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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/02/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 17863/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 17863 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa su ricorso presentato da:
, con l'avv. Boscolo Parte_1
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: divorzio e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni dd. 5.11.2024: a) pronunciare ai sensi dell'art.3 n.2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.898, lo scioglimento del matrimonio celebrato a OG (Ve) in data 22.03.2003 tra la signora nata a Parte_1
OG (Ve) il 26.01.1977 e il signor nato a [...] il [...] con CP_1 CP_1
ogni annotazione nel Registro dello Stato Civile del Comune di OG (Ve) al N. 9, P 1 anno
2003; b) disporsi l'affidamento esclusivo alla madre, del figlio minore nato a Persona_1
1 OG (Ve) il 07.12.2009, con residenza presso la madre in OG (Ve) Rione Duomo
n.664; c) porsi a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma di euro CP_1
250,00 mensili per il figlio minore entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di Persona_1
contributo nel mantenimento del figlio, somma rivalutabile Istat come per legge, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo del Tribunale di Venezia, assegno unico universale in favore della ricorrente;
e) assegnarsi alla signora la Parte_1
casa coniugale sita in OG (Ve), Rione duomo n. 664 con ogni arredo e corredo. Con rifusione integrale delle spese e onorari di causa come da nota spese e competenze che sarà prodotta nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale per lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1 CP_1
il 22.3.2003, da cui sono nati i figli , maggiorenne e autosufficiente, e
[...] PE
, nato il [...]. Espone di essersi separata dal marito all'esito di giudizio di Per_1
separazione definito con decreto di omologa della separazione consensuale di questo Tribunale dd. 11.4.2019. Il resistente, residente in [...]e imbarcato in un peschereccio della marineria di quella città, avrebbe mostrato completo disinteresse verso la famiglia mancando di ottemperare gli obblighi relativi al diritto di visita presso i figli e al contributo al mantenimento degli stessi stabiliti nel provvedimento di omologa della separazione consensuale. Egli non intratterrebbe più alcun rapporto con i figli. Per condotte di minaccia, di molestia e diffamazione ai danni della ricorrente egli sarebbe stato inoltre oggetto di misura cautelare e sarebbe stato condannato a pene reclusive. Egli sarebbe dipendente da sostanze stupefacenti e dal gioco d'azzardo e per tali ragioni sarebbe seguito dal , ULSS 3 dell'ospedale di OG. In Pt_2
ragione delle condotte del marito, la ricorrente è stata costretta ad allontanarsi dalla casa famigliare e a riparare presso i genitori in altra casa sita in OG.
Il resistente non si è costituito nonostante gli siano stati correttamente notificati gli atti introduttivi del giudizio;
ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo di escussione testimoniale;
di indagini relative al patrimonio e ai redditi del resistente;
nonché a mezzo di relazione dei servizi sociali del Comune di OG.
Si è inoltre proceduto all'ascolto del minore Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio.
Sussistono infatti i requisiti previsti dall'art. 3, co. I, n. 2), lett. b), l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto del Tribunale di Venezia n.
5440/2019, pubblicata l'11.4.2019 (doc. 3 del fascicolo della ricorrente), ed essendo trascorso
2 un lasso di tempo superiore a quello previsto dall'art. 3, co. I, n. 2), I capoverso, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione (19.3.2019).
Seguono alla pronuncia le annotazioni di legge.
*
2. La ricorrente non ha svolto domande relativamente ai rapporti fra gli ex coniugi.
Il giudizio ha dunque ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore Per_1
di anni quindici.
[...]
*
2.1. Dall'istruttoria condotta è emerso quanto segue.
Dall'epoca della separazione non è più ripresa la convivenza familiare.
Il resistente risulta avere problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool e gioco d'azzardo.
Al riguardo sono state acquisite relazioni del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 3
Serenissima, UOC Psichiatria 1 Venezia/OG, nella quale si legge che il resistente, pur non essendo mai stato preso in carico dal Dipartimento, negli anni 2019-2023 è stato ricoverato volontariamente quattro volte in occasione di assunzione di cocaina, a seguito della quale il resistente temeva di essere nocivo per sé e per gli altri, non reputandosi in grado di controllare la rabbia. Risulta che si è sempre dimesso contro il parere medico (relazione dd. 13.5.2024).
È stata poi acquisita relazione del di OG da cui si ricava quanto segue. Il resistente Pt_2
ha preso i primi contatti con il servizio nel 2018. Gli è stato diagnosticato un tratto paranoide e ossessivo, sfociante in condotte di minaccia. Il suo equilibrio mentale è precario a seguito della separazione, con abuso di alcool, stupefacenti e compulsione al gioco. Risulta che il resistente a partire da quell'anno più volte è stato avviato a percorsi di recupero, tutti falliti. Il resistente viene definito come privo di capacità di autocritica;
tendente alla recidiva e con approccio minimizzante rispetto a tali episodi di ricaduta;
impermeabile a qualsiasi critica al proprio comportamento, anche con riferimento al rapporto con i figli;
infine, è risultato superficiale nell'affrontare un percorso risolutivo della sua condizione di dipendenza. È emersa la convinzione del resistente di dover punire i figli per non aver preso le distanze dalla madre.
Viene da ultimo espresso scetticismo circa le concrete possibilità di recupero per via del disturbo di personalità del resistente.
Le condotte violente del resistente verso la ricorrente hanno dato luogo al procedimento penale rubricato al numero 10455/2018 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso questo Tribunale per condotte di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) commessi fra nell'estate-autunno 2018. Per questi fatti gli è stata applicata misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione
3 con la ricorrente, per un periodo mutata negli arresti domiciliari in ragione delle trasgressioni del resistente ai provvedimenti del Tribunale;
da ultimo gli è stata inflitta con sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di un anno di reclusione.
Nel più recente passato (estate 2023) si sono ripetuti episodi di violenza alle cose. In particolare, il resistente si è recato presso la casa familiare, in quel momento non occupata dal nucleo familiare, e vi ha fatto irruzione distruggendo le suppellettili presenti e in un'altra occasione distruggendo il portone di ingresso (verbale di udienza del 18.6.2024, teste , il quale ha Pt_1 confermato l'episodio dell'ingresso del resistente nella casa familiare del 17.8.2023).
Per questi fatti e per il mancato adempimento dei provvedimenti relativi al mantenimento della prole la ricorrente ha sporto denuncia-querela.
Dall'istruttoria è emerso che il resistente non ha da tempo rapporti di alcun tipo con la prole e in particolare con il figlio minore.
Egli risulta disinteressarsi delle esigenze educative e di mantenimento dei figli;
non partecipa alle spese;
non versa quanto stabilito dal Tribunale in sede di separazione (teste «non Tes_1
gli è mai interessato nulla;
si sono separati quattro o cinque anni fa e da quel momento non si è più fatto vivo»; verbale di udienza del 18.6.2024).
Il minore ha confermato di non avere alcun rapporto con il padre sin dall'infanzia; egli non ambisce a ricostruire il rapporto con il padre, in riferimento al quale ha solo ricordi negativi.
*
2.2. Così ricostruito il quadro familiare, si reputa anzitutto di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre.
Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel regolare l'affido della prole è costituito dall'interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 21425/2022; Cass.
19323/2020; Cass. 14728/2016; Cass. 18817/2015; Cass. 14480/2006). In termini simili, è stato chiarito che l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di
4 comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023; Cass. 28244/2019;
Cass. 27348/2022).
Il legislatore ha stabilito come regola generale l'affido condiviso della prole;
tuttavia alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, circostanza di cui deve darsi conto con motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass.
6535/2019 e Cass. 24526/2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass.
21425/2022).
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023; Cass. 21425/2022).
Nel caso di specie, la misura dell'affido esclusivo corrisponde anzitutto allo stato delle cose, conseguente al disinteresse del padre al figlio, ormai perdurante da anni.
Le condotte violente del padre contro i membri della sua famiglia e il completo disinteresse per la prole, perdurante ormai da anni, escludono che egli sia in condizione di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore.
