Art. 11. 1. Il direttore generale della Cassa nazionale del notariato e' assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 , con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, previo accertamento da parte di una commissione, nominata secondo le regole specificate nel regolamento che sara' approvato dal consiglio di amministrazione, del possesso di adeguati requisiti tecnico- professionali.
2. Il direttore generale, se richiesto dal presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Nota all'art. 11:
- Per il titolo della legge n. 70/1975 si veda in nota all'art. 1.
2. Il direttore generale, se richiesto dal presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Nota all'art. 11:
- Per il titolo della legge n. 70/1975 si veda in nota all'art. 1.