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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ill sezione civile - Ufficio esecuzione
Il Giudice dr.ssa Patrizia A campora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3201 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento e vertente
Tra Parte 1 ( C.F. 1 (), elettivamente domiciliato in Castellammare di
Stabia al Corso V. Emanuele n. 33 presso lo studio dell'Avv. Ruggiero Salvatore C.F. 2 1) che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto citazione
OPPONENTE
-direzione provinciale di Napoli sede via Bracco n. Controparte_1
Controparte_1 (P. IVA P.IVA 1 ) con 20 in Napoli - nonché
sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14 rapp.ta e difesa dall'avv. Lucia Manzo
presso cui domicilia in Napoli alla via S. Arcangelo a Baiano 19
OPPOSTO
Nonché
Controparte_2
[...] - (già Controparte_3 ) con sede in Roma alla via Calabria n. 46,
rapp.ta e difesa dall'avv. Tobia Collà Ruvolo ( C.F. 3 ) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 2-4-25
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificatoper effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Parte 1 ha promosso opposizione a cartella di pagamento n.
07120210111935767000 notificata in data 30.5.23 con la quale 1 CP_4 gli intimava il pagamento della somma di euro 24.748,20; tale importo scaturiva da un progetto di lavoro autonomo approvato e finanziato da il 20.7.2004, inControparte_5
particolare: euro 7.568,23 quale contributo in conto capitale a fondo perduto, un finanziamento agevolato di euro 12.732,80, un contributo in conto gestione a fondo.
perduto dell'importo massimo di euro 5.164,57, il tutto per complessivi euro
25.465,60; che, le 20 rate con cadenza trimestrale erano state tutte pagate da Pt 1 tra
il 31-3-2006 ed il 31-12-2010; tuttavia, per motivi di forza maggiore (legati alla gravidanza a rischio della moglie) ed in assoluta buona fede si vedeva costretto a chiudere la propria attività in data 31-12-2008. Su tale ultima circostanza, CP 2
[...] (succeduta a Controparte_3 ) in data 12-6-2013 deliberava la revoca delle agevolazioni concesse per cessazione attività. Pertanto proponeva opposizione per i seguenti motivi: 1) assenza del titolo esecutivo;
2) assenza di notifica del titolo esecutivo;
3) nullità dell'ingiunzione per omessa notifica di tutti gli atti prodromici;
4)
nullità della cartella per illegittimità degli oneri di riscossione.
Su detti motivi chiedeva: a) sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata;
b) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della cartella detta;
c)
dichiarare l'illegittimità degli oneri di riscossione;
d) condanna alle spese del giudizio con distrazione.
Si costituiva 1 CP_4 la quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto;
Si costituiva 1 Controparte_2
,per brevità) la quale impugnava la domanda chiedendone
[...] CP 2
il rigetto eccependo che giammai trattavasi di opposizione agli atti esecutivi, bensì la domanda celava un'opposizione all'esecuzione; quanto chiesto dallo Pt_1 aveva già
formato oggetto di precedente giudizio, correndo così il rischio di altra e diversa pronuncia sui medesimi fatti e ciò in virtù del principio del ne bis in idem. Sulla ritenuta infondata domanda chiedeva il rigetto e vinte le spese. L'8.1.24 Parte 1 comunicava alle parti del giudizio a mezzo PEC proposta transattiva, chiedeva rinvio in attesa di una valutazione da parte degli organi competenti. A ciò seguiva l'accordo e l'emissione del provvedimento di sgravio ad istanza di CP 2
Pertanto, nelle more del giudizio e successivamente al provvedimento di sgravio emesso da a seguito di accordo transattivo intervenuto tra le parti, le parti CP 2 '
chiedevano, nelle rispettive note telematiche, definirsi il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
La causa trattenuta in decisione senza concessione dei termini, come richiesto, viene ora decisa.
Va senza ombra di dubbio dichiarata cessata la materia del contendere per accordo transattivo intervenuto tra le parti e l'emissione del provvedimento di sgravio a cura di che ha definitivamente posto fine a questa vicenda;
e, come richiesto da CP 2
tutte le parti, si provvede alla declaratoria di compensazione delle spese.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro Controparte_1 ed CP 2 ogni altra eccezione,
deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo;
Spese integralmente compensate tra le parti
-
Torre Annunziata, 20 maggio 2025 il
Giudice dr.ssa Patrizia A campora