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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6145 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott. Paola Mastroianni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 6214/2016 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6339/2016, emessa dal Tribunale di Napoli
a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 47268/2009, pendente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RD EL in virtu' di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. RD CP_1 C.F._2
EL (c.f. , in virtu' di procura alle liti allegata agli atti C.F._3
APPELLANTE , (p. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fabrizio (c.f. ) in C.F._4
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHE'
APPELLATA CONTUMACE Controparte_3
OGGETTO: risarcimento danni conseguenti a responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI:
per l'appellante: “…La CTU è illogica e superficiale laddove 1) OMETTE di rilevare
e comunque di conferire il giusto peso alla totale assenza del “ c.d. consenso informato” da acquisirsi da parte della partoriente prima dell' atto operatorio e 2) omette di conferire la corretta importanza alla OMISSIONE dell'esame
“Cardiotocografico in continuità” in uno alla omissione dell'utilizzo di un ecografo, prima di giungere alla scelta per il parto vaginale (invece del parto cesareo). In altri termini i CTU giunge in maniera quasi apodittica a mandare esente da responsabilita' i medici operatori … in ordine alla scelta del parto vaginale , pur in presenza di un parto “gemellare pretermine il primo feto non in posizione di vertice ed il secondo in posizione traversa ( peraltro in aperto contrasto con le linee guida e la letteratura medica dell'epoca)…Voglia chiamare i CCTTUU a chiarimenti, ovvero disponga nuova CTU che dia compiuta risposta ai quesiti dalla Corte formulati;
conclude in ogni caso per l'integrale accoglimento dell'atto d'appello e delle conclusioni ivi formulate e ribadite nella comparsa di riassunzione. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memoria conclusionale e successiva memoria di replica.”. per l'appellata: “…si oppone ad ogni eventuale superflua ed ultronea richiesta di parte appellante, stante la esaustività del terzo elaborato peritale in cui – con progressione magistrale dei cc.tt.uu. - non è stata ravvisata (come detto) alcuna responsabilità della nel determinismo dell'evento Controparte_4
per cui è causa… Chiede assegnare il giudizio in decisione con rinuncia dei termini per il deposito degli scritti conclusivi con condanna esemplare della controparte alla refusione degli onorari di causa.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 17.12.2009, quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla minore conveniva, dinanzi al Tribunale CP_1
di Napoli, l , esponendo quanto Controparte_5
segue: “a) che l'istante, casalinga, nel 2006/2007 aveva una seconda gravidanza gemellare con decorso regolare;
b) che alla 25/26° settimana l'istante subiva la rottura precoce delle acque per cui si rendeva necessario l'immediato trasporto al reparto di Ginecologia della c) che il 27.01.2007 alle ore 15.25 l'istante CP_2
veniva ricoverata presso il reparto ostetrico del Policlinico Federico II, e, con diagnosi di ingresso “IV gravida I para, due aborti, nel corso della 29 settimana di gestazione. rottura intempestiva precoce delle membrane", veniva condotta Per_1
in sala travaglio dove veniva sottoposta ad alcuni accertamenti;
d) che dopo molte ore di travaglio, la sig. allarmava i sanitari di turno causa il progressivo Pt_1
aumento del dolore;
e) che dopo circa un'ora veniva sottoposta a visita sanitaria, a seguito della quale, veniva trasferita in sala parto;
f) che in tale occasione, nonostante le gravi condizioni in cui versava l'istante, dovute alla situazione traversa di uno dei due feti, la stessa Sig.ra non veniva informata né Parte_1
sulla modalità con cui si sarebbe espletato il parto né sui rischi connessi al travaglio;
g) che solo dopo circa un'ora, in sala parto, l'istante veniva informata che vi era una situazione di emergenza dovuta al fatto che, dopo l'espulsione del primo feto, la posizione traversa del secondo, già riscontrata nelle ore precedenti, ne rendeva estremamente pericolosa l'espulsione; h) i sanitari, pertanto, dopo circa cinquanta minuti dalla nascita del primo feto, eseguivano una errata manovra di rivolgimento del secondo feto con estrazione podalica;
i) che il primo feto nasceva alle ore 7,10 ed il secondo, la piccola , alle ore 8,10; j) che appena nata la CP_1
piccola veniva trasportata in terapia intensiva e, solo dopo sei giorni, la CP_1
Sig.ra veniva messa al corrente che la piccola, a seguito del parto, aveva Pt_1
riportato una grave emorragia cerebrale a sinistra nonché la frattura scomposta del femore dx;
k) che la minore è stata ricoverata dal 28.01.2007 al 4.04.2007, ed, alla dimissione ha riportato postumi invalidanti permanenti;
1) che, quindi, il 10 marzo
2009, la Sig.ra si rivolgeva al Prof. Dott. Specialista Ostetrico Pt_1 Per_2
Ginecologico, Docente di medicina penalistica e sessuologia forense, e al Dott.
[...]
, Specialista in medicina legale e delle Assicurazioni della SUN, per un Per_3
parere relativo alle patologia in atto, ai fatti invalidanti;
causativi della stessa e sulle sue conseguenze invalidanti;
m) che i citati professionisti, raccolte diligentemente tutte le informazioni del caso, valutatele con perizia, accertavano e dichiaravano che
"(...) la minore presenta esiti: una paraparesi a sinistra, un deficit degli sfinteri, un deficit dell'incremento ponderale. Il piede destro è atteggiato in prono supinazione ed equinismo. A destra presenta 2 (due) cm di eterometria rispetto all'arto contro laterale. La piccola non ha mai gattonato e presenta solo atteggiamenti striscianti.
Tali esiti sono da ricondurre ad una condotta colposa dei sanitari che prestarono assistenza alla madre, per quanto attiene la scelta di adire al parto spontaneo in gravidanza gemellare con presentazione anomala del secondo feto senza preventivamente informare la gestante dei rischi che si configuravano nell'espletamento di un parto spontaneo, e per la colposa condotta tenuta nell'estrazione del II feto che ha determinato in quest'ultimo la frattura scomposta del femore dx;
n) che gli esiti invalidanti che la minore presenta sono riconducibili ad una non corretta esecuzione della manovra di rivolgimento interno nella fase di prensione dell'arto (il buon piede) al fine di trasformare la situazione traversa in longitudinale e procedere all'estrazione podalica. Tale tipo di parto nel secondo feto
è avvenuto ben dopo cinquanta minuti dopo la nascita del primo feto, contribuendo sia per il tempo intercorso sia per le modalità del parto (trattandosi di feto prematuro) ad un aggravamento delle condizioni di asfissia peri ed intra partum che hanno determinato gli esiti invalidanti che la minore oggi presenta;
o) che come criterio generale va ricordato che nella generalità dei casi in cui in corso di parto si determinano traumi lesivi fetali questi andavano e potevano essere evitati mediante corretta assistenza e l'esatta esecuzione degli interventi ostetrici manuali e strumentali che si rendevano necessari;
p) che è evidente, da quanto sopra esposto, la grave e tetragona responsabilità, ciascuno per quanto ragione e competenza, secondo la gradazione di responsabilità che emergerà in giudizio, comunque in solido tra loro, dell'ente al quale la Sig.ra si è affidata per l'operazione, Pt_1
funestata dal grave errore medico dei sanitari che hanno assistito la gestante
che hanno materialmente menomato, con colpa grave, la Parte_1
minore ; q) che, applicando il criterio di calcolo tabellare del danno CP_1
biologico, il risarcimento per il danno patito dalla minore può essere così CP_1
quantificato:€650.556,00 …per danno biologico nella misura del 65% oltre
€216.852,00 … per danno morale soggettivo e per danno esistenziale, per un totale di €. 867.408,00 oltre interessi maturati e … rivalutazione monetaria considerati dalla costituzione in mora ospedaliero, mai riscontrata dai destinatari, all'effettivo soddisfo”.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:”1)accertata e Parte_1
dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella produzione dell'evento
e nella conseguente causazione dei danni di cui in premessa;
2) per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al pagamento, in favore della Sig.ra Parte_1
nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale della minore
[...]
