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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3717 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 19 giugno 2025, promossa da
[c.f.: ], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Pace del Mela, via Libertà 139, presso lo studio dell'avv.
Cicciari Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
opponente contro
[p.i.v.a.: ], elettivamente CP_1 PartitaIVA_1 domiciliata in Messina, via Cesare Battisti 48, e rappresentata e difesa dall'avv. Schiavone Antonio, giusta procura in atti,
opposta avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo.
In fatto ed in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1209/2021, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 7.560,00, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio liquidate in € 145,50 per spese vive e € 650,00 per compensi, in favore di Controparte_2
A fondamento della proposta opposizione, l'odierno opponente ha allegato : che il decreto ingiuntivo non era stato tempestivamente opposto, che in data 7.12.2022, gli era stato notificato precetto e, in data 19.1.2023, pignoramento presso terzi, con introduzione del processo esecutivo n. 254/2023 R.G.E. nel corso del quale era intervenuta quale cessionaria del credito;
CP_1 che ha pertanto proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c., nel corso della quale il G.e. lo ha rimesso in termini al fine dell'esperimento della presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., “considerato che il titolo esecutivo è costituito da decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo, emesso sulla base di contratto stipulato tra un professionista e un consumatore” nonché “considerato che, dalla motivazione del decreto ingiuntivo, non si evince se sia stata valutata la presenza in contratto di eventuali clausole abusive”. Con la presente opposizione ha sollevato pertanto le seguenti eccezioni: inefficacia del contratto di prestito personale n. 172232, stipulato in data 12.4.2014 con – cedente di – CP_3 Controparte_2 mediante moduli e formulari di cui all'art. 1342, poiché contenente clausole vessatorie prive di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c. 2 c.c.; inadempimento contrattuale quanto alla comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, essendo quest'ultima pervenuta non dalla cedente Pt_2 malgrado la clausola di cui all'art. 11.1, ma da quale Controparte_2 cessionaria;
erroneità del quantum di cui al decreto ingiuntivo, dato che a fronte dei pagamenti già effettuati il credito residuo andava quantificato in € 2.000,00.
Con comparsa depositata in data 9.11.2023, si è costituita la CP_1 quale ha allegato quanto segue: in data 27.4.2023, Cherry Bank s.p.a. le ha ceduto, tra gli altri, il credito vantato nei confronti di;
il Parte_1 decreto ingiuntivo de quo era stato in data 18.7.2022, da cui l'esecuzione mobiliare n. 254/2023 R.G.E.; in data 12.4.2023, era stata depositata opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nel corso della quale si era costituita quale cessionaria del credito ai sensi dell'art. 111 CP_1
c.p.c.; dato che il decreto ingiuntivo de quo era stato emesso in forza di contratto di consumo e mancando lo stesso della motivazione circa l'eventuale inserimento di clausole abusive, il G.e. aveva assegnato termine per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. In punto di diritto ha rilevato che il rapporto obbligatorio costituito in forza del contratto di prestito personale n. 172231 non fosse stato contestato da controparte, che in sede di opposizione all'esecuzione quest'ultima ha sollevato quale unica eccezione quella della tardività della notificazione del decreto, che le eccezioni sollevate da controparte sono generiche, dato che non v'è menzione delle clausole abusive, rilevando che le condizioni generali di contratto e le clausole vessatorie erano state specificamente approvate ed ancora che l'eccezione di inadempimento e quella di erroneità del quantum fossero inammissibili perché coperte da giudicato, anche implicito. Con provvedimento depositato in data 13.12.2024, il Giudice istruttore ha formulato proposta conciliativa, ponendo a carico dell'odierno opponente il pagamento della somma di € 7.500,00, oltre alla somma di € 1.000,00 quale refusione delle spese di giudizio e rinviando all'udienza del 6.2.2025, nel corso della quale le parti hanno manifestato la propria volontà di aderirvi. All'udienza del 20.3.2025, l'opponente ha dichiarato di essere sprovvisto delle risorse finanziarie necessarie al pagamento della somma di cui alla proposta conciliativa, dato il pignoramento del proprio conto corrente – con un saldo di € 9.711,06 – nell'ambito della procedura esecutiva summenzionata, mentre l'opposta ha manifestato la propria volontà a conciliare e l'opponente ha replicato insistendo in atti. Il Giudice istruttore ha
2 rinviato la causa all'udienza dell'8.5.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
In data 22.4.2025, le parti hanno depositato istanza congiunta di differimento dell'udienza e, con note depositate in data 28.4.2025, CP_1 ha allegato che la procedura esecutiva n. 254/2023 riguardasse il credito
[...] di cui al decreto ingiuntivo opposto e che all'udienza di esecuzione le parti avrebbero chiesto l'assegnazione delle somme pignorate nei limiti di quanto pattuito in sede conciliativa. In data 28.4.2025, la causa è stata differita all'udienza del 19 giugno 2025 alla quale è stata assunta in decisione. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. Come affermato dalla Suprema Corte pronunciatasi a SS.UU. con sentenza n. 9479/23 “ il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c.,
l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale”. Il potere è pertanto circoscritto esclusivamente ai rilievi inerenti i profili di abusività non oggetto di precedente vaglio. Nel caso di specie, occorre rilevare come le eccezioni riguardanti l'inadempimento contrattuale per mancata comunicazione dell'avvenuta cessione e l'erroneità del quantum di cui alla pretesa creditoria avanzata siano pertanto inammissibili, non essendo censurata con riferimento a tale profilo la violazione della disciplina consumeristica. Ed infatti, come precisato dal Giudice dell'esecuzione, la presente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo poteva essere proposta “esclusivamente per fare accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione”, le altre questioni essendo coperte da giudicato, esplicito e implicito.
In secondo luogo, parte opponente si è limitata a lamentare genericamente la vessatorietà delle clausole contrattuali, prive dell'approvazione specifica mediante doppia sottoscrizione, in spregio all'art. 1341 c. 2 c.c.. Sul punto, deve osservarsi che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma
2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola.
Dal momento che le clausole vessatorie sono species del più ampio genus delle condizioni generali del contratto, è poi onere dell'attore provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale idonea a far valere la nullità della clausola (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14.03.2014, n. 5952) e dunque le circostanze per le quali le stesse devono ritenersi “di importo
3 manifestamente eccessivo” o comportanti un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Nel caso di specie, invece, nulla in ordine alla manifesta eccessività è stato provato da parte opponente avendo censurato genericamente la vessatorietà delle clausole deducendone la mancata sottoscrizione. D'altro canto, dalla disamina del contratto in atti, non si rinvengono profili di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio trattandosi, nella specie, di condizioni e costi che legittimamente le parti possono pattiziamente inserire in contratto, come da disciplina codicistica, e che non appaiono determinati in misura eccessiva. L'eccezione va pertanto rigettata. A ciò si aggiunga quanto alla censurata mancata specifica sottoscrizione che al riguardo, la Corte di cassazione ha statuito quanto segue : “[…] La doglianza incentrata sulla pretesa inefficacia della doppia sottoscrizione è infondata, risultando, nella specie, la clausola correttamente richiamata, in conformità al principio affermato da Cass. n. 22984/2015, secondo cui, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. La Corte d'appello, con accertamento di fatto, ha rilevato che nel contratto […] la clausola in esame risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto, così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 cod. civ., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole (Cass., sez. 6 -3,
02/04/2015, n. 6747). Deve, infatti, negarsi l'idoneità di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (ex multis, Cass., 29/02/2008, n. 5733; Cass., 11/06/2012, n. 9492;
Cass., sez. 6 - 3, 09/07/2018, n. 17939) […]” [cfr. Cass., Sez. III, 15.2.2024, n. 4126]. Nel caso di specie, dal documento in atti contenente il “modulo di richiesta prestito personale”, si evince come talune delle condizioni generali di contratto siano state specificamente approvate mediante doppia sottoscrizione e come tali clausole siano state riportate con l'indicazione non solo dell'articolo di riferimento, ma anche con la descrizione benché sintetica del contenuto delle stesse. Inoltre, il sottoscrittore ha espressamente dichiarato di
4 avere ricevuto copia del contratto de quo, nonché delle condizioni generali di contratto.
Non è, quindi, riscontrabile alcun deficit informativo del mutuatario in ordine al contenuto del contratto imputabile alla mutuante, che, al contrario, ha posto la controparte in condizione di prendere visione delle condizioni generali del finanziamento, che sono state debitamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. del 2022, per le controversie con valore indeterminabile e complessità bassa, tenuto conto delle attività svolte, seguono la soccombenza, sicché parte opponente deve essere condannata al pagamento delle stesse in favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3717/2023 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione tardiva proposta da;
Parte_1
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'opposta, liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 30 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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