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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 885/2022 R.G.L. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e Parte_1 difeso dall'avv. Loredana Alcamo
e
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio, Dario Adornato, Angela Fazio e Angelo
Labrini
appellato e
(CF: ), nato il [...] a [...] CP_2 CodiceFiscale_1
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro di Reggio Calabria, proponeva opposizione CP_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000801265000 notificata il 3.11.2021 in relazione ai seguenti atti:
- avviso di addebito n. 39420130000706285000, notificato il 18.04.2013 e recante un ammontare pari ad euro 5.076,77;
- avviso di addebito n. 39420130001847458000, notificato il 21.11.2013 e recante un ammontare pari ad euro 2.561,12;
- avviso di addebito n. 39420140000141089000, notificato il 22.05.2014 e recante un ammontare pari ad euro 7.852,44;
- avviso di addebito n. 39420140003067559000, notificato il 28.10.2014 e recante un ammontare pari ad euro 4.608,10;
- avviso di addebito n. 39420150003535774000, notificato il 04.02.2016 e recante un ammontare pari ad euro 10.152,69, tutti dovuti a titolo di omesso versamento di contributi IVS OTD, articolando i seguenti motivi:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per omessa notifica degli atti sottesi alla pretesa creditoria;
2) Nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito azionato. CP_ Il Giudice di prime cure, nella resistenza dell' e dell' accoglieva parzialmente il ricorso, CP_3 ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento agli avvisi di addebito n.
39420130000706285000, 39420130001847458000, 39420140003067559000,
39420150003535774000, con conseguente annullamento parziale dell'intimazione di pagamento.
Proponeva appello l' , per i motivi di seguito esplicitati. Parte_2
Si costituiva l' mentre rimaneva contumace il sig. . CP_1 CP_2
Sono state depositate note nel termine del 11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Motivi della decisione
L censura la sentenza di primo grado limitatamente all'avviso Parte_2 di addebito n. 39420150003535774000, per un ammontare pari ad € 10.152,69, in quanto in relazione da esso non sarebbero decorsi i termini prescrizionali: lo stesso era stato notificato in data
04.02.2016 e successivamente era stato notificato l'avviso di intimazione n.09420199010911316000, che produce e di cui chiede l'acquisizione, fondato tra gli altri sul CP_3
medesimo avviso di addebito.,
L'appellante, rileva che, in ogni caso, il carico contributivo portato dall'avviso di addebito n.
39420150003535774000, notificato il 4.02.2016 non sarebbe prescritto, anche in assenza di atti interruttivi, per la normativa relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 poiche l'art. 68 del DL 18/2021, poi ripreso dall'art. 4 del DL 41/2021 ( c.d Decreto Sostegni), ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione degli atti impositivi di . Parte_2
L' , nel costituirsi nel presente giudizio, aderisce all'eccezioni sollevata dal Concessionario CP_1
evidenziando che nel calcolo dei termini di prescrizione deve tenersi conto della normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19, richiamando altresì la Circolare 10 CP_1
agosto 2021, n. 126.
L'appello è fondato sulla base della ragione più liquida.
Dato per accertata -per omessa impugnazione del relativo capo della sentenza- la notifica dell'avviso di addebito in data il 04.02.2016, il periodo successivo entro cui andava a scadere il quinquennio è interessato dalla normativa covid.
Ai sensi dell' art. 68 D.L. 18/2020 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione opera dunque dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione incide evidentemente anche sui termini di prescrizione che rimangono sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'appello va, di conseguenza, accolto e l'originario ricorso in relazione all'avviso di addebito n.
39420150003535774000. va rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione.
Le spese di lite del doppio grado vanno compensate attesa la normativa emergenziale che ha inciso sul decorso della prescrizione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_3 CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 176/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata CP_2 in data 12.10.2022, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, rigetta l'originario ricorso in relazione all'avviso di addebito n.
39420150003535774000.
Compensa le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 885/2022 R.G.L. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e Parte_1 difeso dall'avv. Loredana Alcamo
e
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio, Dario Adornato, Angela Fazio e Angelo
Labrini
appellato e
(CF: ), nato il [...] a [...] CP_2 CodiceFiscale_1
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro di Reggio Calabria, proponeva opposizione CP_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000801265000 notificata il 3.11.2021 in relazione ai seguenti atti:
- avviso di addebito n. 39420130000706285000, notificato il 18.04.2013 e recante un ammontare pari ad euro 5.076,77;
- avviso di addebito n. 39420130001847458000, notificato il 21.11.2013 e recante un ammontare pari ad euro 2.561,12;
- avviso di addebito n. 39420140000141089000, notificato il 22.05.2014 e recante un ammontare pari ad euro 7.852,44;
- avviso di addebito n. 39420140003067559000, notificato il 28.10.2014 e recante un ammontare pari ad euro 4.608,10;
- avviso di addebito n. 39420150003535774000, notificato il 04.02.2016 e recante un ammontare pari ad euro 10.152,69, tutti dovuti a titolo di omesso versamento di contributi IVS OTD, articolando i seguenti motivi:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per omessa notifica degli atti sottesi alla pretesa creditoria;
2) Nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito azionato. CP_ Il Giudice di prime cure, nella resistenza dell' e dell' accoglieva parzialmente il ricorso, CP_3 ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento agli avvisi di addebito n.
39420130000706285000, 39420130001847458000, 39420140003067559000,
39420150003535774000, con conseguente annullamento parziale dell'intimazione di pagamento.
Proponeva appello l' , per i motivi di seguito esplicitati. Parte_2
Si costituiva l' mentre rimaneva contumace il sig. . CP_1 CP_2
Sono state depositate note nel termine del 11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Motivi della decisione
L censura la sentenza di primo grado limitatamente all'avviso Parte_2 di addebito n. 39420150003535774000, per un ammontare pari ad € 10.152,69, in quanto in relazione da esso non sarebbero decorsi i termini prescrizionali: lo stesso era stato notificato in data
04.02.2016 e successivamente era stato notificato l'avviso di intimazione n.09420199010911316000, che produce e di cui chiede l'acquisizione, fondato tra gli altri sul CP_3
medesimo avviso di addebito.,
L'appellante, rileva che, in ogni caso, il carico contributivo portato dall'avviso di addebito n.
39420150003535774000, notificato il 4.02.2016 non sarebbe prescritto, anche in assenza di atti interruttivi, per la normativa relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 poiche l'art. 68 del DL 18/2021, poi ripreso dall'art. 4 del DL 41/2021 ( c.d Decreto Sostegni), ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione degli atti impositivi di . Parte_2
L' , nel costituirsi nel presente giudizio, aderisce all'eccezioni sollevata dal Concessionario CP_1
evidenziando che nel calcolo dei termini di prescrizione deve tenersi conto della normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19, richiamando altresì la Circolare 10 CP_1
agosto 2021, n. 126.
L'appello è fondato sulla base della ragione più liquida.
Dato per accertata -per omessa impugnazione del relativo capo della sentenza- la notifica dell'avviso di addebito in data il 04.02.2016, il periodo successivo entro cui andava a scadere il quinquennio è interessato dalla normativa covid.
Ai sensi dell' art. 68 D.L. 18/2020 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione opera dunque dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione incide evidentemente anche sui termini di prescrizione che rimangono sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'appello va, di conseguenza, accolto e l'originario ricorso in relazione all'avviso di addebito n.
39420150003535774000. va rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione.
Le spese di lite del doppio grado vanno compensate attesa la normativa emergenziale che ha inciso sul decorso della prescrizione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_3 CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 176/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata CP_2 in data 12.10.2022, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, rigetta l'originario ricorso in relazione all'avviso di addebito n.
39420150003535774000.
Compensa le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott. Marialuisa Crucitti)