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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4018 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. D'AMBROSIO Parte_1
GIANMARIO presso il quale è elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. CUZZUPOLI LUCA presso il quale è elettivamente domiciliata in AVVOCATURA INPS-VIA ARENA LOC. SAN BENEDETTO
- C/O 81100 CASERTA CP_1
Resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.06.2022, il ricorrente in epigrafe, esponeva che gli veniva notificata la ordinanza-ingiunzione nr. OI -000365861 dall' resistente, con la quale CP_1 veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 19.006,60, oltre spese di notifica, a seguito di contestazione, nei confronti del ricorrente, della violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983.
Il ricorrente, dunque, conveniva in giudizio l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, chiedeva di, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione impugnata, dichiararsi la nullità della stessa, in via subordinata determinarsi al minimo l'ammontare della stessa, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. All'udienza di rinvio rappresentava altresì di aver rideterminato e ridotto la sanzione amministrativa a seguito della modifica normativa ex art. 23 del d.l. n. 48/2023, convertito nella legge n. 85/2023.
Preso atto della rideterminazione della sanzione da parte dell' successivamente CP_1 all'udienza tenutasi in data 10.04.2025, con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., depositate in data 08.04.2025, parte ricorrente deduceva di aver provveduto al pagamento della sanzione così come rideterminata allegando all'uopo modello F24 depositato telematicamente, comprovante l'avvenuto pagamento dell'ammontare dell'ordinanza ingiunzione così come rideterminata dall' e chiedendo, pertanto, di dichiararsi CP_1
cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento di spese, diritti ed CP_1 onorari di giudizio e con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente provveduto al pagamento della sanzione in esame in misura ridotta all'esito della rideterminazione da parte dell' come da documento depositato CP_1
telematicamente in data 08.04.2025.
Invero, a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata,
l' ha provveduto alla rideterminazione della sanzione irrogata. CP_1 Tale procedimento di rettifica, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, è applicato a tutte le violazioni, commesse anteriormente al 2016.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo provato in atti l'integrale pagamento.
Le spese di lite, tenuto conto dell'integrale pagamento nei termini di legge, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 11.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico