondo cui si devono “rideterminare (…) le condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto” e art. 165, comma 6, Codice appalti, secondo cui “La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto”).
L'istanza dell'odierna convenuta si configura perciò quale richiesta di adempimento di una prestazione
(che deriva dalla legge) già puntualmente disciplinata sia in ordine all'an che al quantum debeatur
(applicazione di criteri di calcolo oggettivi e predeterminati, senza che venga, pertanto, in rilievo alcuna spendita di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla determinazione del canone) e in quanto tale costituisce fattispecie rimessa alla giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. Cass., SS.UU., ord. 8 febbraio 2022, n. 3935; 12 ottobre 2020, n. 21990; 1 febbraio 2019, n. 3160; C19 marzo 2009, n. 6595;
v. in materia di revisione canoni demaniali, Cons. Stato, sez. VII, sent. 2496/2025 e Cons. Stato n.
7540/2020). In altre parole, l'adeguamento è frutto dell'applicazione di un criterio matematico previsto dalla legge, così che il giudice si possa limitare all'applicazione del criterio nel medesimo dedotto, con la conseguenza che la controversia ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e,
pagina 4 di 10 quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria (Cass., S.U.., n. 14559 del 2015).
L'art. 28 bis citato prevede infatti espressamente che: a) in caso di concessioni come quella in oggetto;
b) in caso di calo del fatturato conseguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento;
c) l'obbligo delle amministrazioni concedenti di attivare la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici;
d) al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni ai sensi dell'art. 156 comma 6 codice appalti;
si prevedono espressamente condizioni (concessione di questo tipo, calo del fatturato a seguito di pandemia) e criterio di applicazione (rideterminare l'equilibrio economico, mediante dunque, come condiviso dalle parti e dal CTU, una riduzione proporzionale del canone in correlazione alla diminuzione degli incassi, rispristinando il medesimo rischio economico concordato ab origine alla luce dell'emergenza), senza, si ribadisce, alcun margine di discrezionalità in ordine all'an (se procedere) ed al quantum (quale criterio applicare).
Escluso l'esercizio di un potere autoritativo che - secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale - giustifica la concentrazione delle tutele dinanzi al Giudice Amministrativo ex art. 133, comma 1, lett.
e), n. 2) di cui al d. lgs. n. 104 del 2010, si riespande la regola generale di riparto della giurisdizione secondo il criterio del “doppio binario”, come confermano i recenti approdi della giurisprudenza amministrativa (v.; Cons. Stato, sez. III, n. 2157/2020).
Va peraltro evidenziato che ragionando a contrario, e dunque attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia della revisione dei canoni contrattuali, tale giurisdizione dovrebbe logicamente assorbire anche quella sulla esecuzione di tale revisione e sul pagamento del canone, questione della quale la prima è presupposto logico e giuridico, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione sulle domande di parte attrice in toto, le quali invocano appunto per prime la legittimità degli atti dell'amministrazione.
Ciò chiarito in materia di giurisdizione, e preso atto della effettiva risoluzione del rapporto tra le parti
(su cui le stesse concordano) a far data dal 30/3/2023, al fine di vagliare la fondatezza delle pretese di parte attrice occorre valutare la correttezza dell'operato di nella riduzione solo Controparte_1
parziale (contrariamente alla richiesta avanzata da del canone concessorio. CP_3
pagina 5 di 10 Orbene, proprio ai fini di accertare la legittimità dell'operato di e dunque la Controparte_1
sussistenza dei requisiti per la revisione del canone di concessione secondo le richieste di CP_3
il Giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio.
[...]
Il CTU (con relazione finale che in questa sede si fa propria e cui ci si richiama, in quanto chiara, coerente e priva di macroscopici errori logici e di metodo) ha innanzitutto accertato la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della procedura di revisione del canone ex art. 28-bis L. 77/2020 ed ex art. 165, comma 6, Codice Appalti, ovvero: a) che il contratto in essere tra e Controparte_1 CP_3 rientra nelle tipologie contemplate dall'art. 28-bis L. 77/2020 e che le annualità contestate ricadessero nel periodo emergenziale da Covid-19; b) che si fosse verificato un calo del fatturato per il concessionario pari almeno al 33,0% richiesta dalla norma.