di tutti i danni subiti a causa dell'evento per cui è causa come CP_1
quantificati in narrativa ovvero nella maggiore o minore somma che l'On.le
Tribunale adito dovesse ritenere corrispondente a Giustizia, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla data della prima costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese e competenze giudiziali, tra queste comprese quelle di rappresentanza generale ex art.
15 T.F. con rivalsa dell'IVA e CPA come per Legge, da attribuire direttamente ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo. ….”.
Si costituiva l la quale contestava la Controparte_5
domanda, in quanto inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto e non provata, chiedendone di conseguenza il rigetto.
Per_ Espletata l'istruttoria con la c.t.u. affidata al dott. , la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.9.2015.
Con sentenza n. 6339/2016 pubblicata il 19.5.2016, il Tribunale di Napoli così statuiva:
” 1)rigetta le domande attoree;
2)compensa le spese del giudizio”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza non notificata e pubblicata il 19.5.2016, con citazione notificata il 19.12.2016, e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
minore interponeva appello - iscritto a ruolo il 28.12.2016- per i CP_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure qui riportate e aggiornate alla fase di appello: accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto nella produzione dell'evento dannoso e nella conseguente causazione dei danni provocati alla minore . - per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al pagamento, CP_1
in favore dell'appellante , nella qualità di esercente la potestà Parte_1
genitoriale sulla minore di tutti i danni subiti a causa dell'evento per CP_1
cui è causa, quantificati nella misura complessiva di E. 867.408,00 …, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo;
- condannare altresì l'ente convenuto al rimborso delle spese di CTU sostenute nel giudizio di prime cure dall'odierna appellante;
- con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva il 13.4.2017 l la quale chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La , rimaneva contumace. Controparte_3
Alla prima udienza del 5.5.2017, parte appellante rinunciava all'azione nei confronti delle ed il Collegio riservava la decisione sull'ammissione dei mezzi Controparte_3
istruttori.
Con ordinanza del 12.6.2017, il Collegio rinviava all'udienza del 13.10.2017, Per_ disponendo al c.t.u. di primo grado dott. di rendere chiarimenti ed integrazioni, nonché di procedere comunque alla quantificazione dei postumi di invalidità permanenti residuati a carico della piccola in conseguenza della CP_1
emorragia intraventricolare ed alla valutazione di congruità delle spese mediche e di assistenza documentate o sostenute.
Per_ All'udienza del 13.10.2017 il c.t.u. dott. depositava le integrazioni ed i chiarimenti richiesti e la causa veniva rinviata al 20.4.2014 per la precisazione delle conclusioni, per poi essere trattenuta in decisione, dopo vari rinvii all'udienza del
14.5.2021.
Con ordinanza dell'1.10.2021 la Corte, ritenendo la necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, rimetteva la causa sul ruolo nominando il collegio medico- legale composto dal dott. e . Persona_5 Persona_6
Il 30.11.2023 solo il c.t.u. dott. depositava la perizia medico-legale Per_6
precisando che: “in assenza di un accordo valutativo con l'altro componente del Collegio, lo scrivente provvede al deposito del presente elaborato in modo autonomo”.
Il 4.12.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo, stante il decesso del procuratore di parte appellante.
Con ricorso depositato il 22.3.2024 il giudizio veniva riassunto da
[...]
Parte_1
Con comparsa del 16.9.2024 la convenuta eccepiva Controparte_5
preliminarmente la tardività della riassunzione, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio. A sostegno dell'assunto affermava che “- se si ritiene che il dies a quo di decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio coincida (come del resto ritiene la stessa signora a pag. 4 del ricorso) con la data Pt_1
dell'evento interruttivo (e dunque con il decesso dell'avv. Molaro, avvenuto il 16 agosto 2023), il medesimo termine sarebbe dunque scaduto il 30 novembre 2023; - se, invece, si ritiene che il medesimo dies a quo sia decorso dal provvedimento con cui è stata dichiarata la interruzione del giudizio (5 dicembre 2023, giorno in cui risulta peraltro che la parte appellante ha ricevuto l'avviso in cancelleria), il termine sarebbe scaduto il 5 marzo 2024”.
Disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza il 27.9.2024, con la concessione di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti per le memorie di replica.
Le parti depositavano comparse conclusionali.
Con ordinanza depositata il 15.11.2024 veniva rigettata l'eccezione di estinzione avanzata dall appellata e accolta quella di nullità della CTU Controparte_6
depositata dal dott. sicché ne veniva disposta la rinnovazione e Persona_6
nominati all'uopo quali CTU il dr. e il dr. . Persona_7 Persona_8 Con comparsa depositata il 10.2.2025 si costituiva in prosecuzione CP_1
divenuta maggiorenne, facendo proprie le difese e le conclusioni della madre
Parte_1
Depositata la relazione tecnica in data 5.9.2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 19.9.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, rilevando, sulla scorta dell'espletata
CTU, che la scelta del parto vaginale anziché di quello cesareo, è stata determinata dal fatto che la paziente era stata ricoverata a travaglio già iniziato e che, data l'estrema prematurità e le sostanziali buoni condizioni cliniche sue e dei feti, si instaurò inizialmente una terapia volta alla maturazione polmonare, alla prevenzione delle infezioni e al tentativo di arrestare le contrazioni;
una volta iniziato il percorso espulsivo, i sanitari assistettero al parto vaginale del primo nato in [...] podice e poi, dopo una corretta attesa, per il secondo gemello in situazione traversa, effettuarono, dopo amnioressi, il rivolgimento interno, per consentire, tramite prensione dell'arto inferiore, il parto vaginale di podice.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta le conclusioni dell'espletata CTU cui si
è rifatto il Tribunale deducendo che i danni subiti dal feto sono riconducibili all'errata scelta dei sanitari che avrebbero dovuto praticare senza indugio alcuno un rapido parto operativo, intervento considerato ormai routinario e privo di particolari pericoli, vieppiù se eseguito in estrema sicurezza in struttura ospedaliera come il nuovo policlinico, evitando così il più possibile il pericolo di complicanze sia materne che esiti avversi da compressione funicolare per i neonati;
che avendo optato per il parto vaginale dopo un lungo travaglio di 16 ore, in sofferenza materna e fetale, i sanitari hanno provocato i gravi danni neurologici riportati dalla minore e, in CP_1
misura ridotta, anche dal I gemello . Per_9
Parte appellante eccepisce l'omissione, da ritenersi colposa, dei sanitari nel non aver praticato la cardiocotografia CTG durante il travaglio durato 16 ore., esame in grado di indentificare il rischio di ipossia e di acidosi.
