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Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente e Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 295/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101640 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101640 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101640 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente domanda l'annullamento, subordinatamente anche parziale, dell'avviso col quale, in relazione all'anno d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate ha accertato ai fini delle imposte dirette un maggior imponibile di € 124.763,00 con conseguenti maggiori Irpef per € 52.333,00, addizionale regionale Irpef per € 2.158,00, addizionale comunale Irpef per € 999, Irap per € 6.641, Iva per € 26.165, liquidando interessi per € 17.535,60 ed irrogando sanzioni per complessivi € 71.649,55.
L'annullamento totale è domandato sul presupposto della dedotta violazione dell'art.
6-bis della L. n.
212/2000, non essendo stato notificato lo schema d'atto.
L'annullamento parziale è domandato relativamente ai seguenti rilievi:
- n. 5, col quale è stato recuperato quale ricavo non dichiarato l'importo di € 38.000,00, versato dal ricorrente in data 28.09.2018, su conto acceso presso la Banca_1: si deduce che si tratta in realtà di importo proveniente dal conto a s.n.c. partecipata, a titolo di distribuzione di riserva di utili, come desumibile
(doc. 9) dal libro giornale della società e dalla relativa scheda contabile;
- n. 7, col quale sono stati recuperati, come ricavi non dichiarati, € 69.900,00, per versamenti su altro conto del ricorrente: si deduce che, come dimostrato dalla documentazione bancaria, il primo, corrispondente ad addebito su conti dei genitori, rappresenta una mera liberalità; il secondo è un mero giroconto ed il terzo attiene a somma versata da congiunto, poi debitamente restituita;
- n. 9, col quale sono stati recuperati costi per carburante per € 1.412,73, per l'assenza delle schede carburanti: si deduce che ai sensi del d.l. n. 70/11 gli acquisti di carburante possono essere validamente documentati se risultano da pagamenti con carte di credito, carte di debito o altri strumenti tracciabili di pagamento.
- n. 10, col quale sono stati recuperati pedaggi autostradali per € 262,48, ritenuti non documentati perché non riferibili ai veicoli aziendali: si deduce che i costi risultano da fatture emesse dal gestore autostradale, che non recano l'indicazione della targa o altra indicazione del veicolo, senza che l'utente possa apporvi rimedio;
- nn. 16 e 18, con i quali sono stati recuperati costi per pneumatici, perché portati da fatture che non contengono la specificazione della targa dei relativi veicoli: si deduce che tale prescrizione non è contenuta in alcuna previsione di legge;
- n. 17, col quale è stato recuperato il costo di acquisto di una lavatrice, ritenuto non inerente all'attività esercitata: si deduce che la stessa era destinata a ripulire gli stracci utilizzati dai dipendenti per la pulizia dei locali.
Viene poi contestata l'irrogazione della sanzione per omessa conservazione delle scritture contabili, la cui esistenza si evince dallo stesso processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, dando atto di avere proceduto all'annullamento in autotutela della parte dell'accertamento concernente il rilievo n. 7, nonché l'irrogazione della sanzione, resistendo invece per il resto, sulla base delle seguenti considerazioni:
il contraddittorio dovrebbe ritenersi comunque svolto (con la notifica del verbale e l'interlocuzione successiva nella sede dell'adesione inutilmente avviata) e in ogni caso, l'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo, specie tenuto conto delle partite complessivamente iscritte a ruolo (di cui residuano
€ 2.545.075,81), integra i gravi motivi che, per lo stesso art. 6 citato, escludono la necessità della notificazione dello schema d'atto;
quanto alla pretesa distribuzione di utili (rilievo n. 5), il contribuente in sede di verifica fiscale aveva dato una diversa spiegazione (sovvenzione) da parte della società in nome collettivo partecipata all'impresa individuale) e l'entità degli utili distribuiti negli anni precedenti (corrispondenti a quelli tassati in capo al ricorrente per trasparenza) escluderebbe la possibilità di residui appostati a riserva;
in ordine ai rilievi concernenti gli acquisti di carburanti, pneumatici e pedaggi autostradali, che anche in caso di utilizzo di sistemi automatici di pagamento è indispensabile che la relativa documentazione contenga riferimenti minimi ai veicoli interessati, risultando altrimenti impossibile la verifica dell'inerenza;
relativamente all'inerenza dell'acquisto della lavatrice, stante l'estensione della superficie commerciale (mq
2.500), la spiegazione addotta non appare minimamente verosimile.