In relazione a tale ultimo punto, il CTU ha basato la sua valutazione sui dati di fatturato allegati alla
Comunicazione datata 29 ottobre 2021, riscontrando dunque “un calo del fatturato CP_3
conseguito dal Concessionario nel periodo 1 novembre 2020 – 31 ottobre 2021 pari al 47,2% (Tabella
4) del valore annuo medio della concessione”, pur in assenza della copia del piano economico finanziario (richiesto ad e non ottenuto). Tale ultima osservazione non inficia affatto i CP_3 risultati dell'elaborato, avendo invero fatti propri e mai contestati i dati relativi al Controparte_1
calo del fatturato prospettati da nella sua istanza di revisione del canone. CP_3
Accertato ciò, il CTU come da quesito ha rideterminato il canone secondo i parametri normativi citati
(ed in particolare la verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto), così procedendo: a) “Lo scrivente ha quindi identificato tali condizioni così come sono emerse dalla gara di aggiudicazione che ha visto assegnare la Concessione per un canone annuo di Euro 57.000,00
(oltre IVA) sulla base di un valore annuo medio stimato della stessa di Euro 77.000,00 (oltre IVA), quindi con un margine per il Concessionario di Euro 20.000,00 pari al 26,0% del fatturato stimato a
Capitolato (Tabella 5). Il canone aggiudicato, risultato di una procedura competitiva, rappresenta certamente la miglior condizione di equilibrio tra domanda e offerta in grado, da un lato, di massimizzare il ritorno economico del Concedente e, dall'altro, di generare per il Concessionario un margine sul fatturato stimato a Capitolato (Euro 20.000,00) in grado di coprire i costi diretti e indiretti della Concessione e remunerare gli eventuali investimenti effettuati”; b) invece, “nel periodo contestato (1 novembre 2020 – 31 ottobre 2021) abbia registrato un fatturato pari a Euro CP_3
40.659,06 (oltre IVA) che, a fronte del connesso canone di Euro 57.000,00 (oltre IVA) versato in via anticipata, ha generato per quest'ultima un risultato negativo per Euro 16.340,94 (Tabella 6). Tale
pagina 6 di 10 risultato, ovvero un fatturato nemmeno pari al canone versato, se considerati anche i costi sostenuti dal Concessionario per la prestazione del servizio e gli eventuali investimenti effettuati, ha certamente generato una perdita economica e finanziaria ancora superiore per , rendendosi duqnue CP_3
necessario ricercare un nuovo equilibrio economico tra le parti che non rappresenti per CP_1
un aggravio di oneri rispetto alle condizioni iniziali della Concessione;
c) l'assenza
[...] dell'aggravio suddetto “accadrebbe qualora il margine stimato per il Concessionario di Euro
20.000,00 (in termini di valore assoluto), emerso come risultato del canone aggiudicato in gara, venisse trasferito “sic et simpliciter” a nelle nuove condizioni della Concessione;
se CP_3 quest'ultimo, infatti, è necessario per coprire i costi diretti e indiretti e remunerare gli eventuali investimenti effettuati dal Concessionario sulla base del volume medio stimato a Capitolato, si deve tuttavia tenere in considerazione che il minor fatturato generato nel periodo di analisi ha per contro certamente comportato anche minori costi per (es. costi variabili relativi alla merce CP_3
venduta) e quindi, il suddetto approccio, produrrebbe senza dubbio un maggior onere per la finanza pubblica connesso ai minori costi diretti che il Concessionario dovrebbe sostenere per condurre il servizio e, in definitiva, a condizioni migliorative per quest'ultimo rispetto all'equilibrio iniziale. Alla luce di tali considerazioni, risulta quindi chiaro come l'applicazione del margine percentuale stimato per il Concessionario (26,0%) al fatturato effettivamente conseguito da (Euro 40.659,06) CP_3 consente, al contrario dell'ipotesi precedente, di (i) riproporzionare correttamente la marginalità per quest'ultima ai ridotti volumi della Concessione e (ii) per differenza con il fatturato conseguito di determinare il canone annuale di equilibrio in Euro 30.098,27”.
Per cui, in conclusione, il CTU ha accertato che “Alla luce del Quesito formulato (cap. 2), dei lavori peritali (cap. 3) e della documentazione resa disponibile e utilizzata (cap. 4), il CTU ha potuto verificare come nella Concessione oggetto di Causa, data una riduzione del fatturato del
Concessionario pari al 47,2%, trovi applicazione la norma ex art. 28-bis L. 77/2020 e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 165, comma 6, Codice Appalti, ha rideterminato il canone annuale da corrispondere da parte di in Euro 30.098,27 (oltre IVA)”. CP_3
In altre parole, l'importo calcolato dal CTU è sostanzialmente identico a quello che CP_3
(ancorché con differente ragionamento) aveva proposto (e poi corrisposto) sin dall'inizio (euro
30.098,25).
