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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6753 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7093 /2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7093 /2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA Parte_1 C.F._1
AL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O MELUCCO - VIALE
MAZZINI, 114/B 00195 ROMA presso il difensore avv. COLELLA AL;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNI AUGUSTO Controparte_1
e dell'avv. DISTEFANO BARBARA ( ) VIA C.SO VITTORIA C.F._2
COLONNA 196 00000 MARINO;
, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIA
COLONNA 196 00047 MARINO presso il difensore avv. MANNI AUGUSTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNI AUGUSTO e Controparte_2
dell'avv. DISTEFANO BARBARA ( ) VIA C.SO VITTORIA C.F._2 COLONNA 196 00000 MARINO;
, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIA
COLONNA 196 00047 MARINO presso il difensore avv. MANNI AUGUSTO;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1557/2015 pubblicata il 4.05.2015, resa dal
Tribunale di Velletri
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
-il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del
17/2/21;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e, pertanto, può e deve essere dichiarata anche d'ufficio,
v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza in senso tecnico- giuridico di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non
è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, è stata fissata udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c.
(come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare del Presidente della
Sezione, successivo a Cass. SU 17603\25); ritenuto che nella specie solo la parte appellata ha depositato note e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento;
osservato, pertanto, che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, 14/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7093 /2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA Parte_1 C.F._1
AL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O MELUCCO - VIALE
MAZZINI, 114/B 00195 ROMA presso il difensore avv. COLELLA AL;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNI AUGUSTO Controparte_1
e dell'avv. DISTEFANO BARBARA ( ) VIA C.SO VITTORIA C.F._2
COLONNA 196 00000 MARINO;
, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIA
COLONNA 196 00047 MARINO presso il difensore avv. MANNI AUGUSTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNI AUGUSTO e Controparte_2
dell'avv. DISTEFANO BARBARA ( ) VIA C.SO VITTORIA C.F._2 COLONNA 196 00000 MARINO;
, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIA
COLONNA 196 00047 MARINO presso il difensore avv. MANNI AUGUSTO;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1557/2015 pubblicata il 4.05.2015, resa dal
Tribunale di Velletri
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
-il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del
17/2/21;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e, pertanto, può e deve essere dichiarata anche d'ufficio,
v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza in senso tecnico- giuridico di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non
è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, è stata fissata udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c.
(come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare del Presidente della
Sezione, successivo a Cass. SU 17603\25); ritenuto che nella specie solo la parte appellata ha depositato note e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento;
osservato, pertanto, che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, 14/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo