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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, MICELI WALTER, GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rinaldi, sito in Biella, via G. De Marchi n. 4/A; contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, contumace;
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il Controparte_1 al pagamento della somma di € 3.134,30 e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 6 novembre 2024 , come sopra rappresentato, Parte_1
conveniva in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1
riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere un docente di Scuola Superiore II grado, con attuale sede di servizio presso l' , di Controparte_2
pagina 1 di 6 aver stipulato con il convenuto a far data dal 12.10.2017 ripetuti contratti a tempo CP_1
determinato (fino al 30 giugno) per attività di docenza, prestando servizio nelle seguenti sedi e per i seguenti periodi:
- a.s. 2017/18 dal 12.10.2017 al 30.6.2018, per 262 giorni di servizio, maturando 21,83 giorni di ferie e 2 giorni di festività soppresse, per un totale di 23,83 giorni;
- a.s. 20201/21 dal 23.9.2020 al 30.6.2021, per 281 giorni di servizio, maturando 23,42 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse, per un totale di 26,42 giorni.
Proseguiva parte ricorrente precisando di essere rimasta, nei giorni in cui non si svolgevano le lezioni ma che rientravano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali), non richiedenti la presenza fisica a scuola, maturando il diritto a fruire dei giorni di ferie e festività soppresse sopra indicati, senza fruire però di alcun giorno di ferie.
Terminava parte attrice affermando di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e dunque non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni, precisando che sebbene ella non avesse chiesto di fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non l'avevano né invitata a fruirne né tantomeno informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
Parte ricorrente richiamava l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il
Dirigente Scolastico è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente
- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (così Cassazione, sezione Lavoro, ord. n. 14268 del 05.05.2022).
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Il rimaneva contumace nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo e la causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza,
pagina 2 di 6 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari va esaminato il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012, intervenendo sulla disciplina delle ferie per il personale della scuola, stabilisce ai commi da 54 a 56 quanto segue:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.2
Il comma 8 dell'art. 5 del DL 6.7.2012, n. 95, e relativa legge di conversione, prevede quindi quanto segue:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”
Dal combinato delle disposizioni sopra ricordate discende che i docenti (a tempo indeterminato e determinato) debbono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e possono fruire anche di sei giorni di ferie nel restante periodo dell'anno, laddove possano essere sostituiti;
indipendentemente dalla differenza fra giorni di ferie fruibili obbligatoriamente (nel periodo di sospensione delle lezioni) e pagina 3 di 6 facoltativamente (altri periodi) - che riguarda il regime autorizzatorio del congedo, come evidenziato in ricorso- ai soli docenti a tempo determinato spetta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni risultanti dalla sottrazione tra i giorni di ferie spettanti e quelli fruiti nel corso dell'anno, sia quelli fruibili obbligatoriamente, sia quelli fruibili in via facoltativa.
Quanto alla disciplina contrattual-collettiva, l'art. 13, commi 8, 9, del CCNL 2006-2018, applicabile anche al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 dello stesso CCNL, prevedono quanto segue:
“
8. Le ferie (…) devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
La stessa regolamentazione del regime delle ferie si trova nell'art. art. 95, comma 9, del CCNL del 18 gennaio 2024.
In tale quadro normativo, deve evidenziarsi che la Suprema Corte ha statuito, in recentissime decisioni
( ex plurimis, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024):
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.”
Il medesimo Giudice, con riferimento allo status del docente nel periodo di sospensione delle lezioni, ha precisato quanto segue ( ex plurimis, Sezione Lavoro, sentenza 29/10/2020, n. 23934):
“(…) La disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pure in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in pagina 4 di 6 presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto;
… d'altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie”.
Deve dunque concludersi affermando che il docente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, laddove non sia collocato in ferie, a seguito di apposita richiesta al Dirigente Scolastico, va considerato a disposizione dell'istituzione scolastica anche in periodi in cui non sono programmate attività connesse alla docenza ovvero deliberate dalla scuola;
laddove si tratti di docenti assunti a tempo determinato, spetta alla parte datoriale dimostrare di aver posto il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, diversamente operando il disposto dell'art. 5 comma 8 del DL n. 92 del 2012, e relativa legge di conversione, che consente la monetizzazione delle ferie e dunque la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La contumacia di parte convenuta consente di ritenere insoddisfatto l'onere di prova, gravante sul datore di lavoro, di aver informato il docente della necessità di esercitare in tempo utile il proprio diritto alle ferie, sicché la domanda va accolta;
non essendovi peraltro contestazioni in ordine alla misura della chiesta indennità e dunque al numero di giorni di ferie spettanti alla parte ricorrente e non fruiti– ed apparendo non economico un accertamento tecnico sulla misura dell'indennità stessa- il convenuto va condannato a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 3.134,30 a titolo CP_1
di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 740/2024 promossa da contro il Parte_1
pagina 5 di 6 , in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1
diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, condannando il convenuto a corrispondere a parte ricorrente la CP_1 somma di € 3.134,30 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai procuratori CP_1
costituiti, che si sono dichiarati antistatari- le spese di lite, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Rovigo, in data 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, MICELI WALTER, GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rinaldi, sito in Biella, via G. De Marchi n. 4/A; contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, contumace;
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il Controparte_1 al pagamento della somma di € 3.134,30 e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 6 novembre 2024 , come sopra rappresentato, Parte_1
conveniva in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1
riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere un docente di Scuola Superiore II grado, con attuale sede di servizio presso l' , di Controparte_2
pagina 1 di 6 aver stipulato con il convenuto a far data dal 12.10.2017 ripetuti contratti a tempo CP_1
determinato (fino al 30 giugno) per attività di docenza, prestando servizio nelle seguenti sedi e per i seguenti periodi:
- a.s. 2017/18 dal 12.10.2017 al 30.6.2018, per 262 giorni di servizio, maturando 21,83 giorni di ferie e 2 giorni di festività soppresse, per un totale di 23,83 giorni;
- a.s. 20201/21 dal 23.9.2020 al 30.6.2021, per 281 giorni di servizio, maturando 23,42 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse, per un totale di 26,42 giorni.
Proseguiva parte ricorrente precisando di essere rimasta, nei giorni in cui non si svolgevano le lezioni ma che rientravano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali), non richiedenti la presenza fisica a scuola, maturando il diritto a fruire dei giorni di ferie e festività soppresse sopra indicati, senza fruire però di alcun giorno di ferie.
Terminava parte attrice affermando di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e dunque non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni, precisando che sebbene ella non avesse chiesto di fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non l'avevano né invitata a fruirne né tantomeno informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
Parte ricorrente richiamava l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il
Dirigente Scolastico è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente
- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (così Cassazione, sezione Lavoro, ord. n. 14268 del 05.05.2022).
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Il rimaneva contumace nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo e la causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza,
pagina 2 di 6 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari va esaminato il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012, intervenendo sulla disciplina delle ferie per il personale della scuola, stabilisce ai commi da 54 a 56 quanto segue:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.2
Il comma 8 dell'art. 5 del DL 6.7.2012, n. 95, e relativa legge di conversione, prevede quindi quanto segue:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”
Dal combinato delle disposizioni sopra ricordate discende che i docenti (a tempo indeterminato e determinato) debbono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e possono fruire anche di sei giorni di ferie nel restante periodo dell'anno, laddove possano essere sostituiti;
indipendentemente dalla differenza fra giorni di ferie fruibili obbligatoriamente (nel periodo di sospensione delle lezioni) e pagina 3 di 6 facoltativamente (altri periodi) - che riguarda il regime autorizzatorio del congedo, come evidenziato in ricorso- ai soli docenti a tempo determinato spetta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni risultanti dalla sottrazione tra i giorni di ferie spettanti e quelli fruiti nel corso dell'anno, sia quelli fruibili obbligatoriamente, sia quelli fruibili in via facoltativa.
Quanto alla disciplina contrattual-collettiva, l'art. 13, commi 8, 9, del CCNL 2006-2018, applicabile anche al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 dello stesso CCNL, prevedono quanto segue:
“
8. Le ferie (…) devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
La stessa regolamentazione del regime delle ferie si trova nell'art. art. 95, comma 9, del CCNL del 18 gennaio 2024.
In tale quadro normativo, deve evidenziarsi che la Suprema Corte ha statuito, in recentissime decisioni
( ex plurimis, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024):
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.”
Il medesimo Giudice, con riferimento allo status del docente nel periodo di sospensione delle lezioni, ha precisato quanto segue ( ex plurimis, Sezione Lavoro, sentenza 29/10/2020, n. 23934):
“(…) La disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pure in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in pagina 4 di 6 presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto;
… d'altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie”.
Deve dunque concludersi affermando che il docente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, laddove non sia collocato in ferie, a seguito di apposita richiesta al Dirigente Scolastico, va considerato a disposizione dell'istituzione scolastica anche in periodi in cui non sono programmate attività connesse alla docenza ovvero deliberate dalla scuola;
laddove si tratti di docenti assunti a tempo determinato, spetta alla parte datoriale dimostrare di aver posto il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, diversamente operando il disposto dell'art. 5 comma 8 del DL n. 92 del 2012, e relativa legge di conversione, che consente la monetizzazione delle ferie e dunque la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La contumacia di parte convenuta consente di ritenere insoddisfatto l'onere di prova, gravante sul datore di lavoro, di aver informato il docente della necessità di esercitare in tempo utile il proprio diritto alle ferie, sicché la domanda va accolta;
non essendovi peraltro contestazioni in ordine alla misura della chiesta indennità e dunque al numero di giorni di ferie spettanti alla parte ricorrente e non fruiti– ed apparendo non economico un accertamento tecnico sulla misura dell'indennità stessa- il convenuto va condannato a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 3.134,30 a titolo CP_1
di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 740/2024 promossa da contro il Parte_1
pagina 5 di 6 , in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1
diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, condannando il convenuto a corrispondere a parte ricorrente la CP_1 somma di € 3.134,30 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai procuratori CP_1
costituiti, che si sono dichiarati antistatari- le spese di lite, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Rovigo, in data 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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