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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1885/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1866/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA0040563-2021 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 21.7.2023 Ricorrente_1 impugna la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto il 5.10.2022, depositata il 29.12.2022, con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TA 0040563-2021 notificato il 16/8/2021; con quest'ultimo avviso l'Agenzia delle entrate di Taranto, su richiesta del Comune di LA, aveva rettificato, ai sensi dell'art. 1, comma 335 della legge 311/2004, il classamento di una unità immobiliare posta in LA Villaggio di "Borgo Pineto", attribuendo la classe “5” in luogo della “2”, con la conseguente modifica della rendita catastale.
A sostegno del gravame il contribuente deduce la erroneità della sentenza appellata e ripropone le censure già mosse nel giudizio di primo grado all'atto opposto, soffermandosi in particolare : sulla inattualità dei valori medi “OMI” presi come riferimento, risalenti al 2° semestre 2004; sulla carenza di motivazione puntuale e specifica in ordine alla legittimità del classamento;
su deficienze dell'attività istruttoria;
sulla carenza dell'esame delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche della unità immobiliare dell' appellante.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate di Taranto ha contestato il fondamento del gravame e ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'avviso di accertamento oggi impugnato fa seguito ad altro emesso dall'ufficio per la stessa villetta e poi annullato da questa Corte per vizio di motivazione con sentenza n. 512/2021 pronunciata il 16.12.2021.
Orbene, l'annullamento di un avviso di accertamento per vizio di motivazione non preclude in alcun modo alla P.A. l'adozione di un altro (peraltro doveroso) provvedimento correttamente motivato emesso in sostituzione di quello annullato, com'è avvenuto nella fattispecie.
Ciò soprattutto nel caso in cui nella decisione di annullamento del primo avviso non vi sia alcuna statuizione sul merito della controversia.
Vale sul punto il principio per il quale l'avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro precedentemente annullato in sede giurisdizionale, non si risolve in una mera integrazione di quest'ultimo, ma costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento, non consumatosi attraverso l'emanazione dell'atto annullato, nonché del generale potere di autotutela, in ordine alla quale, peraltro,
l'amministrazione non gode di alcun margine di discrezionalità (diversamente da quanto accade ordinariamente), trattandosi di integrare le parti che hanno dato luogo all'invalidità dell'atto precedente, in ottemperanza al giudicato di annullamento: la sua emissione, pertanto, non presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, come prescritto dall'art. 43, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, ma può aver luogo anche sulla base di una diversa e più approfondita valutazione di quelli già in possesso dell'ufficio (Cass. Sez. V, 20.6.2007 , n. 14377). Nel caso in esame è sufficiente anche una sommaria lettura della sentenza n. 512/2021 pronunciata da questa Corte per ben rendersi conto che la stessa non contiene alcuna statuizione sul merito del precedente avviso di accertamento, ma si limita a censurarne la generica motivazione, rilevando che “…
è evidente che il provvedimento originariamente opposto risulta carente di motivazione che, non solo non
è stata rigorosa, ma neppure sufficiente, giacché contraddittoria”.
Resta, quindi, confermato che l'annullamento giurisdizionale riguarda esclusivamente la motivazione del precedente avviso di accertamento notificato ai contribuenti, lasciando perciò inalterato il potere dell'ufficio di integrarne la motivazione e procedere ad una più approfondita valutazione degli elementi già acquisiti, emettendo altro avviso, con il quale porre rimedio alle lacune motivazionali evidenziate dal giudice e consentire in tal modo il pieno esercizio del diritto di difesa.
E proprio perché trattasi, nella fattispecie, di avviso emesso dall'Amministrazione finanziaria per sopperire alle carenze motivazionali di quello annullato in sede giurisdizionale, che lo stesso non può che fare riferimento ai valori di mercato dei relativi immobili riferiti al secondo semestre dell'anno 2004, come peraltro prevede lo stesso art. 1, comma 335 della legge 311/2004 e non già, come sostengono gli appellanti, a quelli "attuali" al momento della riclassificazione.
