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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8067/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8067/2019, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti VALSERIATI VALERIO e VALSERIATI DANIELE
RICORRENTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio degli Avv.ti CASTELLI TULLIO e CASTELLI ANDREA
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in sede
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 14/10/2024 e come da foglio di precisazione delle conclusioni del 18/5/2023: “1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) Affidamento congiunto della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, alla quale Per_1 verrà assegnata la casa familiare sita in Dello -BS- Via De Gasperi, 33, con tutto quanto la arreda e correda e ciò sino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale della figlia. Nulla quanto all'affidamento del figlio , maggiorenne sebbene non patrimonialmente autonomo. 3) Il Sig. Per_2
1 erserà, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 1.200 CP_1
(euro seicento/00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT sino al raggiungimento della loro autonomia patrimoniale. 4) Spese straordinarie per la figlia e Per_1 il figlio suddivise al 50% tra i genitori, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Per_2
Brescia, che di seguito viene trascritto: […] 5) Tenuto conto dell'età e delle abitudini di vita di
, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni nonché un giorno Per_1 infrasettimanale con pernottamento;
nella settimana in cui non terrà con sé la figlia nel week end, la terra con sé due giorni infrasettimanalmente. Vacanze estive e scolastiche in genere connesse alle festività come da previsione standard di questo Tribunale. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Parte resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 10/10/2024: “nel merito: dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi senza alcun addebito, affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso il padre e presso la madre alternativamente Per_1 come da accordi fra i genitori e provvedimento del Tribunale, con mantenimento da parte del padre del figlio maggiorenne e della figlia minore quando è presso di lui e mantenimento da parte Per_2 della madre della figlia minore quando è presso di lei, con spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Brescia a carico dei genitori al 50%; spese rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/5/2019 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data
5/10/1997 a Dello (BS) con il resistente, unione dalla quale sono nati i figli (n. 25/4/2000) e, Per_2 successivamente alla riconciliazione dopo una temporanea crisi sfociata in un accordo di separazione omologato in data 4/2/2004 (doc. 3), (n. 10/4/2009). Per_1
La sig.ra ha dedotto che la coppia è entrata nuovamente in crisi a causa dell'atteggiamento Parte_1 denigrante e aggressivo che il marito ha assunto nei suoi confronti anche in presenza dei figli.
Ha inoltre precisato che non è stato possibile addivenire ad un accordo in quanto entrambi i coniugi intendono permanere nella casa coniugale con conseguente collocamento della prole.
Ha quindi chiesto: i) la pronuncia della separazione con addebito al marito, ii) l'affidamento condiviso della figlia con collocamento della stessa presso la madre, iii) l'assegnazione della casa coniugale a sé, iv) incontri padre-figlia come da ricorso e v) un contributo al mantenimento della prole a carico del padre pari a complessivi € 1.200,00 (i.e. € 600,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Con comparsa del 7/11/2019 si è costituito il resistente contestando quanto dedotto da controparte. Il sig. a, in particolare, allegato che la vita di coppia è sempre stata travagliata a causa della CP_1
“volubilità del carattere” della moglie, la quale si è infine determinata ad allontanarsi dalla casa coniugale trasferendosi presso un altro immobile ubicato a poca distanza. Quanto alla gestione della prole, ha precisato che il figlio risiede stabilmente presso la casa coniugale, recandosi dalla Per_2 madre solo per il pranzo;
la figlia , invece, dorme alternativamente presso ciascun genitore. Per_1
Ha quindi chiesto: i) la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, ii) l'affido condiviso della figlia minore con collocamento alternato della stessa presso ciascun genitore e iii) prevedersi a carico del padre l'onere di provvedere al mantenimento del figlio , oltreché al mantenimento Per_2 della figlia quando collocata presso di sé con ripartizione delle spese straordinarie al 50% Per_1 tra le parti come da vigente Protocollo.
2 All'udienza presidenziale del 16/12/2019 le parti hanno confermato che il figlio dorme stabilmente presso il padre, mentre risiede alternativamente presso ciascun genitore e hanno insistito Per_1 per l'adozione delle statuizioni provvisorie.
Il Giudice delegato allo svolgimento delle funzioni presidenziali ha quindi adottato i seguenti provvedimenti interinali: “a) vita separata, con l'obbligo di mutuo rispetto […]; b) affida la figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno pertanto congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza, con esclusione delle decisioni di ordinaria amministrazione che i genitori eserciteranno separatamente ex art. 337 ter comma 3 cod. civ., con collocazione come già in atto e con mantenimento diretto come in essere oltre il 50% delle spese straordinarie;
c) stante la collocazione dei figli come in atto tra le parti nulla dispone, allo stato, in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
d) invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità”.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza dell'11/5/2021 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Intervenuta nelle more la riassegnazione del fascicolo ad altro magistrato, è stata disposta l'audizione della minore e le parti hanno reiterato le proprie conclusioni all'udienza del 16/10/2024. Per_1
La causa è stata infine rimessa al Collegio per decisione, con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla pronuncia della separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale va pronunciata allorché si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 16/12/2019, data della loro comparizione in sede di udienza presidenziale, ancorché la convivenza sia di fatto cessata nel settembre 2019 (cfr. doc. 9-10)
a seguito del trasferimento della sig.ra presso altro immobile. Parte_1
A ciò deve aggiungersi che entrambe le parti, fallito il tentativo di conciliazione, hanno insistito per la pronuncia della separazione personale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sulla domanda di addebito
Si dà atto che parte resistente ha espressamente rinunciato a tale domanda nelle more del giudizio
(cfr. memoria del 17/5/2023).
Quanto alla speculare domanda di parte ricorrente, si rileva che la stessa non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. foglio del 18/5/2023).
La giurisprudenza di legittimità, con alcune recenti pronunce di segno contrario rispetto al precedente orientamento, ha statuito che: “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione
3 complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla” (cfr. Cass. Civ. n. 17582/2017).
Ebbene, nel caso in esame la condotta processuale della ricorrente non può ritenersi tale da giustificare in modo inequivoco detta presunzione.
Ciò posto, deve ribadirsi che l'addebito della separazione non si fonda solo sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche sull'esistenza di un nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., n. 40795/2021).
Ebbene, in tesi di parte ricorrente, il marito ha assunto una condotta svalutante nei confronti della moglie, sfociata altresì in episodi di aggressività (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 della ricorrente:
“violenze verbali e fisiche (oltre che dalle minacce) del marito davanti ai figli”).
Tali condotte gravemente contrarie ai doveri coniugali non sono state, tuttavia, dimostrate in alcun modo, essendosi la ricorrente limitata a svolgere allegazioni generiche e alla formulazione di istanze istruttorie inammissibili (cfr. ordinanza 11/5/2021 cui si rinvia), e neppure sono stati circostanziati in modo puntuale i fatti che l'avrebbero indotta all'abbandono del tetto coniugale.
Per quanto sopra, deve pertanto essere rigettata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
3. Sull'affidamento della minore
Le parti hanno congiuntamente chiesto la conferma del modulo di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
Stante l'assenza di elementi di pregiudizio per deve quindi disporsi in conformità alle Per_1 conclusioni rassegnate sul punto dalle parti.
4. Sul collocamento della figlia e sull'assegnazione della casa coniugale
Questione particolarmente controversa è, invece, quella relativa al collocamento della figlia minore con conseguente assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario. Per_1
In tesi di parte ricorrente, infatti, è la madre a farsi carico prevalentemente dei fabbisogni della figlia, la quale trascorre la maggior parte del proprio tempo presso l'abitazione materna.
Parte resistente, invece, ha dedotto che la figlia trascorre tempi paritetici presso ciascun genitore.
Sentita all'udienza dell'11/10/2023, ha dichiarato “in genere trascorro metà giornata da Per_1 mia madre e metà da mio padre. […] Di solito alterno pranzo e cena con entrambi i genitori. La mattina vado a scuola, frequento il , e quando torno, se sono da mia madre pranzo con lei Per_3
e passo da lei il pomeriggio e a cena sono dal papà. A cena, se sono da mio papà, resto da lui anche
a dormire e viceversa da mia madre. […] Tendenzialmente questa modalità non mi crea problemi.
