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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 20/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 190 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 13.11.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SCIULLI POMPILIO, giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
ERNESTO CANELLI, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18.05.2020, il sig. adiva il Tribunale di Isernia per Parte_1
impugnare gli avvisi di addebito n. 35320140000159214000, notificato da il CP_1
12/06/2014 ed avente ad oggetto la richiesta di contributi I.V.S per l'anno 2013 per un importo di € 1.229,20, e n. 35320140000366440000, notificato da il 03.10.2014 ed CP_1
avente ad oggetto la richiesta di contributi I.V.S. per l'anno 2013 per un importo di €
2.386,55.
Segnatamente, parte ricorrente premetteva che detti crediti previdenziali erano posti, insieme ad altri, a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la somma complessiva di € 26.824,30, notificatagli il 23/01/2020 da
[...]
. Controparte_3
Deducendo la prescrizione quinquennale dei detti crediti, concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati, di annullare ovvero dichiarare nulli o comunque inefficaci i prefati avvisi di addebito così come indicati nella comunicazione di preavviso di ipoteca immobiliare di cui sopra.
La sospensione cautelare veniva concessa.
Si costituivano tempestivamente l' e l' eccependo in via Controparte_2 CP_1
preliminare l'inammissibilità del ricorso perché proposto fuori dal termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46/1999, e nel merito il mancato decorso della prescrizione, essendo stati compiuti atti interruttivi.
Sulle conclusioni indicate in atti la causa veniva decisa all'udienza del 13.12.2023, trattata con modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
***
2. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' valga CP_1
quanto segue. In linea generale, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n.
46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr.
Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' CP_1
anche la ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che Controparte_4
indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato CP_1
d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, la CP_5
deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione
[...]
agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del
1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale
“alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa ovvero entro 40 giorni nel caso di doglianze relative al merito della pretesa, diverse tuttavia dalle questioni relative all'an dell'esecuzione (come quelle inerenti alla estinzione dei crediti), per le quali non è previsto un termine di decadenza.
3. Fatte queste premesse, si osserva che con l'odierna domanda parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei titoli portati ad esecuzione con gli avvisi di addebito impugnato. Per cui, rientrandosi in materia di opposizione all'esecuzione, non si applica il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, e dunque il ricorso è ammissibile.
4. Per quel che concerne l'eccezione di prescrizione, va osservato quanto segue.
In ordine alla natura quinquennale o decennale della prescrizione del credito contributivo conseguente a cartella di pagamento non impugnata, sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione a dirimere in maniera definitiva la relativa controversia, pronunciandosi con sentenza del 17.11.2016 n. 23397 nei seguenti termini:
"La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato".
4.1. Premesso che la prescrizione dei crediti contributivi rimane sempre quinquennale, anche a seguito della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nel termine perentorio all'uopo previsto, nel caso di specie la parte resistente Controparte_2
ha provato che gli avvisi di addebito nn. 35320140000159214000 e
35320140000366440000, sono stati, per stessa ammissione della parte ricorrente, notificati da rispettivamente il 12/06/2014 ed il 03/10/2014. Nelle more è poi CP_1
stata notificata l'intimazione di pagamento n. 05320179000628105000, ritualmente notificata al contribuente in data 17/03/2017, prima dunque del decorso dei termini di cinque anni, che ha interrotto la prescrizione (v. all. alla memoria di costituzione dell' . CP_2
Infine, è stato notificato l'ultimo atto della procedura riscossiva, ovvero la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 23/01/2020.
La parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione in relazione alla suddetta documentazione, della cui validità ed utilizzabilità non può dunque dubitarsi.
Dunque, il ricorso deve essere rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1
, liquidate in euro 1.776 ciascuno, oltre spese generali, iva e Controparte_2
c.p.a.
Così deciso in Isernia, il 20.02.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Elvira Puleio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 190 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 13.11.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SCIULLI POMPILIO, giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
ERNESTO CANELLI, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18.05.2020, il sig. adiva il Tribunale di Isernia per Parte_1
impugnare gli avvisi di addebito n. 35320140000159214000, notificato da il CP_1
12/06/2014 ed avente ad oggetto la richiesta di contributi I.V.S per l'anno 2013 per un importo di € 1.229,20, e n. 35320140000366440000, notificato da il 03.10.2014 ed CP_1
avente ad oggetto la richiesta di contributi I.V.S. per l'anno 2013 per un importo di €
2.386,55.
Segnatamente, parte ricorrente premetteva che detti crediti previdenziali erano posti, insieme ad altri, a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la somma complessiva di € 26.824,30, notificatagli il 23/01/2020 da
[...]
. Controparte_3
Deducendo la prescrizione quinquennale dei detti crediti, concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati, di annullare ovvero dichiarare nulli o comunque inefficaci i prefati avvisi di addebito così come indicati nella comunicazione di preavviso di ipoteca immobiliare di cui sopra.
La sospensione cautelare veniva concessa.
Si costituivano tempestivamente l' e l' eccependo in via Controparte_2 CP_1
preliminare l'inammissibilità del ricorso perché proposto fuori dal termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46/1999, e nel merito il mancato decorso della prescrizione, essendo stati compiuti atti interruttivi.
Sulle conclusioni indicate in atti la causa veniva decisa all'udienza del 13.12.2023, trattata con modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
***
2. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' valga CP_1
quanto segue. In linea generale, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n.
46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr.
Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' CP_1
anche la ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che Controparte_4
indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato CP_1
d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, la CP_5
deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione
[...]
agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del
1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale
“alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa ovvero entro 40 giorni nel caso di doglianze relative al merito della pretesa, diverse tuttavia dalle questioni relative all'an dell'esecuzione (come quelle inerenti alla estinzione dei crediti), per le quali non è previsto un termine di decadenza.
3. Fatte queste premesse, si osserva che con l'odierna domanda parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei titoli portati ad esecuzione con gli avvisi di addebito impugnato. Per cui, rientrandosi in materia di opposizione all'esecuzione, non si applica il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, e dunque il ricorso è ammissibile.
4. Per quel che concerne l'eccezione di prescrizione, va osservato quanto segue.
In ordine alla natura quinquennale o decennale della prescrizione del credito contributivo conseguente a cartella di pagamento non impugnata, sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione a dirimere in maniera definitiva la relativa controversia, pronunciandosi con sentenza del 17.11.2016 n. 23397 nei seguenti termini:
"La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato".
4.1. Premesso che la prescrizione dei crediti contributivi rimane sempre quinquennale, anche a seguito della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nel termine perentorio all'uopo previsto, nel caso di specie la parte resistente Controparte_2
ha provato che gli avvisi di addebito nn. 35320140000159214000 e
35320140000366440000, sono stati, per stessa ammissione della parte ricorrente, notificati da rispettivamente il 12/06/2014 ed il 03/10/2014. Nelle more è poi CP_1
stata notificata l'intimazione di pagamento n. 05320179000628105000, ritualmente notificata al contribuente in data 17/03/2017, prima dunque del decorso dei termini di cinque anni, che ha interrotto la prescrizione (v. all. alla memoria di costituzione dell' . CP_2
Infine, è stato notificato l'ultimo atto della procedura riscossiva, ovvero la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 23/01/2020.
La parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione in relazione alla suddetta documentazione, della cui validità ed utilizzabilità non può dunque dubitarsi.
Dunque, il ricorso deve essere rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1
, liquidate in euro 1.776 ciascuno, oltre spese generali, iva e Controparte_2
c.p.a.
Così deciso in Isernia, il 20.02.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Elvira Puleio