Infine, deduce che i medici avrebbero dovuto effettuare il taglio cesareo, almeno per il secondo gemello, ritenendo, peraltro, contraddittoria l'affermazione del c.t.u. secondo cui “secondo le comuni linee guida il tempo massimo tra i due parti deve avvenire entro 30 minuti, trascorsi i quali si deve attuare un parto operativo per scongiurare l'incrementarsi del già alto rischio di complicanze”, posto che nel caso di specie tra il primo ed il secondo parto sono trascorsi 50 minuti.
Parte appellante conclude, dunque, nel senso che le lesioni riportate dalla piccola sono espressione di una sindrome anossico-emorragica del prematuro CP_1
secondaria alla durata e alla difficoltà del travaglio di parto quale diretta conseguenza dell'errore medico del personale sanitario”.
§ 5.
Rinviando, quanto all'eccezione di estinzione, alle motivazioni di cui all'ordinanza del 15.11.2024, il motivo su trascritto, all'esito della rinnovazione della CTU disposta nel presente grado, è infondato.
Come accennato nella premessa in fatto, alla luce delle sollevate contestazioni, è stata disposta la rinnovazione dalla CTU medica legale, demandando al nominato collegio di accertare se la scelta dei sanitari di praticare il parto della seconda gemella, CP_1
per via vaginale, fu corretta, avuto riguardo alle linee guida dell'epoca e alle
[...]
regole della buona ars medica, ovvero se sussistevano indicazioni per procedere al taglio cesareo nonché, qualora fosse stata corretta la scelta del parto vaginale, di verificare se vi furono errori e/o omissioni o negligenze nel management del travaglio e del parto, e se, secondo il criterio probabilistico, essi siano stati causa delle gravi menomazioni psico- fisiche riportate da CP_1
I CTU hanno concluso nel senso di non ravvisare errori nell'operato dei CP_6
dell nel corso delle prestazioni assistenziali fornite a Controparte_7
causalmente responsabili della cerebropatia di Parte_1 CP_1
ovvero, dell'encefalopatia di tipo tetraparetico manifestatasi durante la crescita della predetta.
In particolare, a sostegno delle anzidette conclusioni, i nominati ausiliari hanno rilevato che << … Relativamente alla prematurità, le linee guida non supportano la proposta di taglio cesareo elettivo in quanto “non vi sono elementi conclusivi”.
Anche nell'ipotesi di un feto pretermine in presentazione podalica, “non vi sono dati in letteratura a vantaggio del taglio cesareo” sebbene, viene specificato nella sezione dedicata al parto podalico, tale condizione sia associata “a maggior incidenza di paralisi cerebrale”. Gli autori, comprensibilmente, concludono ritenendo tale rischio aumentato legato alla prematurità stessa piuttosto che alla modalità di parto.
Specificano, inoltre, come il taglio cesareo in epoca prematura sia associato ad un aumentato rischio materno… Ben diversa, invece è la considerazione del parto gemellare per via vaginale in caso di presentazione non cefalica del primo gemello.
Infatti, le raccomandazioni campane specificano come sia indicato il taglio cesareo di elezione quando il feto A (o primo gemello) “è non vertice”. … Specificano, inoltre, come sia consigliato il controllo cardiotocografico continuo di entrambi i gemelli e l'utilizzo di un ecografo in sala parto per verificare la posizione del secondo feto dopo la nascita del primo. Entrambe queste raccomandazioni, stante
l'assenza di rilievi in cartella clinica, nel caso di specie devono ritenersi omesse.
Dato importante ai fini della disamina del caso, le linee guida della regione
Campania riportano come non sia codificato precisamente l'intervallo di sicurezza tra il parto dei due feti ma che, in presenza di una valutazione continua del benessere fetale, ci possa essere la necessità di espedire il parto in emergenza. Il parto, viene specificato, può essere sia vaginale con estrazione podalica che mediante taglio cesareo in base al peso del feto … Relativamente alle manovre messe in atto durante il parto della sig.ra si apprende che dopo la nascita del I gemello in Pt_1
presentazione podalica (ore 07.20), il secondo (così come osservato al ricovero prima del parto) venivasi a trovare in situazione trasversa. Tale presentazione non rende possibile il parto per via vaginale e, pertanto, venne eseguita la manovra interna di estrazione mediante rivolgimento podalico… Se la manovra è lunga o mal condotta, può aumentare il rischio di eventi avversi ed alterare l'ossigenazione fetale. Nel caso che ci riguarda, tale manovra sembrerebbe aver avuto una durata di soli 5 minuti (stando alle tempistiche riportate nel cartellino anestesiologico con inizio intervento ore 08.05 e nascita ore 08.10), pertanto una durata minima e accettabile. Uno studio del 2002 ha comparato l'atteggiamento di attesa versus management attivo per la gestione della nascita del secondo gemello, dopo parto vaginale del primo. Dai risultati di quest'analisi non emergono differenze significative in termini di outcome avversi, sebbene sia segnalata l'aumentata necessità di taglio cesareo sul secondo feto in caso di attesa… L'esecuzione di manovre atte all'estrazione del secondo gemello sebbene non in presentazione cefalica è dettata dalla possibilità di espletare il parto di entrambi i gemelli per via vaginale. Questa modalità di parto è caratterizzata dal migliore profilo di sicurezza materna, minor rischio di complicanze chirurgiche, recupero materno più rapido, minor perdita ematica. Il taglio cesareo sul secondo gemello dopo nascita per via vaginale del primo (definito anche “parto gemellare combinato”) è gravato, invece, da numerosi rischi chirurgici rispetto a un parto interamente vaginale o a un cesareo programmato per entrambi…. Per il feto occorre considerare il rischio di distress fetale dovuto al tempo necessario per allestire ed eseguire un taglio cesareo, che si stima essere tra i 15 e i 30 minuti (di gran lunga superiore al tempo stimato per
l'esecuzione di una estrazione podalica). Relativamente al timing che intercorre tra la nascita del primo gemello e quella del secondo, sebbene spesso sia riportato, per convenzione, un intervallo medio di tempo di circa 30 minuti, non vi sono raccomandazioni assolute in tal senso… sebbene sembrerebbe essere stata disattesa la raccomandazione della sorveglianza continua della frequenza cardiaca fetale (in assenza di tracciati cardiotocografici in cartella clinica) è possibile notare come nacque con un adeguato equilibrio acido-base (vedi emogasanalisi delle ore 08.54 del 28.01.2007) ed un APGAR di 5-7, escludendo a priori l'esistenza di un'acidosi metabolica alla nascita. La tesi circa l'assenza di una sofferenza ipossico-ischemica intrapartum è ulteriormente avvalorata dalla diagnosi di accettazione della piccola presso la terapia intensiva neonatale (“estrema prematurità”), non di asfissia>>.
Alla luce di tali evidenze, i CTU hanno ritenuto, in conformità a criteri logici e tecnici e del principio del ”più probabile che non”, che le sequele neurologiche riportate da sono da ricondurre in senso causale alla nascita in epoca CP_1
pretermine piuttosto che alla modalità di parto, evidenziando, in particolare, che un neonato che abbia subito un'ipossia grave in prossimità della nascita che esiti in una encefalopatia ipossica mostra altri segnali del danno ipossico, inclusi tutti i seguenti, che non erano presenti alla nascita nel caso in esame:
1. Grave acidemia metabolica o mista (pH < 7 e deficit base > 12 mmol/l) nel sangue arterioso del cordone ombelicale, quando analizzato;
2. Persistenza di un indice di Apgar compreso tra 0 e
3 per un periodo superiore a 5 minuti;
3. Sequele neurologiche neonatali: convulsioni, coma, ipotonia;
4. Disfunzione multiorgano: sistema cardiovascolare, gastrointestinale, ematologico, polmonare o renale;
depone nel senso dell'assenza di una sofferenza ipossica intrapartum altresì la qualità del liquido amniotico al momento del parto, riferito come limpido. Inoltre, un'emorragia intraventricolare (di
IV grado secondo Papille), quale riscontrata sulla persona di alla Per_10
nascita, a sua volta responsabile degli attuali postumi neurologici, è tipicamente associata alla condizione di prematurità piuttosto che ad una paralisi cerebrale infantile da asfissia intrapartum. Precisamente, nel corso del suo ricovero presso l'UOC di Neonatologia dell di la neonata manifestò Controparte_2 CP_7
multiple patologie tipicamente annoverate dalla letteratura scientifica tra quelle conseguenti alla prematurità: sindrome da distress respiratorio (RDS) o malattia delle membrane ialine (MIP) causata da un deficit di surfattante;
emorragia intraventricolare che è comune nei neonati sotto le 32 settimane di gestazione;
pervietà del dotto arterioso (PDA); iperbilirubinemia per immaturità epatica.
Per le medesime considerazioni, la pur censurabile omessa sorveglianza del benessere fetale in travaglio mediante la registrazione cardiotocografica della frequenza cardiaca fetale non assume rilievo utile ai fini della valutazione della condotta assistenziale dell posto che il detto esame non avrebbe Controparte_5
permesso di rilevare, con qualificata probabilità, anomalie o alterazioni che avrebbero potuto indurre i sanitari ad eseguire un management differente.
Insomma, alla luce dei dati tecnico-scientifici puntualmente richiamati nella consulenza, quando la giunse all'osservazione dei Sanitari dell' Pt_1 [...]
di non furono registrati né motivi ostativi all'espletamento del CP_2 CP_7
parto per via vaginale né vennero descritti segni clinici materno-fetali tali da giustificare il perentorio ricorso al taglio cesareo, considerando sia la gemellarità della gravidanza, sia la presentazione anomala di entrambi i feti, sia la prematura epoca gestazionale. Pertanto, il parto gemellare per via vaginale in epoca pretermine, nonostante la presentazione podalica del primo gemello e la situazione trasversa del secondo gemello, appariva una possibilità percorribile in un punto nascita di livello elevato;
le lesioni malaciche responsabili dell'attuale quadro menomativo neurologico sono da ricondurre, in senso causale, all'emorragia cerebrale insorta nell'immediato post-partum quale conseguenza dell'estrema prematurità della neonata.
Ne consegue che, la condizione di grave prematurità è l'unica causa responsabile della grave cerebropatia residuata.
Pure in sede di risposta – cui si rinvia - alle osservazioni di parte, i CTU hanno confermato le anzidette conclusioni. In particolare, in merito alla deduzione secondo cui i nominati ausiliari non hanno considerato anche il lungo intervallo di tempo
(circa 16 ore) tra il ricovero e l'espletamento del parto, gli ausiliari hanno osservato che in caso di travaglio pretermine prima della 34esima settimana di gestazione (come nel caso di specie in cui la gravidanza aveva raggiunto la 28esima settimana),
l'obiettivo della terapia è quello di ritardare il parto, anche di poche ore o giorni, mediante l'impego di misure intese ad arrestare l'evoluzione del travaglio (tocolisi), ciò sia per aumentare l'outcome neonatale, sia per disporre di un tempo adeguato per praticare la terapia con cortisonici onde accelerare la maturazione polmonare del bambino.
In merito all'osservazione secondo cui non si è tenuto debitamente conto della circostanza che le linee guida laziali coeve all'epoca dei fatti suggerivano l'esecuzione di un taglio cesareo elettivo e che quelle campane indicavano la medesima modalità di parto in caso di primo gemello non di vertice, non ritenendo scientificamente valida la considerazione che “la letteratura medica non dà precise indicazioni sul tipo di parto da eseguire”, gli ausiliari osservano che non può invocarsi l'ipotesi di un taglio cesareo elettivo, posto che questo rappresenta un intervento chirurgico programmato e, come tale, attuabile a termine di gravidanza e a travaglio non iniziato;
per converso, fu ricoverata presso l Parte_1 [...]
di per rottura intempestiva prematura delle membrane alla CP_2 CP_7
28esima settimana di una gravidanza (ben lontana dall'essere al termine) per di più gemellare;
hanno poi ribadito che dall'analisi della letteratura scientifica nazionale ed internazionale non sono disponibili prove conclusive a sostegno dell'efficacia del taglio cesareo nel ridurre la morbosità e la mortalità neonatale nelle gravidanze gemellari bicoriali/biamniotiche in cui i gemelli non abbiano presentazione cefalica.
In definitiva, alla stregua degli accertamenti peritali eseguiti nel presente grado, basati su un ragionamento conforme a criteri logici e tecnici e dunque immune da censure, non si rinvengono errori nell'operato dei sanitari dell'appellata struttura sanitaria.
§ 6.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta omessa pronuncia sulla violazione dell'obbligo di adeguata informazione circa le differenti alternative terapeutiche, venendo così privata della possibilità di scegliere liberamente se procedere con il taglio cesareo o con il parto vaginale.
Come noto, ove si lamenti un danno alla salute in conseguenza della violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, un siffatto danno è risarcibile quando sia ragionevole ritenere che il paziente, sul quale grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, onde non subirne le conseguenze invalidanti (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez.
III 11/11/2019, n. 28985).
