Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 27
CGT1
Sentenza 17 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 6-bis L. 212/2000 per mancata notifica schema d'atto

    La Corte ritiene corretto il rilievo dell'Ufficio, in quanto l'ammissione al concordato preventivo, data l'entità delle partite creditorie erariali, integra i gravi motivi che escludono la necessità della notifica dello schema d'atto.

  • Accolto
    Natura distribuzioni utili

    Le risultanze contabili della società partecipata non consentono di dubitare che si sia trattato di distribuzione di utili. L'assunto dell'Ufficio sulla mancata produzione di utili ulteriori rispetto a quelli tassati non è dimostrato.

  • Altro
    Natura versamenti su conto

    La materia del contendere è cessata in ordine a questo rilievo a seguito di annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Documentazione costi carburante

    L'inerenza non può ritenersi adeguatamente dimostrata dal contribuente, senza che possano rilevare le obbiettive difficoltà per l'acquisizione di idonea documentazione. Anche con sistemi automatici di pagamento è indispensabile che la documentazione contenga riferimenti minimi ai veicoli.

  • Rigettato
    Documentazione pedaggi autostradali

    L'inerenza non può ritenersi adeguatamente dimostrata dal contribuente, senza che possano rilevare le obbiettive difficoltà per l'acquisizione di idonea documentazione. Anche con sistemi automatici di pagamento è indispensabile che la documentazione contenga riferimenti minimi ai veicoli.

  • Rigettato
    Documentazione costi pneumatici

    L'inerenza non può ritenersi adeguatamente dimostrata dal contribuente, senza che possano rilevare le obbiettive difficoltà per l'acquisizione di idonea documentazione. Anche con sistemi automatici di pagamento è indispensabile che la documentazione contenga riferimenti minimi ai veicoli.

  • Rigettato
    Inerenza costo lavatrice

    L'inerenza non può ritenersi adeguatamente dimostrata dal contribuente, senza che possano rilevare le obbiettive difficoltà per l'acquisizione di idonea documentazione. La spiegazione addotta non appare verosimile stante l'estensione della superficie commerciale.

  • Altro
    Sanzione per omessa conservazione scritture contabili

    La materia del contendere è cessata in ordine a questo rilievo a seguito di annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo
    Numero : 27
    Data del deposito : 17 gennaio 2026

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