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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1217/2023 di Ruolo Generale il 07/04/2023 vertente t r a
) - rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AGNOLETTI VALENTINA ) e con domicilio eletto presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo in PIAZZA INDIPENDENZA, 40 33053 LATISANA;
- parte attrice -
e
Controparte_1
) – rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
GIRARDI ANDREA e dall'avv. FACCI BACCHI MELLINI C.F._3
ANTONELLA ( ) VIA ANTONIO DA TRENTO, 1 38122 C.F._4
TRENTO e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in VIA BRENNERO,
139 TRENTO;
- parte convenuta –
– contumace CP_2
- parte convenuta –
Oggetto: lesione personale
Causa assunta in decisione all'udienza del 28.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito:
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione.
Condannarsi, per le causali di cui in narrativa, i convenuti
[...]
(C.F. Controparte_3 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e il signor P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in solido tra loro, al risarcimento in favore
[...] C.F._5 dell'attrice (C.F. ) di tutti danni patrimoniali e Parte_1 C.F._1 non patrimoniali subiti da quest'ultima a causa del sinistro di data 22.02.2021, quantificati, in seguito alla relazione del CTU, in euro 26.444,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, già decurtata degli importi versati da e da con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione fino al saldo. CP_1 CP_4
Spese rifuse, comprese quelle della procedura di negoziazione assistita, di CTU e CTP, come da fatture allegate (docc.81-83).
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, si chiede venga disposto l'interrogatorio formale del convenuto e ammessa la prova per testimoni sui seguenti CP_2
capitoli:
1) Vero che in data 22.2.2021 alle ore 18.25, la signora mentre stava rientrando a Pt_1 casa dal lavoro, attraversava a piedi Viale Europa all'altezza del L.Hub Park di NO
AD in corrispondenza delle strisce pedonali, come risulta dal verbale redatto della Polizia Locale, doc.1, che si rammostra (testi , Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
e interpello).
2) Vero che la signora giunta circa a metà della carreggiata, direzione sud-nord, Pt_1 veniva investita dall'autoveicolo VW Passat targato EV941FP, assicurato con
[...]
n. 033/M12941258, di proprietà e condotto dal signor CP_5 CP_2
(testi , e interpello). Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
3) Vero che, al momento del sinistro, il veicolo condotto dal convenuto CP_2
proveniva da destra, più precisamente dalla rotonda tra viale Europa e via Mercato, e giunto in prossimità delle strisce pedonali di fronte al L.Hub Park continuava la propria marcia ed investiva la signora (testi , e Pt_1 Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
). Tes_5
4) Vero che la signora veniva urtata dal veicolo del convenuto all'altezza del Pt_1 ginocchio destro e, dopo essere stata sbalzata in avanti, ricadeva sull'asfalto procurandosi un'ulteriore contusione ad entrambe le ginocchia ed un trauma al rachide lombare (testi , e ). Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
5) Vero che il signor dichiarava all'odierna attrice, mentre quest'ultima CP_2
2 riceveva i primi soccorsi sul luogo del sinistro, di non averla vista, perché era distratto e non prestava attenzione alla strada, e si assumeva l'esclusiva responsabilità di quanto accaduto (testi , e ). Tes_1 Tes_2 Tes_3 Pt_1 Tes_5
6) Vero che sul posto intervenivano anche gli agenti del Corpo di Polizia Locale di
NO AD e gli operatori del 118, che trasportavano la signora Pt_1 all'Ospedale di Latisana, come risulta dal documento 2 che si rammostra (testi
, e ). Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
7) Vero che in data 23.3.2023, la signora si recava presso l'Ospedale di Latisana Pt_1 per sottoporsi a valutazione fisiatrica, all'esito della quale venivano accertati dolenzia e limitazione funzionale del ginocchio destro, nonché prescritte terapia antalgica, tecarterapia e risonanza magnetica, come risulta dal referto doc. 3 che si rammostra
(testi dott. , . Tes_6 Tes_7 Tes_4
8) Vero che il 25.3.2021 la signora si recava ad AZ IM (PN) per eseguire Pt_1
la risonanza magnetica al ginocchio destro e che il radiologo consigliava la rivalutazione da parte dell'ortopedico, come risulta dal referto doc. 5 che si rammostra
(testi dott. , . Tes_6 Tes_7 Tes_4
9)Vero che in data 1.4.2021 la signora si sottoponeva ad un controllo ortopedico, Pt_1
che evidenziava segni compatibili con una frattura micro trabecolare da impatto, edema osseo midollare post-contusivo, segni di distrazione di grado medio-basso del legamento crociato anteriore, edema in esiti di trauma distrattivo di I grado del legamento collaterale mediale, edema della capsula articolare e una discreta falda di versamento intrarticolare, ed alla paziente veniva prescritta la prosecuzione della Tes_ tecarterapia, come risulta dal referto doc. 5, che si rammostra (testi dott. Tes_6
, .
[...] Tes_4
10) Vero che, la signora si sottoponeva in data 8.4.2021 a valutazione ortopedica e Pt_1
ad un controllo fisiatrico il 4.5.2021, recandosi rispettivamente a Gorizia ed a
, come risulta dai referti docc. 7 e 20, che si rammostrano (testi Parte_2
dott. , . Tes_6 Tes_7 Tes_4
11) Vero che da aprile 2021 la signora portava una ginocchiera per due mesi, Pt_1
eseguiva cicli di tecarterapia e magnetoterapia e rispettava un ulteriore periodo di riposo, come risulta dalle ricevute docc. da 9 a 19, che si rammostrano (testi dott.
, . Tes_6 Tes_7 Tes_4
3 12) Vero che la signora dopo aver eseguito una risonanza magnetica ed una visita Pt_1
fisiatrica, entrambe il 4.5.2021 a Trieste, nonché il 18.5.2021 una valutazione ortopedica presso l'Ospedale di Portogruaro, si sottoponeva a terapia farmacologica e ad un ciclo di fisiochinesiterapia per mobilizzazioni attive e passive, recupero articolare e rinforzo muscolare, con divieto di carico al ginocchio destro, come risulta dai referti e dalle ricevute docc. da 22 a 26 che si rammostrano (testi dott. , Tes_6 Tes_7
. Tes_4
13) Vero che il giorno 19.5.2021 la signora si sottoponeva presso un centro medico Pt_1
convenzionato di Portogruaro ad una ecografia muscolotendinea e, il 20.05.2021, ad una rivalutazione fisiatrica presso l'Ospedale di Palmanova, all'esito delle quali lo specialista ribadiva il divieto di carico al ginocchio e programmava un ciclo di dieci sedute di rieducazione muscolare motoria per il recupero articolare ed il rinforzo muscolare, come risulta dai referti e dalle ricevute docc. da 27 a 30 che si rammostrano
(testi dott. , . Tes_6 Tes_7 Tes_4
14) Vero che, eseguita in data 29.6.2021 una risonanza magnetica di controllo, l'odierna attrice il giorno 2.7.2021 veniva rivalutata presso l'Ospedale di Portogruaro dall'ortopedico, che le prescriveva di proseguire la fisiochinesiterapia come risulta dai referti da docc. 31 e 33 che si rammostrano (testi dott. , . Tes_6 Tes_7 Tes_4
15) Vero che, previa risonanza magnetica del 17.8.2021, durante la visita ortopedica eseguita il 24.8.2021 presso l'Ospedale di Portogruaro, alla signora veniva Pt_1 praticata un'infiltrazione intrarticolare con acido ialuronico e prescritto un ulteriore ciclo rieducativo;
la paziente poi si sottoponeva ad un controllo specialistico nel novembre 2021, come risulta dai referti docc.36 e 38, che si rammostrano (testi dott.
, . Tes_6 Tes_7 Tes_4
16) Vero che durante il percorso di diagnosi e trattamento, la signora si Pt_1 sottoponeva a ripetute valutazioni da parte dei medici specialisti dell' , sede di CP_4
Udine, con ultimo referto del 21.10.2021 come risulta dai docc.44 – 46, che si rammostrano (testi dott. , . Tes_6 Tes_7 Tes_4
17) Vero che il dott. che ha sottoposto l'odierna attrice a visita medico Testimone_8
legale, ha accertato che a causa del sinistro la stessa presenta una limitazione della flessione del ginocchio destro, lassità antero-mediale o antero-laterale da rottura di più legamenti, non trattati chirurgicamente con residua instabilità, esiti di microfrattura
4 trabecolare articolare, esiti di edema osseo (teste dott. . Tes_6
18) Vero che il medico legale ha accertato che la signora in seguito al sinistro Pt_1
stradale ha subito una riduzione della funzionalità a carico del ginocchio destro, che comporta una riduzione della capacità lavorativa soprattutto nella stazione eretta prolungata, nella movimentazione dei pesi, nella deambulazione protratta e nell'inginocchiarsi, per instabilità e riduzione della flessione a carico del ginocchio, e che il danno subito limita l'attività ricreativa della stessa e le attività domestiche (teste dott. , . Tes_6 Tes_9 Tes_10
19) Vero che il dott. ha accertato che la riduzione dell'integrità psico – fisica Tes_6 subita dalla signora è di 9 punti percentuali e l'inabilità temporanea di 130 giorni al Pt_1
75% e precisamente dalla data dell'infortunio (22.02.21), compreso il periodo di immobilizzazione in ginocchiera con riduzione del carico concesso sull'arto inferiore di destra e fino alla sospensione totale della stessa (con profilassi giornaliera per trombosi venosa profonda, terapia antalgica e fisiochinesiterapia associata) ed alla ripresa graduale del carico con le stampelle (02.07.2021); di ulteriori 53 giorni a parziale al tasso del 50%, dalla concessione del carico alla rivalutazione ortopedica del 24.08.2021
e di 57 giorni a parziale al tasso del 25%, comprensivi dell'ultimo ciclo di riabilitazione assistita fino alla chiusura dell'infortunio da parte dell' (teste dott. . CP_4 Tes_6
20) Vero che la signora convive con i due figli, che all'epoca del sinistro avevano Pt_1
11 e 14 anni, e con il coniuge, signor , ipovedente e dichiarato Persona_1
invalido civile in situazione di gravità, come risulta dai docc 69 e 70 che si rammostrano (testi ). Testimone_11 Tes_12 Tes_7
21) Vero che la signora si è sempre occupata della cura della propria famiglia e di Pt_1
tutte le incombenze della vita quotidiana, svolgendo i lavori domestici, accompagnando il coniuge in ogni suo spostamento ed i figli a scuola e alle attività ludico – sportive, assistendo costantemente i propri familiari per motivi di salute, studio e lavoro.
22) Vero che, appena assunta, la signora ha chiesto ed ottenuto dal proprio datore Pt_1
di lavoro di seguire lo stesso orario del coniuge, al fine di poterlo assistere una volta rientrati a casa dal lavoro (testi . Tes_12 Testimone_11
23) Vero che la signora durante il periodo di convalescenza e riabilitazione delle Pt_1
lesioni riportate nel sinistro per cui è causa subiva delle limitazioni nello svolgimento delle attività inerenti la propria cura personale e quella della sua famiglia (testi Tes_4
5 Tes_1
. Testimone_11
24) Vero che la signora durante il periodo di convalescenza e riabilitazione doveva Pt_1
farsi aiutare per ogni aspetto della vita quotidiana da soggetti terzi, i quali provvedevano ai lavori domestici ed all'esigenze di cura e trasporto di tutti i membri della famiglia della danneggiata, accompagnando la signora alle visite ed alle terapie, i suoi figli a Pt_1
scuola ed alle attività ludico sportive (testi , ). Tes_12 Testimone_11 Tes_7
25) Vero che nel 2021 , figlio minore della signora subiva un Persona_2 Pt_1
trauma alla caviglia, che richiedeva un lungo periodo di terapia riabilitativa (testi
, . Tes_12 Tes_7 Testimone_11
26) Vero che nel 2021 , figlio minore della signora veniva Persona_2 Pt_1
accompagnato da soggetti terzi alle visite mediche ed alle sedute di fisioterapia necessarie dopo l'infortunio alla caviglia (testi , Tes_12 Tes_7 Tes_11
.
[...]
27) Vero che durante il periodo di convalescenza e riabilitazione, la signora Pt_1
noleggiava una carrozzina per potersi spostare fuori e dentro la propria abitazione, come risulta dalla fattura doc. 24 (testi ). Tes_12 Testimone_11 Tes_7
28) Vero che nell'estate 2021, i parenti della signora che nei mesi precedenti Pt_1
avevano prestato assistenza alla famiglia della danneggiata, risultavano tutti impegnati nella propria attività lavorativa stagionale (testi Ietri Itali, . Tes_12
29) Vero che nell'estate 2021, durante le vacanze scolastiche, la famiglia della signora viveva in uno stato di isolamento sociale (testi , Pt_1 Tes_7 Tes_12 Tes_11
.
[...]
30) Vero che nell'estate 2021, durante le vacanze scolastiche la signora ancora in Pt_1 convalescenza, suo marito ed il figlio minore, all'epoca undicenne, rimanevano sempre nella propria abitazione (testi , . Tes_7 Tes_12 Testimone_11
31) Vero che tutte le estati, ad eccezione di quella del 2021, la signora Pt_1
compatibilmente con i suoi impegni di lavoro accompagnava i figli in spiaggia, al parco giochi o svolgeva altre attività ricreative in compagnia del marito e dei figli.