Nella specie, non risulta allegata, prima che provata, la circostanza che parte appellante, se correttamente informata, avrebbe scelto di sottoporsi al taglio cesareo in luogo del parto vaginale. Peraltro, depone ragionevolmente in senso contrario a siffatto rifiuto, la circostanza che, come rilevato dai CTU, dalla documentazione disponibile non emerge alcuna indicazione materna e/o fetale per cui si sarebbe dovuto procedere perentoriamente con un taglio cesareo.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile in conformità al criterio del c.d. disputatum. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel presente grado, vanno poste definitivamente a carico di parte appellante.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
e proseguito da avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1 CP_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell' , Controparte_2
delle spese del grado di appello, che liquida in € 12.156,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone a carico di parte appellante le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel presente grado di giudizio;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott. Paola Mastroianni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 6214/2016 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6339/2016, emessa dal Tribunale di Napoli
a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 47268/2009, pendente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RD EL in virtu' di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. RD CP_1 C.F._2
EL (c.f. , in virtu' di procura alle liti allegata agli atti C.F._3
APPELLANTE , (p. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fabrizio (c.f. ) in C.F._4
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHE'
APPELLATA CONTUMACE Controparte_3
OGGETTO: risarcimento danni conseguenti a responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI:
per l'appellante: “…La CTU è illogica e superficiale laddove 1) OMETTE di rilevare
e comunque di conferire il giusto peso alla totale assenza del “ c.d. consenso informato” da acquisirsi da parte della partoriente prima dell' atto operatorio e 2) omette di conferire la corretta importanza alla OMISSIONE dell'esame
“Cardiotocografico in continuità” in uno alla omissione dell'utilizzo di un ecografo, prima di giungere alla scelta per il parto vaginale (invece del parto cesareo). In altri termini i CTU giunge in maniera quasi apodittica a mandare esente da responsabilita' i medici operatori … in ordine alla scelta del parto vaginale , pur in presenza di un parto “gemellare pretermine il primo feto non in posizione di vertice ed il secondo in posizione traversa ( peraltro in aperto contrasto con le linee guida e la letteratura medica dell'epoca)…Voglia chiamare i CCTTUU a chiarimenti, ovvero disponga nuova CTU che dia compiuta risposta ai quesiti dalla Corte formulati;
conclude in ogni caso per l'integrale accoglimento dell'atto d'appello e delle conclusioni ivi formulate e ribadite nella comparsa di riassunzione. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memoria conclusionale e successiva memoria di replica.”. per l'appellata: “…si oppone ad ogni eventuale superflua ed ultronea richiesta di parte appellante, stante la esaustività del terzo elaborato peritale in cui – con progressione magistrale dei cc.tt.uu. - non è stata ravvisata (come detto) alcuna responsabilità della nel determinismo dell'evento Controparte_4
per cui è causa… Chiede assegnare il giudizio in decisione con rinuncia dei termini per il deposito degli scritti conclusivi con condanna esemplare della controparte alla refusione degli onorari di causa.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 17.12.2009, quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla minore conveniva, dinanzi al Tribunale CP_1
di Napoli, l , esponendo quanto Controparte_5
segue: “a) che l'istante, casalinga, nel 2006/2007 aveva una seconda gravidanza gemellare con decorso regolare;
b) che alla 25/26° settimana l'istante subiva la rottura precoce delle acque per cui si rendeva necessario l'immediato trasporto al reparto di Ginecologia della c) che il 27.01.2007 alle ore 15.25 l'istante CP_2
veniva ricoverata presso il reparto ostetrico del Policlinico Federico II, e, con diagnosi di ingresso “IV gravida I para, due aborti, nel corso della 29 settimana di gestazione. rottura intempestiva precoce delle membrane", veniva condotta Per_1
in sala travaglio dove veniva sottoposta ad alcuni accertamenti;
d) che dopo molte ore di travaglio, la sig. allarmava i sanitari di turno causa il progressivo Pt_1
aumento del dolore;
e) che dopo circa un'ora veniva sottoposta a visita sanitaria, a seguito della quale, veniva trasferita in sala parto;
f) che in tale occasione, nonostante le gravi condizioni in cui versava l'istante, dovute alla situazione traversa di uno dei due feti, la stessa Sig.ra non veniva informata né Parte_1
sulla modalità con cui si sarebbe espletato il parto né sui rischi connessi al travaglio;
g) che solo dopo circa un'ora, in sala parto, l'istante veniva informata che vi era una situazione di emergenza dovuta al fatto che, dopo l'espulsione del primo feto, la posizione traversa del secondo, già riscontrata nelle ore precedenti, ne rendeva estremamente pericolosa l'espulsione; h) i sanitari, pertanto, dopo circa cinquanta minuti dalla nascita del primo feto, eseguivano una errata manovra di rivolgimento del secondo feto con estrazione podalica;
i) che il primo feto nasceva alle ore 7,10 ed il secondo, la piccola , alle ore 8,10; j) che appena nata la CP_1
piccola veniva trasportata in terapia intensiva e, solo dopo sei giorni, la CP_1
Sig.ra veniva messa al corrente che la piccola, a seguito del parto, aveva Pt_1
riportato una grave emorragia cerebrale a sinistra nonché la frattura scomposta del femore dx;
k) che la minore è stata ricoverata dal 28.01.2007 al 4.04.2007, ed, alla dimissione ha riportato postumi invalidanti permanenti;
1) che, quindi, il 10 marzo
2009, la Sig.ra si rivolgeva al Prof. Dott. Specialista Ostetrico Pt_1 Per_2
Ginecologico, Docente di medicina penalistica e sessuologia forense, e al Dott.
[...]
, Specialista in medicina legale e delle Assicurazioni della SUN, per un Per_3
parere relativo alle patologia in atto, ai fatti invalidanti;
causativi della stessa e sulle sue conseguenze invalidanti;
m) che i citati professionisti, raccolte diligentemente tutte le informazioni del caso, valutatele con perizia, accertavano e dichiaravano che
"(...) la minore presenta esiti: una paraparesi a sinistra, un deficit degli sfinteri, un deficit dell'incremento ponderale. Il piede destro è atteggiato in prono supinazione ed equinismo. A destra presenta 2 (due) cm di eterometria rispetto all'arto contro laterale. La piccola non ha mai gattonato e presenta solo atteggiamenti striscianti.
Tali esiti sono da ricondurre ad una condotta colposa dei sanitari che prestarono assistenza alla madre, per quanto attiene la scelta di adire al parto spontaneo in gravidanza gemellare con presentazione anomala del secondo feto senza preventivamente informare la gestante dei rischi che si configuravano nell'espletamento di un parto spontaneo, e per la colposa condotta tenuta nell'estrazione del II feto che ha determinato in quest'ultimo la frattura scomposta del femore dx;
n) che gli esiti invalidanti che la minore presenta sono riconducibili ad una non corretta esecuzione della manovra di rivolgimento interno nella fase di prensione dell'arto (il buon piede) al fine di trasformare la situazione traversa in longitudinale e procedere all'estrazione podalica. Tale tipo di parto nel secondo feto
è avvenuto ben dopo cinquanta minuti dopo la nascita del primo feto, contribuendo sia per il tempo intercorso sia per le modalità del parto (trattandosi di feto prematuro) ad un aggravamento delle condizioni di asfissia peri ed intra partum che hanno determinato gli esiti invalidanti che la minore oggi presenta;
o) che come criterio generale va ricordato che nella generalità dei casi in cui in corso di parto si determinano traumi lesivi fetali questi andavano e potevano essere evitati mediante corretta assistenza e l'esatta esecuzione degli interventi ostetrici manuali e strumentali che si rendevano necessari;
p) che è evidente, da quanto sopra esposto, la grave e tetragona responsabilità, ciascuno per quanto ragione e competenza, secondo la gradazione di responsabilità che emergerà in giudizio, comunque in solido tra loro, dell'ente al quale la Sig.ra si è affidata per l'operazione, Pt_1
funestata dal grave errore medico dei sanitari che hanno assistito la gestante
che hanno materialmente menomato, con colpa grave, la Parte_1
minore ; q) che, applicando il criterio di calcolo tabellare del danno CP_1
biologico, il risarcimento per il danno patito dalla minore può essere così CP_1
quantificato:€650.556,00 …per danno biologico nella misura del 65% oltre
€216.852,00 … per danno morale soggettivo e per danno esistenziale, per un totale di €. 867.408,00 oltre interessi maturati e … rivalutazione monetaria considerati dalla costituzione in mora ospedaliero, mai riscontrata dai destinatari, all'effettivo soddisfo”.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:”1)accertata e Parte_1
dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella produzione dell'evento
e nella conseguente causazione dei danni di cui in premessa;
2) per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al pagamento, in favore della Sig.ra Parte_1
nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale della minore
[...]
di tutti i danni subiti a causa dell'evento per cui è causa come CP_1
quantificati in narrativa ovvero nella maggiore o minore somma che l'On.le
Tribunale adito dovesse ritenere corrispondente a Giustizia, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla data della prima costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese e competenze giudiziali, tra queste comprese quelle di rappresentanza generale ex art.
15 T.F. con rivalsa dell'IVA e CPA come per Legge, da attribuire direttamente ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo. ….”.
Si costituiva l la quale contestava la Controparte_5
domanda, in quanto inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto e non provata, chiedendone di conseguenza il rigetto.
Per_ Espletata l'istruttoria con la c.t.u. affidata al dott. , la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.9.2015.
Con sentenza n. 6339/2016 pubblicata il 19.5.2016, il Tribunale di Napoli così statuiva:
” 1)rigetta le domande attoree;
2)compensa le spese del giudizio”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza non notificata e pubblicata il 19.5.2016, con citazione notificata il 19.12.2016, e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
minore interponeva appello - iscritto a ruolo il 28.12.2016- per i CP_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure qui riportate e aggiornate alla fase di appello: accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto nella produzione dell'evento dannoso e nella conseguente causazione dei danni provocati alla minore . - per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al pagamento, CP_1
in favore dell'appellante , nella qualità di esercente la potestà Parte_1
genitoriale sulla minore di tutti i danni subiti a causa dell'evento per CP_1
cui è causa, quantificati nella misura complessiva di E. 867.408,00 …, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo;
- condannare altresì l'ente convenuto al rimborso delle spese di CTU sostenute nel giudizio di prime cure dall'odierna appellante;
- con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva il 13.4.2017 l la quale chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La , rimaneva contumace. Controparte_3
Alla prima udienza del 5.5.2017, parte appellante rinunciava all'azione nei confronti delle ed il Collegio riservava la decisione sull'ammissione dei mezzi Controparte_3
istruttori.
Con ordinanza del 12.6.2017, il Collegio rinviava all'udienza del 13.10.2017, Per_ disponendo al c.t.u. di primo grado dott. di rendere chiarimenti ed integrazioni, nonché di procedere comunque alla quantificazione dei postumi di invalidità permanenti residuati a carico della piccola in conseguenza della CP_1
emorragia intraventricolare ed alla valutazione di congruità delle spese mediche e di assistenza documentate o sostenute.
Per_ All'udienza del 13.10.2017 il c.t.u. dott. depositava le integrazioni ed i chiarimenti richiesti e la causa veniva rinviata al 20.4.2014 per la precisazione delle conclusioni, per poi essere trattenuta in decisione, dopo vari rinvii all'udienza del
14.5.2021.
Con ordinanza dell'1.10.2021 la Corte, ritenendo la necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, rimetteva la causa sul ruolo nominando il collegio medico- legale composto dal dott. e . Persona_5 Persona_6
Il 30.11.2023 solo il c.t.u. dott. depositava la perizia medico-legale Per_6
precisando che: “in assenza di un accordo valutativo con l'altro componente del Collegio, lo scrivente provvede al deposito del presente elaborato in modo autonomo”.
Il 4.12.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo, stante il decesso del procuratore di parte appellante.
Con ricorso depositato il 22.3.2024 il giudizio veniva riassunto da
[...]
Parte_1
Con comparsa del 16.9.2024 la convenuta eccepiva Controparte_5
preliminarmente la tardività della riassunzione, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio. A sostegno dell'assunto affermava che “- se si ritiene che il dies a quo di decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio coincida (come del resto ritiene la stessa signora a pag. 4 del ricorso) con la data Pt_1
dell'evento interruttivo (e dunque con il decesso dell'avv. Molaro, avvenuto il 16 agosto 2023), il medesimo termine sarebbe dunque scaduto il 30 novembre 2023; - se, invece, si ritiene che il medesimo dies a quo sia decorso dal provvedimento con cui è stata dichiarata la interruzione del giudizio (5 dicembre 2023, giorno in cui risulta peraltro che la parte appellante ha ricevuto l'avviso in cancelleria), il termine sarebbe scaduto il 5 marzo 2024”.
Disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza il 27.9.2024, con la concessione di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti per le memorie di replica.
Le parti depositavano comparse conclusionali.
Con ordinanza depositata il 15.11.2024 veniva rigettata l'eccezione di estinzione avanzata dall appellata e accolta quella di nullità della CTU Controparte_6
depositata dal dott. sicché ne veniva disposta la rinnovazione e Persona_6
nominati all'uopo quali CTU il dr. e il dr. . Persona_7 Persona_8 Con comparsa depositata il 10.2.2025 si costituiva in prosecuzione CP_1
divenuta maggiorenne, facendo proprie le difese e le conclusioni della madre
Parte_1
Depositata la relazione tecnica in data 5.9.2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 19.9.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, rilevando, sulla scorta dell'espletata
CTU, che la scelta del parto vaginale anziché di quello cesareo, è stata determinata dal fatto che la paziente era stata ricoverata a travaglio già iniziato e che, data l'estrema prematurità e le sostanziali buoni condizioni cliniche sue e dei feti, si instaurò inizialmente una terapia volta alla maturazione polmonare, alla prevenzione delle infezioni e al tentativo di arrestare le contrazioni;
una volta iniziato il percorso espulsivo, i sanitari assistettero al parto vaginale del primo nato in [...] podice e poi, dopo una corretta attesa, per il secondo gemello in situazione traversa, effettuarono, dopo amnioressi, il rivolgimento interno, per consentire, tramite prensione dell'arto inferiore, il parto vaginale di podice.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta le conclusioni dell'espletata CTU cui si
è rifatto il Tribunale deducendo che i danni subiti dal feto sono riconducibili all'errata scelta dei sanitari che avrebbero dovuto praticare senza indugio alcuno un rapido parto operativo, intervento considerato ormai routinario e privo di particolari pericoli, vieppiù se eseguito in estrema sicurezza in struttura ospedaliera come il nuovo policlinico, evitando così il più possibile il pericolo di complicanze sia materne che esiti avversi da compressione funicolare per i neonati;
che avendo optato per il parto vaginale dopo un lungo travaglio di 16 ore, in sofferenza materna e fetale, i sanitari hanno provocato i gravi danni neurologici riportati dalla minore e, in CP_1
misura ridotta, anche dal I gemello . Per_9
Parte appellante eccepisce l'omissione, da ritenersi colposa, dei sanitari nel non aver praticato la cardiocotografia CTG durante il travaglio durato 16 ore., esame in grado di indentificare il rischio di ipossia e di acidosi.