All'udienza dell'12.1.2026 il collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Deve essere in primo luogo dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla parte dell'accertamento conseguente al rilievo n. 7 ed all'irrogazione della sanzione, oggetto di annullamento in autotutela;
per il resto, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
2.1 Sul piano formale, deve poi ritenersi corretto il rilievo dell'Ufficio in ordine alla rilevanza dell'ammissione al concordato preventivo, che – anche nell'ipotesi che lo stesso faccia seguito da una condizione di crisi e non di conclamata insolvenza – rappresenta un rischio per la realizzazione delle ragioni erariali, tale da costituire grave motivo, ai fini della mancata comunicazione dello schema d'atto, specie in considerazione dell'entità delle altre partite creditorie dell'erario.
3.1 Deve invece essere annullata la parte dell'accertamento conseguente al rilievo n. 5.
3.2 In primo luogo, le risultanze contabili delle scritture della società partecipata non consentono di dubitare che si sia trattato di distribuzione di utili: l'assunto dell'Ufficio in ordine al mancato conseguimento di utili potrebbe ritenersi dimostrato solo dalla puntuale verifica dell'inattendibilità delle stesse sul punto della produzione di utili ulteriori rispetto a quelli in precedenza distribuiti e tassati.
3.3 Né può avere efficacia dimostrativa in contrario la divergenza di tale spiegazione con le ragioni offerte in prima battuta dal contribuente.
4.1 Non possono invece essere accolte le contestazioni relative agli altri rilievi, posto che in tutti i casi l'inerenza non può ritenersi adeguatamente dimostrata dal contribuente, senza che possano rilevare le obbiettive difficoltà per l'acquisizione di idonea documentazione.
5.1 L'annullamento in autotutela di parte del ricorso e l'accoglimento parziale dello stesso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla parte dell'accertamento ed all'irrogazione della sanzione, annullate in autotutela;
annulla l'atto impugnato limitatamente al rilievo n. 5;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Sottoscrizione digitale del Presidente est. dr. Pierfilippo Mazzagreco
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente e Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 295/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101640 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101640 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I101640 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente domanda l'annullamento, subordinatamente anche parziale, dell'avviso col quale, in relazione all'anno d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate ha accertato ai fini delle imposte dirette un maggior imponibile di € 124.763,00 con conseguenti maggiori Irpef per € 52.333,00, addizionale regionale Irpef per € 2.158,00, addizionale comunale Irpef per € 999, Irap per € 6.641, Iva per € 26.165, liquidando interessi per € 17.535,60 ed irrogando sanzioni per complessivi € 71.649,55.
L'annullamento totale è domandato sul presupposto della dedotta violazione dell'art.
6-bis della L. n.
212/2000, non essendo stato notificato lo schema d'atto.
L'annullamento parziale è domandato relativamente ai seguenti rilievi:
- n. 5, col quale è stato recuperato quale ricavo non dichiarato l'importo di € 38.000,00, versato dal ricorrente in data 28.09.2018, su conto acceso presso la Banca_1: si deduce che si tratta in realtà di importo proveniente dal conto a s.n.c. partecipata, a titolo di distribuzione di riserva di utili, come desumibile
(doc. 9) dal libro giornale della società e dalla relativa scheda contabile;
- n. 7, col quale sono stati recuperati, come ricavi non dichiarati, € 69.900,00, per versamenti su altro conto del ricorrente: si deduce che, come dimostrato dalla documentazione bancaria, il primo, corrispondente ad addebito su conti dei genitori, rappresenta una mera liberalità; il secondo è un mero giroconto ed il terzo attiene a somma versata da congiunto, poi debitamente restituita;
- n. 9, col quale sono stati recuperati costi per carburante per € 1.412,73, per l'assenza delle schede carburanti: si deduce che ai sensi del d.l. n. 70/11 gli acquisti di carburante possono essere validamente documentati se risultano da pagamenti con carte di credito, carte di debito o altri strumenti tracciabili di pagamento.