Non sussistono elementi per formulare una prognosi di idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Per le medesime ragioni l'esclusione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale non si profila nello stato di fatto attuale come pregiudizievole alla crescita del minore.
Va pertanto disposto che il figlio sia affidato in via esclusiva alla madre.
*
2.3. La casa familiare va assegnata alla madre.
Risulta che la ricorrente soggiorni a lungo presso i genitori in altra casa sita in OG;
tuttavia, tale sistemazione è precaria;
inoltre, in assenza di iniziative volte alla dismissione
5 dell'immobile, non vi sono ragioni che ostino all'assegnazione della casa familiare, in vantaggio della prole.
*
2.4. In considerazione dell'età del minore nonché dell'assenza di qualsiasi relazione fra padre e figlio si reputa di lasciare la regolazione dei rapporti fra figlio e padre all'iniziativa libera del figlio.
*
2.5. Quanto al contributo al mantenimento del minore risulta che la ricorrente dispone di reddito da lavoro dipendente per le seguenti entrate annue: anno 2020, circa 13.700 euro;
anno 2021, circa 15.500 euro;
anno 2022, circa 13.600 euro (doc. 4 – dichiarazioni dei redditi modelli 730); ne deriva una disponibilità mensile media di circa 1.180 euro.
Dalle indagini tributarie disposte risulta che il ricorrente è occupato dal 2010 presso il medesimo datore di lavoro. Nell'ultimo triennio egli dispone dei seguenti redditi annui: anno
2021, circa 19.700 euro;
anno 2022, circa 19.300 euro;
anno 2023, circa 19.500 euro (estratto conto contributivo INPS); ne deriva una disponibilità mensile media di circa 1.600 euro. Egli è proprietario per metà della casa familiare;
è proprietario di autovettura. Non risulta disporre di sostanze liquide di rilievo e ha in corso un finanziamento di euro 5.000 con un istituto bancario.
Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno di mantenimento che un genitore
è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli
6 e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.).
In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
In considerazione del fatto che non sussiste ormai alcun rapporto fra figlio e padre e che pertanto il minore risiede esclusivamente presso la madre;
che tutte le incombenze educative e di mantenimento gravano su quest'ultima; nonché in considerazione delle situazioni patrimoniali e reddituali riportate appare equo quantificare il contributo alle spese ordinarie di mantenimento in euro 250 mensili, conformemente alle richieste della ricorrente.
Le spese straordinarie, come definite dal protocollo in uso a questo Tribunale, saranno sostenute da entrambi i genitori in parti uguali.
L'assegno unico andrà corrisposto alla madre, affidataria esclusiva della prole, in applicazione dell'art. 6, co. 4, d.lgs. 230/2021.
*
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste in capo al resistente.
Il valore della causa è indeterminato di complessità bassa. Vanno liquidate tutte le fasi processuali nella misura indicata nella nota spese depositata dal difensore: fase di studio: euro
581; fase introduttiva: euro 602; fase di trattazione: euro 903; fase decisionale: euro 1.453.
