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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ORICCHIO MICHELE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1018/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrastornina - Piazzale Salvatore Iermano 83015 Pietrastornina AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 195 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concludevano riportandosi alle richieste articolate nei rispettivi libelli introduttivi di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato a controparte e tempestivamente depositato in segreteria, l'Agenzia campana edilizia residenziale (Ricorrente_1) adiva questa Corte di Giustizia Tributaria deducendo di voler impugnare l'avviso di accertamento n.195/2025 per €.4.668, emesso dal Comune di Pietrastornina in relazione al mancato versamento dell'IMU ritenuta dovuta dall'agenzia per l'anno 2022 .
L'ente, subentrato ex lege all'IACP, contestava tale imposizione evidenziando di essere sì proprietario di alcuni immobili in detto comune ma che gli stessi- regolarmente assegnati come alloggi sociali a soggetti in condizioni di disagio economico- ricadevano nell'ipotesi esentativa di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) del d.l.
201/2011.
Segnalando come non fosse andato a buon fine il tentativo di conciliazione stragiudiziale, chiedeva a questa
Corte di voler annullare l'impugnato avviso di accertamento in quanto illegittimo .
Instauratosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in giudizio il comune di Pietrastornina che impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto : in particolare evidenziava che la Suprema Corte in numerose pronunce, ai fini dell'esenzione dell'imposta ha ritenuto necessaria la sussistenza della duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, circostanze queste da provarsi da parte di chi invoca l'esenzione , cosa non accaduta nel caso di EP .
Insisteva, pertanto, per il rigetto del proposto ricorso .
A seguito della trattazione in camera di consiglio la controversia veniva decisa come di seguito .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice monocratico che il proposto ricorso sia fondato e meriti accoglimento : per meglio comprendere le ragioni dell'anticipata decisione è opportuno svolgere le seguenti brevi argomentazioni : l'Ricorrente_1 è subentrata agli IACP nella gestione degli alloggi popolari e la Regione Campania, con legge n. 18 del 1997, dettò la disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica fissando poi , con legge n. 19 dello stesso anno, le modalità per la determinazione dei canoni di locazione degli stessi.
L'assegnazione avviene sulla base di una procedura ad interesse generale: in particolare, i Comuni in cui risultano ubicati gli immobili pubblicano bandi locativi e compiono l'istruttoria delle domande, verificano i requisiti richiesti ai fini dell'assegnazione e della consegna degli alloggi, annullano e/o dichiarano la decadenza stessa e constatano la presenza di occupazioni senza titolo (cfr. L.R. 18/1997). In tale contesto va affermata l'esenzione da tassazione IMU per gli immobili ad uso abitativo di proprietà di
Ricorrente_1 e relative pertinenze, qualificabili come “alloggi sociali” in condivisa affermazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte con plurime sentenze ( cfr. n. 27854/2024, 27959/2024, 6380/2024, 14511/2024,
14515/2024,) ove si è chiarito che l'esenzione prevista dall'art. 13, co. 2 lett. b) l.201/2011 si applica anche agli immobili di proprietà degli IACP/Ricorrente_1 laddove gli stessi abbiano le caratteristiche oggettive e strutturali degli alloggi sociali.
Le disposizioni che disciplinano l'esenzione de qua si rinvengono nell'art. 13 del D.L.
6.12.2011 n. 201. Il comma 1 della predetta norma individua il presupposto dell'IMU; il successivo comma 2, lett. b) stabilisce che l'IMU non si applica “ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
Di poi, l'art.2, co. 4, secondo periodo del D.L. n.102/2013, conv. nella legge n.124/2013, dispone che “…A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008”.
Stante il predetto quadro normativo e giurisprudenziale , ben può affermarsi l'applicabilità della invocata esenzione IMU : infatti, pur nella consapevolezza che le norme esentative richiamate sono di stretta interpretazione, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per la loro applicazione in quanto non è contestabile la circostanza che gli immobili accertati sono destinati a locazione permanente a favore di soggetti bisognosi , inoltre essi hanno le caratteristiche oggettive e strutturali degli alloggi sociali e che gli immobili di cat. c/2 sono pertinenze degli stessi per i quali si estende l'esenzione de qua, alla luce della perizia tecnica che l'Ricorrente_1 ha versato agli atti del giudizio .