[…] C'è sempre stata questa alternanza”, con ciò confermando il sostanziale collocamento paritario presso ciascun genitore.
Diversa è invece la situazione di , studente universitario, il quale, pur trascorrendo parte della Per_2 giornata con la madre, ha sempre dormito stabilmente dal padre presso la casa coniugale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso
l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana,
4 ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (cfr. Cass. Civ., n. 4555/2012; id. n. 16134/2019).
Ebbene, è pacifico tra le parti che “il figlio dorme dal padre e mangia alternativamente presso Per_2 un genitore e presso l'altro” (cfr. verbale d'udienza del 16/12/2019) e la stessa ricorrente ha ammesso che “preme evidenziare come la convivenza di con il padre stia evidenziando l'influenza di Per_2 quest'ultimo sul figlio” (cfr. note del 9/3/2020).
Per quanto sopra, appare evidente che abbia identificato il proprio centro d'interessi presso il Per_2 contesto paterno, con la conseguenza che la casa coniugale deve essere assegnata al sig. CP_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio.
Quanto al collocamento di stante anche l'inequivoca volontà in questo senso manifestata Per_1 dalla minore (ormai sedicenne), appare opportuno non stravolgere il calendario di frequentazioni già in essere tra le parti, con la conseguenza che la stessa sarà collocata alternativamente presso ciascun genitore secondo l'attuale calendario.
I periodi di vacanza saranno concordati direttamente dalle parti con Per_1
5. Sul mantenimento della prole
La ricorrente ha chiesto porsi a carico del padre l'onere di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi € 1.200,00 (i.e. € 600,00 per ciascun figlio).
Di contro, il ricorrente ha chiesto che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei reciproci tempi di permanenza. Quanto al figlio , ha chiesto di disporsi che sia Per_1 Per_2 esclusivamente il padre ad occuparsi del suo mantenimento, fermo il riparto delle spese straordinarie.
Preliminarmente va analizzata la capacità reddituale di ciascuna parte.
Quanto alla ricorrente, va rilevato che la situazione economico-patrimoniale di quest'ultima è rimasta opaca. Nonostante l'invito espressamente formulato dal Giudice (cfr. ordinanza 11/5/2021) la sig.ra non ha provveduto a produrre documentazione fiscale aggiornata. Le dichiarazioni in atti Parte_1
(annualità 2015-2017) sono del resto inattendibili avendo la stessa ricorrente dichiarato in sede di udienza presidenziale di “avere un'attività in proprio e di guadagnare € 1.500,00 netti mensili” (cfr. verbale ud. 16/12/2019).
A fronte di tale entrata, ha dato atto di essere gravata da un canone di locazione il cui ammontare non
è stato documentato, pur dovendosi ritenere sussistente un esborso a tale titolo non disponendo della casa coniugale fin dal 2019.
Quanto alla capacità reddituale del sig. dalla documentazione in atti (annualità 2020-2023) CP_1
è emerso un reddito mensile medio netto da lavoro dipendente pari ad € 1.607,75 (cfr. doc. 16-20). Quest'ultimo non ha dato atto di essere gravato da particolari esborsi e dispone della casa coniugale.
Il resistente è, inoltre, titolare di investimenti finanziari produttivi di redditi di capitale non confluiti in dichiarazione (doc. b-c allegati alla memoria 5/3/2021 ricorrente), pur essendo rimasta controversa la provenienza delle somme investite (in tesi del resistente gestite per conto del padre).
5 Ancora, dall'audizione di è emerso che entrambi i genitori provvedono in egual misura ai Per_1 fabbisogni della prole (cfr. “di solito alterno pranzo e cena con entrambi i genitori […] anche mio fratello trascorre metà giornata da un genitore e metà dall'altro” - verbale udienza 11/10/2023).
Ebbene, nella determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli (maggiorenni e non)
“deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi” (cfr. Cass. Civ., n. 3329/2025).
