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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 640/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8234/2022, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Gustavo Iandolo, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.3.2023, l ha proposto appello avverso la Pt_2 sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, previo espletamento di CTU medico-legale finalizzata all'accertamento del requisito sanitario e dato atto che non era contestato tra le parti che ella fosse in possesso del requisito anagrafico e contributivo, aveva accolto la domanda spiegata da , volta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto alla Controparte_1 pensione di vecchiaia anticipata in ragione di una invalidità pari almeno all'80%, condannando lo stesso al pagamento in favore della ricorrente dei relativi Pt_1 ratei della detta pensione a decorrere dalla domanda con oltre interessi decorsi 120 giorni dalla domanda amministrativa.
Con l'atto d'appello, l censura la decisione del Tribunale laddove la Pt_2 stessa dichiara la decorrenza della pensione riconosciuta alla Potente a far data dalla domanda amministrativa dal luglio 2021 senza tener conto del disposto di cui all'art. 12 L. n. 122/2010 (di conversione del DL n. 78/2010) che prevedeva le c.d.
“finestre mobili”, sebbene ciò fosse stato tempestivamente richiesto nel giudizio di primo grado: la circolare n. 53/2011 stabiliva che qualora lo stato di invalidità Pt_2 fosse stato ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile si sarebbe dovuto tener conto del mese in cui fosse stato sussistente detto stato e da questo applicare il differimento dei 12 mesi. L'art. 24 comma 12 L. n. 214/2011 (di conversione del DL n. 201/2011) aveva previsto poi che a tutti i requisiti anagrafici previsti nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata trovavano applicazione gli adeguamenti alle speranze di vita e ciò valeva anche per la pensione di vecchiaia. Alla data della domanda amministrativa detta normativa era in vigore. Deduce l che “La sentenza è Pt_2 inoltre viziata sotto altro profilo. Errata ricostruzione del fatto e evidente violazione di norme di legge (art. 1 del decreto legislativo n. 503/92) per insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto (mancato accertamento del requisito della cessazione dell'attività lavorativa) Come si ricava agevolmente dal ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha presentato domanda per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs.n. 503/92 in attività lavorativa
… l'art. 1 comma 7 D.lvo citato prevede testualmente: “7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
non si è costituita, pur ritualmente intimata, restando così Controparte_1 contumace.
L'appello è fondato. Al riguardo, occorre richiamare la normativa di riferimento ed evidenziare da subito che l'art. 1 comma 8 D.Lgs. n. 503/1992 (norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha previsto che l'elevazione dei limiti d'età da 60 a 65 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria "non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento". In seguito, l'articolo 12, commi 1 e 2, del dl. 78/10, convertito nella legge 122/10, ha stabilito che:
“1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 224er, comma 1, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego (( ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi,)) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data dì maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonchè della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26,)) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
e) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 949. 2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, (( conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:)) a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data dì maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonchè della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26,)) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del compari(' scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. Da subito occorre rilevare, al riguardo, che la Corte di cassazione ha avuto modo di osservare che “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 22227 del 06/08/2024, Invero, già era stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 31001 del 27/11/2019. La Corte di Cassazione aveva anche detto che “In tema di pensioni di vecchiaia anticipata concesse ai gravi invalidi, l'applicazione della disciplina delle cd. "finestre" non determina un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario d'invalidità, in considerazione del trattamento di complessivo favore riservato ai beneficiari di tale pensione, con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla prestazione in esame e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione;
ne consegue la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, non essendo ravvisabile né la denunciata disparità di trattamento per violazione dell'art. 3 Cost., in considerazione dell'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto, né il dedotto contrasto con l'art. 38 Cost., avendo il legislatore contemperato in maniera non manifestamente irragionevole i diritti tutelati da tale norma con la necessità di tenere conto delle risorse finanziarie disponibili”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30791 del 19/10/2022. Non sussiste motivo alcuno per discostarsi dall'evidenziato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in integrale riforma della gravata sentenza, deve essere rigettata la domanda spiegata dall'appellata. In considerazione della questione interpretativa affrontata e del non univoco orientamento giurisprudenziale al riguardo le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- in integrale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda spiegata dall'appellata;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio. Roma, 4.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 640/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8234/2022, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Gustavo Iandolo, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.3.2023, l ha proposto appello avverso la Pt_2 sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, previo espletamento di CTU medico-legale finalizzata all'accertamento del requisito sanitario e dato atto che non era contestato tra le parti che ella fosse in possesso del requisito anagrafico e contributivo, aveva accolto la domanda spiegata da , volta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto alla Controparte_1 pensione di vecchiaia anticipata in ragione di una invalidità pari almeno all'80%, condannando lo stesso al pagamento in favore della ricorrente dei relativi Pt_1 ratei della detta pensione a decorrere dalla domanda con oltre interessi decorsi 120 giorni dalla domanda amministrativa.
Con l'atto d'appello, l censura la decisione del Tribunale laddove la Pt_2 stessa dichiara la decorrenza della pensione riconosciuta alla Potente a far data dalla domanda amministrativa dal luglio 2021 senza tener conto del disposto di cui all'art. 12 L. n. 122/2010 (di conversione del DL n. 78/2010) che prevedeva le c.d.
“finestre mobili”, sebbene ciò fosse stato tempestivamente richiesto nel giudizio di primo grado: la circolare n. 53/2011 stabiliva che qualora lo stato di invalidità Pt_2 fosse stato ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile si sarebbe dovuto tener conto del mese in cui fosse stato sussistente detto stato e da questo applicare il differimento dei 12 mesi. L'art. 24 comma 12 L. n. 214/2011 (di conversione del DL n. 201/2011) aveva previsto poi che a tutti i requisiti anagrafici previsti nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata trovavano applicazione gli adeguamenti alle speranze di vita e ciò valeva anche per la pensione di vecchiaia. Alla data della domanda amministrativa detta normativa era in vigore. Deduce l che “La sentenza è Pt_2 inoltre viziata sotto altro profilo. Errata ricostruzione del fatto e evidente violazione di norme di legge (art. 1 del decreto legislativo n. 503/92) per insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto (mancato accertamento del requisito della cessazione dell'attività lavorativa) Come si ricava agevolmente dal ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha presentato domanda per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs.n. 503/92 in attività lavorativa
… l'art. 1 comma 7 D.lvo citato prevede testualmente: “7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
non si è costituita, pur ritualmente intimata, restando così Controparte_1 contumace.
L'appello è fondato. Al riguardo, occorre richiamare la normativa di riferimento ed evidenziare da subito che l'art. 1 comma 8 D.Lgs. n. 503/1992 (norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha previsto che l'elevazione dei limiti d'età da 60 a 65 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria "non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento". In seguito, l'articolo 12, commi 1 e 2, del dl. 78/10, convertito nella legge 122/10, ha stabilito che:
“1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 224er, comma 1, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego (( ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi,)) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data dì maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonchè della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26,)) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
e) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 949. 2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, (( conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:)) a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data dì maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonchè della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26,)) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del compari(' scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. Da subito occorre rilevare, al riguardo, che la Corte di cassazione ha avuto modo di osservare che “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 22227 del 06/08/2024, Invero, già era stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 31001 del 27/11/2019. La Corte di Cassazione aveva anche detto che “In tema di pensioni di vecchiaia anticipata concesse ai gravi invalidi, l'applicazione della disciplina delle cd. "finestre" non determina un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario d'invalidità, in considerazione del trattamento di complessivo favore riservato ai beneficiari di tale pensione, con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla prestazione in esame e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione;
ne consegue la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, non essendo ravvisabile né la denunciata disparità di trattamento per violazione dell'art. 3 Cost., in considerazione dell'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto, né il dedotto contrasto con l'art. 38 Cost., avendo il legislatore contemperato in maniera non manifestamente irragionevole i diritti tutelati da tale norma con la necessità di tenere conto delle risorse finanziarie disponibili”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30791 del 19/10/2022. Non sussiste motivo alcuno per discostarsi dall'evidenziato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in integrale riforma della gravata sentenza, deve essere rigettata la domanda spiegata dall'appellata. In considerazione della questione interpretativa affrontata e del non univoco orientamento giurisprudenziale al riguardo le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- in integrale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda spiegata dall'appellata;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio. Roma, 4.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE Dr. Alberto Celeste