Articolo 10 della Legge 16 novembre 1950, n. 1093
Articolo 9
Versione
1 febbraio 1951
Art. 10.
Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'art. 6 e' costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere a), b), e c dello stesso articolo.

La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inerta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951