Infine, deduce che i medici avrebbero dovuto effettuare il taglio cesareo, almeno per il secondo gemello, ritenendo, peraltro, contraddittoria l'affermazione del c.t.u. secondo cui “secondo le comuni linee guida il tempo massimo tra i due parti deve avvenire entro 30 minuti, trascorsi i quali si deve attuare un parto operativo per scongiurare l'incrementarsi del già alto rischio di complicanze”, posto che nel caso di specie tra il primo ed il secondo parto sono trascorsi 50 minuti.
Parte appellante conclude, dunque, nel senso che le lesioni riportate dalla piccola sono espressione di una sindrome anossico-emorragica del prematuro CP_1
secondaria alla durata e alla difficoltà del travaglio di parto quale diretta conseguenza dell'errore medico del personale sanitario”.
§ 5.
Rinviando, quanto all'eccezione di estinzione, alle motivazioni di cui all'ordinanza del 15.11.2024, il motivo su trascritto, all'esito della rinnovazione della CTU disposta nel presente grado, è infondato.
Come accennato nella premessa in fatto, alla luce delle sollevate contestazioni, è stata disposta la rinnovazione dalla CTU medica legale, demandando al nominato collegio di accertare se la scelta dei sanitari di praticare il parto della seconda gemella, CP_1
per via vaginale, fu corretta, avuto riguardo alle linee guida dell'epoca e alle
[...]
regole della buona ars medica, ovvero se sussistevano indicazioni per procedere al taglio cesareo nonché, qualora fosse stata corretta la scelta del parto vaginale, di verificare se vi furono errori e/o omissioni o negligenze nel management del travaglio e del parto, e se, secondo il criterio probabilistico, essi siano stati causa delle gravi menomazioni psico- fisiche riportate da CP_1
I CTU hanno concluso nel senso di non ravvisare errori nell'operato dei CP_6
dell nel corso delle prestazioni assistenziali fornite a Controparte_7
causalmente responsabili della cerebropatia di Parte_1 CP_1
ovvero, dell'encefalopatia di tipo tetraparetico manifestatasi durante la crescita della predetta.
In particolare, a sostegno delle anzidette conclusioni, i nominati ausiliari hanno rilevato che << … Relativamente alla prematurità, le linee guida non supportano la proposta di taglio cesareo elettivo in quanto “non vi sono elementi conclusivi”.
Anche nell'ipotesi di un feto pretermine in presentazione podalica, “non vi sono dati in letteratura a vantaggio del taglio cesareo” sebbene, viene specificato nella sezione dedicata al parto podalico, tale condizione sia associata “a maggior incidenza di paralisi cerebrale”. Gli autori, comprensibilmente, concludono ritenendo tale rischio aumentato legato alla prematurità stessa piuttosto che alla modalità di parto.
Specificano, inoltre, come il taglio cesareo in epoca prematura sia associato ad un aumentato rischio materno… Ben diversa, invece è la considerazione del parto gemellare per via vaginale in caso di presentazione non cefalica del primo gemello.
Infatti, le raccomandazioni campane specificano come sia indicato il taglio cesareo di elezione quando il feto A (o primo gemello) “è non vertice”. … Specificano, inoltre, come sia consigliato il controllo cardiotocografico continuo di entrambi i gemelli e l'utilizzo di un ecografo in sala parto per verificare la posizione del secondo feto dopo la nascita del primo. Entrambe queste raccomandazioni, stante
l'assenza di rilievi in cartella clinica, nel caso di specie devono ritenersi omesse.
Dato importante ai fini della disamina del caso, le linee guida della regione
Campania riportano come non sia codificato precisamente l'intervallo di sicurezza tra il parto dei due feti ma che, in presenza di una valutazione continua del benessere fetale, ci possa essere la necessità di espedire il parto in emergenza. Il parto, viene specificato, può essere sia vaginale con estrazione podalica che mediante taglio cesareo in base al peso del feto … Relativamente alle manovre messe in atto durante il parto della sig.ra si apprende che dopo la nascita del I gemello in Pt_1
presentazione podalica (ore 07.20), il secondo (così come osservato al ricovero prima del parto) venivasi a trovare in situazione trasversa. Tale presentazione non rende possibile il parto per via vaginale e, pertanto, venne eseguita la manovra interna di estrazione mediante rivolgimento podalico… Se la manovra è lunga o mal condotta, può aumentare il rischio di eventi avversi ed alterare l'ossigenazione fetale. Nel caso che ci riguarda, tale manovra sembrerebbe aver avuto una durata di soli 5 minuti (stando alle tempistiche riportate nel cartellino anestesiologico con inizio intervento ore 08.05 e nascita ore 08.10), pertanto una durata minima e accettabile. Uno studio del 2002 ha comparato l'atteggiamento di attesa versus management attivo per la gestione della nascita del secondo gemello, dopo parto vaginale del primo. Dai risultati di quest'analisi non emergono differenze significative in termini di outcome avversi, sebbene sia segnalata l'aumentata necessità di taglio cesareo sul secondo feto in caso di attesa… L'esecuzione di manovre atte all'estrazione del secondo gemello sebbene non in presentazione cefalica è dettata dalla possibilità di espletare il parto di entrambi i gemelli per via vaginale. Questa modalità di parto è caratterizzata dal migliore profilo di sicurezza materna, minor rischio di complicanze chirurgiche, recupero materno più rapido, minor perdita ematica. Il taglio cesareo sul secondo gemello dopo nascita per via vaginale del primo (definito anche “parto gemellare combinato”) è gravato, invece, da numerosi rischi chirurgici rispetto a un parto interamente vaginale o a un cesareo programmato per entrambi…. Per il feto occorre considerare il rischio di distress fetale dovuto al tempo necessario per allestire ed eseguire un taglio cesareo, che si stima essere tra i 15 e i 30 minuti (di gran lunga superiore al tempo stimato per
l'esecuzione di una estrazione podalica). Relativamente al timing che intercorre tra la nascita del primo gemello e quella del secondo, sebbene spesso sia riportato, per convenzione, un intervallo medio di tempo di circa 30 minuti, non vi sono raccomandazioni assolute in tal senso… sebbene sembrerebbe essere stata disattesa la raccomandazione della sorveglianza continua della frequenza cardiaca fetale (in assenza di tracciati cardiotocografici in cartella clinica) è possibile notare come nacque con un adeguato equilibrio acido-base (vedi emogasanalisi delle ore 08.54 del 28.01.2007) ed un APGAR di 5-7, escludendo a priori l'esistenza di un'acidosi metabolica alla nascita. La tesi circa l'assenza di una sofferenza ipossico-ischemica intrapartum è ulteriormente avvalorata dalla diagnosi di accettazione della piccola presso la terapia intensiva neonatale (“estrema prematurità”), non di asfissia>>.
