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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6827/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6827/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Oggi 15 ottobre 2025 sono comparsi:
Per l'avv. LA MOTTA IN Parte_1 Per il dall'avv. Gabriella Arena, in Controparte_1 sostituzione dell'avvocato Fabrizio Giustolisi.
Ai fini della pratica forense la dottoressa . Persona_1
I procuratori si riportano alle note conclusive depositate e ai precedenti atti difensivi , discutono la causa e chiedono che venga decisa Il Got si ritira in Camera di Consiglio per la decisione . Alle ore 20,10 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc . Il got RI RO SS
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI RO SS, all'udienza del 15 ottobre
2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6827/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA MOTTA Parte_1 C.F._1
IN
ATTORE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FABRIZIO GIUSTOLISI
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione delibere condominiali
PQM
Il giudice unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta definitivamente pronunciando:
1)Annulla le delibere condominiali impugnate dall'attore
2) Rigetta la domanda con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1
risarcimento dei danni subiti pagina 2 di 9 3)Dispone ai sensi dell'art 89 cpc la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella memoria ex art 171 ter n. 2 del 18/10/2024 del convenuto in particolare: CP_1
- a pagina 1 “la frase - con l'atteggiamento aggressivo e minaccioso assunto, peraltro, a lui consono”;
- a pagina 2 la frase-“ malgrado l'altrui paura e la reazione intimidatoria di cui si è già parlato e su
cui infra torneremo”
- a pagina 7 “ha postulato il pretesto per accumulare indebite ritorsioni”
4)Condanna il convenuto al risarcimento dei danni, ex art 89 ultimo comma cpc, in favore CP_1
dell'attore che si liquidano in via equitativa in euro 800,00
5) Condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere CP_1
all'attore le spese del giudizio che si liquidano in euro 3400,00 , oltre 600,00 per spese , oltre iva cpa e spese forfettarie.
6)Rigetta la domanda proposta dall'attore di condannare il convenuto ex art 96 cpc
In Fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierno attore impugnava nove delibere adottate dal
, in particolare quelle del 18 aprile 2013; del 2 ottobre 2014; del 25 Controparte_2
marzo 2015; del 1 luglio 2015; del 29 ottobre 2015; del 5 ottobre 2015; del 21 gennaio 2016 ; del 23
marzo 2016; del 20 settembre 2021; 5 ottobre 2021.
Esponeva di non essere stato convocato e che pertanto tali delibere erano da annullare in quanto sensi dell'art. 66, comma terzo, seconda parte, disp. att. c.c. “In caso di omessa, tardiva o incompleta
convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del
codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Pertanto chiedeva al Tribunale di :
- accertare e dichiarare l'annullamento delle seguenti deliberazioni assembleari del condominio di
[...]
c.f. non notificate all'attore: Controparte_1 P.IVA_1
pagina 3 di 9 delibera del 18 aprile 2013; del 2 ottobre 2014; del 25 marzo 2015; del 1° luglio 2015; del 29 ottobre
2015; del 5 ottobre 2015; del 21 gennaio 2016 ; del 23 marzo 2016; del 20 settembre 2021; 5 ottobre
2021;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno e per l'effetto Parte_1
condannare il c.f. nella persona Controparte_3 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. al pagamento in via equitativa della somma di € 25.000,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo o comunque ad una somma maggiore o minore ritenuta equa.
- Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. CP_1
Si costituiva il convenuto il quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse ad CP_1
impugnare da parte dell'attore, nel merito contestava tutto quanto dedotto dall'attore e chiedeva il rigetto delle domande avversarie con condanna dell'attore alle spese del giudizio.
Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione .
All'udienza del giorno 15-10-2025 , viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
In via preliminare, occorre ricordare che l'interesse all'azione rappresenta un principio cardine nella nostra legislazione, codificato all'art 100 del Cod. Proc. Civ. che qui si riporta: "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".
In particolare, in tema di impugnazione di delibere assembleari, la S.C. si è orientata nel senso che, in caso di violazione di vizi formali la legittimazione ad agire non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse ad agire, atteso che il suddetto interesse è costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali mentre nelle ipotesi di violazioni sostanziali, è necessario che la parte che intende impugnare sia portatrice di un interesse concreto diretto ad un vantaggio effettivo e non solo astratto.
Pertanto, quando si fa riferimento all'interesse ad impugnare una deliberazione condominiale, occorre distinguere tra vizi formali e vizi sostanziali.
pagina 4 di 9 Il che intende impugnare una deliberazione assembleare per l'assunta erroneità della CP_1
disposta ripartizione delle spese deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta decisione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.
Le cose cambiano per i vizi formali della delibera, cioè per quelli che non attengono al merito come l'ipotesi di mancata convocazione .
In questo caso la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. non è subordinata alla prova di uno specifico interesse diverso da quello volto alla rimozione dell'atto impugnato.
L'interesse ad agire richiesto come condizione dell'azione di annullamento sarebbe infatti costituito dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le delibere assembleari condominiali. Esso è
dunque in re ipsa e coincide con l'interesse a rimuovere l'atto viziato, essendo diritto di ogni condomino a vedere rispettate tutte le fasi del procedimento assembleare.
Nella fattispecie, pertanto, sussiste l'interesse dell'attore a rimuovere le delibere oggetto del giudizio in quanto annullabili per mancata convocazione dello stesso attore .
Nel merito, infatti, le delibere impugnate vanno annullate per i motivi che seguono .
Quando una unità immobiliare appartiene in comproprietà a più persone, per la validità della convocazione il relativo avviso deve essere fatto pervenire a ciascuna di esse. Pertanto la mancanza dell'invito anche ad uno solo dei comproprietari rende la deliberazione invalida.
Anche nel caso in cui l'immobile è unitario i comproprietari hanno diritto ad essere convocati in assemblea: la norma di cui all'art. 67 co. 2° disp. attuaz. c.c. (secondo cui "qualora una unità
immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato a norma dell'art. 1106 del codice") non esclude, ma anzi sottolinea la necessità che tutti i comproprietari siano resi edotti della convocazione assembleare, onde poter concordare la propria posizione in ordine alle questioni all'o.d.g. e determinare il proprio rappresentante comune. pagina 5 di 9 Si evidenzia che , in forza della legge 220 del 2012, il testo della previsione di cui all'art 66 disp att cc,
è stato modificato nel senso di prevedere che l'avviso di convocazione all'assemblea debba essere comunicato a tutti gli “aventi diritto”, espressione che ha sostituito il generico riferimento ai
“condomini”, presente prima della novella legislativa di cui si è dato atto.
In caso di comproprietà, quindi, gli aventi diritto a partecipare all'assemblea sono tutti i comproprietari pro indiviso della unità immobiliare, cosicché spetta all'amministratore convocarli individualmente, a nulla rilevando che questi abbiano diritto ad un solo rappresentante in assemblea designato dai comproprietari interessati, o, in mancanza, individuato per sorteggio dal presidente,
tenuto conto che è comunque riconosciuto ad ognuno di loro la facoltà di impugnare la delibera assembleare ex art 1137 cc, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (v. Cass ord 27772del
2023 ).
È bene altresì sottolineare che, prima della novella legislativa, il disposto di cui all'art 66 disp att cc,
obbligava genericamente l'amministratore a convocare il condòmino all'assemblea entro 5 giorni dalla data di prima convocazione, mentre nel testo ora vigente sono specificate le modalità attraverso le quali
è possibile convocare gli aventi diritto alla partecipazione all'assemblea. In particolare, l'amministratore può ricorrere soltanto ad avvisi in forma scritta, da inoltrare agli aventi diritto a mezzo raccomandata,
pec, fax o con consegna a mano. Ne deriva che, in caso di proprietà comune, ad ogni comproprietario spetta ricevere l'avviso di convocazione in forma scritta.
A fronte di tale previsione, che esclude la validità di una convocazione data in forma orale, non può più
trovare applicazione quell'indirizzo giurisprudenziale, sviluppatosi appunto ante riforma, a mente del quale “affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale non si richiedono particolari formalità,
essendo sufficiente che risulti provato - nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla pagina 6 di 9 valutazione del giudice del merito - che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione” (v. Cass. sent. n. 1830/00).
Tanto premesso, la prova della regolare convocazione dell'assemblea deve essere fornita dal
, non potendo dare, il condomino, la prova negativa di non essere stato convocato e CP_1
costituendo, l'avviso, un elemento costitutivo della validità della delibera.
Nella fattispecie il convenuto non ha dato alcuna prova di avere inviato l'avviso di CP_1
convocazione per le delibere impugnate all'attore, né la circostanza che l'attore sia stato presente in alcune assemblee condominiali, diverse da quelle impugnate, può sanare il vizio di mancata convocazione .
L'omessa convocazione dell'attore comproprietario, di una singola unità immobiliare facente parte del condominio, non determina la nullità assoluta, ma l'annullabilità della delibera condominiale in quanto vizio di forma del procedimento collegiale.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che le delibere condominiali sono nulle solo se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell'assemblea, o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono invece annullabili, nei termini previsti dall'art 1137 c.c., le altre delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio la convocazione dei partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare la volontà dell'organo collegiale, in relazione all'oggetto della delibera da approvare.
Il convenuto ha dedotto che l'amministratore non fosse a conoscenza dell'intervenuta CP_1
successione e quindi delle generalità dei singoli proprietari, in quanto nessuna comunicazione gli era pervenuta e che per tale motivo la convocazione veniva inviata agli eredi impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto .
pagina 7 di 9 Nella fattispecie non può affermarsi che gli eredi non abbiano comunicato la loro titolarità - pro-quota-
di una parte dell'immobile facente parte del condominio, perché amministratore del Condominio, fino ad aprile 2025 è stata , sorella dell'attore, che ha firmato e presentato la denuncia di Controparte_4
successione della sig.ra genitrice dei fratelli , all'Agenzia delle Entrate Persona_2 Pt_1
in data 03.07.2009. Era pertanto suo compito aggiornare l'Anagrafica Condominiale con il nome dei tre nuovi comproprietari e notificare loro tutte le convocazioni ed i verbali di assemblea.
Si ritiene di non accogliere la domanda dell'attore con cui ha chiesto di condannare il CP_1
convenuto al pagamento, in via equitativa, della somma di € 25.000,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo o comunque ad una somma maggiore o minore ritenuta equa, a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Infatti non si comprende quali danni abbia subito l'attore il quale non li ha specificati , né ha dato prova del loro ammontare.
Quanto alla richiesta di cancellazione delle frasi “sconvenienti ed offensive”, ai sensi dell'art.89 comma
II c.p.c., avanzata dall'attore si ritiene che debbano essere cancellate le espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella memoria ex art 171 ter n. 2 del 18/10/2024 del convenuto in CP_1
particolare :
- a pagina 1 “la frase - con l'atteggiamento aggressivo e minaccioso assunto, peraltro, a lui consono”
- a pagina 2 la frase, malgrado l'altrui paura e la reazione intimidatoria di cui si è già parlato e su cui
infra torneremo”
- a pagina 7 “ha postulato il pretesto per accumulare indebite ritorsioni” .
Si tratta, infatti, di frasi che superano il limite della correttezza e della convenienza processuale,
espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona e del decoro del procedimento. Si tratta di espressioni eccedenti le esigenze difensive ed avulse dalla materia del contendere.
pagina 8 di 9 Si precisa che delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte sia perché gli atti del giudizio sono sempre riferibili alla parte, sia perché la sentenza può contenere statuizioni dirette soltanto nei confronti delle parti in causa
Tali espressioni in questione, vanno sanzionate con la condanna del convenuto CP_1
al risarcimento dei danni ex art 89 ult comma cpc che si stima equo liquidare in euro 800,00 .
Infine si ritiene che non sussistano i presupposti per condannare il convenuto ex art 96 CP_1
cpc.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
dott. RI RO SS
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6827/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Oggi 15 ottobre 2025 sono comparsi:
Per l'avv. LA MOTTA IN Parte_1 Per il dall'avv. Gabriella Arena, in Controparte_1 sostituzione dell'avvocato Fabrizio Giustolisi.
Ai fini della pratica forense la dottoressa . Persona_1
I procuratori si riportano alle note conclusive depositate e ai precedenti atti difensivi , discutono la causa e chiedono che venga decisa Il Got si ritira in Camera di Consiglio per la decisione . Alle ore 20,10 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc . Il got RI RO SS
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI RO SS, all'udienza del 15 ottobre
2025 , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6827/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA MOTTA Parte_1 C.F._1
IN
ATTORE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FABRIZIO GIUSTOLISI
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione delibere condominiali
PQM
Il giudice unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta definitivamente pronunciando:
1)Annulla le delibere condominiali impugnate dall'attore
2) Rigetta la domanda con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1
risarcimento dei danni subiti pagina 2 di 9 3)Dispone ai sensi dell'art 89 cpc la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella memoria ex art 171 ter n. 2 del 18/10/2024 del convenuto in particolare: CP_1
- a pagina 1 “la frase - con l'atteggiamento aggressivo e minaccioso assunto, peraltro, a lui consono”;
- a pagina 2 la frase-“ malgrado l'altrui paura e la reazione intimidatoria di cui si è già parlato e su
cui infra torneremo”
- a pagina 7 “ha postulato il pretesto per accumulare indebite ritorsioni”
4)Condanna il convenuto al risarcimento dei danni, ex art 89 ultimo comma cpc, in favore CP_1
dell'attore che si liquidano in via equitativa in euro 800,00
5) Condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere CP_1
all'attore le spese del giudizio che si liquidano in euro 3400,00 , oltre 600,00 per spese , oltre iva cpa e spese forfettarie.
6)Rigetta la domanda proposta dall'attore di condannare il convenuto ex art 96 cpc
In Fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierno attore impugnava nove delibere adottate dal
, in particolare quelle del 18 aprile 2013; del 2 ottobre 2014; del 25 Controparte_2
marzo 2015; del 1 luglio 2015; del 29 ottobre 2015; del 5 ottobre 2015; del 21 gennaio 2016 ; del 23
marzo 2016; del 20 settembre 2021; 5 ottobre 2021.
Esponeva di non essere stato convocato e che pertanto tali delibere erano da annullare in quanto sensi dell'art. 66, comma terzo, seconda parte, disp. att. c.c. “In caso di omessa, tardiva o incompleta
convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del
codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Pertanto chiedeva al Tribunale di :
- accertare e dichiarare l'annullamento delle seguenti deliberazioni assembleari del condominio di
[...]
c.f. non notificate all'attore: Controparte_1 P.IVA_1
pagina 3 di 9 delibera del 18 aprile 2013; del 2 ottobre 2014; del 25 marzo 2015; del 1° luglio 2015; del 29 ottobre
2015; del 5 ottobre 2015; del 21 gennaio 2016 ; del 23 marzo 2016; del 20 settembre 2021; 5 ottobre
2021;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno e per l'effetto Parte_1
condannare il c.f. nella persona Controparte_3 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. al pagamento in via equitativa della somma di € 25.000,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo o comunque ad una somma maggiore o minore ritenuta equa.
- Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. CP_1
Si costituiva il convenuto il quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse ad CP_1
impugnare da parte dell'attore, nel merito contestava tutto quanto dedotto dall'attore e chiedeva il rigetto delle domande avversarie con condanna dell'attore alle spese del giudizio.
Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione .
All'udienza del giorno 15-10-2025 , viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
In via preliminare, occorre ricordare che l'interesse all'azione rappresenta un principio cardine nella nostra legislazione, codificato all'art 100 del Cod. Proc. Civ. che qui si riporta: "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".
In particolare, in tema di impugnazione di delibere assembleari, la S.C. si è orientata nel senso che, in caso di violazione di vizi formali la legittimazione ad agire non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse ad agire, atteso che il suddetto interesse è costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali mentre nelle ipotesi di violazioni sostanziali, è necessario che la parte che intende impugnare sia portatrice di un interesse concreto diretto ad un vantaggio effettivo e non solo astratto.
Pertanto, quando si fa riferimento all'interesse ad impugnare una deliberazione condominiale, occorre distinguere tra vizi formali e vizi sostanziali.
pagina 4 di 9 Il che intende impugnare una deliberazione assembleare per l'assunta erroneità della CP_1
disposta ripartizione delle spese deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta decisione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.
Le cose cambiano per i vizi formali della delibera, cioè per quelli che non attengono al merito come l'ipotesi di mancata convocazione .
In questo caso la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. non è subordinata alla prova di uno specifico interesse diverso da quello volto alla rimozione dell'atto impugnato.
L'interesse ad agire richiesto come condizione dell'azione di annullamento sarebbe infatti costituito dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le delibere assembleari condominiali. Esso è
dunque in re ipsa e coincide con l'interesse a rimuovere l'atto viziato, essendo diritto di ogni condomino a vedere rispettate tutte le fasi del procedimento assembleare.
Nella fattispecie, pertanto, sussiste l'interesse dell'attore a rimuovere le delibere oggetto del giudizio in quanto annullabili per mancata convocazione dello stesso attore .
Nel merito, infatti, le delibere impugnate vanno annullate per i motivi che seguono .
Quando una unità immobiliare appartiene in comproprietà a più persone, per la validità della convocazione il relativo avviso deve essere fatto pervenire a ciascuna di esse. Pertanto la mancanza dell'invito anche ad uno solo dei comproprietari rende la deliberazione invalida.
Anche nel caso in cui l'immobile è unitario i comproprietari hanno diritto ad essere convocati in assemblea: la norma di cui all'art. 67 co. 2° disp. attuaz. c.c. (secondo cui "qualora una unità
immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato a norma dell'art. 1106 del codice") non esclude, ma anzi sottolinea la necessità che tutti i comproprietari siano resi edotti della convocazione assembleare, onde poter concordare la propria posizione in ordine alle questioni all'o.d.g. e determinare il proprio rappresentante comune. pagina 5 di 9 Si evidenzia che , in forza della legge 220 del 2012, il testo della previsione di cui all'art 66 disp att cc,
è stato modificato nel senso di prevedere che l'avviso di convocazione all'assemblea debba essere comunicato a tutti gli “aventi diritto”, espressione che ha sostituito il generico riferimento ai
“condomini”, presente prima della novella legislativa di cui si è dato atto.
In caso di comproprietà, quindi, gli aventi diritto a partecipare all'assemblea sono tutti i comproprietari pro indiviso della unità immobiliare, cosicché spetta all'amministratore convocarli individualmente, a nulla rilevando che questi abbiano diritto ad un solo rappresentante in assemblea designato dai comproprietari interessati, o, in mancanza, individuato per sorteggio dal presidente,
tenuto conto che è comunque riconosciuto ad ognuno di loro la facoltà di impugnare la delibera assembleare ex art 1137 cc, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (v. Cass ord 27772del
2023 ).
È bene altresì sottolineare che, prima della novella legislativa, il disposto di cui all'art 66 disp att cc,
obbligava genericamente l'amministratore a convocare il condòmino all'assemblea entro 5 giorni dalla data di prima convocazione, mentre nel testo ora vigente sono specificate le modalità attraverso le quali
è possibile convocare gli aventi diritto alla partecipazione all'assemblea. In particolare, l'amministratore può ricorrere soltanto ad avvisi in forma scritta, da inoltrare agli aventi diritto a mezzo raccomandata,
pec, fax o con consegna a mano. Ne deriva che, in caso di proprietà comune, ad ogni comproprietario spetta ricevere l'avviso di convocazione in forma scritta.