Del resto, è a causa dell'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente (a tutela del quale l'originario avviso fu annullato) che si è verificato quell'eccessivo “scarto cronologico” di cui si parla nel gravame e che, alla luce dei rilievi mossi dal giudice al precedente avviso, l'Agenzia fiscale ha correttamente integrato la motivazione, facendo necessariamente riferimento (nel 2021) ai valori del
2004.
Non può poi dubitarsi che l'avviso oggi impugnato contenga ampia ed articolata motivazione in ordine agli elementi che hanno giustificato il riclassamento.
Come ha ben sottolineato il primo giudice nella sentenza impugnata, la cui articolata e coerente motivazione il collegio condivide e fa propria in ogni sua parte, il nuovo avviso di accertamento ben spiega le ragioni giustificatrici del riclassamento, facendo specifico riferimento al significativo scostamento
(accertato in misura superiore al 35% sulla base dei calcoli e criteri enunciati) esistente tra il rapporto valore di mercato/valore medio catastale della microzona n. 4, in cui si trova l'immobile di proprietà dei contribuenti, e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle altre microzone del territorio comunale di
LA, attribuendo all'immobile la classe 6 in luogo della 3.
Sulla legittimità formale della procedura di riclassamento va ribadito che : essa è stata disposta ai sensi dell'art 1, comma 335, Legge n. 311/2004 su motivata richiesta del Comune di LA, in quanto per la microzona di Riva dei Tessali-Borgo Pineto il rapporto tra valori di mercato e valori catastali si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo alle altre microzone del territorio comunale;
l'atto adottato dall'ente territoriale per richiedere la revisione è costituito dalla delibera di GC n. 65/2008, mentre l'attivazione del processo di revisione è stato disposto con provvedimento (mai impugnato) del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 28.11.2008 prot. 81360 ; il rapporto tra valori medi di mercato, così come rilevati dall' OMI, e corrispondenti valori catastali è per tutte le altre microzone del territorio di LA pari a 1,05 – 1,34 – 1,29 ,mentre per la microzona di Riva dei Tessali è pari a 3,15; ne consegue che il c.
d. “rapporto soglia” per il villaggio turistico in questione è di 1,84, quindi superiore al valore di 1,25 che legittima l'attivazione della procedura di revisione (per le altre microzone detto “rapporto soglia” è sempre inferiore ad 1 ); i vigenti quadri tariffari, pubblicati sulla GU a seguito del DM 20.1.1990, sono stati riconosciuti legittimi sia dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 352/1993 che dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 3608/2002 e 5343/2002; l'avviso impugnato è ampiamente motivato con il puntuale richiamo alle peculiari caratteristiche ed al particolare pregio del comprensorio di Riva dei Tessali – Borgo
Pineto, che ne fanno notoriamente un luogo turistico di élite.
Su quest'ultimo punto (ampiamente trattato dalla sentenza appellata) va aggiunto che non rileva l'esistenza nella microzona di specifiche opere pubbliche ovvero che le stesse opere o servizi siano stati realizzati dall'ente territoriale o dagli stessi abitanti della microzona, dovendo invece valutarsi che le unità immobiliari della stessa microzona abbiano assunto caratteristiche tali da rendere “anomalo” (il significativo scostamento di cui parla il comma 335 cit.) il rapporto tra il valore catastale e il valore di mercato della microzona rispetto all'analogo rapporto dell'insieme delle altre microzone del territorio comunale. E il superamento dello scostamento in misura maggiore al 35% risulta ben dimostrato nell'avviso impugnato, nel quale si è anche tenuto conto del fatto che il riclassamento di cui all'art 1, comma 335, Legge n. 311/2004 ha natura, per così dire, “collettiva”, riguardando tutte le unità immobiliari che hanno evidentemente caratteristiche identiche, come ha accertato l'ufficio, e beneficiano tutte di quelle opere.
