Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01071/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2022, proposto da
Frago S.a.s. di FR AL e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piossasco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n.307/2022, datato 9 agosto 2022, a firma del Responsabile del Settore Territorio del Comune di Piossasco, ing. Roberto Racca, comunicato per il tramite del Sistema MUDE Piemonte in data 30 agosto 2022, con il quale la società Frago S.a.s. di FR AL e C. è stata diffidata dall'iniziare i lavori di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 307/2022, prot. com.le n. 13789/2022, dell'8 giugno 2022, “in quanto la realizzazione delle opere in progetto per edifici ricadenti nel centro storico è soggetta all'ottenimento del parere favorevole vincolante della Commissione Locale del Paesaggio ai sensi dell'art.20/2 comma 7 delle Norne Tecniche di Attuazione del vigente PRGC”;
- nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e, comunque, connessi con l'anzidetto provvedimento, ivi compreso il parere negativo espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Piossasco in data 15 luglio 2022, comunicato alla società Frago S.a.s. di FR AL e C., per il tramite del Sistema MUDE Piemonte, con nota del 25 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piossasco;
Vista la memoria depositata il 21.1.2026 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso a spese compensate, ribadita nel contenuto all’udienza straordinaria di smaltimento del 26.02.2026;
Vista la nota adesiva della difesa resistente depositata il 28.01.2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che parte deducente con memoria depositata il 21.01.2026, ribadita nel contenuto all’udienza straordinaria del 26.02.2026, ha rappresentato che “nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse della società ricorrente a coltivare l’azione promossa, in quanto la stessa non intende più insistere nella realizzazione del progetto per il quale è stato emesso dal Comune di Piossasco il provvedimento impugnato, ma intende, invece, valutare la presentazione di una nuova e diversa soluzione progettuale, che possa, comunque, garantire l’accesso in sicurezza all’immobile di cui è proprietaria” , instando “affinché, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, per i motivi sopra esposti, con compensazione integrale delle spese processuali”;
Rilevato che parte resistente con memoria del 28.01.2026 ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso formulata dalla controparte e instato per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, con adesione alla richiesta di compensazione delle spese legali;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente;
Valutato equo compensare integralmente le spese di lite, stante l’accordo delle parti sul punto
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LU, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | AN LU |
IL SEGRETARIO