Parte attrice peraltro, tramite il suo CTP, non ha mosso alcuna osservazione all'operato del CTU.
pagina 7 di 10 ha tuttavia dimidiato il canone, così come risultante dal criterio normativo in Controparte_1
applicazione del concreto fatturato, applicando la clausola n.
3.5 del Capitolato, che prevede che in caso di forza maggiore il rischio sia condiviso in misura paritetica tra le parti.
Tale clausola tuttavia non può ritenersi applicabile al caso di specie, e quindi non doveva essere utilizzato il criterio in essa individuato, in quanto “generale” (riferita ad ogni caso di forza maggiore) rispetto all'obbligo normativo “speciale” (perché riferito proprio alla pandemia da Covid-19 con riferimento al settore proprio della concessione in oggetto, in cui il legislatore stesso ha valutato l'incidenza delle misure restrittive imposte dalla pandemia prevedendo unicamente, per la rideterminazione del canone, il criterio dell'equilibrio finanziario da rapportarsi all'originario rischio, senza alcun analogo criterio di ripartizione).
L'applicazione di tale clausola contrattuale comporterebbe infatti (come ha comportato) la disapplicazione dell'obbligo, fissato ex lege, che prevede di ripristinare interamente l'equilibrio economico delle prestazioni alla base della concessione.
La clausola invocata appare peraltro applicarsi al caso di rischio “condiviso”, ossia quando dalla causa di forza maggiore derivi l'impossibilità “per ciascuna delle due parti” (e non anche per una sola), di adempiere alle proprie obbligazioni.
Infine, alla luce della prova raggiunta dalla convenuta in ordine alla non debenza del credito vantato dall'attrice, a nulla vale il presunto riconoscimento di debito (doc. 17 attrice) che ha la mera funzione di invertire, appunto, l'onere della prova.
Pertanto, a prescindere dalla “forma” di adozione dell'atto con cui è stato rideterminato solo parzialmente il canone, è risultato illegittimo il suo “contenuto”, in quanto il suddetto canone avrebbe dovuto essere rideterminato secondo le richieste dell'affidatario del servizio.
Ciò chiaramente deve riguardare esclusivamente il periodo oggetto dell'istanza di revisione da parte di ossia il periodo 1 novembre 2021-31 ottobre 2022, dovendosi invece intendersi CP_3
legittimamente ripristinato il canone originario per il periodo di ulteriore vigenza del contratto, ossia sino ad aprile 2023, per euro 34.326,28 (come indicato in citazione).
Per tale annualità, infatti, non ha fatto alcuna richiesta ulteriore di rimodulazione, ai sensi CP_3
dell'art. 28 bis DL 34/2020 e 156 comma 6 codice appalti, dimostrando una ulteriore flessione del suo fatturato anche per i mesi successivi all'ottobre 2022. Essa si è limitata (per quel periodo) ad eccepire l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., della controparte.
pagina 8 di 10 Orbene, in conseguenza di quanto accertato, avrebbe dovuto, come da richiesta Controparte_1
della convenuta, rimodulare il canone di concessione annuo nei termini predetti solo per il periodo novembre 2021-ottobre 2022, ma tuttavia non avrebbe potuto far propria la clausola risolutiva espressa per l'inadempimento avversario (inesistente per l'anno 2022 e giustificato dall'inadempimento della stessa per il 2023). Controparte_1
Il CTU ha peraltro correttamente preso in considerazione il periodo di esame inserito nel quesito (che coincide con quello oggetto dell'istanza di revisione del canone concessorio, avanzata per la prima volta in data 29/10/2021, v. doc. 2 attrice), senza estendere la rideterminazione dell'equilibrio economico all'intero periodo emergenziale, comprensivo dunque anche dell'annualità 1/11/2020 –
31/10/2021, e ciò in assenza di specifica allegazione e domanda riconvenzionale di quanto CP_3
al preteso credito vantato, ed in assenza di qualsiasi richiesta di rimodulazione del canone per il periodo antecedente, ancorchè in disequilibrio finanziario.
Dunque, quanto alle domande attoree: a) non può essere accolta la domanda di pagamento del residuo dovuto per l'anno 2022, in quanto il canone è stato versato da in conformità al criterio che CP_3
avrebbe dovuto applicare normativamente ed alla sua proposta di revisione del Controparte_1
canone, valutata come corretta dal nominato CTU;
b) può essere parzialmente accolta la domanda di pagamento del dovuto per il 2023 (euro 34.326,28) detraendovi però quanto indebitamente incassato con l'escussione della fideiussione per l'anno 2022 (euro 14.250), per un totale dovuto di euro
20.076,28; c) non può essere accolta infine la domanda relativa ai pretesi danni derivanti dal mancato incasso degli ulteriori canoni sino alla scadenza contrattuale originaria e alla differenza di importo con il canone pattuito con il nuovo concessionario, in quanto come detto la risoluzione del rapporto è stata illegittimamente invocata dall'attore, che ne ha dunque subito le conseguenze eventualmente dannose per causa non imputabile alla convenuta (che ha invocato legittimamente il disposto dell'art. 1460 c.c. per paralizzare il suo inadempimento).
Pertanto, va condannata al pagamento della residua somma di euro 20.076,28, oltre interessi CP_3
di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 dal dovuto (ossia dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento del canone anticipato per l'annualità 2023) al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza con riferimento alle fasi di studio ed introduttiva, sulla base tuttavia dell'importo della effettiva somma riconosciuta all'attrice).
pagina 9 di 10 Le spese delle fasi istruttoria e decisionale (e gli onorati del CTU, come liquidati in corso di causa) vanno invece poste a carico, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., della parte attrice, la quale ha rifiutato la proposta conciliativa del Giudice, più favorevole all'attore della decisione stessa.
Tutte sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato come detto nell'importo della effettiva somma riconosciuta in sentenza come dovuta), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2553/2023 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento delle domande proposte da AN Controparte_1
al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di euro 20.076,28, oltre Controparte_3
interessi come in motivazione.
AN parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio per le fasi di studio ed introduttiva, che si liquidano in euro 264,00 per spese vive (CU e marca da bollo, anch'essi rimodulati al valore di quanto effettivamente riconosciuto) ed in euro 1.696,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
AN parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio per le fasi istruttoria e decisionale, che si liquidano in euro 3.381,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 2 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2553/2023 promossa da:
(C.F. – P.IVA: ) con sede in Cremona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(CR) Via Brescia n. 207, nella persona del legale rappresentante sig. elettivamente CP_2
domiciliata in Cremona (CR) Via Postumia n. 8/B presso lo studio dell'avv. MIRCO FAVAGROSSA
(C.F. ) del Foro di Milano, che la rappresenta e difende;
C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Controparte_3 P.IVA_3
con sede legale in Brescia, via Bormioli n.ro 32 / 34, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
NI TA del Foro di Brescia ( ), con Studio in Brescia al C.F._2
civico 1/b di via Martinengo Cesaresco;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_1 convenuto in giudizio chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Controparte_3
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato in data 21/09/2020 tra la e la Controparte_1 CP_3
per effetto della clausola risolutiva espressa - indicata all'art. 14.5 lett. J) del Capitolato
[...]
d'appalto - e del grave inadempimento del concessionario dichiarare il proprio difetto di
pagina 1 di 10 giurisdizione in riferimento al tema della rimodulazione del canone concessorio;
adottare ordinanza ex at.186 bis recante condanna della al pagamento delle somme non contestate pari ad CP_3 euro 34.326,28 Iva compresa;
condannare la al pagamento dei canoni dovuti nella Controparte_3
misura di euro 34.326,28 Iva compresa o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa.
Tutto oltre interessi nella misura moratoria;
condannare altresì la al pagamento Controparte_3
della somma, pari alla differenza fra il canone concessorio che avrebbe dovuto versare il concessionario e quello percepito o percepiendo dall'ente nel periodo compreso fra il momento in cui è cessata l'efficacia del contratto, 16 aprile 2023, e quello in cui sarebbe spirata l'efficacia del medesimo se non fosse interventa la risoluzione, 31.10.2025. Tale somma è già ad oggi quantificabile in euro
34037,14 Iva compresa tuttavia con riferimento al solo periodo 17 aprile 2023 - 30 novembre 2023.
Tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria perchè debito di valore. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Si è costituito in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 chiedendo: “In via preliminare, Per le ragioni di cui in espositiva, respingersi la richiesta di adozione di ordinanza ex art. 186 bis nella assenza dei requisiti di legge (non contestazione delle somme). In via principale, Per le ragioni di cui in espositiva, rigettare e respingere tutte ed ognuna le domande / azioni e conclusioni proposte nei confronti della convenuta . In ogni caso. Con CP_3 vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
In data 16/10/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande proposte da possono essere accolte solo parzialmente, per le Controparte_1
ragioni che seguono.
Parte attrice ha agito in giudizio per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di concessione di servizi concluso tra le parti in data 21/9/2020 (doc. 1 e 11 attore) per inadempimento della controparte, nonché conseguentemente per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della suddetta risoluzione anticipata del rapporto.