Per quanto sopra, tenuto conto dei tempi sostanzialmente paritetici di frequentazione dei figli con ciascun genitore, delle incrementali esigenze della prole in rapporto all'età e dell'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà tra le parti) in favore del sig. circostanza che ha una diretta CP_1 incidenza sulla rispettiva disponibilità reddituale dei coniugi (cfr. Cass. Civ., n. 27599/2022), va posto a carico del resistente un contributo al mantenimento di pari complessivamente a € 200,00 Per_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima.
Quanto al figlio maggiorenne si prende atto della disponibilità del padre a farsi interamente Per_2 carico del suo mantenimento.
Le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore collocatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, vanno ripartite al 50% tra i coniugi in relazione ad entrambi i figli.
Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non collocatario, la valutazione giudiziale del suddetto rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127;
Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
6. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite, le spese processuali vanno compensate per 1/3 ponendo i residui 2/3, liquidati come in dispositivo in base ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014 per una causa di valore indeterminabile, a carico della parte ricorrente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8067/2019 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
);
[...] C.F._2
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di addebito della separazione svolta dalla parte ricorrente;
4. conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento paritario Per_1
e frequentazioni libere con ciascun genitore in considerazione dell'età della minore;
6
5. assegna la casa coniugale sita in Dello (BS), via A. De Gasperi n. 33, al resistente;
6. dispone che, con decorrenza dalla data della presente sentenza e ferma restando per il pregresso l'efficacia dei provvedimenti provvisori, il resistente contribuisca al mantenimento della figlia minore versando alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma Per_1 di € 200,00/mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, fino all'autosufficienza economica di quest'ultima;
7. dispone che il resistente contribuisca direttamente al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente con lui convivente;
Per_2
8. dispone che le spese straordinarie per entrambi i figli, disciplinate secondo il «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016, siano ripartire al 50% tra le parti;
9. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti ponendo i residui 2/3 liquidati in € 4.475,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 803,00 per la fase introduttiva;
€ 602,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.936,00 per la fase decisione) a carico della parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8067/2019, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti VALSERIATI VALERIO e VALSERIATI DANIELE
RICORRENTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio degli Avv.ti CASTELLI TULLIO e CASTELLI ANDREA
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in sede
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 14/10/2024 e come da foglio di precisazione delle conclusioni del 18/5/2023: “1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) Affidamento congiunto della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, alla quale Per_1 verrà assegnata la casa familiare sita in Dello -BS- Via De Gasperi, 33, con tutto quanto la arreda e correda e ciò sino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale della figlia. Nulla quanto all'affidamento del figlio , maggiorenne sebbene non patrimonialmente autonomo. 3) Il Sig. Per_2
1 erserà, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 1.200 CP_1
(euro seicento/00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT sino al raggiungimento della loro autonomia patrimoniale. 4) Spese straordinarie per la figlia e Per_1 il figlio suddivise al 50% tra i genitori, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Per_2
Brescia, che di seguito viene trascritto: […] 5) Tenuto conto dell'età e delle abitudini di vita di
, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni nonché un giorno Per_1 infrasettimanale con pernottamento;
nella settimana in cui non terrà con sé la figlia nel week end, la terra con sé due giorni infrasettimanalmente. Vacanze estive e scolastiche in genere connesse alle festività come da previsione standard di questo Tribunale. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Parte resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 10/10/2024: “nel merito: dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi senza alcun addebito, affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso il padre e presso la madre alternativamente Per_1 come da accordi fra i genitori e provvedimento del Tribunale, con mantenimento da parte del padre del figlio maggiorenne e della figlia minore quando è presso di lui e mantenimento da parte Per_2 della madre della figlia minore quando è presso di lei, con spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Brescia a carico dei genitori al 50%; spese rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/5/2019 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data
5/10/1997 a Dello (BS) con il resistente, unione dalla quale sono nati i figli (n. 25/4/2000) e, Per_2 successivamente alla riconciliazione dopo una temporanea crisi sfociata in un accordo di separazione omologato in data 4/2/2004 (doc. 3), (n. 10/4/2009). Per_1
La sig.ra ha dedotto che la coppia è entrata nuovamente in crisi a causa dell'atteggiamento Parte_1 denigrante e aggressivo che il marito ha assunto nei suoi confronti anche in presenza dei figli.
