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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8947 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13139/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice ER LL esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice
ER LL
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER LL, all'esito dell'udienza del 20 novembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13139/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Wanda Parte_1 C.F._1
Mezzena, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Alfonso Lamarmora n. 33, presso il difensore ricorrente/opponente contro
● (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Falconieri e Paolo Garavaglia, elettivamente P.IVA_1
Con domiciliata in Milano, al corso Italia n. 52, presso l'Avvocatura di convenuto/opposto
In punto: opposizione a sanzione amministrativa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31-03-2025 il sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1
documento ingiuntivo aggregato prot. n. 0062800/24, emesso in data 02-04-2024 da A.T.S. della Città
Metropolitana di Milano e notificato in data 13-03-2025, impugnando sia l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, con la quale si ordinava e ingiungeva al ricorrente di versare l'importo di euro 234,80 a titolo di sanzione amministrativa per indebita fruizione dell'esenzione dal ticket sanitario per motivi di reddito, sia l'ingiunzione di pagamento, con la quale si ingiungeva pagina 2 di 6 all'opponente di versare l'importo di euro 790,30 a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria per gli anni 2015/2016/2017.
L'opponente chiedeva, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento avversato ovvero, in via subordinata, la condanna al pagamento della sola sanzione amministrativa di euro 234,80, deducendo (i) di essere da diversi anni affetto da diabete mellito, (ii) di essere titolare dell'esenzione da visite ed esami 013.250 per detta patologia, con validità illimitata e (iii) di essere titolare di ulteriore esenzione 0.48 per patologie neoplastiche a far tempo dal 24-01-2025.
Con decreto del 14-05-2025 il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'11-07-
2025, riservando sull'istanza di sospensione del provvedimento avversato all'esito della costituzione della convenuta.
In data 01-07-2025 si costituiva in giudizio ATS della , chiedendo il Controparte_2
rigetto della domanda proposta dall'opponente, allegando quanto segue: Con
- il documento avversato è fondato sul verbale di accertamento del 28-09-2021, con il quale ha contestato al sig. che la sua posizione reddituale per gli anni 2014-2015-2016- non Parte_1
coincideva con quella autocertificata, risultando sopra soglia di esenzione (E01-E05);
- è irrilevante il possesso di esenzione per patologia, considerato che i documenti prodotti sono privi di data e che l'esenzione riguarderebbe solo alcune visite/esami, connessi con la patologia dichiarata.
All'esito dell'udienza del 11-07-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento avversato e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 11-11-2025 per la discussione, ove le parti precisavano le rispettive conclusioni.
La causa perveniva, quindi, all'udienza del 20-11-2025 per la pronuncia della sentenza.
A tale udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa, come da sentenza pronunciata e depositata in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
2.1. Appare utile ricordare che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa (con riferimento all'ordinanza di ingiunzione) si configura alla stregua di un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e che l'Amministrazione, dal punto di vista sostanziale, viene a rivestire la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta). Quindi, sulla Pubblica Amministrazione incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici pagina 3 di 6 incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. n.
1921/2019)
2.2. Ciò posto, giova richiamare brevemente la normativa di riferimento.
L'art. 8, comma 16, L. n. 537/1993, per come sostituito dall'art. 1, comma 3, L. 724/1994 e modificato dall'art. 2, comma 15, L. n. 549/1995, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni “ (corrispondenti a euro
36.151,98).
Con decreto del 11-12-2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che “Ai fini del controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti comunicati dalle Aziende sanitarie locali e dalle regioni al Sistema tessera sanitaria (…), l' CP_3
rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'accesso in lettura alle informazioni contenute in
[...]
uno specifico archivio separato dall'Anagrafe tributaria concernenti il reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98 di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537; in relazione ai nuclei familiari con reddito complessivo superiore al predetto valore e' esclusivamente indicato tale elemento informativo.”
Infine, l'art. 316 ter c.p. prevede che “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (…) Quando la somma indebitamente percepita è pari
o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
2.3. Ciò posto, si evidenzia che oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
avverso il documento ingiuntivo aggregato n. prot. 0062800 con cui A.T.S. della Città
[...]
pagina 4 di 6 gli ordinava il pagamento della somma di euro 234,80 a titolo di sanzione Controparte_1
amministrativa pecuniaria per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato mediante false dichiarazioni e della somma di euro 790,30 a titolo di rimborso delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket).
La vicenda trae origine, in particolare, dalla verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi del D.M. 11-12-2009, tramite il supporto
Tessera Sanitaria.
A seguito di detto accertamento emergeva che
Pertanto, risultava che l'opponente, per le annualità 2014-2015-2016, aveva beneficiato dell'esenzione di ticket sanitari per la complessiva somma di euro 730,70, accertata e contestata con verbale del 28-09-2021, ai sensi dell'art. 316 ter, comma 2, c.p., con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la condotta e contestuale recupero delle somme dovute a titolo di compartecipazione nella spesa sanitaria priva di esenzione.
Parte opponente non ha contestato il superamento della soglia reddituale, ma ha eccepito di essere titolare di altre esenzioni di natura patologica - diabete mellito con validità illimitata (013.250) e patologie neoplastiche (0.48) dal 24-01-2025 - contestando, quindi, la sussistenza delle violazioni Con addebitate e la debenza delle somme richieste da
La censura non è fondata.
Pur avendo affermato di essere titolare di esenzione per patologia, in particolare per essere affetto da diabete mellito, il sig. ha omesso di allegare la documentazione a sostegno della tesi Parte_1
difensiva prospettata, cioè il tesserino di esenzione, a conferma sia della titolarità dell'esenzione, sia della relativa decorrenza. Sul punto, si evidenzia che, ai sensi del D.M. 279/2011 e del DPCM 12-01-
2017, l'esenzione dal ticket per patologie rare o croniche è subordinata alla preventiva certificazione della patologia da parte di una struttura sanitaria pubblica e al conseguente rilascio del tesserino di esenzione da parte dell'azienda sanitaria locale competente. Tale beneficio non decorre dalla mera diagnosi della malattia, né dalla sua insorgenza, bensì dalla data di rilascio del tesserino, che pagina 5 di 6 costituisce il presupposto formale e sostanziale per l'accesso al regime agevolato.
Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato né la documentazione attestante la malattia indicata, né il tesserino di esenzione, non risultando idoneo a fornire la prova richiesta il mero elenco degli esami conseguenti a tale beneficio.
L'opponente ha, quindi, usufruito dell'esenzione negli anni 2015-2016-2017 in assenza sia del relativo requisito reddituale, sia del tesserino per patologia, che, per quanto attiene alla patologia neoplastica
è stato rilasciato solo nel 2025 e per quanto attiene al diabete mellito non vi è evidenza in atti.
Dunque, non è stata fornita la prova di una esenzione o perlomeno di una richiesta di esenzione antecedente alla fruizione delle prestazioni, né di un eventuale ritardo imputabile alla p.a. nel rilascio del beneficio. Nel consegue che, al momento del godimento, l'opponente non era titolare un valido titolo abilitativo e, pertanto, le prestazioni erogate in esenzione devono considerarsi indebitamente godute, con conseguente legittimità dell'intero documento aggregato, sia con riferimento all'ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa per indebita fruizione dell'esenzione dal ticket sanitario per motivi di reddito, sia con riferimento all'ingiunzione di pagamento della somma dovuta a tiolo di compartecipazione alla spesa sanitaria.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del documento avversato.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che possano essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e della natura socio-sanitaria delle prestazioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il documento ingiuntivo aggregato prot. n. Parte_1
0062800/24, emesso in data 02-04-2024 da A.T.S. della Città Metropolitana di Milano e notificato in data 13-03-2025, confermando integralmente il provvedimento avversato;
2. spese di lite integralmente compensate.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice
ER LL
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice ER LL esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice
ER LL
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER LL, all'esito dell'udienza del 20 novembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13139/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Wanda Parte_1 C.F._1
Mezzena, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Alfonso Lamarmora n. 33, presso il difensore ricorrente/opponente contro
● (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Falconieri e Paolo Garavaglia, elettivamente P.IVA_1
Con domiciliata in Milano, al corso Italia n. 52, presso l'Avvocatura di convenuto/opposto
In punto: opposizione a sanzione amministrativa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31-03-2025 il sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1
documento ingiuntivo aggregato prot. n. 0062800/24, emesso in data 02-04-2024 da A.T.S. della Città
Metropolitana di Milano e notificato in data 13-03-2025, impugnando sia l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, con la quale si ordinava e ingiungeva al ricorrente di versare l'importo di euro 234,80 a titolo di sanzione amministrativa per indebita fruizione dell'esenzione dal ticket sanitario per motivi di reddito, sia l'ingiunzione di pagamento, con la quale si ingiungeva pagina 2 di 6 all'opponente di versare l'importo di euro 790,30 a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria per gli anni 2015/2016/2017.
L'opponente chiedeva, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento avversato ovvero, in via subordinata, la condanna al pagamento della sola sanzione amministrativa di euro 234,80, deducendo (i) di essere da diversi anni affetto da diabete mellito, (ii) di essere titolare dell'esenzione da visite ed esami 013.250 per detta patologia, con validità illimitata e (iii) di essere titolare di ulteriore esenzione 0.48 per patologie neoplastiche a far tempo dal 24-01-2025.
Con decreto del 14-05-2025 il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'11-07-
2025, riservando sull'istanza di sospensione del provvedimento avversato all'esito della costituzione della convenuta.
In data 01-07-2025 si costituiva in giudizio ATS della , chiedendo il Controparte_2
rigetto della domanda proposta dall'opponente, allegando quanto segue: Con
- il documento avversato è fondato sul verbale di accertamento del 28-09-2021, con il quale ha contestato al sig. che la sua posizione reddituale per gli anni 2014-2015-2016- non Parte_1
coincideva con quella autocertificata, risultando sopra soglia di esenzione (E01-E05);
- è irrilevante il possesso di esenzione per patologia, considerato che i documenti prodotti sono privi di data e che l'esenzione riguarderebbe solo alcune visite/esami, connessi con la patologia dichiarata.
All'esito dell'udienza del 11-07-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento avversato e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 11-11-2025 per la discussione, ove le parti precisavano le rispettive conclusioni.
La causa perveniva, quindi, all'udienza del 20-11-2025 per la pronuncia della sentenza.
A tale udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa, come da sentenza pronunciata e depositata in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
2.1. Appare utile ricordare che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa (con riferimento all'ordinanza di ingiunzione) si configura alla stregua di un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e che l'Amministrazione, dal punto di vista sostanziale, viene a rivestire la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta). Quindi, sulla Pubblica Amministrazione incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici pagina 3 di 6 incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. n.
1921/2019)
2.2. Ciò posto, giova richiamare brevemente la normativa di riferimento.
L'art. 8, comma 16, L. n. 537/1993, per come sostituito dall'art. 1, comma 3, L. 724/1994 e modificato dall'art. 2, comma 15, L. n. 549/1995, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni “ (corrispondenti a euro
36.151,98).
Con decreto del 11-12-2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che “Ai fini del controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti comunicati dalle Aziende sanitarie locali e dalle regioni al Sistema tessera sanitaria (…), l' CP_3
rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'accesso in lettura alle informazioni contenute in
[...]
uno specifico archivio separato dall'Anagrafe tributaria concernenti il reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98 di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537; in relazione ai nuclei familiari con reddito complessivo superiore al predetto valore e' esclusivamente indicato tale elemento informativo.”
Infine, l'art. 316 ter c.p. prevede che “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (…) Quando la somma indebitamente percepita è pari
o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
2.3. Ciò posto, si evidenzia che oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
avverso il documento ingiuntivo aggregato n. prot. 0062800 con cui A.T.S. della Città
[...]
pagina 4 di 6 gli ordinava il pagamento della somma di euro 234,80 a titolo di sanzione Controparte_1
amministrativa pecuniaria per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato mediante false dichiarazioni e della somma di euro 790,30 a titolo di rimborso delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket).
La vicenda trae origine, in particolare, dalla verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi del D.M. 11-12-2009, tramite il supporto
Tessera Sanitaria.
A seguito di detto accertamento emergeva che
Pertanto, risultava che l'opponente, per le annualità 2014-2015-2016, aveva beneficiato dell'esenzione di ticket sanitari per la complessiva somma di euro 730,70, accertata e contestata con verbale del 28-09-2021, ai sensi dell'art. 316 ter, comma 2, c.p., con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la condotta e contestuale recupero delle somme dovute a titolo di compartecipazione nella spesa sanitaria priva di esenzione.
Parte opponente non ha contestato il superamento della soglia reddituale, ma ha eccepito di essere titolare di altre esenzioni di natura patologica - diabete mellito con validità illimitata (013.250) e patologie neoplastiche (0.48) dal 24-01-2025 - contestando, quindi, la sussistenza delle violazioni Con addebitate e la debenza delle somme richieste da
La censura non è fondata.
Pur avendo affermato di essere titolare di esenzione per patologia, in particolare per essere affetto da diabete mellito, il sig. ha omesso di allegare la documentazione a sostegno della tesi Parte_1
difensiva prospettata, cioè il tesserino di esenzione, a conferma sia della titolarità dell'esenzione, sia della relativa decorrenza. Sul punto, si evidenzia che, ai sensi del D.M. 279/2011 e del DPCM 12-01-
2017, l'esenzione dal ticket per patologie rare o croniche è subordinata alla preventiva certificazione della patologia da parte di una struttura sanitaria pubblica e al conseguente rilascio del tesserino di esenzione da parte dell'azienda sanitaria locale competente. Tale beneficio non decorre dalla mera diagnosi della malattia, né dalla sua insorgenza, bensì dalla data di rilascio del tesserino, che pagina 5 di 6 costituisce il presupposto formale e sostanziale per l'accesso al regime agevolato.
Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato né la documentazione attestante la malattia indicata, né il tesserino di esenzione, non risultando idoneo a fornire la prova richiesta il mero elenco degli esami conseguenti a tale beneficio.
L'opponente ha, quindi, usufruito dell'esenzione negli anni 2015-2016-2017 in assenza sia del relativo requisito reddituale, sia del tesserino per patologia, che, per quanto attiene alla patologia neoplastica
è stato rilasciato solo nel 2025 e per quanto attiene al diabete mellito non vi è evidenza in atti.
Dunque, non è stata fornita la prova di una esenzione o perlomeno di una richiesta di esenzione antecedente alla fruizione delle prestazioni, né di un eventuale ritardo imputabile alla p.a. nel rilascio del beneficio. Nel consegue che, al momento del godimento, l'opponente non era titolare un valido titolo abilitativo e, pertanto, le prestazioni erogate in esenzione devono considerarsi indebitamente godute, con conseguente legittimità dell'intero documento aggregato, sia con riferimento all'ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa per indebita fruizione dell'esenzione dal ticket sanitario per motivi di reddito, sia con riferimento all'ingiunzione di pagamento della somma dovuta a tiolo di compartecipazione alla spesa sanitaria.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del documento avversato.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che possano essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e della natura socio-sanitaria delle prestazioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il documento ingiuntivo aggregato prot. n. Parte_1
0062800/24, emesso in data 02-04-2024 da A.T.S. della Città Metropolitana di Milano e notificato in data 13-03-2025, confermando integralmente il provvedimento avversato;
2. spese di lite integralmente compensate.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice
ER LL
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