Può a tal uopo richiamarsi il DM 22 aprile del 2008, che individua le caratteristiche degli “alloggi sociali”.
L'art. 1, co. 2, del citato decreto definisce alloggio sociale: “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”. Nonché, al comma 3: “Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree o di immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.”.
Al fine, poi, di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di alloggio sociale pedissequamente ritratta dal DM 22 aprile 2008, e per usufruire dell'esenzione IMU di cui al citato art. 13, comma 2, lettera b), è necessario riscontrare i seguenti profili:
• l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
• la destinazione a locazione permanente per soddisfare un interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale attraverso la riduzione del disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati;
• l'assegnazione conforme alla legislazione regionale che regola il canone di locazione e determina i criteri per l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio;
• i vani abitabili “in senso stretto” dell'alloggio residenziale non superiori a cinque (vds sul punto Cass. n.
6380/2024).
L'Ricorrente_1, attraverso apposita perizia tecnica versata in atti, ha provato la sussistenza dei predetti requisiti per gli immobili oggetto di accertamento, con conseguente declaratoria del suo buon diritto all'esenzione richiesta . Del resto, sotto il profilo del riparto degli oneri probatori che ricadono sull'esenzione de qua, è necessario distinguere: a) la prova concernente la sussistenza dei requisiti oggettivi e strutturali richiesti dal DM n. 22 aprile 2008, che incombe su Iacp;
b) la prova di destinazione in locazione permanente ed abitazione principale dell'assegnatario, che discende invece direttamente e ordinariamente dagli scopi istituzionali di Ricorrente_1 così come stabiliti per legge, fatta salva la prova contraria offerta dal Comune.
In senso conforme, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, Ord., 14/03/2025, n. 6854) ha infatti testualmente stabilito che “A ben vedere, l'equiparazione normativa all'"abitazione principale", con l'espressa inapplicabilità dell'IMU (ex art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), sancisce una sorta di presunzione iuris tantum, essendo fisiologicamente insite la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi posti a carico dei beneficiari dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui inadempienza può comportarne la decadenza. Ne consegue, pertanto, che una volta provata la sussistenza dei requisiti per la qualifica di alloggio sociale, la destinazione ad abitazione principale dell'assegnatario, quale requisito necessario ai fini della sua assegnazione, non richiede una prova ulteriore, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento, da parte dell'assegnatario, ai suoi obblighi di residenza e dimora e conseguentemente negare l'esenzione nel caso “specifico in cui ciò avvenga".
Pertanto, nel corretto riparto dell'onere della prova ex art. 2697 cod.civ. ad Ricorrente_1 spetta fornire la prova che gli immobili accertati abbiano le caratteristiche oggettive e strutturali degli alloggi sociali non dovendo fornire la prova che gli stessi siano destinati a locazione permanente perché di ciò ne è già a conoscenza l'ente impositore, come ha correttamente sancito la Corte di Cassazione con la pronuncia testè richiamata.
Non convince, invece, la tesi del comune impositore secondo cui se l'Ricorrente_1 avesse voluto godere dell'esenzione Imu avrebbe dovuto presentare, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione in cui attestava il possesso dei requisiti di alloggi sociali e individuava gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica proprio in considerazione del fatto che l'assegnazione degli stessi immobili sottoposti a tassazione avviene ad opera del Comune, tanto in base al principio di cd. «vicinanza della prova» ed anche a quello di più generale valenza della “leale collaborazione” fra enti pubblici per il soddisfacimento di interessi generali.
Alla luce del complesso di argomentazioni testè sintetizzate il proposto ricorso va accolto mentre per quanto attiene al regolamento delle spese, le stesse vanno integralmente compensate in considerazione della complessità della materia in contestazione, decisa comunque con rito camerale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ORICCHIO MICHELE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1018/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrastornina - Piazzale Salvatore Iermano 83015 Pietrastornina AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 195 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concludevano riportandosi alle richieste articolate nei rispettivi libelli introduttivi di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato a controparte e tempestivamente depositato in segreteria, l'Agenzia campana edilizia residenziale (Ricorrente_1) adiva questa Corte di Giustizia Tributaria deducendo di voler impugnare l'avviso di accertamento n.195/2025 per €.4.668, emesso dal Comune di Pietrastornina in relazione al mancato versamento dell'IMU ritenuta dovuta dall'agenzia per l'anno 2022 .
L'ente, subentrato ex lege all'IACP, contestava tale imposizione evidenziando di essere sì proprietario di alcuni immobili in detto comune ma che gli stessi- regolarmente assegnati come alloggi sociali a soggetti in condizioni di disagio economico- ricadevano nell'ipotesi esentativa di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) del d.l.
201/2011.
Segnalando come non fosse andato a buon fine il tentativo di conciliazione stragiudiziale, chiedeva a questa
Corte di voler annullare l'impugnato avviso di accertamento in quanto illegittimo .
Instauratosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in giudizio il comune di Pietrastornina che impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto : in particolare evidenziava che la Suprema Corte in numerose pronunce, ai fini dell'esenzione dell'imposta ha ritenuto necessaria la sussistenza della duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, circostanze queste da provarsi da parte di chi invoca l'esenzione , cosa non accaduta nel caso di EP .
Insisteva, pertanto, per il rigetto del proposto ricorso .
A seguito della trattazione in camera di consiglio la controversia veniva decisa come di seguito .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice monocratico che il proposto ricorso sia fondato e meriti accoglimento : per meglio comprendere le ragioni dell'anticipata decisione è opportuno svolgere le seguenti brevi argomentazioni : l'Ricorrente_1 è subentrata agli IACP nella gestione degli alloggi popolari e la Regione Campania, con legge n. 18 del 1997, dettò la disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica fissando poi , con legge n. 19 dello stesso anno, le modalità per la determinazione dei canoni di locazione degli stessi.
L'assegnazione avviene sulla base di una procedura ad interesse generale: in particolare, i Comuni in cui risultano ubicati gli immobili pubblicano bandi locativi e compiono l'istruttoria delle domande, verificano i requisiti richiesti ai fini dell'assegnazione e della consegna degli alloggi, annullano e/o dichiarano la decadenza stessa e constatano la presenza di occupazioni senza titolo (cfr. L.R. 18/1997). In tale contesto va affermata l'esenzione da tassazione IMU per gli immobili ad uso abitativo di proprietà di
Ricorrente_1 e relative pertinenze, qualificabili come “alloggi sociali” in condivisa affermazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte con plurime sentenze ( cfr. n. 27854/2024, 27959/2024, 6380/2024, 14511/2024,
14515/2024,) ove si è chiarito che l'esenzione prevista dall'art. 13, co. 2 lett. b) l.201/2011 si applica anche agli immobili di proprietà degli IACP/Ricorrente_1 laddove gli stessi abbiano le caratteristiche oggettive e strutturali degli alloggi sociali.
Le disposizioni che disciplinano l'esenzione de qua si rinvengono nell'art. 13 del D.L.
6.12.2011 n. 201. Il comma 1 della predetta norma individua il presupposto dell'IMU; il successivo comma 2, lett. b) stabilisce che l'IMU non si applica “ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
Di poi, l'art.2, co. 4, secondo periodo del D.L. n.102/2013, conv. nella legge n.124/2013, dispone che “…A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008”.
Stante il predetto quadro normativo e giurisprudenziale , ben può affermarsi l'applicabilità della invocata esenzione IMU : infatti, pur nella consapevolezza che le norme esentative richiamate sono di stretta interpretazione, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per la loro applicazione in quanto non è contestabile la circostanza che gli immobili accertati sono destinati a locazione permanente a favore di soggetti bisognosi , inoltre essi hanno le caratteristiche oggettive e strutturali degli alloggi sociali e che gli immobili di cat. c/2 sono pertinenze degli stessi per i quali si estende l'esenzione de qua, alla luce della perizia tecnica che l'Ricorrente_1 ha versato agli atti del giudizio .