Quanto al merito della maggiore valutazione operata dall'Ufficio, ha puntualmente osservato il primo giudice che la stessa si basa sui seguenti, incontrovertibili dati di fatto : l'originario classamento di Riva dei Tessali-Borgo Pineto risaliva al periodo 1975-85 ed era quindi oltremodo datato, non più rispondente alle caratteristiche di luogo turistico di alto livello, insediato in area boschiva gelosamente ed accuratamente custodita nel rispetto del suo eco-sistema, munito di impianti sportivi, struttura alberghiera e spiagge private, nonché collegato dalla SS 106 jonica ad importanti scali aeroportuali e ferroviari.
Rispetto poi al vicino villaggio di LA AR, insistente nella microzona 3, i valori medi di mercato rilevati dall'OMI sono più che doppi, essendo pari ad E/mq 629,00 per la prima zona ed a ben E/ mq 1.865,00 per la microzona 4 di Riva di Tessali – Borgo Pineto;
gli originari valori medi catastali, pari rispettivamente ad E/mq 488,00 per LA AR e ad E/mq 592,00 per Riva dei Tessali- Borgo
Pineto non riflettevano affatto tale evidente disparità di quotazioni immobiliari;
a seguito della contestata revisione, fermo restando il valore catastale medio della microzona 3, quello della microzona 4 è stato elevato a E/mq 1.100,00, ancora largamente inferiore ai valori medi di mercato quali rilevati da una vasta serie di compravendite immobiliari, conclusesi a valori pari ad E/mq 3.680,00; in concreto, la rendita catastale attribuita all'immobile del contribuente, pari ad euro 1.131,04 determina un valore unitario di circa euro 1.203,00 al mq, che è del tutto coerente con quello delle similari villette oggetto di comparazione.
Al solo scopo di evitare superflue ripetizioni ritiene, infine, il collegio di dover richiamare le condivisibili considerazioni svolte dalla Corte di primo grado nella sentenza impugnata che contiene analitica trattazione di ogni singola censura mossa dal contribuente all'avviso opposto e riproposta in questa sede.
Le considerazioni svolte impongono il rigetto dell'appello e la conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia – Sezione XXIX di Taranto – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle entrate per questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1885/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1866/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA0040563-2021 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 21.7.2023 Ricorrente_1 impugna la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto il 5.10.2022, depositata il 29.12.2022, con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TA 0040563-2021 notificato il 16/8/2021; con quest'ultimo avviso l'Agenzia delle entrate di Taranto, su richiesta del Comune di LA, aveva rettificato, ai sensi dell'art. 1, comma 335 della legge 311/2004, il classamento di una unità immobiliare posta in LA Villaggio di "Borgo Pineto", attribuendo la classe “5” in luogo della “2”, con la conseguente modifica della rendita catastale.
A sostegno del gravame il contribuente deduce la erroneità della sentenza appellata e ripropone le censure già mosse nel giudizio di primo grado all'atto opposto, soffermandosi in particolare : sulla inattualità dei valori medi “OMI” presi come riferimento, risalenti al 2° semestre 2004; sulla carenza di motivazione puntuale e specifica in ordine alla legittimità del classamento;
su deficienze dell'attività istruttoria;
sulla carenza dell'esame delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche della unità immobiliare dell' appellante.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate di Taranto ha contestato il fondamento del gravame e ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'avviso di accertamento oggi impugnato fa seguito ad altro emesso dall'ufficio per la stessa villetta e poi annullato da questa Corte per vizio di motivazione con sentenza n. 512/2021 pronunciata il 16.12.2021.
Orbene, l'annullamento di un avviso di accertamento per vizio di motivazione non preclude in alcun modo alla P.A. l'adozione di un altro (peraltro doveroso) provvedimento correttamente motivato emesso in sostituzione di quello annullato, com'è avvenuto nella fattispecie.
Ciò soprattutto nel caso in cui nella decisione di annullamento del primo avviso non vi sia alcuna statuizione sul merito della controversia.