Vanno poi rifuse le spese vive.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OG (VE) da e il 22.3.2003 trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di OG, anno 2003 numero 9 parte I;
7 2. dispone la trasmissione di copia autentica della sentenza dopo il passaggio in giudicato della stessa a cura del cancelliere del tribunale all'ufficiale dello stato civile del per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al r.d. Parte_3
1238/1939;
3. dispone l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento Persona_1
del minore presso di lei;
4. dispone che le visite fra padre e figlio siano libere;
5. condanna a versare a titolo di concorso al mantenimento ordinario CP_1
del figlio la somma di euro 250 mensili;
pone le spese straordinarie, Persona_1
come definite dal Protocollo in uso a questo Tribunale, in capo a entrambi i genitori in parti uguali;
dispone che l'assegno unico sia percepito per l'intero dalla madre;
6. pone le spese di lite in capo al resistente che quantifica in euro 3.539 per compensi del difensore, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al contributo per la previdenza forense e all'IVA se dovuta;
oltre alle spese vive per il contributo unificato e diritti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 17863 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa su ricorso presentato da:
, con l'avv. Boscolo Parte_1
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: divorzio e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni dd. 5.11.2024: a) pronunciare ai sensi dell'art.3 n.2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.898, lo scioglimento del matrimonio celebrato a OG (Ve) in data 22.03.2003 tra la signora nata a Parte_1
OG (Ve) il 26.01.1977 e il signor nato a [...] il [...] con CP_1 CP_1
ogni annotazione nel Registro dello Stato Civile del Comune di OG (Ve) al N. 9, P 1 anno
2003; b) disporsi l'affidamento esclusivo alla madre, del figlio minore nato a Persona_1
1 OG (Ve) il 07.12.2009, con residenza presso la madre in OG (Ve) Rione Duomo
n.664; c) porsi a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma di euro CP_1
250,00 mensili per il figlio minore entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di Persona_1
contributo nel mantenimento del figlio, somma rivalutabile Istat come per legge, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo del Tribunale di Venezia, assegno unico universale in favore della ricorrente;
e) assegnarsi alla signora la Parte_1
casa coniugale sita in OG (Ve), Rione duomo n. 664 con ogni arredo e corredo. Con rifusione integrale delle spese e onorari di causa come da nota spese e competenze che sarà prodotta nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale per lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1 CP_1
il 22.3.2003, da cui sono nati i figli , maggiorenne e autosufficiente, e
[...] PE
, nato il [...]. Espone di essersi separata dal marito all'esito di giudizio di Per_1
separazione definito con decreto di omologa della separazione consensuale di questo Tribunale dd. 11.4.2019. Il resistente, residente in [...]e imbarcato in un peschereccio della marineria di quella città, avrebbe mostrato completo disinteresse verso la famiglia mancando di ottemperare gli obblighi relativi al diritto di visita presso i figli e al contributo al mantenimento degli stessi stabiliti nel provvedimento di omologa della separazione consensuale. Egli non intratterrebbe più alcun rapporto con i figli. Per condotte di minaccia, di molestia e diffamazione ai danni della ricorrente egli sarebbe stato inoltre oggetto di misura cautelare e sarebbe stato condannato a pene reclusive. Egli sarebbe dipendente da sostanze stupefacenti e dal gioco d'azzardo e per tali ragioni sarebbe seguito dal , ULSS 3 dell'ospedale di OG. In Pt_2
ragione delle condotte del marito, la ricorrente è stata costretta ad allontanarsi dalla casa famigliare e a riparare presso i genitori in altra casa sita in OG.
Il resistente non si è costituito nonostante gli siano stati correttamente notificati gli atti introduttivi del giudizio;
ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo di escussione testimoniale;
di indagini relative al patrimonio e ai redditi del resistente;
nonché a mezzo di relazione dei servizi sociali del Comune di OG.
Si è inoltre proceduto all'ascolto del minore Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio.
Sussistono infatti i requisiti previsti dall'art. 3, co. I, n. 2), lett. b), l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto del Tribunale di Venezia n.
5440/2019, pubblicata l'11.4.2019 (doc. 3 del fascicolo della ricorrente), ed essendo trascorso
2 un lasso di tempo superiore a quello previsto dall'art. 3, co. I, n. 2), I capoverso, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione (19.3.2019).
Seguono alla pronuncia le annotazioni di legge.
*
2. La ricorrente non ha svolto domande relativamente ai rapporti fra gli ex coniugi.
Il giudizio ha dunque ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore Per_1
di anni quindici.
[...]
*
2.1. Dall'istruttoria condotta è emerso quanto segue.
Dall'epoca della separazione non è più ripresa la convivenza familiare.
Il resistente risulta avere problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool e gioco d'azzardo.
Al riguardo sono state acquisite relazioni del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 3
Serenissima, UOC Psichiatria 1 Venezia/OG, nella quale si legge che il resistente, pur non essendo mai stato preso in carico dal Dipartimento, negli anni 2019-2023 è stato ricoverato volontariamente quattro volte in occasione di assunzione di cocaina, a seguito della quale il resistente temeva di essere nocivo per sé e per gli altri, non reputandosi in grado di controllare la rabbia. Risulta che si è sempre dimesso contro il parere medico (relazione dd. 13.5.2024).
È stata poi acquisita relazione del di OG da cui si ricava quanto segue. Il resistente Pt_2
ha preso i primi contatti con il servizio nel 2018. Gli è stato diagnosticato un tratto paranoide e ossessivo, sfociante in condotte di minaccia. Il suo equilibrio mentale è precario a seguito della separazione, con abuso di alcool, stupefacenti e compulsione al gioco. Risulta che il resistente a partire da quell'anno più volte è stato avviato a percorsi di recupero, tutti falliti. Il resistente viene definito come privo di capacità di autocritica;
tendente alla recidiva e con approccio minimizzante rispetto a tali episodi di ricaduta;
impermeabile a qualsiasi critica al proprio comportamento, anche con riferimento al rapporto con i figli;
infine, è risultato superficiale nell'affrontare un percorso risolutivo della sua condizione di dipendenza. È emersa la convinzione del resistente di dover punire i figli per non aver preso le distanze dalla madre.
Viene da ultimo espresso scetticismo circa le concrete possibilità di recupero per via del disturbo di personalità del resistente.
Le condotte violente del resistente verso la ricorrente hanno dato luogo al procedimento penale rubricato al numero 10455/2018 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso questo Tribunale per condotte di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) commessi fra nell'estate-autunno 2018. Per questi fatti gli è stata applicata misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione
3 con la ricorrente, per un periodo mutata negli arresti domiciliari in ragione delle trasgressioni del resistente ai provvedimenti del Tribunale;
da ultimo gli è stata inflitta con sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di un anno di reclusione.
Nel più recente passato (estate 2023) si sono ripetuti episodi di violenza alle cose. In particolare, il resistente si è recato presso la casa familiare, in quel momento non occupata dal nucleo familiare, e vi ha fatto irruzione distruggendo le suppellettili presenti e in un'altra occasione distruggendo il portone di ingresso (verbale di udienza del 18.6.2024, teste , il quale ha Pt_1 confermato l'episodio dell'ingresso del resistente nella casa familiare del 17.8.2023).
Per questi fatti e per il mancato adempimento dei provvedimenti relativi al mantenimento della prole la ricorrente ha sporto denuncia-querela.
Dall'istruttoria è emerso che il resistente non ha da tempo rapporti di alcun tipo con la prole e in particolare con il figlio minore.
Egli risulta disinteressarsi delle esigenze educative e di mantenimento dei figli;
non partecipa alle spese;
non versa quanto stabilito dal Tribunale in sede di separazione (teste «non Tes_1
gli è mai interessato nulla;
si sono separati quattro o cinque anni fa e da quel momento non si è più fatto vivo»; verbale di udienza del 18.6.2024).
Il minore ha confermato di non avere alcun rapporto con il padre sin dall'infanzia; egli non ambisce a ricostruire il rapporto con il padre, in riferimento al quale ha solo ricordi negativi.
*
2.2. Così ricostruito il quadro familiare, si reputa anzitutto di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre.
Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel regolare l'affido della prole è costituito dall'interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 21425/2022; Cass.
19323/2020; Cass. 14728/2016; Cass. 18817/2015; Cass. 14480/2006). In termini simili, è stato chiarito che l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di
4 comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023; Cass. 28244/2019;
Cass. 27348/2022).
Il legislatore ha stabilito come regola generale l'affido condiviso della prole;
tuttavia alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, circostanza di cui deve darsi conto con motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass.
6535/2019 e Cass. 24526/2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass.
21425/2022).
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023; Cass. 21425/2022).
Nel caso di specie, la misura dell'affido esclusivo corrisponde anzitutto allo stato delle cose, conseguente al disinteresse del padre al figlio, ormai perdurante da anni.
Le condotte violente del padre contro i membri della sua famiglia e il completo disinteresse per la prole, perdurante ormai da anni, escludono che egli sia in condizione di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore.
Non sussistono elementi per formulare una prognosi di idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Per le medesime ragioni l'esclusione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale non si profila nello stato di fatto attuale come pregiudizievole alla crescita del minore.
Va pertanto disposto che il figlio sia affidato in via esclusiva alla madre.
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2.3. La casa familiare va assegnata alla madre.
Risulta che la ricorrente soggiorni a lungo presso i genitori in altra casa sita in OG;
tuttavia, tale sistemazione è precaria;
inoltre, in assenza di iniziative volte alla dismissione
5 dell'immobile, non vi sono ragioni che ostino all'assegnazione della casa familiare, in vantaggio della prole.
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2.4. In considerazione dell'età del minore nonché dell'assenza di qualsiasi relazione fra padre e figlio si reputa di lasciare la regolazione dei rapporti fra figlio e padre all'iniziativa libera del figlio.
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2.5. Quanto al contributo al mantenimento del minore risulta che la ricorrente dispone di reddito da lavoro dipendente per le seguenti entrate annue: anno 2020, circa 13.700 euro;
anno 2021, circa 15.500 euro;
anno 2022, circa 13.600 euro (doc. 4 – dichiarazioni dei redditi modelli 730); ne deriva una disponibilità mensile media di circa 1.180 euro.
Dalle indagini tributarie disposte risulta che il ricorrente è occupato dal 2010 presso il medesimo datore di lavoro. Nell'ultimo triennio egli dispone dei seguenti redditi annui: anno
2021, circa 19.700 euro;
anno 2022, circa 19.300 euro;
anno 2023, circa 19.500 euro (estratto conto contributivo INPS); ne deriva una disponibilità mensile media di circa 1.600 euro. Egli è proprietario per metà della casa familiare;
è proprietario di autovettura. Non risulta disporre di sostanze liquide di rilievo e ha in corso un finanziamento di euro 5.000 con un istituto bancario.
Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno di mantenimento che un genitore
è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli
6 e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.).
In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
In considerazione del fatto che non sussiste ormai alcun rapporto fra figlio e padre e che pertanto il minore risiede esclusivamente presso la madre;
che tutte le incombenze educative e di mantenimento gravano su quest'ultima; nonché in considerazione delle situazioni patrimoniali e reddituali riportate appare equo quantificare il contributo alle spese ordinarie di mantenimento in euro 250 mensili, conformemente alle richieste della ricorrente.
Le spese straordinarie, come definite dal protocollo in uso a questo Tribunale, saranno sostenute da entrambi i genitori in parti uguali.
L'assegno unico andrà corrisposto alla madre, affidataria esclusiva della prole, in applicazione dell'art. 6, co. 4, d.lgs. 230/2021.
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3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste in capo al resistente.
Il valore della causa è indeterminato di complessità bassa. Vanno liquidate tutte le fasi processuali nella misura indicata nella nota spese depositata dal difensore: fase di studio: euro
581; fase introduttiva: euro 602; fase di trattazione: euro 903; fase decisionale: euro 1.453.
Vanno poi rifuse le spese vive.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OG (VE) da e il 22.3.2003 trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di OG, anno 2003 numero 9 parte I;
7 2. dispone la trasmissione di copia autentica della sentenza dopo il passaggio in giudicato della stessa a cura del cancelliere del tribunale all'ufficiale dello stato civile del per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al r.d. Parte_3
1238/1939;
3. dispone l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento Persona_1
del minore presso di lei;
4. dispone che le visite fra padre e figlio siano libere;
5. condanna a versare a titolo di concorso al mantenimento ordinario CP_1
del figlio la somma di euro 250 mensili;
pone le spese straordinarie, Persona_1
come definite dal Protocollo in uso a questo Tribunale, in capo a entrambi i genitori in parti uguali;
dispone che l'assegno unico sia percepito per l'intero dalla madre;
6. pone le spese di lite in capo al resistente che quantifica in euro 3.539 per compensi del difensore, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al contributo per la previdenza forense e all'IVA se dovuta;
oltre alle spese vive per il contributo unificato e diritti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
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