A fronte di tale previsione, che esclude la validità di una convocazione data in forma orale, non può più
trovare applicazione quell'indirizzo giurisprudenziale, sviluppatosi appunto ante riforma, a mente del quale “affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale non si richiedono particolari formalità,
essendo sufficiente che risulti provato - nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla pagina 6 di 9 valutazione del giudice del merito - che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione” (v. Cass. sent. n. 1830/00).
Tanto premesso, la prova della regolare convocazione dell'assemblea deve essere fornita dal
, non potendo dare, il condomino, la prova negativa di non essere stato convocato e CP_1
costituendo, l'avviso, un elemento costitutivo della validità della delibera.
Nella fattispecie il convenuto non ha dato alcuna prova di avere inviato l'avviso di CP_1
convocazione per le delibere impugnate all'attore, né la circostanza che l'attore sia stato presente in alcune assemblee condominiali, diverse da quelle impugnate, può sanare il vizio di mancata convocazione .
L'omessa convocazione dell'attore comproprietario, di una singola unità immobiliare facente parte del condominio, non determina la nullità assoluta, ma l'annullabilità della delibera condominiale in quanto vizio di forma del procedimento collegiale.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che le delibere condominiali sono nulle solo se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell'assemblea, o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono invece annullabili, nei termini previsti dall'art 1137 c.c., le altre delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio la convocazione dei partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare la volontà dell'organo collegiale, in relazione all'oggetto della delibera da approvare.
Il convenuto ha dedotto che l'amministratore non fosse a conoscenza dell'intervenuta CP_1
successione e quindi delle generalità dei singoli proprietari, in quanto nessuna comunicazione gli era pervenuta e che per tale motivo la convocazione veniva inviata agli eredi impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto .
pagina 7 di 9 Nella fattispecie non può affermarsi che gli eredi non abbiano comunicato la loro titolarità - pro-quota-
di una parte dell'immobile facente parte del condominio, perché amministratore del Condominio, fino ad aprile 2025 è stata , sorella dell'attore, che ha firmato e presentato la denuncia di Controparte_4
successione della sig.ra genitrice dei fratelli , all'Agenzia delle Entrate Persona_2 Pt_1
in data 03.07.2009. Era pertanto suo compito aggiornare l'Anagrafica Condominiale con il nome dei tre nuovi comproprietari e notificare loro tutte le convocazioni ed i verbali di assemblea.
Si ritiene di non accogliere la domanda dell'attore con cui ha chiesto di condannare il CP_1
convenuto al pagamento, in via equitativa, della somma di € 25.000,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo o comunque ad una somma maggiore o minore ritenuta equa, a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Infatti non si comprende quali danni abbia subito l'attore il quale non li ha specificati , né ha dato prova del loro ammontare.
Quanto alla richiesta di cancellazione delle frasi “sconvenienti ed offensive”, ai sensi dell'art.89 comma
II c.p.c., avanzata dall'attore si ritiene che debbano essere cancellate le espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella memoria ex art 171 ter n. 2 del 18/10/2024 del convenuto in CP_1
particolare :
- a pagina 1 “la frase - con l'atteggiamento aggressivo e minaccioso assunto, peraltro, a lui consono”
- a pagina 2 la frase, malgrado l'altrui paura e la reazione intimidatoria di cui si è già parlato e su cui
infra torneremo”
- a pagina 7 “ha postulato il pretesto per accumulare indebite ritorsioni” .
Si tratta, infatti, di frasi che superano il limite della correttezza e della convenienza processuale,
espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona e del decoro del procedimento. Si tratta di espressioni eccedenti le esigenze difensive ed avulse dalla materia del contendere.
pagina 8 di 9 Si precisa che delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte sia perché gli atti del giudizio sono sempre riferibili alla parte, sia perché la sentenza può contenere statuizioni dirette soltanto nei confronti delle parti in causa
Tali espressioni in questione, vanno sanzionate con la condanna del convenuto CP_1
al risarcimento dei danni ex art 89 ult comma cpc che si stima equo liquidare in euro 800,00 .
Infine si ritiene che non sussistano i presupposti per condannare il convenuto ex art 96 CP_1
cpc.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
dott. RI RO SS
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