32) Vero che a fine agosto 2021, la signora riprendeva la propria attività lavorativa Pt_1 come commessa presso l'erboristeria “Isola Verde” di NO AD (testi
. Tes_10 Tes_12
33) Vero che dopo il sinistro stradale la signora riscontrava delle difficoltà nello Pt_1
6 svolgimento delle proprie mansioni per il persistere della dolenzia, dell'instabilità e della limitazione del movimento del ginocchio destro (testi . Tes_10 Tes_12
34) Vero che prima del sinistro, il contratto di lavoro della signora veniva Pt_1
modificato tutti gli anni da tempo parziale a tempo pieno per il periodo da maggio a settembre, a fronte di un aumento della retribuzione, come risulta dai docc. da 47 a 65 che si rammostrano (testi . Tes_10 Tes_12
35) Vero che in epoca successiva al sinistro il datore di lavoro proponeva alla signora un contratto di lavoro a tempo pieno per il periodo estivo, ma che l'odierna attrice Pt_1 rifiutava l'offerta per il persistere della dolenzia, dell'instabilità e della limitazione del movimento del ginocchio destro (testi . Tes_10 Tes_12
36) Vero che nel periodo invernale del 2019 la signora lavorava con un contratto Pt_1
part-time a 28- 30 ore settimanali, come risulta dai docc. 52, 59 che si rammostrano
(testi ). Tes_10 Tes_4 Per_2
37) Vero che nel 2020 la signora è stata messa in cassa integrazione straordinaria a Pt_1 causa dell'emergenza CO -19, come dichiarato dal suo datore di lavoro nel doc. 53 di data 10.07.2020, che si rammostra (teste . Tes_10
38) Vero che il datore di lavoro proponeva alla signora per i mesi invernali del Pt_1
2021, un contratto di lavoro part-time 28-30 ore settimanali, ma che la dipendente rifiutava l'offerta per il persistere della dolenzia, dell'instabilità e della limitazione del movimento del ginocchio destro (testi ). Tes_10 Tes_4 Per_2
39) Vero che la signora per sottoporsi ai cicli di fisioterapia (15 sedute) e di Pt_1
fisiokinesiterapia (17 sedute) doveva recarsi a Latisana, rispettivamente presso l'Ospedale e presso un centro medico convenzionato (testi dott. , Tes_6 Tes_7
. Tes_4
40) Vero che la signora a causa dei trasferimenti eseguiti per sottoporsi a visite, Pt_1
esami e terapie, percorreva, trasportata da terzi, circa 3.400 Km, come si evince dalla tabella riportata nel doc. 43 che si rammostra (testi , . Tes_7 Tes_12
Si indicano come testi: gli agenti e c/o Polizia Locale di Testimone_13 Tes_14
NO AD (UD), i signori , , Tes_15 Tes_7 Tes_12 Tes_11
e tutti residenti a [...]
[...] Persona_1 Testimone_16
(UD), il dott. c/o Presidio Ospedaliero di Portogruaro.” Testimone_8
Per parte convenuta:
7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
“In via principale e nel merito: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni dedotte in narrativa e/o per tutte quelle che dovessero emergere in corso di causa;
in via subordinata: nell'eventualità in cui venisse condannata al CP_1 risarcimento del danno in favore della signora , dedurre dall'importo Parte_1
dovuto quanto già ricevuto dalla Compagnia pari ad euro 4.360,00 e da pari ad CP_4
euro 8.971,48. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiede il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi netti Parte_1
euro 26.444,00, a causa del sinistro verificatosi il 22.2.2021 in NO AD per avere alla guida della sua autovettura, investito l'attrice mentre questa CP_2
stava attraversando le strisce pedonali.
La convenuta Controparte_3
chiede il rigetto della domanda perché infondata ritenendo
[...] sufficiente l'acconto e il versamento dell' . CP_4
La causa è stata istruita con c.t.u. medico-legale a firma della dott.ssa
[...]
Per_3
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Nulla questio sull'an debeatur, come espressamente riconosciuto dalla assicuratrice convenuta (cfr. pag. 2 comparsa di risposta).
Rimane quindi solamente il problema della liquidazione del danno.
Vanno prima di tutto separati i danni non patrimoniali da quelli patrimoniali.
L'esperita consulenza medico legale ha diagnosticato all'attrice: “trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro con frattura microtrabecolare dell'emipiatto tibiale e del condilo femorale laterale da impatto, edema osseo post- contusivo, distrazione di grado medio basso del LCA, trauma distrattivo di I grado del collaterale mediale.” (pag. 18 c.t.u.).
La c.t.u. dott.ssa ha quindi così indicato le implicazioni di tali Persona_3
lesioni: inabilità temporanea al 75% di 85 giorni, parziale al 50% di 53 giorni e parziale
8 al 25% di altri 37 giorni;
invalidità permanente stimata nella misura del 7%.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze
11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), il danno biologico, quale danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione, costituisce uno dei possibili contenuti del danno non patrimoniale (inteso come “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”).
Poiché è pacifico che il convenuto ha commesso il reato di CP_2 lesioni colpose, previsto dall'art. 590 c.p., la persona offesa, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., ha diritto a vedersi risarcire il danno non patrimoniale “nella sua più ampia accezione”.
Nel contempo, va rispettato l'ammonimento delle Sezioni Unite di evitare la duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi.
Anche la sofferenza, fisica e psichica, determinata dalle lesioni e dai loro postumi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, rientra nell'area del danno biologico, costituendone una componente intrinseca.
Il pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato (che, secondo la medesima giurisprudenza di legittimità, non è solamente quella transeunte, che veniva tradizionalmente classificata come “danno morale soggettivo”, ma ogni afflizione di ordine interiore – diversa da una patologia clinica - che può anche permanere nel tempo), non è dunque risarcibile, nel caso di lesioni colpose, come autonomo danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico, ma ben si può, e anzi si deve, tenere conto della sua gravità nella liquidazione del risarcimento.
A tal fine ritiene questo Tribunale di dover adottare, per la liquidazione del danno non patrimoniale, le tabelle per le lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 del
D. L.vo 7.9.2025 n. 209.
Esse infatti offrono, in termini globali e sintetici, secondo i riportati recenti insegnamenti delle Sezioni Unite, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili del danno biologico.
All'occorrenza, poi, tali valori vanno incrementati solo ove risulti provato un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere, valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza - che non siano degenerati in malattia - che caratterizzano la vita di quel singolo e particolare individuo.
9 Ne consegue che per gli 85 giorni di inabilità temporanea parziale al tasso medio del 75%, spettano all'attrice euro 3.521,55 (euro 55,24 x 75% x giorni 85), per i 53 giorni di inabilità temporanea parziale al tasso medio del 50%, le spettano euro 1.463,86
(euro 55,24 x 50% x giorni 53), per i 37 giorni di inabilità temporanea parziale al tasso medio del 25%, le spettano euro 510,97 (euro 55,24 x 25% x giorni 37).
Per l'invalidità permanente va liquidato l'importo di euro 10.457,24 (valore del punto corrispondente all'età di 44 anni, quanti ne aveva la periziata all'epoca del sinistro, rapportato alla percentuale del 7%) il quale, aumentato del 10% per la cenestesi lavorativa individuata dalla c.t.u., raggiunge l'importo di euro 11.502,96.
All'importo complessivo di euro 16.999,34, quindi, va aggiunto il danno morale, individuato da questo Giudice in un terzo del danno biologico complessivamente determinato, e quindi in euro 5.665,88 (cfr. Cass. civ., sez. III, 13.1.2016 n. 339).
Il danno non patrimoniale viene quindi liquidato in complessivi euro 22.665,22, importo determinato agli attuali valori della moneta, e dunque non suscettibile di rivalutazione.
Vi sono poi i danni patrimoniali in senso stretto, il cui risarcimento è richiesto dall'attrice prima di tutto con riguardo al danno emergente asseritamente consistente in spese mediche pari ad euro 2.010,00.
La c.t.u. ha riconosciuto tutte le spese mediche allegate da parte attrice, ivi incluse quelle di trasporto, pari ad euro 2.300,00, in quanto necessarie, ad eccezione della visita fisiatrica per euro 102,00 di cui al doc. 21.
Le spese mediche e di trasporto ammontano quindi ad euro 4.208,00.
Poi vi è il danno emergente costituito dal minore reddito percepito dall'attrice negli anni 2021 e 2022 rispetto al reddito dichiarato nel 2019, cioè prima del sinistro.
Plausibile è la riduzione delle ore di lavoro nei due anni successivi al sinistro
(2021 e 2022) in considerazione dello sforzo connesso alle mansioni di commessa adibita a rimanere in piedi per tutte le ore lavorative.
