Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 58
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inattualità dei valori medi OMI

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento emesso in sostituzione di uno precedentemente annullato per vizio di motivazione possa basarsi sui valori del 2004, come previsto dalla legge, poiché l'annullamento non ha riguardato il merito della controversia.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento impugnato è ampiamente motivato, con specifico riferimento alle caratteristiche dell'immobile e del comprensorio, e che la precedente sentenza di annullamento riguardava la motivazione generica del precedente avviso, non il merito.

  • Rigettato
    Deficienze dell'attività istruttoria

    La Corte conferma la correttezza della procedura di riclassamento, basata su dati oggettivi e comparazioni, e ritiene che l'ufficio abbia adeguatamente valutato gli elementi in suo possesso.

  • Rigettato
    Carenza dell'esame delle caratteristiche dell'immobile

    La Corte, richiamando la sentenza di primo grado, evidenzia come l'avviso impugnato abbia considerato le peculiari caratteristiche del comprensorio, determinando un classamento coerente con i valori di mercato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 58
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo