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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 08/11/2024, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza dell' 8/11/2024 nella causa RG n. 319/2023 promossa da
, , assistito dall'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente COro
, , assistito dalla dr.ssa COroparte_1 P.IVA_1
MOTISI GIUSEPPINA
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, deducendo di avere prestato servizio -come collaboratore scolastico- alle dipendenze del , in forza di plurimi contratti a tempo determinato, si è rivolto al Tribunale di Biella, in CP_1 funzione di giudice del lavoro formulando le seguenti domande:
1- condanna del convenuto a pagare in suo favore quanto spettante a titolo di CP_1 compenso individuale accessorio in relazione all'a.s. 2021/2022; CO
2- condanna del al risarcimento del danno derivante dalla sua mancata convocazione per la stipulazione dei contratti a termine, per l'a.s. 2020/2021; CO Il , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza dell'8.11.2024 e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
1.Sulla domanda di condanna al pagamento del CIA in relazione all'a.s. 2021/2022.
Non è contestato che il ricorrente abbia lavorato, nell'a.s. di cui si discorre, alle dipendenze del CO
, in forza dei contratti di cui al ricorso (cfr. doc. 1 fasc. ric.). Occorre pertanto verificare se la mancata corresponsione del CIA -nel periodo oggetto di causa- rappresenti o meno un inadempimento datoriale, alla luce del principio eurounitario di non discriminazione invocato dal ricorrente.
La domanda della parte ricorrente è fondata e può essere accolta, sulla base delle condivisibili ragioni esposte nella sentenza 619/2020 pronunciata dal Tribunale di Torino in fattispecie analoga, le cui motivazioni sono qui da intendersi richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e di seguito trascritte:
<<- l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della
1 liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
- si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
- il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
- il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
- è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
- il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
- non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal che corrisponde il CIA – oltre CP_3 che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato>>.
Il diritto azionato deve essere dunque riconosciuto alla parte ricorrente.
Venendo alla determinazione del quantum, l'importo proposto dalla parte attrice può essere posto CO alla base della decisione, stante l'assenza di contestazioni sul punto da parte del .
Il deve essere dunque condannato a pagare al ricorrente, a titolo di CIA, per l'a.s. CP_1
2021/2022, l'importo di euro 578,79 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2.Sulla domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dalla mancata convocazione alla stipulazione dei contratti a termine per l'a.s. 2020/2021.
2 Il ricorrente, in secondo luogo, ha formulato la domanda dianzi indicata, allegando le seguenti circostanze:
-di essere già iscritto nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia del personale ATA, di avere presentato domanda di conferma/aggiornamento per il triennio 2017/2019 e di essersi collocato utilmente, come CS, nella relativa graduatoria, con punteggio di 7,8;
-che in data 12.9.20, l'istituto Sella di Biella aveva pubblicato, sul proprio sito web, nota contenente il calendario delle operazioni di nomina da graduatorie di istituto, per il profilo di CS, per la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 20/21;
-che in tale nota era stato precisato che le operazioni di nomina avrebbero avuto luogo il 14.9.20
(con possibilità di delega al DS, sino alle h. 23,59 del 13.9.20) e che vi sarebbero stati 10 turni dalle h. 14,30 per gli aspiranti da punti 9 a 8,52 a scalare sino alle ore 19, per gli aspiranti con punti 6;
-che soltanto in data 14.9.20 anche l aveva pubblicato la predetta nota COroparte_4 sul proprio sito web;
-di non avere ricevuto alcuna mail di convocazione alle predette operazioni di nomina;
-che il 18.9.20 veniva comunicato il calendario delle operazioni di nomina a CS da graduatorie di istituto per posti covid e supplenze brevi, con primo turno il 22.9.20 per gli aspiranti in graduatoria con punteggio da punti 6,40 a punti 6,25;
-di avere appreso “aliunde” ed in ritardo della convocazione del 14.9.20 e di avere pertanto delegato il DS per l'accettazione del contratto nell'ambito delle operazioni del 22.9.20;
-che, tuttavia, nessuna supplenza gli era stata assegnata, in quanto “ritenuto scaduto il termine per eventuale accettazione” per la convocazione del 12.9.20;
-che personale con minor punteggio del suo è stato destinatario di supplenze annuali. CO Il ricorrente, ciò premesso, ha sostenuto che il si sia reso inadempiente agli obblighi derivanti dalle disposizioni ministeriali (DM 59/2008 e 640/2017), le quali individuano le corrette procedure per il conferimento degli incarichi (tra cui il rispetto di un preavviso tra la proposta di assunzione e la data della convocazione e la necessità della convocazione personale dell'aspirante tramite e mail): egli ha, in sintesi, sostenuto che il Mim, in violazione della normativa anzidetta, non ha provveduto a comunicargli via mail la convocazione per il conferimento delle supplenze, in tal modo impedendogli di partecipare alle relative operazioni e di stipulare il contratto a termine. CO Egli ha quindi affermato che l'inadempimento posto in essere dal gli abbia causato un danno economico, posto che, da un lato, egli non ha concluso alcun contratto di lavoro nel corso dell'a.s.
20/21 e, dall'altro lato, come visto, che taluni aspiranti con punteggio inferiore al suo hanno conseguito supplenze annuali (e dunque maggior punteggio per il futuro).
Ha assunto, dunque, le seguenti conclusioni: “Accertare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati - nonché l'illegittimità di ogni altro atto connesso, e tutti i provvedimenti con cui il dirigente dell'
[...]
e/o Dirigente Scolastico del CP_5 COroparte_6 [...]
, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per COroparte_7 l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nelle graduatorie suddette con punteggio inferiore a 7,8, - e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente, compresi gli atti interni e provvedere alla nomina con immediata stipula di contratto individuale di lavoro in favore di (Cod. Fisc. Parte_1
), nato a [...] il [...] inserito nelle graduatorie di Istituto per il profilo C.F._1 professionale Collaboratore Scolastico con punti 7,8. - condannarsi le amministrazioni convenute alla stipula dei contratti a cui aveva diritto in base al punteggio posseduto, e per l'effetto al riconoscimento del punteggio pari a 6 punti e al conseguente risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito laddove avesse stipulato il contratto”.
Le circostanze allegate dal ricorrente non sono state contestate dal (e risultano, in ogni CP_1 caso dalla documentazione prodotta, vd. docc. 5, 6, 7, 10, 11 fasc. ric), il quale ha difeso la correttezza del proprio operato, rilevando che: a) l'Istituto scolastico Sella era stato designato come scuola-polo, incaricata della gestione e dell'organizzazione della operazioni di nomina e, in tale veste, aveva precisato che l'avviso pubblicato sul proprio sito aveva “valore di notifica ufficiale di convocazione alle operazioni di reclutamento a tempo determinato punto non saranno effettuate
3 convocazioni ai singoli aspiranti”, tenuto anche conto dell'elevato numero di candidati;
b) la norma richiamata dal ricorrente (art. 11 DM 640/17) non sarebbe applicabile al caso di specie, riguardando la diversa ipotesi delle “operazioni di nomina che vengono effettuate in autonomia da ciascuna istituzione scolastica nel corso dell'a.s.”.
Ebbene, la domanda del ricorrente è fondata: si richiamano sul punto e si trascrivono, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni espresse dal Tribunale di Biella, sent. 146/2023, dr.ssa M. Cerizza, in una fattispecie sovrapponibile alla presente, in cui sono state esaminate tutte le questioni poste dalle parti anche nel presente processo: “Le domande sono fondate. Ai sensi dell'art. 11 DM 640/2017 in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio scolastico 2017 – 2019 [le cui regole trovano applicazione anche per l'a.s. di cui si discorre], “1. Le scuole [...] interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
4 - L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello di scelta delle sedi l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC).
5 - Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 9 del DM n. 9 del 26 giugno 2008 [...]”, i.e. il fonogramma o il telegramma (quest'ultimo obbligatorio per le supplenze superiori ai trenta giorni) inviato ai recapiti forniti dall'aspirante. La previsione di cui all'art. 11 DM 640/2017 è stata adottata anche all'art. 10 DM 50/2021 disciplinante la medesima materia per il triennio scolastico 2021 – 2023. Nel caso in esame non è contestato che il ricorrente fosse collocato in graduatoria di istituto di terza fascia per il personale ATA – profilo collaboratore scolastico con il punteggio di 6.60 e che per i giorni 14 e 22 settembre 2020 il resistente abbia convocato gli aspiranti collaboratori scolastici aventi un punteggio rispettivamente tra 9.00 e 6.00 e tra 6.40 e 6.00 per l'attribuzione di incarichi a termine. Non risulta tuttavia dimostrato che il resistente abbia convocato il ricorrente per l'accettazione dell'incarico con una delle modalità indicate all'art. 11, comma 1, DM 640/2017 (né il resistente ha allegato che il ricorrente non avesse fornito i propri recapiti). Considerato il mancato rispetto delle procedure di convocazione delle procedure individuate dallo stesso resistente con proprio decreto, la convocazione non può considerarsi legittima. Peraltro, per espressa previsione tali procedure risultano applicabili “per la convocazione di ogni tipologia di supplenza”: pertanto, la distinzione fra supplenze lunghe / brevi e fra supplenze attribuite all'inizio dell'anno scolastico / nel corso dell'anno scolastico proposta dal resistente deve ritenersi pretestuosa. Il resistente ricorda che sensi dell'art. 8 l. 241/1990 “1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. [...] 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.” Osserva quindi che a causa dell'elevato di aspiranti collaboratori scolastici e di posti rimasti disponibili, nonché delle particolari esigenze di celerità connesse all'inizio dell'anno scolastico, esso ha ritenuto di convocare gli aspiranti mediante pubblici proclami sul sito regionale e d'istituto. L'eccezione non risulta fondata. Non è in discussione che l'amministrazione scolastica, ai fini di una più efficiente gestione delle procedure di attribuzione degli incarichi a termine all'inizio dell'anno scolastico, possa convocare gli aspiranti collettivamente in un unico luogo e in un unico giorno. Quanto però alle modalità di convocazione, ad avviso del Tribunale non sussistono i requisiti di cui all'art. 8 l. 241/1990 per procedere a una convocazione per pubblici proclami anziché a una pluralità di comunicazioni personali. Deve infatti escludersi che la comunicazione personale non fosse possibile, atteso che gli aspiranti, per quanto numerosi, risultavano individuati dall'amministrazione scolastica attraverso le graduatorie di istituto. Ma deve parimenti escludersi che la comunicazione personale fosse troppo gravosa, atteso che l'amministrazione scolastica deteneva tutti gli indirizzi PEL o PEC degli aspiranti, i quali avrebbero potuto essere agevolmente contattati mediante l'invio di una e-mail o di una pec cumulativa indicante il giorno e il luogo di svolgimento delle procedure. In definitiva, il Tribunale ritiene che non sussistessero i requisiti per
4 derogare alle forme di convocazione previste dallo stesso resistente con proprio decreto, su cui gli aspiranti collaboratori scolastici avevano evidentemente fatto specifico affidamento. L'ingiustificato rispetto delle modalità cui l'amministrazione scolastica si era precedentemente vincolata per la convocazione degli aspiranti non ha consentito al ricorrente di partecipare alle procedure di attribuzione degli incarichi a termine: ciò ha evidentemente comportato in capo al ricorrente un danno in termini di perdita di punteggio e di retribuzione.”
Ebbene, non risultando nel caso di specie contestato che personale con minor punteggio del ricorrente sia stato destinatario di contratto a termine di durata annuale e rilevato che la convocazione del 12.9.20 era rivolta anche a personale con punteggio inferiore a quello del ricorrente (vd. doc. 7 fasc. ric.) (mentre quella del 22 settembre soltanto ad aspiranti con punteggio inferiore al suo), il Tribunale reputa corretto condannare il resistente ad attribuire al ricorrente un risarcimento pari alle retribuzioni che egli avrebbe conseguito lavorando come collaboratore scolastico a tempo pieno dal 14 settembre 2020 all'11 giugno 2021, nonché il corrispondente punteggio in graduatoria. CO Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/14, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
➢ condanna il convenuto a pagare al ricorrente, a titolo di compenso individuale CP_1 accessorio, l'importo di euro 578,79 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
➢ condanna il convenuto a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, CP_1
l'importo pari alle retribuzioni che questi avrebbe percepito lavorando come collaboratore scolastico a tempo pieno dal 14.9.2020 all'11.6.2021 e ad attribuirgli il relativo punteggio in graduatoria;
➢ condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite, complessivamente CP_1 liquidate in euro 2.400, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Biella, 8.11.2024.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza dell' 8/11/2024 nella causa RG n. 319/2023 promossa da
, , assistito dall'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente COro
, , assistito dalla dr.ssa COroparte_1 P.IVA_1
MOTISI GIUSEPPINA
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, deducendo di avere prestato servizio -come collaboratore scolastico- alle dipendenze del , in forza di plurimi contratti a tempo determinato, si è rivolto al Tribunale di Biella, in CP_1 funzione di giudice del lavoro formulando le seguenti domande:
1- condanna del convenuto a pagare in suo favore quanto spettante a titolo di CP_1 compenso individuale accessorio in relazione all'a.s. 2021/2022; CO
2- condanna del al risarcimento del danno derivante dalla sua mancata convocazione per la stipulazione dei contratti a termine, per l'a.s. 2020/2021; CO Il , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza dell'8.11.2024 e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
1.Sulla domanda di condanna al pagamento del CIA in relazione all'a.s. 2021/2022.
Non è contestato che il ricorrente abbia lavorato, nell'a.s. di cui si discorre, alle dipendenze del CO
, in forza dei contratti di cui al ricorso (cfr. doc. 1 fasc. ric.). Occorre pertanto verificare se la mancata corresponsione del CIA -nel periodo oggetto di causa- rappresenti o meno un inadempimento datoriale, alla luce del principio eurounitario di non discriminazione invocato dal ricorrente.
La domanda della parte ricorrente è fondata e può essere accolta, sulla base delle condivisibili ragioni esposte nella sentenza 619/2020 pronunciata dal Tribunale di Torino in fattispecie analoga, le cui motivazioni sono qui da intendersi richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e di seguito trascritte:
<<- l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della
1 liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
- si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
- il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
- il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
- è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
- il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
- non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal che corrisponde il CIA – oltre CP_3 che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato>>.
Il diritto azionato deve essere dunque riconosciuto alla parte ricorrente.
Venendo alla determinazione del quantum, l'importo proposto dalla parte attrice può essere posto CO alla base della decisione, stante l'assenza di contestazioni sul punto da parte del .
Il deve essere dunque condannato a pagare al ricorrente, a titolo di CIA, per l'a.s. CP_1
2021/2022, l'importo di euro 578,79 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2.Sulla domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dalla mancata convocazione alla stipulazione dei contratti a termine per l'a.s. 2020/2021.
2 Il ricorrente, in secondo luogo, ha formulato la domanda dianzi indicata, allegando le seguenti circostanze:
-di essere già iscritto nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia del personale ATA, di avere presentato domanda di conferma/aggiornamento per il triennio 2017/2019 e di essersi collocato utilmente, come CS, nella relativa graduatoria, con punteggio di 7,8;
-che in data 12.9.20, l'istituto Sella di Biella aveva pubblicato, sul proprio sito web, nota contenente il calendario delle operazioni di nomina da graduatorie di istituto, per il profilo di CS, per la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 20/21;
-che in tale nota era stato precisato che le operazioni di nomina avrebbero avuto luogo il 14.9.20
(con possibilità di delega al DS, sino alle h. 23,59 del 13.9.20) e che vi sarebbero stati 10 turni dalle h. 14,30 per gli aspiranti da punti 9 a 8,52 a scalare sino alle ore 19, per gli aspiranti con punti 6;
-che soltanto in data 14.9.20 anche l aveva pubblicato la predetta nota COroparte_4 sul proprio sito web;
-di non avere ricevuto alcuna mail di convocazione alle predette operazioni di nomina;
-che il 18.9.20 veniva comunicato il calendario delle operazioni di nomina a CS da graduatorie di istituto per posti covid e supplenze brevi, con primo turno il 22.9.20 per gli aspiranti in graduatoria con punteggio da punti 6,40 a punti 6,25;
-di avere appreso “aliunde” ed in ritardo della convocazione del 14.9.20 e di avere pertanto delegato il DS per l'accettazione del contratto nell'ambito delle operazioni del 22.9.20;
-che, tuttavia, nessuna supplenza gli era stata assegnata, in quanto “ritenuto scaduto il termine per eventuale accettazione” per la convocazione del 12.9.20;
-che personale con minor punteggio del suo è stato destinatario di supplenze annuali. CO Il ricorrente, ciò premesso, ha sostenuto che il si sia reso inadempiente agli obblighi derivanti dalle disposizioni ministeriali (DM 59/2008 e 640/2017), le quali individuano le corrette procedure per il conferimento degli incarichi (tra cui il rispetto di un preavviso tra la proposta di assunzione e la data della convocazione e la necessità della convocazione personale dell'aspirante tramite e mail): egli ha, in sintesi, sostenuto che il Mim, in violazione della normativa anzidetta, non ha provveduto a comunicargli via mail la convocazione per il conferimento delle supplenze, in tal modo impedendogli di partecipare alle relative operazioni e di stipulare il contratto a termine. CO Egli ha quindi affermato che l'inadempimento posto in essere dal gli abbia causato un danno economico, posto che, da un lato, egli non ha concluso alcun contratto di lavoro nel corso dell'a.s.
20/21 e, dall'altro lato, come visto, che taluni aspiranti con punteggio inferiore al suo hanno conseguito supplenze annuali (e dunque maggior punteggio per il futuro).
Ha assunto, dunque, le seguenti conclusioni: “Accertare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati - nonché l'illegittimità di ogni altro atto connesso, e tutti i provvedimenti con cui il dirigente dell'
[...]
e/o Dirigente Scolastico del CP_5 COroparte_6 [...]
, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per COroparte_7 l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nelle graduatorie suddette con punteggio inferiore a 7,8, - e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente, compresi gli atti interni e provvedere alla nomina con immediata stipula di contratto individuale di lavoro in favore di (Cod. Fisc. Parte_1
), nato a [...] il [...] inserito nelle graduatorie di Istituto per il profilo C.F._1 professionale Collaboratore Scolastico con punti 7,8. - condannarsi le amministrazioni convenute alla stipula dei contratti a cui aveva diritto in base al punteggio posseduto, e per l'effetto al riconoscimento del punteggio pari a 6 punti e al conseguente risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito laddove avesse stipulato il contratto”.
Le circostanze allegate dal ricorrente non sono state contestate dal (e risultano, in ogni CP_1 caso dalla documentazione prodotta, vd. docc. 5, 6, 7, 10, 11 fasc. ric), il quale ha difeso la correttezza del proprio operato, rilevando che: a) l'Istituto scolastico Sella era stato designato come scuola-polo, incaricata della gestione e dell'organizzazione della operazioni di nomina e, in tale veste, aveva precisato che l'avviso pubblicato sul proprio sito aveva “valore di notifica ufficiale di convocazione alle operazioni di reclutamento a tempo determinato punto non saranno effettuate
3 convocazioni ai singoli aspiranti”, tenuto anche conto dell'elevato numero di candidati;
b) la norma richiamata dal ricorrente (art. 11 DM 640/17) non sarebbe applicabile al caso di specie, riguardando la diversa ipotesi delle “operazioni di nomina che vengono effettuate in autonomia da ciascuna istituzione scolastica nel corso dell'a.s.”.
Ebbene, la domanda del ricorrente è fondata: si richiamano sul punto e si trascrivono, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni espresse dal Tribunale di Biella, sent. 146/2023, dr.ssa M. Cerizza, in una fattispecie sovrapponibile alla presente, in cui sono state esaminate tutte le questioni poste dalle parti anche nel presente processo: “Le domande sono fondate. Ai sensi dell'art. 11 DM 640/2017 in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio scolastico 2017 – 2019 [le cui regole trovano applicazione anche per l'a.s. di cui si discorre], “1. Le scuole [...] interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
4 - L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello di scelta delle sedi l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC).
5 - Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 9 del DM n. 9 del 26 giugno 2008 [...]”, i.e. il fonogramma o il telegramma (quest'ultimo obbligatorio per le supplenze superiori ai trenta giorni) inviato ai recapiti forniti dall'aspirante. La previsione di cui all'art. 11 DM 640/2017 è stata adottata anche all'art. 10 DM 50/2021 disciplinante la medesima materia per il triennio scolastico 2021 – 2023. Nel caso in esame non è contestato che il ricorrente fosse collocato in graduatoria di istituto di terza fascia per il personale ATA – profilo collaboratore scolastico con il punteggio di 6.60 e che per i giorni 14 e 22 settembre 2020 il resistente abbia convocato gli aspiranti collaboratori scolastici aventi un punteggio rispettivamente tra 9.00 e 6.00 e tra 6.40 e 6.00 per l'attribuzione di incarichi a termine. Non risulta tuttavia dimostrato che il resistente abbia convocato il ricorrente per l'accettazione dell'incarico con una delle modalità indicate all'art. 11, comma 1, DM 640/2017 (né il resistente ha allegato che il ricorrente non avesse fornito i propri recapiti). Considerato il mancato rispetto delle procedure di convocazione delle procedure individuate dallo stesso resistente con proprio decreto, la convocazione non può considerarsi legittima. Peraltro, per espressa previsione tali procedure risultano applicabili “per la convocazione di ogni tipologia di supplenza”: pertanto, la distinzione fra supplenze lunghe / brevi e fra supplenze attribuite all'inizio dell'anno scolastico / nel corso dell'anno scolastico proposta dal resistente deve ritenersi pretestuosa. Il resistente ricorda che sensi dell'art. 8 l. 241/1990 “1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. [...] 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.” Osserva quindi che a causa dell'elevato di aspiranti collaboratori scolastici e di posti rimasti disponibili, nonché delle particolari esigenze di celerità connesse all'inizio dell'anno scolastico, esso ha ritenuto di convocare gli aspiranti mediante pubblici proclami sul sito regionale e d'istituto. L'eccezione non risulta fondata. Non è in discussione che l'amministrazione scolastica, ai fini di una più efficiente gestione delle procedure di attribuzione degli incarichi a termine all'inizio dell'anno scolastico, possa convocare gli aspiranti collettivamente in un unico luogo e in un unico giorno. Quanto però alle modalità di convocazione, ad avviso del Tribunale non sussistono i requisiti di cui all'art. 8 l. 241/1990 per procedere a una convocazione per pubblici proclami anziché a una pluralità di comunicazioni personali. Deve infatti escludersi che la comunicazione personale non fosse possibile, atteso che gli aspiranti, per quanto numerosi, risultavano individuati dall'amministrazione scolastica attraverso le graduatorie di istituto. Ma deve parimenti escludersi che la comunicazione personale fosse troppo gravosa, atteso che l'amministrazione scolastica deteneva tutti gli indirizzi PEL o PEC degli aspiranti, i quali avrebbero potuto essere agevolmente contattati mediante l'invio di una e-mail o di una pec cumulativa indicante il giorno e il luogo di svolgimento delle procedure. In definitiva, il Tribunale ritiene che non sussistessero i requisiti per
4 derogare alle forme di convocazione previste dallo stesso resistente con proprio decreto, su cui gli aspiranti collaboratori scolastici avevano evidentemente fatto specifico affidamento. L'ingiustificato rispetto delle modalità cui l'amministrazione scolastica si era precedentemente vincolata per la convocazione degli aspiranti non ha consentito al ricorrente di partecipare alle procedure di attribuzione degli incarichi a termine: ciò ha evidentemente comportato in capo al ricorrente un danno in termini di perdita di punteggio e di retribuzione.”
Ebbene, non risultando nel caso di specie contestato che personale con minor punteggio del ricorrente sia stato destinatario di contratto a termine di durata annuale e rilevato che la convocazione del 12.9.20 era rivolta anche a personale con punteggio inferiore a quello del ricorrente (vd. doc. 7 fasc. ric.) (mentre quella del 22 settembre soltanto ad aspiranti con punteggio inferiore al suo), il Tribunale reputa corretto condannare il resistente ad attribuire al ricorrente un risarcimento pari alle retribuzioni che egli avrebbe conseguito lavorando come collaboratore scolastico a tempo pieno dal 14 settembre 2020 all'11 giugno 2021, nonché il corrispondente punteggio in graduatoria. CO Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/14, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
➢ condanna il convenuto a pagare al ricorrente, a titolo di compenso individuale CP_1 accessorio, l'importo di euro 578,79 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
➢ condanna il convenuto a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, CP_1
l'importo pari alle retribuzioni che questi avrebbe percepito lavorando come collaboratore scolastico a tempo pieno dal 14.9.2020 all'11.6.2021 e ad attribuirgli il relativo punteggio in graduatoria;
➢ condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite, complessivamente CP_1 liquidate in euro 2.400, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Biella, 8.11.2024.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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