Ne consegue che va riconosciuta la differenza di reddito – dovuto all'inferiore numero di ore lavorate – di euro 7.665,00 per l'anno 2021 e di euro 4.815,59 per l'anno
2022 dovuta alla impossibilità fisica di garantire gli orari continui del periodo estivo in località di villeggiatura.
Il danno patrimoniale ammonta quindi a complessivi euro 16.688,59.
10 Il danno complessivo viene quindi liquidato in euro 39.353,81 (euro 22.665,22 + euro 16.688,59), in valori monetari attuali.
Detto importo, espresso in valori attuali al momento della decisione, va maggiorato atteso il tempo trascorso fra il giorno del fatto illecito (22.2.2021), generatore dell'obbligazione risarcitoria, ed il giorno della liquidazione.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione, appare sempre valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto, sulla somma di euro 39.353,81 devalutata ex indici
Istat (dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al giorno del fatto
(22.2.2021), indi anno per anno rivalutata in base ai suddetti indici, si riconoscono gli interessi compensativi, determinati al saggio legale tempo per tempo vigente e maturati dal giorno del fatto illecito fino a quello della decisione.
In conclusione i convenuti devono essere condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore della attrice, della somma capitale di euro 39.353,81, in valori attuali, a titolo del risarcimento del danno, oltre agli interessi al tasso legale, da computare sul capitale del risarcimento riportato alla data del fatto (22.2.2021) e via via rivalutato anno per anno, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, sino al saldo effettivo e considerate le somme nel frattempo versate dall'istituto assicuratore e dall' . CP_4
Dovranno infatti essere detratti l'acconto di euro 4.360,00 emesso da (doc. CP_1
73 e 74 attrice) e il versamento di euro 6.580,48 da parete dell' (doc. 46 attrice). CP_4
Va rilevato, invero, che “in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli interessi, non essendo applicabile il criterio previsto dall'art. 1194
c.c., che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, inesistente fino alla liquidazione del danno, con la conseguenza che i detti versamenti devono imputarsi al capitale e, riducendo l'ammontare del danno, vanno parallelamente rivalutati perché elidono il fenomeno della svalutazione rispetto ad una parte del danno medesimo” (cfr.
Cass. 10.3.1990 n. 1982, Cass. 18.10.1991 n. 11014, Cass.
1.7.1994 n. 6228; cfr. Cass.
14.3.1996 n. 2115: “L'art. 1194 c.c., dettato con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, non trova applicazione in materia di risarcimento del danno da fatto illecito”).
11 In applicazione di tali principi, sulla somma capitale espressa in valori dell'epoca del fatto (22.2.2021) andranno calcolati gli interessi legali per il primo anno successivo al sinistro.
Si dovrà poi procedere alla rivalutazione del capitale per il secondo anno e su questo calcolare gli interessi e così via via fino alla data del primo acconto che dovrà essere detratto dal capitale. Sulla differenza dovranno essere poi conteggiati gli interessi, sino al saldo, nel modo sopra indicato e con identica procedura per il versamento dell' . CP_4
Attesa la soccombenza, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo in relazione all'accolto, ivi compresa la mediazione.
Gli oneri della c.t.u., necessaria per la decisione, sono integralmente posti a carico di parte attrice per il 50% e di parti convenute, in solido tra loro, per il restante
50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa n. 1217/2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto in solido tra loro, al pagamento, in favore di
, della somma capitale di euro 39.353,81, in valori attuali, oltre Parte_1
agli interessi al tasso legale, da computare sul capitale del risarcimento, riportato alla data del fatto (22.2.2021) e via via rivalutato anno per anno, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, sino al saldo effettivo e detratti gli acconti di euro 4.360,00 e di euro 6.580,48 sul capitale espresso in valori del giorno del rispettivo pagamento;
2. condanna Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_3
, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi euro Parte_1
5.518,00, oltre accessori di legge, oltre anticipazioni pari ad euro 559,23;
3. pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice per il
50% e di parti convenute, in solido tra loro, per il restante 50%.
Così deciso in Udine, il 13.6.2025
Il Giudice
12 (dott.ssa Giovanna Mullig)
Il presente provvedimento deve essere trasmesso per la registrazione a debito ai sensi dell'art. 59 lett. d) del D.P.R. n.131/1986 (essenzialmente sentenze e provvedimenti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatto costituente reato) entro il termine di cui all'art. 73, comma 2 – ter, del D.P.R. n.
115/2002 (30 giorni da quando diventa definitivo).
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