Alla luce di tali evidenze, i CTU hanno ritenuto, in conformità a criteri logici e tecnici e del principio del ”più probabile che non”, che le sequele neurologiche riportate da sono da ricondurre in senso causale alla nascita in epoca CP_1
pretermine piuttosto che alla modalità di parto, evidenziando, in particolare, che un neonato che abbia subito un'ipossia grave in prossimità della nascita che esiti in una encefalopatia ipossica mostra altri segnali del danno ipossico, inclusi tutti i seguenti, che non erano presenti alla nascita nel caso in esame:
1. Grave acidemia metabolica o mista (pH < 7 e deficit base > 12 mmol/l) nel sangue arterioso del cordone ombelicale, quando analizzato;
2. Persistenza di un indice di Apgar compreso tra 0 e
3 per un periodo superiore a 5 minuti;
3. Sequele neurologiche neonatali: convulsioni, coma, ipotonia;
4. Disfunzione multiorgano: sistema cardiovascolare, gastrointestinale, ematologico, polmonare o renale;
depone nel senso dell'assenza di una sofferenza ipossica intrapartum altresì la qualità del liquido amniotico al momento del parto, riferito come limpido. Inoltre, un'emorragia intraventricolare (di
IV grado secondo Papille), quale riscontrata sulla persona di alla Per_10
nascita, a sua volta responsabile degli attuali postumi neurologici, è tipicamente associata alla condizione di prematurità piuttosto che ad una paralisi cerebrale infantile da asfissia intrapartum. Precisamente, nel corso del suo ricovero presso l'UOC di Neonatologia dell di la neonata manifestò Controparte_2 CP_7
multiple patologie tipicamente annoverate dalla letteratura scientifica tra quelle conseguenti alla prematurità: sindrome da distress respiratorio (RDS) o malattia delle membrane ialine (MIP) causata da un deficit di surfattante;
emorragia intraventricolare che è comune nei neonati sotto le 32 settimane di gestazione;
pervietà del dotto arterioso (PDA); iperbilirubinemia per immaturità epatica.
Per le medesime considerazioni, la pur censurabile omessa sorveglianza del benessere fetale in travaglio mediante la registrazione cardiotocografica della frequenza cardiaca fetale non assume rilievo utile ai fini della valutazione della condotta assistenziale dell posto che il detto esame non avrebbe Controparte_5
permesso di rilevare, con qualificata probabilità, anomalie o alterazioni che avrebbero potuto indurre i sanitari ad eseguire un management differente.
Insomma, alla luce dei dati tecnico-scientifici puntualmente richiamati nella consulenza, quando la giunse all'osservazione dei Sanitari dell' Pt_1 [...]
di non furono registrati né motivi ostativi all'espletamento del CP_2 CP_7
parto per via vaginale né vennero descritti segni clinici materno-fetali tali da giustificare il perentorio ricorso al taglio cesareo, considerando sia la gemellarità della gravidanza, sia la presentazione anomala di entrambi i feti, sia la prematura epoca gestazionale. Pertanto, il parto gemellare per via vaginale in epoca pretermine, nonostante la presentazione podalica del primo gemello e la situazione trasversa del secondo gemello, appariva una possibilità percorribile in un punto nascita di livello elevato;
le lesioni malaciche responsabili dell'attuale quadro menomativo neurologico sono da ricondurre, in senso causale, all'emorragia cerebrale insorta nell'immediato post-partum quale conseguenza dell'estrema prematurità della neonata.
Ne consegue che, la condizione di grave prematurità è l'unica causa responsabile della grave cerebropatia residuata.
Pure in sede di risposta – cui si rinvia - alle osservazioni di parte, i CTU hanno confermato le anzidette conclusioni. In particolare, in merito alla deduzione secondo cui i nominati ausiliari non hanno considerato anche il lungo intervallo di tempo
(circa 16 ore) tra il ricovero e l'espletamento del parto, gli ausiliari hanno osservato che in caso di travaglio pretermine prima della 34esima settimana di gestazione (come nel caso di specie in cui la gravidanza aveva raggiunto la 28esima settimana),
l'obiettivo della terapia è quello di ritardare il parto, anche di poche ore o giorni, mediante l'impego di misure intese ad arrestare l'evoluzione del travaglio (tocolisi), ciò sia per aumentare l'outcome neonatale, sia per disporre di un tempo adeguato per praticare la terapia con cortisonici onde accelerare la maturazione polmonare del bambino.
In merito all'osservazione secondo cui non si è tenuto debitamente conto della circostanza che le linee guida laziali coeve all'epoca dei fatti suggerivano l'esecuzione di un taglio cesareo elettivo e che quelle campane indicavano la medesima modalità di parto in caso di primo gemello non di vertice, non ritenendo scientificamente valida la considerazione che “la letteratura medica non dà precise indicazioni sul tipo di parto da eseguire”, gli ausiliari osservano che non può invocarsi l'ipotesi di un taglio cesareo elettivo, posto che questo rappresenta un intervento chirurgico programmato e, come tale, attuabile a termine di gravidanza e a travaglio non iniziato;
per converso, fu ricoverata presso l Parte_1 [...]
di per rottura intempestiva prematura delle membrane alla CP_2 CP_7
28esima settimana di una gravidanza (ben lontana dall'essere al termine) per di più gemellare;
hanno poi ribadito che dall'analisi della letteratura scientifica nazionale ed internazionale non sono disponibili prove conclusive a sostegno dell'efficacia del taglio cesareo nel ridurre la morbosità e la mortalità neonatale nelle gravidanze gemellari bicoriali/biamniotiche in cui i gemelli non abbiano presentazione cefalica.
In definitiva, alla stregua degli accertamenti peritali eseguiti nel presente grado, basati su un ragionamento conforme a criteri logici e tecnici e dunque immune da censure, non si rinvengono errori nell'operato dei sanitari dell'appellata struttura sanitaria.
§ 6.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta omessa pronuncia sulla violazione dell'obbligo di adeguata informazione circa le differenti alternative terapeutiche, venendo così privata della possibilità di scegliere liberamente se procedere con il taglio cesareo o con il parto vaginale.
Come noto, ove si lamenti un danno alla salute in conseguenza della violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, un siffatto danno è risarcibile quando sia ragionevole ritenere che il paziente, sul quale grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, onde non subirne le conseguenze invalidanti (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez.
III 11/11/2019, n. 28985).
Nella specie, non risulta allegata, prima che provata, la circostanza che parte appellante, se correttamente informata, avrebbe scelto di sottoporsi al taglio cesareo in luogo del parto vaginale. Peraltro, depone ragionevolmente in senso contrario a siffatto rifiuto, la circostanza che, come rilevato dai CTU, dalla documentazione disponibile non emerge alcuna indicazione materna e/o fetale per cui si sarebbe dovuto procedere perentoriamente con un taglio cesareo.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile in conformità al criterio del c.d. disputatum. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel presente grado, vanno poste definitivamente a carico di parte appellante.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
e proseguito da avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1 CP_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell' , Controparte_2
delle spese del grado di appello, che liquida in € 12.156,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) pone a carico di parte appellante le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel presente grado di giudizio;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente