TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Dott. Alessandro Carra
-Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4306/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Mannarini, come da Parte_1
mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 11.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e il CP_1 contraevano matrimonio in data 3.3.1984, regolarmente iscritto presso l'Ufficio La Parte_1 di Stato civile di Lecce - atto n. 86 parte II Serie A Anno 1984, dal quale nascevano due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
All'udienza di prima comparizione compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del CP_1 ; in tale sede veniva dichiarata la contumacia del medesimo e, rilevata l'assenza di domande postulanti provvedimenti provvisori ed urgenti e stante, altresì, l'assenza di richiesta di ammissione di mezzi istruttori, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione. Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le deduzioni della ricorrente ed il disinteresse per il giudizio del convenuto contumace confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio;
il venir meno della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta O semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Stante l'assenza di istanze accessorie, deve dichiararsi la separazione personale tra i coniugi senza alcuna condizione.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 3.3.1984 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 86 parte II Serie A anno 1984, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
spese al definitivo.
Lecce, 9.12.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Dott. Alessandro Carra
-Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4306/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Mannarini, come da Parte_1
mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 11.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e il CP_1 contraevano matrimonio in data 3.3.1984, regolarmente iscritto presso l'Ufficio La Parte_1 di Stato civile di Lecce - atto n. 86 parte II Serie A Anno 1984, dal quale nascevano due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
All'udienza di prima comparizione compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del CP_1 ; in tale sede veniva dichiarata la contumacia del medesimo e, rilevata l'assenza di domande postulanti provvedimenti provvisori ed urgenti e stante, altresì, l'assenza di richiesta di ammissione di mezzi istruttori, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione. Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le deduzioni della ricorrente ed il disinteresse per il giudizio del convenuto contumace confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio;
il venir meno della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta O semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Stante l'assenza di istanze accessorie, deve dichiararsi la separazione personale tra i coniugi senza alcuna condizione.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 3.3.1984 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 86 parte II Serie A anno 1984, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
spese al definitivo.
Lecce, 9.12.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)