Va premesso, in via preliminare, che – anche a prescindere dalla natura di pubblica amministrazione dell'attrice – sussiste la giurisdizione dell'adito Tribunale all'esame della domanda di parte attrice pagina 2 di 10 relativa al pagamento dei canoni arretrati ed al risarcimento dei danni asseritamente subiti, e che sussiste anche giurisdizione del G.O., nel caso di specie, sulla domanda di revisione del canone di concessione, quale presupposto logico e giuridico su cui si basa la stessa domanda di inadempimento formulata in citazione.
Invero, l'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., che regola la giurisdizione in materia di concessioni di beni pubblici, devolve le controversie “aventi ad oggetto atti e provvedimenti” relativi a tale categoria di contratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed in via di eccezione al giudice ordinario le controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
Sono dunque escluse dalla Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le valutazioni di carattere meramente patrimoniale, in cui non sono coinvolti profili di interesse pubblico, ed in cui la
P.A., nell'esecuzione del rapporto contrattuale, si esprime con atti di natura negoziale e non con provvedimenti amministrativi in senso stretto, espressione di un qualche potere amministrativo o di qualche “discrezionalità vincolata".
Fanno eccezione, secondo la giurisprudenza, quelle ipotesi in cui, anche nella determinazione del canone di concessione dovuto dal privato, si controversa sull'an della prestazione o la sua determinazione sia rimessa a valutazioni di carattere discrezionale dell'autorità concedente.
Nel caso di specie, tuttavia, le valutazioni della P.A. sono assimilabili ad atti negoziali – adottati in posizione paritetica rispetto al privato – incidenti unicamente sul quantum (e non sull'an) della debenza del canone e (si ritiene) non espressione del potere pubblico. L'amministrazione, infatti, avrebbe dovuto (e ha, seppure illegittimamente, come si vedrà) unicamente verificare la sussistenza dei presupposti normativi e contrattuali per la quantificazione della rideterminazione del canone, applicando il criterio normativo (di integrazione del contratto e vincolante per l'amministrazione, senza che residuasse per la stessa alcuna discrezionalità salvo quella, meramente patrimoniale, di traslare l'obbligo concretamente al caso concreto, e dunque sulla base dei dati di fatturato del concessionario) alla concessione in esame.
Infatti è già previsto normativamente che, ai sensi dell'art. 28 bis D.L. 34/2020, in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all ai sensi dell'articolo Controparte_5
2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e pagina 3 di 10 provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivino la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.
L'art. 165 comma 6 codice appalti, prevede poi che la revisione vada attuata “mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio” e che essa “deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto”.
Anche il capitolato speciale della concessione (doc. 1 attrice) prevede peraltro, agli artt. 3.2, 3.3 e 3.5, ipotesi (e criteri) di revisione del canone inizialmente concordato.
Orbene, a fronte di un così puntuale e specifico obbligo (normativo, soprattutto, e contrattuale), non residua in capo all'Amministrazione intimata alcuna posizione di potere, essendole impedita qualsivoglia valutazione discrezionale in ordine al riconoscimento della riduzione (conseguente al mero verificarsi della contrazione del fatturato) ed al fine perseguito (il riequilibrio economico delle concessioni) ed al criterio da utilizzare (v. art. 28 bis citato secondo cui si devono “rideterminare (…) le condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto” e art. 165, comma 6, Codice appalti, secondo cui “La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto”).
L'istanza dell'odierna convenuta si configura perciò quale richiesta di adempimento di una prestazione
(che deriva dalla legge) già puntualmente disciplinata sia in ordine all'an che al quantum debeatur
(applicazione di criteri di calcolo oggettivi e predeterminati, senza che venga, pertanto, in rilievo alcuna spendita di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla determinazione del canone) e in quanto tale costituisce fattispecie rimessa alla giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. Cass., SS.UU., ord. 8 febbraio 2022, n. 3935; 12 ottobre 2020, n. 21990; 1 febbraio 2019, n. 3160; C19 marzo 2009, n. 6595;
v. in materia di revisione canoni demaniali, Cons. Stato, sez. VII, sent. 2496/2025 e Cons. Stato n.
7540/2020). In altre parole, l'adeguamento è frutto dell'applicazione di un criterio matematico previsto dalla legge, così che il giudice si possa limitare all'applicazione del criterio nel medesimo dedotto, con la conseguenza che la controversia ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e,
pagina 4 di 10 quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria (Cass., S.U.., n. 14559 del 2015).
L'art. 28 bis citato prevede infatti espressamente che: a) in caso di concessioni come quella in oggetto;
b) in caso di calo del fatturato conseguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento;
c) l'obbligo delle amministrazioni concedenti di attivare la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici;
d) al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni ai sensi dell'art. 156 comma 6 codice appalti;
si prevedono espressamente condizioni (concessione di questo tipo, calo del fatturato a seguito di pandemia) e criterio di applicazione (rideterminare l'equilibrio economico, mediante dunque, come condiviso dalle parti e dal CTU, una riduzione proporzionale del canone in correlazione alla diminuzione degli incassi, rispristinando il medesimo rischio economico concordato ab origine alla luce dell'emergenza), senza, si ribadisce, alcun margine di discrezionalità in ordine all'an (se procedere) ed al quantum (quale criterio applicare).
Escluso l'esercizio di un potere autoritativo che - secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale - giustifica la concentrazione delle tutele dinanzi al Giudice Amministrativo ex art. 133, comma 1, lett.
e), n. 2) di cui al d. lgs. n. 104 del 2010, si riespande la regola generale di riparto della giurisdizione secondo il criterio del “doppio binario”, come confermano i recenti approdi della giurisprudenza amministrativa (v.; Cons. Stato, sez. III, n. 2157/2020).
Va peraltro evidenziato che ragionando a contrario, e dunque attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia della revisione dei canoni contrattuali, tale giurisdizione dovrebbe logicamente assorbire anche quella sulla esecuzione di tale revisione e sul pagamento del canone, questione della quale la prima è presupposto logico e giuridico, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione sulle domande di parte attrice in toto, le quali invocano appunto per prime la legittimità degli atti dell'amministrazione.
Ciò chiarito in materia di giurisdizione, e preso atto della effettiva risoluzione del rapporto tra le parti
(su cui le stesse concordano) a far data dal 30/3/2023, al fine di vagliare la fondatezza delle pretese di parte attrice occorre valutare la correttezza dell'operato di nella riduzione solo Controparte_1
parziale (contrariamente alla richiesta avanzata da del canone concessorio. CP_3
pagina 5 di 10 Orbene, proprio ai fini di accertare la legittimità dell'operato di e dunque la Controparte_1
sussistenza dei requisiti per la revisione del canone di concessione secondo le richieste di CP_3
il Giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio.
[...]
Il CTU (con relazione finale che in questa sede si fa propria e cui ci si richiama, in quanto chiara, coerente e priva di macroscopici errori logici e di metodo) ha innanzitutto accertato la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della procedura di revisione del canone ex art. 28-bis L. 77/2020 ed ex art. 165, comma 6, Codice Appalti, ovvero: a) che il contratto in essere tra e Controparte_1 CP_3 rientra nelle tipologie contemplate dall'art. 28-bis L. 77/2020 e che le annualità contestate ricadessero nel periodo emergenziale da Covid-19; b) che si fosse verificato un calo del fatturato per il concessionario pari almeno al 33,0% richiesta dalla norma.
In relazione a tale ultimo punto, il CTU ha basato la sua valutazione sui dati di fatturato allegati alla
Comunicazione datata 29 ottobre 2021, riscontrando dunque “un calo del fatturato CP_3
conseguito dal Concessionario nel periodo 1 novembre 2020 – 31 ottobre 2021 pari al 47,2% (Tabella
4) del valore annuo medio della concessione”, pur in assenza della copia del piano economico finanziario (richiesto ad e non ottenuto). Tale ultima osservazione non inficia affatto i CP_3 risultati dell'elaborato, avendo invero fatti propri e mai contestati i dati relativi al Controparte_1
calo del fatturato prospettati da nella sua istanza di revisione del canone. CP_3
Accertato ciò, il CTU come da quesito ha rideterminato il canone secondo i parametri normativi citati
(ed in particolare la verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto), così procedendo: a) “Lo scrivente ha quindi identificato tali condizioni così come sono emerse dalla gara di aggiudicazione che ha visto assegnare la Concessione per un canone annuo di Euro 57.000,00
(oltre IVA) sulla base di un valore annuo medio stimato della stessa di Euro 77.000,00 (oltre IVA), quindi con un margine per il Concessionario di Euro 20.000,00 pari al 26,0% del fatturato stimato a
Capitolato (Tabella 5). Il canone aggiudicato, risultato di una procedura competitiva, rappresenta certamente la miglior condizione di equilibrio tra domanda e offerta in grado, da un lato, di massimizzare il ritorno economico del Concedente e, dall'altro, di generare per il Concessionario un margine sul fatturato stimato a Capitolato (Euro 20.000,00) in grado di coprire i costi diretti e indiretti della Concessione e remunerare gli eventuali investimenti effettuati”; b) invece, “nel periodo contestato (1 novembre 2020 – 31 ottobre 2021) abbia registrato un fatturato pari a Euro CP_3
