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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione civile
La Corte di Appello di Bologna riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa MA CR OR Presidente dott.ssa MAcolomba Giuliano Consigliere dott.ssa MA UR IN Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1334/24 promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Lascari e dall'avv. Parte_1
RA AC ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Rimini, via Flaminia n.187/L
Appellante contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Colella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rimini, via Flaminia n.163/E
Appellato
avverso la sentenza n. 662/2024 del Tribunale di Rimini
Conclusioni Come da rispettivi atti introduttivi
Motivi della decisione
Con sentenza n. 662/2024 pubblicata il 28/06/2024, il Tribunale di Rimini rigettava la domanda proposta da volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti Parte_1
a seguito della caduta avvenuta presso il Centro Commerciale ' di Rimini, CP_1 all'altezza del secondo ingresso (porta girevole) dal quale si accede al supermercato 'Conad'. Lamentava l'attrice che la pavimentazione fosse priva di strisce antiscivolo e che non vi fosse alcuna segnaletica di pericolo per presenza di acqua a terra e/o pavimento scivoloso, così come mancavano portaombrelli e servizio di asciugatura continuato della pavimentazione.
Ricondotta la fattispecie nell'alveo dell'art.2051 c.c., riteneva il giudicante che la avesse tenuto una condotta imprudente, integrante il fortuito, in quanto era Pt_1 scivolata all'ingresso del centro commerciale in un punto caratterizzato dalla presenza di acqua piovana senza adottare le dovute cautele. Ed infatti, attesa la piovosità della giornata, l'attrice avrebbe dovuto essere consapevole del fatto che lei stessa e gli altri avventori potevano causare gocciolamento per via dei residui di acqua piovana portata all'interno della struttura con gli ombrelli e le calzature.
Avverso la sentenza interponeva appello , lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la sua condotta quale circostanza idonea a recidere il nesso eziologico fra fatto e danno e, quindi, ad integrare il caso fortuito necessario ad escludere la responsabilità oggettiva del custode nel quadro dell'art. 2051
c.c. Osservava che il custode, ovvero il Centro Commerciale, aveva il dovere-potere di relativa vigilanza e controllo da assolvere con diligenza, prudenza e perizia, con adozione di tutte le misure idonee a prevenire ed evitare che dalla cosa divenuta pericolosa a causa della pioggia grondante dagli ombrelli, che aveva bagnato e reso scivoloso il pavimento del locale affollato dai clienti, potessero derivare danni a terzi.
Si costituiva il eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità (per tardività) del gravame e, in ogni caso, la sua infondatezza.
***
Deve rilevarsi, come eccepito da parte appellata, la tardività dell'impugnazione proposta da parte appellante.
Quest'ultima ha infatti notificato l'appello a controparte in data 03/09/2024, benché la sentenza di primo grado fosse stata notificata a mezzo pec dal difensore del
[...] in data 03/07/2024 (cfr. doc.
2-2bis e 2 ter), producendo Controparte_1 con ciò l'effetto acceleratorio ex art. 325 c.p.c.
Non può invocare l'appellante la remissione in termini, Come precisato dalla S.C. (cfr. cass. 4034 /25) “L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva respinto l'istanza di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo del gravame, che, pur avendo ricevuto nell'immediatezza del deposito la terza pec
pag. 2/4 contenente una comunicazione di errore tecnico, si era attivata solo a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e, comunque, dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici).” Nel caso di specie l'appellante, non solo non ha chiesto di essere rimesso in termini all'atto dell'iscrizione a ruolo, ma neppure alla prima udienza (14.01.2025) nella quale si è riservato 'di depositare documentazione a suffragio', deposito avvenuto solo unitamente alle note conclusive in data 12.09.2025. Peraltro la dichiarazione del tecnico datata 10.09.2025 e, dunque, Persona_1 successiva di un anno ai fatti lamentati, è inidonea allo scopo in quanto assolutamente generica, non indicando neppure quale fosse la causa del lamentato disservizio del funzionamento della pec.
L'istituto della rimessione in termini presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza (cfr. cass. 19384/23)
Nel caso di specie, non vi è idonea prova di una situazione di obiettiva interruzione dei servizi telematici, peraltro perdurante l'intera giornata, non indicando il tecnico neppure a che ora abbia effettuato il suo intervento e la durata dei controlli.
Né può rilevare la giurisprudenza citata da parte appellante (che prevede la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo), in quanto si riferisce alla diversa ipotesi di nullità della citazione per vizio della notifica.
Il termine per impugnare, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, scadeva il 02/09/2024, con la conseguenza che l'atto di appello notificato il 03/09/2024 è tardivo e, dunque, inammissibile.
Segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, configurando la pronuncia di inammissibilità dell'appello una situazione di soccombenza. Atteso l'esito, che vede l'appello dichiarato inammissibile, sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
pag. 3/4 - Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater D.Lgs. 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MA UR IN MA CR OR
pag. 4/4
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione civile
La Corte di Appello di Bologna riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa MA CR OR Presidente dott.ssa MAcolomba Giuliano Consigliere dott.ssa MA UR IN Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1334/24 promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Lascari e dall'avv. Parte_1
RA AC ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Rimini, via Flaminia n.187/L
Appellante contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Colella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rimini, via Flaminia n.163/E
Appellato
avverso la sentenza n. 662/2024 del Tribunale di Rimini
Conclusioni Come da rispettivi atti introduttivi
Motivi della decisione
Con sentenza n. 662/2024 pubblicata il 28/06/2024, il Tribunale di Rimini rigettava la domanda proposta da volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti Parte_1
a seguito della caduta avvenuta presso il Centro Commerciale ' di Rimini, CP_1 all'altezza del secondo ingresso (porta girevole) dal quale si accede al supermercato 'Conad'. Lamentava l'attrice che la pavimentazione fosse priva di strisce antiscivolo e che non vi fosse alcuna segnaletica di pericolo per presenza di acqua a terra e/o pavimento scivoloso, così come mancavano portaombrelli e servizio di asciugatura continuato della pavimentazione.
Ricondotta la fattispecie nell'alveo dell'art.2051 c.c., riteneva il giudicante che la avesse tenuto una condotta imprudente, integrante il fortuito, in quanto era Pt_1 scivolata all'ingresso del centro commerciale in un punto caratterizzato dalla presenza di acqua piovana senza adottare le dovute cautele. Ed infatti, attesa la piovosità della giornata, l'attrice avrebbe dovuto essere consapevole del fatto che lei stessa e gli altri avventori potevano causare gocciolamento per via dei residui di acqua piovana portata all'interno della struttura con gli ombrelli e le calzature.
Avverso la sentenza interponeva appello , lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la sua condotta quale circostanza idonea a recidere il nesso eziologico fra fatto e danno e, quindi, ad integrare il caso fortuito necessario ad escludere la responsabilità oggettiva del custode nel quadro dell'art. 2051
c.c. Osservava che il custode, ovvero il Centro Commerciale, aveva il dovere-potere di relativa vigilanza e controllo da assolvere con diligenza, prudenza e perizia, con adozione di tutte le misure idonee a prevenire ed evitare che dalla cosa divenuta pericolosa a causa della pioggia grondante dagli ombrelli, che aveva bagnato e reso scivoloso il pavimento del locale affollato dai clienti, potessero derivare danni a terzi.
Si costituiva il eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità (per tardività) del gravame e, in ogni caso, la sua infondatezza.
***
Deve rilevarsi, come eccepito da parte appellata, la tardività dell'impugnazione proposta da parte appellante.
Quest'ultima ha infatti notificato l'appello a controparte in data 03/09/2024, benché la sentenza di primo grado fosse stata notificata a mezzo pec dal difensore del
[...] in data 03/07/2024 (cfr. doc.
2-2bis e 2 ter), producendo Controparte_1 con ciò l'effetto acceleratorio ex art. 325 c.p.c.
Non può invocare l'appellante la remissione in termini, Come precisato dalla S.C. (cfr. cass. 4034 /25) “L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva respinto l'istanza di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo del gravame, che, pur avendo ricevuto nell'immediatezza del deposito la terza pec
pag. 2/4 contenente una comunicazione di errore tecnico, si era attivata solo a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e, comunque, dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici).” Nel caso di specie l'appellante, non solo non ha chiesto di essere rimesso in termini all'atto dell'iscrizione a ruolo, ma neppure alla prima udienza (14.01.2025) nella quale si è riservato 'di depositare documentazione a suffragio', deposito avvenuto solo unitamente alle note conclusive in data 12.09.2025. Peraltro la dichiarazione del tecnico datata 10.09.2025 e, dunque, Persona_1 successiva di un anno ai fatti lamentati, è inidonea allo scopo in quanto assolutamente generica, non indicando neppure quale fosse la causa del lamentato disservizio del funzionamento della pec.
L'istituto della rimessione in termini presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza (cfr. cass. 19384/23)
Nel caso di specie, non vi è idonea prova di una situazione di obiettiva interruzione dei servizi telematici, peraltro perdurante l'intera giornata, non indicando il tecnico neppure a che ora abbia effettuato il suo intervento e la durata dei controlli.
Né può rilevare la giurisprudenza citata da parte appellante (che prevede la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo), in quanto si riferisce alla diversa ipotesi di nullità della citazione per vizio della notifica.
Il termine per impugnare, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, scadeva il 02/09/2024, con la conseguenza che l'atto di appello notificato il 03/09/2024 è tardivo e, dunque, inammissibile.
Segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, configurando la pronuncia di inammissibilità dell'appello una situazione di soccombenza. Atteso l'esito, che vede l'appello dichiarato inammissibile, sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
pag. 3/4 - Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater D.Lgs. 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MA UR IN MA CR OR
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