Può a tal uopo richiamarsi il DM 22 aprile del 2008, che individua le caratteristiche degli “alloggi sociali”.
L'art. 1, co. 2, del citato decreto definisce alloggio sociale: “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”. Nonché, al comma 3: “Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree o di immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.”.
Al fine, poi, di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di alloggio sociale pedissequamente ritratta dal DM 22 aprile 2008, e per usufruire dell'esenzione IMU di cui al citato art. 13, comma 2, lettera b), è necessario riscontrare i seguenti profili:
• l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
• la destinazione a locazione permanente per soddisfare un interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale attraverso la riduzione del disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati;
• l'assegnazione conforme alla legislazione regionale che regola il canone di locazione e determina i criteri per l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio;
• i vani abitabili “in senso stretto” dell'alloggio residenziale non superiori a cinque (vds sul punto Cass. n.
6380/2024).
L'Ricorrente_1, attraverso apposita perizia tecnica versata in atti, ha provato la sussistenza dei predetti requisiti per gli immobili oggetto di accertamento, con conseguente declaratoria del suo buon diritto all'esenzione richiesta . Del resto, sotto il profilo del riparto degli oneri probatori che ricadono sull'esenzione de qua, è necessario distinguere: a) la prova concernente la sussistenza dei requisiti oggettivi e strutturali richiesti dal DM n. 22 aprile 2008, che incombe su Iacp;
b) la prova di destinazione in locazione permanente ed abitazione principale dell'assegnatario, che discende invece direttamente e ordinariamente dagli scopi istituzionali di Ricorrente_1 così come stabiliti per legge, fatta salva la prova contraria offerta dal Comune.
In senso conforme, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, Ord., 14/03/2025, n. 6854) ha infatti testualmente stabilito che “A ben vedere, l'equiparazione normativa all'"abitazione principale", con l'espressa inapplicabilità dell'IMU (ex art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), sancisce una sorta di presunzione iuris tantum, essendo fisiologicamente insite la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi posti a carico dei beneficiari dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui inadempienza può comportarne la decadenza. Ne consegue, pertanto, che una volta provata la sussistenza dei requisiti per la qualifica di alloggio sociale, la destinazione ad abitazione principale dell'assegnatario, quale requisito necessario ai fini della sua assegnazione, non richiede una prova ulteriore, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento, da parte dell'assegnatario, ai suoi obblighi di residenza e dimora e conseguentemente negare l'esenzione nel caso “specifico in cui ciò avvenga".
Pertanto, nel corretto riparto dell'onere della prova ex art. 2697 cod.civ. ad Ricorrente_1 spetta fornire la prova che gli immobili accertati abbiano le caratteristiche oggettive e strutturali degli alloggi sociali non dovendo fornire la prova che gli stessi siano destinati a locazione permanente perché di ciò ne è già a conoscenza l'ente impositore, come ha correttamente sancito la Corte di Cassazione con la pronuncia testè richiamata.
Non convince, invece, la tesi del comune impositore secondo cui se l'Ricorrente_1 avesse voluto godere dell'esenzione Imu avrebbe dovuto presentare, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione in cui attestava il possesso dei requisiti di alloggi sociali e individuava gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica proprio in considerazione del fatto che l'assegnazione degli stessi immobili sottoposti a tassazione avviene ad opera del Comune, tanto in base al principio di cd. «vicinanza della prova» ed anche a quello di più generale valenza della “leale collaborazione” fra enti pubblici per il soddisfacimento di interessi generali.
Alla luce del complesso di argomentazioni testè sintetizzate il proposto ricorso va accolto mentre per quanto attiene al regolamento delle spese, le stesse vanno integralmente compensate in considerazione della complessità della materia in contestazione, decisa comunque con rito camerale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.