40.659,06 (oltre IVA) che, a fronte del connesso canone di Euro 57.000,00 (oltre IVA) versato in via anticipata, ha generato per quest'ultima un risultato negativo per Euro 16.340,94 (Tabella 6). Tale
pagina 6 di 10 risultato, ovvero un fatturato nemmeno pari al canone versato, se considerati anche i costi sostenuti dal Concessionario per la prestazione del servizio e gli eventuali investimenti effettuati, ha certamente generato una perdita economica e finanziaria ancora superiore per , rendendosi duqnue CP_3
necessario ricercare un nuovo equilibrio economico tra le parti che non rappresenti per CP_1
un aggravio di oneri rispetto alle condizioni iniziali della Concessione;
c) l'assenza
[...] dell'aggravio suddetto “accadrebbe qualora il margine stimato per il Concessionario di Euro
20.000,00 (in termini di valore assoluto), emerso come risultato del canone aggiudicato in gara, venisse trasferito “sic et simpliciter” a nelle nuove condizioni della Concessione;
se CP_3 quest'ultimo, infatti, è necessario per coprire i costi diretti e indiretti e remunerare gli eventuali investimenti effettuati dal Concessionario sulla base del volume medio stimato a Capitolato, si deve tuttavia tenere in considerazione che il minor fatturato generato nel periodo di analisi ha per contro certamente comportato anche minori costi per (es. costi variabili relativi alla merce CP_3
venduta) e quindi, il suddetto approccio, produrrebbe senza dubbio un maggior onere per la finanza pubblica connesso ai minori costi diretti che il Concessionario dovrebbe sostenere per condurre il servizio e, in definitiva, a condizioni migliorative per quest'ultimo rispetto all'equilibrio iniziale. Alla luce di tali considerazioni, risulta quindi chiaro come l'applicazione del margine percentuale stimato per il Concessionario (26,0%) al fatturato effettivamente conseguito da (Euro 40.659,06) CP_3 consente, al contrario dell'ipotesi precedente, di (i) riproporzionare correttamente la marginalità per quest'ultima ai ridotti volumi della Concessione e (ii) per differenza con il fatturato conseguito di determinare il canone annuale di equilibrio in Euro 30.098,27”.
Per cui, in conclusione, il CTU ha accertato che “Alla luce del Quesito formulato (cap. 2), dei lavori peritali (cap. 3) e della documentazione resa disponibile e utilizzata (cap. 4), il CTU ha potuto verificare come nella Concessione oggetto di Causa, data una riduzione del fatturato del
Concessionario pari al 47,2%, trovi applicazione la norma ex art. 28-bis L. 77/2020 e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 165, comma 6, Codice Appalti, ha rideterminato il canone annuale da corrispondere da parte di in Euro 30.098,27 (oltre IVA)”. CP_3
In altre parole, l'importo calcolato dal CTU è sostanzialmente identico a quello che CP_3
(ancorché con differente ragionamento) aveva proposto (e poi corrisposto) sin dall'inizio (euro
30.098,25).
Parte attrice peraltro, tramite il suo CTP, non ha mosso alcuna osservazione all'operato del CTU.
pagina 7 di 10 ha tuttavia dimidiato il canone, così come risultante dal criterio normativo in Controparte_1
applicazione del concreto fatturato, applicando la clausola n.
3.5 del Capitolato, che prevede che in caso di forza maggiore il rischio sia condiviso in misura paritetica tra le parti.
Tale clausola tuttavia non può ritenersi applicabile al caso di specie, e quindi non doveva essere utilizzato il criterio in essa individuato, in quanto “generale” (riferita ad ogni caso di forza maggiore) rispetto all'obbligo normativo “speciale” (perché riferito proprio alla pandemia da Covid-19 con riferimento al settore proprio della concessione in oggetto, in cui il legislatore stesso ha valutato l'incidenza delle misure restrittive imposte dalla pandemia prevedendo unicamente, per la rideterminazione del canone, il criterio dell'equilibrio finanziario da rapportarsi all'originario rischio, senza alcun analogo criterio di ripartizione).
L'applicazione di tale clausola contrattuale comporterebbe infatti (come ha comportato) la disapplicazione dell'obbligo, fissato ex lege, che prevede di ripristinare interamente l'equilibrio economico delle prestazioni alla base della concessione.
La clausola invocata appare peraltro applicarsi al caso di rischio “condiviso”, ossia quando dalla causa di forza maggiore derivi l'impossibilità “per ciascuna delle due parti” (e non anche per una sola), di adempiere alle proprie obbligazioni.
Infine, alla luce della prova raggiunta dalla convenuta in ordine alla non debenza del credito vantato dall'attrice, a nulla vale il presunto riconoscimento di debito (doc. 17 attrice) che ha la mera funzione di invertire, appunto, l'onere della prova.
Pertanto, a prescindere dalla “forma” di adozione dell'atto con cui è stato rideterminato solo parzialmente il canone, è risultato illegittimo il suo “contenuto”, in quanto il suddetto canone avrebbe dovuto essere rideterminato secondo le richieste dell'affidatario del servizio.
Ciò chiaramente deve riguardare esclusivamente il periodo oggetto dell'istanza di revisione da parte di ossia il periodo 1 novembre 2021-31 ottobre 2022, dovendosi invece intendersi CP_3
legittimamente ripristinato il canone originario per il periodo di ulteriore vigenza del contratto, ossia sino ad aprile 2023, per euro 34.326,28 (come indicato in citazione).
Per tale annualità, infatti, non ha fatto alcuna richiesta ulteriore di rimodulazione, ai sensi CP_3
dell'art. 28 bis DL 34/2020 e 156 comma 6 codice appalti, dimostrando una ulteriore flessione del suo fatturato anche per i mesi successivi all'ottobre 2022. Essa si è limitata (per quel periodo) ad eccepire l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., della controparte.
pagina 8 di 10 Orbene, in conseguenza di quanto accertato, avrebbe dovuto, come da richiesta Controparte_1
della convenuta, rimodulare il canone di concessione annuo nei termini predetti solo per il periodo novembre 2021-ottobre 2022, ma tuttavia non avrebbe potuto far propria la clausola risolutiva espressa per l'inadempimento avversario (inesistente per l'anno 2022 e giustificato dall'inadempimento della stessa per il 2023). Controparte_1
Il CTU ha peraltro correttamente preso in considerazione il periodo di esame inserito nel quesito (che coincide con quello oggetto dell'istanza di revisione del canone concessorio, avanzata per la prima volta in data 29/10/2021, v. doc. 2 attrice), senza estendere la rideterminazione dell'equilibrio economico all'intero periodo emergenziale, comprensivo dunque anche dell'annualità 1/11/2020 –
31/10/2021, e ciò in assenza di specifica allegazione e domanda riconvenzionale di quanto CP_3
al preteso credito vantato, ed in assenza di qualsiasi richiesta di rimodulazione del canone per il periodo antecedente, ancorchè in disequilibrio finanziario.
Dunque, quanto alle domande attoree: a) non può essere accolta la domanda di pagamento del residuo dovuto per l'anno 2022, in quanto il canone è stato versato da in conformità al criterio che CP_3
avrebbe dovuto applicare normativamente ed alla sua proposta di revisione del Controparte_1
canone, valutata come corretta dal nominato CTU;
b) può essere parzialmente accolta la domanda di pagamento del dovuto per il 2023 (euro 34.326,28) detraendovi però quanto indebitamente incassato con l'escussione della fideiussione per l'anno 2022 (euro 14.250), per un totale dovuto di euro
20.076,28; c) non può essere accolta infine la domanda relativa ai pretesi danni derivanti dal mancato incasso degli ulteriori canoni sino alla scadenza contrattuale originaria e alla differenza di importo con il canone pattuito con il nuovo concessionario, in quanto come detto la risoluzione del rapporto è stata illegittimamente invocata dall'attore, che ne ha dunque subito le conseguenze eventualmente dannose per causa non imputabile alla convenuta (che ha invocato legittimamente il disposto dell'art. 1460 c.c. per paralizzare il suo inadempimento).
Pertanto, va condannata al pagamento della residua somma di euro 20.076,28, oltre interessi CP_3
di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 dal dovuto (ossia dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento del canone anticipato per l'annualità 2023) al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza con riferimento alle fasi di studio ed introduttiva, sulla base tuttavia dell'importo della effettiva somma riconosciuta all'attrice).
pagina 9 di 10 Le spese delle fasi istruttoria e decisionale (e gli onorati del CTU, come liquidati in corso di causa) vanno invece poste a carico, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., della parte attrice, la quale ha rifiutato la proposta conciliativa del Giudice, più favorevole all'attore della decisione stessa.
Tutte sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato come detto nell'importo della effettiva somma riconosciuta in sentenza come dovuta), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2553/2023 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento delle domande proposte da AN Controparte_1
al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di euro 20.076,28, oltre Controparte_3
interessi come in motivazione.
AN parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio per le fasi di studio ed introduttiva, che si liquidano in euro 264,00 per spese vive (CU e marca da bollo, anch'essi rimodulati al valore di quanto effettivamente riconosciuto) ed in euro 1.696,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
AN parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio per le fasi istruttoria e decisionale, che si liquidano in euro 3.381,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 2 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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