- n. 10, col quale sono stati recuperati pedaggi autostradali per € 262,48, ritenuti non documentati perché non riferibili ai veicoli aziendali: si deduce che i costi risultano da fatture emesse dal gestore autostradale, che non recano l'indicazione della targa o altra indicazione del veicolo, senza che l'utente possa apporvi rimedio;
- nn. 16 e 18, con i quali sono stati recuperati costi per pneumatici, perché portati da fatture che non contengono la specificazione della targa dei relativi veicoli: si deduce che tale prescrizione non è contenuta in alcuna previsione di legge;
- n. 17, col quale è stato recuperato il costo di acquisto di una lavatrice, ritenuto non inerente all'attività esercitata: si deduce che la stessa era destinata a ripulire gli stracci utilizzati dai dipendenti per la pulizia dei locali.
Viene poi contestata l'irrogazione della sanzione per omessa conservazione delle scritture contabili, la cui esistenza si evince dallo stesso processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, dando atto di avere proceduto all'annullamento in autotutela della parte dell'accertamento concernente il rilievo n. 7, nonché l'irrogazione della sanzione, resistendo invece per il resto, sulla base delle seguenti considerazioni:
il contraddittorio dovrebbe ritenersi comunque svolto (con la notifica del verbale e l'interlocuzione successiva nella sede dell'adesione inutilmente avviata) e in ogni caso, l'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo, specie tenuto conto delle partite complessivamente iscritte a ruolo (di cui residuano
€ 2.545.075,81), integra i gravi motivi che, per lo stesso art. 6 citato, escludono la necessità della notificazione dello schema d'atto;
quanto alla pretesa distribuzione di utili (rilievo n. 5), il contribuente in sede di verifica fiscale aveva dato una diversa spiegazione (sovvenzione) da parte della società in nome collettivo partecipata all'impresa individuale) e l'entità degli utili distribuiti negli anni precedenti (corrispondenti a quelli tassati in capo al ricorrente per trasparenza) escluderebbe la possibilità di residui appostati a riserva;
in ordine ai rilievi concernenti gli acquisti di carburanti, pneumatici e pedaggi autostradali, che anche in caso di utilizzo di sistemi automatici di pagamento è indispensabile che la relativa documentazione contenga riferimenti minimi ai veicoli interessati, risultando altrimenti impossibile la verifica dell'inerenza;
relativamente all'inerenza dell'acquisto della lavatrice, stante l'estensione della superficie commerciale (mq
2.500), la spiegazione addotta non appare minimamente verosimile.
All'udienza dell'12.1.2026 il collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Deve essere in primo luogo dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla parte dell'accertamento conseguente al rilievo n. 7 ed all'irrogazione della sanzione, oggetto di annullamento in autotutela;
per il resto, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
2.1 Sul piano formale, deve poi ritenersi corretto il rilievo dell'Ufficio in ordine alla rilevanza dell'ammissione al concordato preventivo, che – anche nell'ipotesi che lo stesso faccia seguito da una condizione di crisi e non di conclamata insolvenza – rappresenta un rischio per la realizzazione delle ragioni erariali, tale da costituire grave motivo, ai fini della mancata comunicazione dello schema d'atto, specie in considerazione dell'entità delle altre partite creditorie dell'erario.
3.1 Deve invece essere annullata la parte dell'accertamento conseguente al rilievo n. 5.
3.2 In primo luogo, le risultanze contabili delle scritture della società partecipata non consentono di dubitare che si sia trattato di distribuzione di utili: l'assunto dell'Ufficio in ordine al mancato conseguimento di utili potrebbe ritenersi dimostrato solo dalla puntuale verifica dell'inattendibilità delle stesse sul punto della produzione di utili ulteriori rispetto a quelli in precedenza distribuiti e tassati.
3.3 Né può avere efficacia dimostrativa in contrario la divergenza di tale spiegazione con le ragioni offerte in prima battuta dal contribuente.
4.1 Non possono invece essere accolte le contestazioni relative agli altri rilievi, posto che in tutti i casi l'inerenza non può ritenersi adeguatamente dimostrata dal contribuente, senza che possano rilevare le obbiettive difficoltà per l'acquisizione di idonea documentazione.
5.1 L'annullamento in autotutela di parte del ricorso e l'accoglimento parziale dello stesso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla parte dell'accertamento ed all'irrogazione della sanzione, annullate in autotutela;
annulla l'atto impugnato limitatamente al rilievo n. 5;
rigetta per il resto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Sottoscrizione digitale del Presidente est. dr. Pierfilippo Mazzagreco