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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente - Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 316/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. GAUDIELLO GAETANO, come da Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. MARROSU ANNA MARIA, come da Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Nuoro il ondannare al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in seguit data 23.8.2018, alle ore 19.30 circa, quando nel percorrere la via Golfo Aranci in , era caduta rovinosamente a terra a causa della CP_1 pavimentazione sconnessa del m on percepibile né segnalata. Allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta una frattura del gomito, un trauma cranico, una ferita della regione frontale e di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico. Sulla base di tali premesse, chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva, quindi, la pagina 1 di 5 condanna al pagamento della somma di € 26.043,39 o di € 19.581,50 o, in subordine, dell'importo di nni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva il contestando gli assunti di parte attrice e chiedendo il Controparte_1 rigetto delle av olare, assumeva che l'evento dannoso lamentato fosse riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dalla attrice, considerato, inoltre, che le condizioni della strada erano chiaramente visibili.
Il Tribunale di Nuoro, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 67/2024, pubblicata in data 06.02.2024, rigettava le domande attoree, regolando secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dell'art. 2051 c.c. - riteneva non applicabile alla P.A. la presunzione di responsabilità prevista da detta norma in relazione alla custodia delle strade pubbliche (o di un, qualsivoglia, bene di grandi estensioni), presupponendo la stessa “pur sempre la possibilità per il custode di poter esercitare in fatto un controllo della cosa oggetto della custodia”. In ogni caso, secondo il giudice di prime cure, non era possibile individuare né tantomeno ricavare dalle dichiarazioni testimoniali le caratteristiche della pavimentazione in cui si era verificato l'evento, dato che non sussistevano agli atti produzioni fotografiche, né emergevano dalle prove per testi sufficienti elementi descrittivi dai quali valutare l'irregolarit Pertanto, riteneva che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità della Parte_1 la quale “avrebbe potuto evitare l'ostacolo camminando con attenzione senza distr ha proposto appello lamentando una erronea e illogica interpretazione dei Parte_1
é la violazione dei principi di diritto che disciplinano l'accertamento della condotta colposa della vittima, con particolare riguardo: 1) alla (in)applicabilità di detta norma nei confronti delle pubbliche amministrazioni in relazione ai beni demaniali di l a;
2) alla mancata prova dello stato dei luoghi;
3) alla affermata responsabilità della nella Parte_1 causazione del sinistro. Secondo l'appellante, infatti, il tribunale una volta allegata la prova in ordine al nesso causale fra il danno e la cosa, avrebbe dovuto accogliere la domanda posto che il comune appellato non assolveva all'onere di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità ovvero la dimostrazione positiva del caso fortuito, idoneo a recidere il legame causale tra l'evento dannoso e il pregiudizio patito. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previa ammissione d ichieste in primo grado. Il si è costituito in giudizio resistendo al gravame di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
I motivi di gravame, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul pagina 2 di 5 proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Per completezza, osserva questa Corte - contrariamente al giudice di prime cure – che detta responsabilità è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali (v., tra le ultime, Cass. n. 11140/2024) di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cc, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione”. Inoltre, la medesima responsabilità postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento.
pagina 3 di 5 Infatti, pur potendosi ritenere nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, che parte appellante dimostrava che l'evento era avvenuto a causa della “cosa”, risultando dagli atti che la caduta era av rossimità della sconnessione del marc za della via Golfo Aranci in (cfr. atto di citazione e dichiarazioni CP_1 teste , marito della appellante, il il 18.05.2022, in relazione ai capi 2 Testimone_1
e 3) ntre percorreva il suddetto marciapiedi, cadeva a terra, urtando contro il cemento con entrambe le ginocchia, con l'avambraccio sinistro e con la testa” – rispondeva che
– “lei ha inciampato nel marciapiede, è caduta dal marciapiede sulla carreggiata (…)”; - e alla domanda - “vero che la pavimentazione del marciapiedi risultava del tutto sconnessa e lo stesso si presentava in una situazione di deterioramento ed abbandono, anche in virtù della sua irregolarità”- rispondeva che - “un contorno di un tombino in cemento è rialzato rispetto al piano del marciapiede …c'era una sporgenza dissestata …non percepibile perché l'uniformità di colore non la evidenziava … si vedeva un ferro dell'armatura del tombino che era a vista)”, la Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine alla ricostruzione dell'evento ed alla riconducibilità in via esclusiva dello stesso alla condotta non diligente ed ac nneggiata. La deduceva di essere caduta “improvvisamente, a causa della pavimentazione Parte_1 sc marciapiedi, il quale si presentava in una situazione di deterioramento ed abbandono tale da renderlo particolarmente pericoloso, anche in virtù della sua irregolarità (…). Orbene, emerge per tabulas, in particolare, la presenza nel punto in cui era avvenuta la caduta di un manto stradale disconnesso, caratterizzato da “avvallamenti, scalini, dissesti” (cfr. All. 06 – rapporto incidente del 23 agosto 2018). L'evento di danno, quindi, era suscettibile di essere ampiamente previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più per il fatto che per stessa allegazione, il marciapiede si trovava in un evidente stato di dissesto. Invero, risulta dagli atti del giudizio che la caduta si era verificata in condizione di buona luminosità e visibilità dei luoghi, in particolare alle ore 19.30 circa del mese di agosto (cfr. rapporto incidente), mentre la stessa danneggiata stava percorrendo il marciapiede di una strada ove, del tutto verosimilmente, era già transitata in quanto in una zona prossima al residence ove si trovava ad alloggiare. Pertanto, la presenza di un fondo stradale asciutto, le caratteristiche dell'andatura della che, verosimilmente, procedeva a passo lento (“stavamo facendo una Parte_1
) e le normali condizioni del traffico rilevate, avrebbero sicuramente consentito alla stessa di avvedersi delle condizioni della pavimentazione su cui camminava con anticipo, regolando conseguentemente la propria andatura e/o optando per altra direzione. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dalle sconnessio iede, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta della la quale utilizzando una maggiore Parte_1 diligenza e attenzione nel percorrere il marc la situazione dei luoghi come sopra riportata, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ne consegue che lo svolgimento della CTU medico-legale richiesta da parte appellante, e finalizzata alla quantificazione dei danni allegati, appare non necessaria.
pagina 4 di 5 Pertanto, la sentenza gravata va confermata e le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa 5.201-26.000, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Nuoro n. 67/2024 pubblicata il
- condanna ifusione delle spese processuali in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre spese Controparte_1 generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Sassari, 20.06.2025
La Presidente-est. Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente - Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 316/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. GAUDIELLO GAETANO, come da Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. MARROSU ANNA MARIA, come da Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Nuoro il ondannare al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in seguit data 23.8.2018, alle ore 19.30 circa, quando nel percorrere la via Golfo Aranci in , era caduta rovinosamente a terra a causa della CP_1 pavimentazione sconnessa del m on percepibile né segnalata. Allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta una frattura del gomito, un trauma cranico, una ferita della regione frontale e di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico. Sulla base di tali premesse, chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva, quindi, la pagina 1 di 5 condanna al pagamento della somma di € 26.043,39 o di € 19.581,50 o, in subordine, dell'importo di nni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva il contestando gli assunti di parte attrice e chiedendo il Controparte_1 rigetto delle av olare, assumeva che l'evento dannoso lamentato fosse riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dalla attrice, considerato, inoltre, che le condizioni della strada erano chiaramente visibili.
Il Tribunale di Nuoro, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 67/2024, pubblicata in data 06.02.2024, rigettava le domande attoree, regolando secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dell'art. 2051 c.c. - riteneva non applicabile alla P.A. la presunzione di responsabilità prevista da detta norma in relazione alla custodia delle strade pubbliche (o di un, qualsivoglia, bene di grandi estensioni), presupponendo la stessa “pur sempre la possibilità per il custode di poter esercitare in fatto un controllo della cosa oggetto della custodia”. In ogni caso, secondo il giudice di prime cure, non era possibile individuare né tantomeno ricavare dalle dichiarazioni testimoniali le caratteristiche della pavimentazione in cui si era verificato l'evento, dato che non sussistevano agli atti produzioni fotografiche, né emergevano dalle prove per testi sufficienti elementi descrittivi dai quali valutare l'irregolarit Pertanto, riteneva che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità della Parte_1 la quale “avrebbe potuto evitare l'ostacolo camminando con attenzione senza distr ha proposto appello lamentando una erronea e illogica interpretazione dei Parte_1
é la violazione dei principi di diritto che disciplinano l'accertamento della condotta colposa della vittima, con particolare riguardo: 1) alla (in)applicabilità di detta norma nei confronti delle pubbliche amministrazioni in relazione ai beni demaniali di l a;
2) alla mancata prova dello stato dei luoghi;
3) alla affermata responsabilità della nella Parte_1 causazione del sinistro. Secondo l'appellante, infatti, il tribunale una volta allegata la prova in ordine al nesso causale fra il danno e la cosa, avrebbe dovuto accogliere la domanda posto che il comune appellato non assolveva all'onere di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità ovvero la dimostrazione positiva del caso fortuito, idoneo a recidere il legame causale tra l'evento dannoso e il pregiudizio patito. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previa ammissione d ichieste in primo grado. Il si è costituito in giudizio resistendo al gravame di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
I motivi di gravame, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul pagina 2 di 5 proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Per completezza, osserva questa Corte - contrariamente al giudice di prime cure – che detta responsabilità è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali (v., tra le ultime, Cass. n. 11140/2024) di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cc, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione”. Inoltre, la medesima responsabilità postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento.
pagina 3 di 5 Infatti, pur potendosi ritenere nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, che parte appellante dimostrava che l'evento era avvenuto a causa della “cosa”, risultando dagli atti che la caduta era av rossimità della sconnessione del marc za della via Golfo Aranci in (cfr. atto di citazione e dichiarazioni CP_1 teste , marito della appellante, il il 18.05.2022, in relazione ai capi 2 Testimone_1
e 3) ntre percorreva il suddetto marciapiedi, cadeva a terra, urtando contro il cemento con entrambe le ginocchia, con l'avambraccio sinistro e con la testa” – rispondeva che
– “lei ha inciampato nel marciapiede, è caduta dal marciapiede sulla carreggiata (…)”; - e alla domanda - “vero che la pavimentazione del marciapiedi risultava del tutto sconnessa e lo stesso si presentava in una situazione di deterioramento ed abbandono, anche in virtù della sua irregolarità”- rispondeva che - “un contorno di un tombino in cemento è rialzato rispetto al piano del marciapiede …c'era una sporgenza dissestata …non percepibile perché l'uniformità di colore non la evidenziava … si vedeva un ferro dell'armatura del tombino che era a vista)”, la Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine alla ricostruzione dell'evento ed alla riconducibilità in via esclusiva dello stesso alla condotta non diligente ed ac nneggiata. La deduceva di essere caduta “improvvisamente, a causa della pavimentazione Parte_1 sc marciapiedi, il quale si presentava in una situazione di deterioramento ed abbandono tale da renderlo particolarmente pericoloso, anche in virtù della sua irregolarità (…). Orbene, emerge per tabulas, in particolare, la presenza nel punto in cui era avvenuta la caduta di un manto stradale disconnesso, caratterizzato da “avvallamenti, scalini, dissesti” (cfr. All. 06 – rapporto incidente del 23 agosto 2018). L'evento di danno, quindi, era suscettibile di essere ampiamente previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più per il fatto che per stessa allegazione, il marciapiede si trovava in un evidente stato di dissesto. Invero, risulta dagli atti del giudizio che la caduta si era verificata in condizione di buona luminosità e visibilità dei luoghi, in particolare alle ore 19.30 circa del mese di agosto (cfr. rapporto incidente), mentre la stessa danneggiata stava percorrendo il marciapiede di una strada ove, del tutto verosimilmente, era già transitata in quanto in una zona prossima al residence ove si trovava ad alloggiare. Pertanto, la presenza di un fondo stradale asciutto, le caratteristiche dell'andatura della che, verosimilmente, procedeva a passo lento (“stavamo facendo una Parte_1
) e le normali condizioni del traffico rilevate, avrebbero sicuramente consentito alla stessa di avvedersi delle condizioni della pavimentazione su cui camminava con anticipo, regolando conseguentemente la propria andatura e/o optando per altra direzione. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dalle sconnessio iede, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta della la quale utilizzando una maggiore Parte_1 diligenza e attenzione nel percorrere il marc la situazione dei luoghi come sopra riportata, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ne consegue che lo svolgimento della CTU medico-legale richiesta da parte appellante, e finalizzata alla quantificazione dei danni allegati, appare non necessaria.
pagina 4 di 5 Pertanto, la sentenza gravata va confermata e le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa 5.201-26.000, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Nuoro n. 67/2024 pubblicata il
- condanna ifusione delle spese processuali in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre spese Controparte_1 generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Sassari, 20.06.2025
La Presidente-est. Dott.ssa Maria Grixoni
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