Vale sul punto il principio per il quale l'avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro precedentemente annullato in sede giurisdizionale, non si risolve in una mera integrazione di quest'ultimo, ma costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento, non consumatosi attraverso l'emanazione dell'atto annullato, nonché del generale potere di autotutela, in ordine alla quale, peraltro,
l'amministrazione non gode di alcun margine di discrezionalità (diversamente da quanto accade ordinariamente), trattandosi di integrare le parti che hanno dato luogo all'invalidità dell'atto precedente, in ottemperanza al giudicato di annullamento: la sua emissione, pertanto, non presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, come prescritto dall'art. 43, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, ma può aver luogo anche sulla base di una diversa e più approfondita valutazione di quelli già in possesso dell'ufficio (Cass. Sez. V, 20.6.2007 , n. 14377). Nel caso in esame è sufficiente anche una sommaria lettura della sentenza n. 512/2021 pronunciata da questa Corte per ben rendersi conto che la stessa non contiene alcuna statuizione sul merito del precedente avviso di accertamento, ma si limita a censurarne la generica motivazione, rilevando che “…
è evidente che il provvedimento originariamente opposto risulta carente di motivazione che, non solo non
è stata rigorosa, ma neppure sufficiente, giacché contraddittoria”.
Resta, quindi, confermato che l'annullamento giurisdizionale riguarda esclusivamente la motivazione del precedente avviso di accertamento notificato ai contribuenti, lasciando perciò inalterato il potere dell'ufficio di integrarne la motivazione e procedere ad una più approfondita valutazione degli elementi già acquisiti, emettendo altro avviso, con il quale porre rimedio alle lacune motivazionali evidenziate dal giudice e consentire in tal modo il pieno esercizio del diritto di difesa.
E proprio perché trattasi, nella fattispecie, di avviso emesso dall'Amministrazione finanziaria per sopperire alle carenze motivazionali di quello annullato in sede giurisdizionale, che lo stesso non può che fare riferimento ai valori di mercato dei relativi immobili riferiti al secondo semestre dell'anno 2004, come peraltro prevede lo stesso art. 1, comma 335 della legge 311/2004 e non già, come sostengono gli appellanti, a quelli "attuali" al momento della riclassificazione.
Del resto, è a causa dell'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente (a tutela del quale l'originario avviso fu annullato) che si è verificato quell'eccessivo “scarto cronologico” di cui si parla nel gravame e che, alla luce dei rilievi mossi dal giudice al precedente avviso, l'Agenzia fiscale ha correttamente integrato la motivazione, facendo necessariamente riferimento (nel 2021) ai valori del
2004.
Non può poi dubitarsi che l'avviso oggi impugnato contenga ampia ed articolata motivazione in ordine agli elementi che hanno giustificato il riclassamento.
Come ha ben sottolineato il primo giudice nella sentenza impugnata, la cui articolata e coerente motivazione il collegio condivide e fa propria in ogni sua parte, il nuovo avviso di accertamento ben spiega le ragioni giustificatrici del riclassamento, facendo specifico riferimento al significativo scostamento
(accertato in misura superiore al 35% sulla base dei calcoli e criteri enunciati) esistente tra il rapporto valore di mercato/valore medio catastale della microzona n. 4, in cui si trova l'immobile di proprietà dei contribuenti, e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle altre microzone del territorio comunale di
LA, attribuendo all'immobile la classe 6 in luogo della 3.
Sulla legittimità formale della procedura di riclassamento va ribadito che : essa è stata disposta ai sensi dell'art 1, comma 335, Legge n. 311/2004 su motivata richiesta del Comune di LA, in quanto per la microzona di Riva dei Tessali-Borgo Pineto il rapporto tra valori di mercato e valori catastali si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo alle altre microzone del territorio comunale;
l'atto adottato dall'ente territoriale per richiedere la revisione è costituito dalla delibera di GC n. 65/2008, mentre l'attivazione del processo di revisione è stato disposto con provvedimento (mai impugnato) del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 28.11.2008 prot. 81360 ; il rapporto tra valori medi di mercato, così come rilevati dall' OMI, e corrispondenti valori catastali è per tutte le altre microzone del territorio di LA pari a 1,05 – 1,34 – 1,29 ,mentre per la microzona di Riva dei Tessali è pari a 3,15; ne consegue che il c.
d. “rapporto soglia” per il villaggio turistico in questione è di 1,84, quindi superiore al valore di 1,25 che legittima l'attivazione della procedura di revisione (per le altre microzone detto “rapporto soglia” è sempre inferiore ad 1 ); i vigenti quadri tariffari, pubblicati sulla GU a seguito del DM 20.1.1990, sono stati riconosciuti legittimi sia dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 352/1993 che dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 3608/2002 e 5343/2002; l'avviso impugnato è ampiamente motivato con il puntuale richiamo alle peculiari caratteristiche ed al particolare pregio del comprensorio di Riva dei Tessali – Borgo
Pineto, che ne fanno notoriamente un luogo turistico di élite.
Su quest'ultimo punto (ampiamente trattato dalla sentenza appellata) va aggiunto che non rileva l'esistenza nella microzona di specifiche opere pubbliche ovvero che le stesse opere o servizi siano stati realizzati dall'ente territoriale o dagli stessi abitanti della microzona, dovendo invece valutarsi che le unità immobiliari della stessa microzona abbiano assunto caratteristiche tali da rendere “anomalo” (il significativo scostamento di cui parla il comma 335 cit.) il rapporto tra il valore catastale e il valore di mercato della microzona rispetto all'analogo rapporto dell'insieme delle altre microzone del territorio comunale. E il superamento dello scostamento in misura maggiore al 35% risulta ben dimostrato nell'avviso impugnato, nel quale si è anche tenuto conto del fatto che il riclassamento di cui all'art 1, comma 335, Legge n. 311/2004 ha natura, per così dire, “collettiva”, riguardando tutte le unità immobiliari che hanno evidentemente caratteristiche identiche, come ha accertato l'ufficio, e beneficiano tutte di quelle opere.
Quanto al merito della maggiore valutazione operata dall'Ufficio, ha puntualmente osservato il primo giudice che la stessa si basa sui seguenti, incontrovertibili dati di fatto : l'originario classamento di Riva dei Tessali-Borgo Pineto risaliva al periodo 1975-85 ed era quindi oltremodo datato, non più rispondente alle caratteristiche di luogo turistico di alto livello, insediato in area boschiva gelosamente ed accuratamente custodita nel rispetto del suo eco-sistema, munito di impianti sportivi, struttura alberghiera e spiagge private, nonché collegato dalla SS 106 jonica ad importanti scali aeroportuali e ferroviari.
Rispetto poi al vicino villaggio di LA AR, insistente nella microzona 3, i valori medi di mercato rilevati dall'OMI sono più che doppi, essendo pari ad E/mq 629,00 per la prima zona ed a ben E/ mq 1.865,00 per la microzona 4 di Riva di Tessali – Borgo Pineto;
gli originari valori medi catastali, pari rispettivamente ad E/mq 488,00 per LA AR e ad E/mq 592,00 per Riva dei Tessali- Borgo
Pineto non riflettevano affatto tale evidente disparità di quotazioni immobiliari;
a seguito della contestata revisione, fermo restando il valore catastale medio della microzona 3, quello della microzona 4 è stato elevato a E/mq 1.100,00, ancora largamente inferiore ai valori medi di mercato quali rilevati da una vasta serie di compravendite immobiliari, conclusesi a valori pari ad E/mq 3.680,00; in concreto, la rendita catastale attribuita all'immobile del contribuente, pari ad euro 1.131,04 determina un valore unitario di circa euro 1.203,00 al mq, che è del tutto coerente con quello delle similari villette oggetto di comparazione.
Al solo scopo di evitare superflue ripetizioni ritiene, infine, il collegio di dover richiamare le condivisibili considerazioni svolte dalla Corte di primo grado nella sentenza impugnata che contiene analitica trattazione di ogni singola censura mossa dal contribuente all'avviso opposto e riproposta in questa sede.
Le considerazioni svolte impongono il rigetto dell'appello e la conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia – Sezione XXIX di Taranto – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle entrate per questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.