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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 42579/2024 avente ad oggetto: appalto
TRA
sito in Garbagnate Milanese alla via Parte_1
Europa n. 7 ( , in persona del suo amministratore p.t., rappr.to e P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Carlo Bossi e Giovanna Genna del Foro di Milano
ATTORE
E
( , in persona del suo l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Milano alla via Angelo Emo n. 10 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 9.4.2025, l'attore, riportandosi alle conclusioni rese nell'atto di citazione, così concludeva:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale:
• Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione ex art. 1453 c.c. dei tre contratti di appalto conclusi in data 9 giugno 2023 con la società
[...]
e di cui ai docc. nn. 7, 7.1, 8 e 9 aventi rispettivamente ad CP_1 oggetto (i) l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l'efficientamento energetico dello stabile sito in Garbagnate Milanese Via Europa n. 7, da eseguirsi con gli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 D.L.
34/2020, ovvero secondo il c.d. Superbonus 110%, (ii) la realizzazione di opere edili su parti comuni e private dell'edificio da eseguirsi con gli incentivi fiscali Bonus ristrutturazione 50%, per inadempimento dell'appaltatrice e per l'effetto
• Condannare la convenuta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1458 c.c. e 2033 c.c., alla restituzione della somma di euro 283.936,71
1 (duecentoottantatremila- novecentotrentasei/71) ricevuta quale acconto per i lavori da eseguire in forza dei tre contratti di appalto stipulati in data
9.06.2023, rimasti inadempiuti;
in via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi con riserva di articolare i capitoli di prova, di indicare testi e produrre documenti nei termini di legge ed all'esito delle eventuali difese di controparte, Ai sensi dell'Art. 14 D.P.R. n. 115/2002 i difensori dichiarano che il valore della presente causa, è pari ad euro 283.936,71 e che pertanto l'importo versato a titolo di contributo unificato è di Euro 1.214,00. In ogni caso
• Condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 28/2010, al pagamento a favore dell'attrice di una somma pari al massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ovvero a quella inferiore somma, equitativamente determinata;
• Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Controparte_2
in sintesi, deduceva: a) che, in data 9.6.2023, aveva
[...] stipulato con la (già tre contratti d'appalto Controparte_1 CP_3 aventi ad oggetto rispettivamente lavori di efficientamento energetico incentivabili con il cd. superbonus 110%, la realizzazione di opere edili su parti comuni incentivabili con il cd. bonus 50% e la realizzazione di opere edili su parti privati anch'esse incentivabili con il cd. bonus 50%; b) che, tuttavia, l'appaltatrice, pur avendo ricevuto la formale consegna del relativo cantiere in data 20.12.2023, non aveva neppure avviato l'esecuzione delle opere e ciò nonostante la stessa avesse già ricevuto da esso attore, in gran parte prima della consegna del cantiere ed in altra parte in data 22.1.2024, acconti per il complessivo importo di € 283.936,71; c) che tale condotta di grave inadempimento, certamente idonea a fondare la risoluzione dei contratti, era stata già contestata alla con missiva del 28.3.2024, con la CP_1 quale era stata altresì richiesta la restituzione degli acconti versati;
d) che tale missiva non aveva, tuttavia, sortito alcun effetto;
e) che, a seguito di tanto, esso attore aveva avviato un procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione – procedimento nel quale, tuttavia, la neppure era CP_1 comparsa.
Il condominio “ proponeva, pertanto, nei confronti della Parte_1 CP_1
le domande di cui alle conclusioni sopra riportate.
[...]
La , pur regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
Ciò premesso, le domande attoree di risoluzione contrattuale e di restituzione sono fondate e vanno, pertanto, accolte.
Ed, invero, a fronte della rituale allegazione da parte del attore di Parte_1 una condotta di totale inadempimento dei contratti intercorsi tra le parti, concretatasi nel mancato avvio dei lavori pur a fronte della ricezione (sul
2 punto si tornerà in appresso) dei previsti acconti nonché in un sostanziale abbandono del cantiere pur formalmente ricevuto in consegna, la , CP_1 sulla quale gravava l'onere della prova del proprio adempimento, alcuna prova ha offerto al processo, avendo optato per la contumacia.
Trattandosi, come detto, in relazione a tutti e tre i contratti inter partes, di una condotta di inadempimento totale, alcun dubbio può, poi, sorgere circa la gravità della stessa e la conseguente sussistenza dei presupposti dell'invocata risoluzione contrattuale.
I contratti per i quali è lite vanno, dunque, risolti per grave inadempimento della Controparte_1
A seguito della pronunciata risoluzione dei contratti, compete, poi, al condominio la restituzione degli acconti corrisposti all'appaltatrice, il cui effettivo versamento, per il complessivo importo di € 283.936,71, è provato documentalmente a mezzo degli estratti di conto corrente bancario e delle distinte di bonifico versate in atti dall'attore.
La va, pertanto, condannata alla restituzione, in favore del Controparte_1
attore, dell'anzidetta somma di € 283.936,71 – somma che, Parte_1 peraltro, non va maggiorata di interessi con riferimento al tempo anteriore al deposito della presente sentenza, non avendo il condominio formulato alcuna domanda di corresponsione di interessi moratori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed all'andamento concreto del giudizio dipanatosi in una sola udienza senza alcuna attività istruttoria.
Va, infine, respinta la domanda di condanna avanzata dal attore in Parte_1 relazione al disposto dell'art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010.
Premesso, infatti, che la condanna di cui al terzo comma dell'art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010 può essere pronunciata solo nei “Nei casi di cui al” precedente “comma 2” e cioè “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità” della domanda giudiziale, deve osservarsi che l'appalto (differentemente dal contratto d'opera) non rientra tra le materie in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, l'esperimento del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede:
1. dichiara risolti i contratti inter partes oggetto di causa per grave inadempimento della Controparte_1
2. condanna la alla restituzione, in favore del condominio Controparte_1
“ sito in Garbagnate Milanese alla via Europa n. 7, della Parte_1 somma di € 283.936,71;
3 3. condanna la al rimborso, in favore del condominio “ Controparte_1 [...]
sito in Garbagnate Milanese alla via Europa n. 7, delle spese di Pt_1 lite, liquidate in € 1.241,00 per esborsi ed € 10.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
4. rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 12 bis, terzo comma, del D.Lgs. 28/2010 proposta dall'attore. Così deciso in Milano addì 10.4.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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