Ha inoltre precisato che non è stato possibile addivenire ad un accordo in quanto entrambi i coniugi intendono permanere nella casa coniugale con conseguente collocamento della prole.
Ha quindi chiesto: i) la pronuncia della separazione con addebito al marito, ii) l'affidamento condiviso della figlia con collocamento della stessa presso la madre, iii) l'assegnazione della casa coniugale a sé, iv) incontri padre-figlia come da ricorso e v) un contributo al mantenimento della prole a carico del padre pari a complessivi € 1.200,00 (i.e. € 600,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Con comparsa del 7/11/2019 si è costituito il resistente contestando quanto dedotto da controparte. Il sig. a, in particolare, allegato che la vita di coppia è sempre stata travagliata a causa della CP_1
“volubilità del carattere” della moglie, la quale si è infine determinata ad allontanarsi dalla casa coniugale trasferendosi presso un altro immobile ubicato a poca distanza. Quanto alla gestione della prole, ha precisato che il figlio risiede stabilmente presso la casa coniugale, recandosi dalla Per_2 madre solo per il pranzo;
la figlia , invece, dorme alternativamente presso ciascun genitore. Per_1
Ha quindi chiesto: i) la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, ii) l'affido condiviso della figlia minore con collocamento alternato della stessa presso ciascun genitore e iii) prevedersi a carico del padre l'onere di provvedere al mantenimento del figlio , oltreché al mantenimento Per_2 della figlia quando collocata presso di sé con ripartizione delle spese straordinarie al 50% Per_1 tra le parti come da vigente Protocollo.
2 All'udienza presidenziale del 16/12/2019 le parti hanno confermato che il figlio dorme stabilmente presso il padre, mentre risiede alternativamente presso ciascun genitore e hanno insistito Per_1 per l'adozione delle statuizioni provvisorie.
Il Giudice delegato allo svolgimento delle funzioni presidenziali ha quindi adottato i seguenti provvedimenti interinali: “a) vita separata, con l'obbligo di mutuo rispetto […]; b) affida la figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno pertanto congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza, con esclusione delle decisioni di ordinaria amministrazione che i genitori eserciteranno separatamente ex art. 337 ter comma 3 cod. civ., con collocazione come già in atto e con mantenimento diretto come in essere oltre il 50% delle spese straordinarie;
c) stante la collocazione dei figli come in atto tra le parti nulla dispone, allo stato, in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
d) invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità”.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza dell'11/5/2021 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Intervenuta nelle more la riassegnazione del fascicolo ad altro magistrato, è stata disposta l'audizione della minore e le parti hanno reiterato le proprie conclusioni all'udienza del 16/10/2024. Per_1
La causa è stata infine rimessa al Collegio per decisione, con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla pronuncia della separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale va pronunciata allorché si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 16/12/2019, data della loro comparizione in sede di udienza presidenziale, ancorché la convivenza sia di fatto cessata nel settembre 2019 (cfr. doc. 9-10)
a seguito del trasferimento della sig.ra presso altro immobile. Parte_1
A ciò deve aggiungersi che entrambe le parti, fallito il tentativo di conciliazione, hanno insistito per la pronuncia della separazione personale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sulla domanda di addebito
Si dà atto che parte resistente ha espressamente rinunciato a tale domanda nelle more del giudizio
(cfr. memoria del 17/5/2023).
Quanto alla speculare domanda di parte ricorrente, si rileva che la stessa non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. foglio del 18/5/2023).
La giurisprudenza di legittimità, con alcune recenti pronunce di segno contrario rispetto al precedente orientamento, ha statuito che: “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione
3 complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla” (cfr. Cass. Civ. n. 17582/2017).
Ebbene, nel caso in esame la condotta processuale della ricorrente non può ritenersi tale da giustificare in modo inequivoco detta presunzione.
Ciò posto, deve ribadirsi che l'addebito della separazione non si fonda solo sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche sull'esistenza di un nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., n. 40795/2021).
Ebbene, in tesi di parte ricorrente, il marito ha assunto una condotta svalutante nei confronti della moglie, sfociata altresì in episodi di aggressività (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 della ricorrente:
“violenze verbali e fisiche (oltre che dalle minacce) del marito davanti ai figli”).
Tali condotte gravemente contrarie ai doveri coniugali non sono state, tuttavia, dimostrate in alcun modo, essendosi la ricorrente limitata a svolgere allegazioni generiche e alla formulazione di istanze istruttorie inammissibili (cfr. ordinanza 11/5/2021 cui si rinvia), e neppure sono stati circostanziati in modo puntuale i fatti che l'avrebbero indotta all'abbandono del tetto coniugale.
Per quanto sopra, deve pertanto essere rigettata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
3. Sull'affidamento della minore
Le parti hanno congiuntamente chiesto la conferma del modulo di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
Stante l'assenza di elementi di pregiudizio per deve quindi disporsi in conformità alle Per_1 conclusioni rassegnate sul punto dalle parti.
4. Sul collocamento della figlia e sull'assegnazione della casa coniugale
Questione particolarmente controversa è, invece, quella relativa al collocamento della figlia minore con conseguente assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario. Per_1
In tesi di parte ricorrente, infatti, è la madre a farsi carico prevalentemente dei fabbisogni della figlia, la quale trascorre la maggior parte del proprio tempo presso l'abitazione materna.
Parte resistente, invece, ha dedotto che la figlia trascorre tempi paritetici presso ciascun genitore.
Sentita all'udienza dell'11/10/2023, ha dichiarato “in genere trascorro metà giornata da Per_1 mia madre e metà da mio padre. […] Di solito alterno pranzo e cena con entrambi i genitori. La mattina vado a scuola, frequento il , e quando torno, se sono da mia madre pranzo con lei Per_3
e passo da lei il pomeriggio e a cena sono dal papà. A cena, se sono da mio papà, resto da lui anche
a dormire e viceversa da mia madre. […] Tendenzialmente questa modalità non mi crea problemi.
[…] C'è sempre stata questa alternanza”, con ciò confermando il sostanziale collocamento paritario presso ciascun genitore.
Diversa è invece la situazione di , studente universitario, il quale, pur trascorrendo parte della Per_2 giornata con la madre, ha sempre dormito stabilmente dal padre presso la casa coniugale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso
l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana,
4 ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (cfr. Cass. Civ., n. 4555/2012; id. n. 16134/2019).
Ebbene, è pacifico tra le parti che “il figlio dorme dal padre e mangia alternativamente presso Per_2 un genitore e presso l'altro” (cfr. verbale d'udienza del 16/12/2019) e la stessa ricorrente ha ammesso che “preme evidenziare come la convivenza di con il padre stia evidenziando l'influenza di Per_2 quest'ultimo sul figlio” (cfr. note del 9/3/2020).
Per quanto sopra, appare evidente che abbia identificato il proprio centro d'interessi presso il Per_2 contesto paterno, con la conseguenza che la casa coniugale deve essere assegnata al sig. CP_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio.
Quanto al collocamento di stante anche l'inequivoca volontà in questo senso manifestata Per_1 dalla minore (ormai sedicenne), appare opportuno non stravolgere il calendario di frequentazioni già in essere tra le parti, con la conseguenza che la stessa sarà collocata alternativamente presso ciascun genitore secondo l'attuale calendario.
I periodi di vacanza saranno concordati direttamente dalle parti con Per_1
5. Sul mantenimento della prole
La ricorrente ha chiesto porsi a carico del padre l'onere di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi € 1.200,00 (i.e. € 600,00 per ciascun figlio).
Di contro, il ricorrente ha chiesto che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei reciproci tempi di permanenza. Quanto al figlio , ha chiesto di disporsi che sia Per_1 Per_2 esclusivamente il padre ad occuparsi del suo mantenimento, fermo il riparto delle spese straordinarie.
Preliminarmente va analizzata la capacità reddituale di ciascuna parte.
Quanto alla ricorrente, va rilevato che la situazione economico-patrimoniale di quest'ultima è rimasta opaca. Nonostante l'invito espressamente formulato dal Giudice (cfr. ordinanza 11/5/2021) la sig.ra non ha provveduto a produrre documentazione fiscale aggiornata. Le dichiarazioni in atti Parte_1
(annualità 2015-2017) sono del resto inattendibili avendo la stessa ricorrente dichiarato in sede di udienza presidenziale di “avere un'attività in proprio e di guadagnare € 1.500,00 netti mensili” (cfr. verbale ud. 16/12/2019).
A fronte di tale entrata, ha dato atto di essere gravata da un canone di locazione il cui ammontare non
è stato documentato, pur dovendosi ritenere sussistente un esborso a tale titolo non disponendo della casa coniugale fin dal 2019.
Quanto alla capacità reddituale del sig. dalla documentazione in atti (annualità 2020-2023) CP_1
è emerso un reddito mensile medio netto da lavoro dipendente pari ad € 1.607,75 (cfr. doc. 16-20). Quest'ultimo non ha dato atto di essere gravato da particolari esborsi e dispone della casa coniugale.
Il resistente è, inoltre, titolare di investimenti finanziari produttivi di redditi di capitale non confluiti in dichiarazione (doc. b-c allegati alla memoria 5/3/2021 ricorrente), pur essendo rimasta controversa la provenienza delle somme investite (in tesi del resistente gestite per conto del padre).
5 Ancora, dall'audizione di è emerso che entrambi i genitori provvedono in egual misura ai Per_1 fabbisogni della prole (cfr. “di solito alterno pranzo e cena con entrambi i genitori […] anche mio fratello trascorre metà giornata da un genitore e metà dall'altro” - verbale udienza 11/10/2023).
Ebbene, nella determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli (maggiorenni e non)
“deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi” (cfr. Cass. Civ., n. 3329/2025).
Per quanto sopra, tenuto conto dei tempi sostanzialmente paritetici di frequentazione dei figli con ciascun genitore, delle incrementali esigenze della prole in rapporto all'età e dell'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà tra le parti) in favore del sig. circostanza che ha una diretta CP_1 incidenza sulla rispettiva disponibilità reddituale dei coniugi (cfr. Cass. Civ., n. 27599/2022), va posto a carico del resistente un contributo al mantenimento di pari complessivamente a € 200,00 Per_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima.
Quanto al figlio maggiorenne si prende atto della disponibilità del padre a farsi interamente Per_2 carico del suo mantenimento.
Le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore collocatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, vanno ripartite al 50% tra i coniugi in relazione ad entrambi i figli.
Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non collocatario, la valutazione giudiziale del suddetto rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127;
Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
6. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite, le spese processuali vanno compensate per 1/3 ponendo i residui 2/3, liquidati come in dispositivo in base ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014 per una causa di valore indeterminabile, a carico della parte ricorrente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8067/2019 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
);
[...] C.F._2
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di addebito della separazione svolta dalla parte ricorrente;
4. conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento paritario Per_1
e frequentazioni libere con ciascun genitore in considerazione dell'età della minore;
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5. assegna la casa coniugale sita in Dello (BS), via A. De Gasperi n. 33, al resistente;
6. dispone che, con decorrenza dalla data della presente sentenza e ferma restando per il pregresso l'efficacia dei provvedimenti provvisori, il resistente contribuisca al mantenimento della figlia minore versando alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma Per_1 di € 200,00/mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, fino all'autosufficienza economica di quest'ultima;
7. dispone che il resistente contribuisca direttamente al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente con lui convivente;
Per_2
8. dispone che le spese straordinarie per entrambi i figli, disciplinate secondo il «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016, siano ripartire al 50% tra le parti;
9. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti ponendo i residui 2/3 liquidati in € 4.475,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 803,00 per la fase introduttiva;
€ 602,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.936,00 per la fase decisione) a carico della parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
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