CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/10/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 64/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. NA LL Presidente
Dr. AN TA Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 14 maggio 2025
Da
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...]4, che dichiara di voler assumere la difesa di sè medesimo a norma dell'art. 86 cpc, in quanto avvocato iscritto all'Ordine Avvocati di Gorizia, in difesa congiunta e/o disgiunta con l'avv.to Gianni Zgagliardich (C.F. ), incaricato con procura C.F._2 speciale rilasciata in atto dd. 30 aprile 2025 separato al presente ricorso, quest'ultimo con studio professionale a Trieste in Piazza S. Antonio Nuovo n. 2 (fax n. 040367231) ed elettivamente domiciliato presso l'indicato studio legale, con recapito a tutti gli effetti ai fini di notifica e di ogni altra comunicazione anche da parte della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata:
, Email_1
- ricorrente in riassunzione -
1
Contro
(Cod. Fisc. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Trieste Piazza dell'Unità d'Italia, 1, in persona del Presidente della Regione in carica On. Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Iuri (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 dell'Avvocatura della Regione (indirizzo pec e fax n. 040/3772929) Email_2
come da delibera della Giunta regionale n. 1225 dd. 12.09.2025 (doc.1) e procura in calce al presente atto con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Regione , in Trieste Controparte_1
Piazza Unità d'Italia, 1;
-
- convenuta in riassunzione -
per la riforma della sentenza n. 178/2018 del 22.08.18 del Tribunale di Trieste, a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 78/2019 (R.G.
179/2018) – Collegio Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con sentenza n. 4395 del 19.02.2025.
In punto: compensi professionali avvocato dipendente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
Per quanto sopra dedotto e argomentato, l'appellante , come sopra rappresentato e Parte_1 difeso, conclude chiedendo all'Ecc.ma Corte d'Appello Sezione Lavoro di Trieste (collegio giudicante in diversa composizione rispetto a quello precedente) di riformare la sentenza n. 178 dd.
22.8.2018 del Tribunale di Trieste Sez. Lavoro, in applicazione dei principi di diritto affermati da
Corte di Cassazione. Sez. Lavoro, con sentenza n. 4395/2025 pubblicata in data 19.2.2025, affinchè sia riconosciuto il maggiore credito di € 48.915,00.- a favore dell'odierno appellante, ovvero il diverso importo di giustizia;
con condanna della al pagamento della somma richiesta CP_3
o diversamente accertata dal Giudice, con rivalutazione monetaria ed interessi legali al saldo dall'anno 2017 (decreto ingiuntivo Tribunale di Trieste n. 333 del 17.11.2017).
In via istruttoria:
- si rinnova l'istanza ex art. 210 c.p.c. (già formulata in I grado di giudizio) di esibizione in giudizio dei documenti di spesa (parcelle, sentenze e altri atti di liquidazione) concernenti il pagamento delle parcelle professionali oggetto del presente giudizio, di cui il Giudice ritenga necessaria
2 l'acquisizione al processo, in quanto depositati presso l' - altresì, se Controparte_4 ritenuto necessario, si chiede l'espletamento di CTU, preso atto delle esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, affinchè sia applicato il principio di diritto ivi enunciato, secondo cui è dovuto l'accertamento del limite del trattamento economico del difensore stabilito dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n.
114 del 2014, calcolato senza tener conto delle somme percepite, nel corso dell'anno rilevante, dal medesimo avvocato a titolo di compenso aggiuntivo per l'esito positivo di cause patrocinate che siano state definite con pronunce favorevoli passate in giudicato in annualità precedenti per cui, al riguardo, si formula il seguente quesito peritale: “Letti gli atti ed esaminata la documentazione fornita dalle parti o conservata negli Uffici dell'Amministrazione Regione Friuli Venezia Giulia, con autorizzazione sin d'ora a richiedere il rilascio di copie, tenuto conto del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Sez. Lavoro con sentenza n. 4395/2025 in atti di causa, effettuati tutti gli adempimenti contabili ritenuti necessari: 1) verifichi la data del passaggio in giudicato delle sentenze ovvero la data di incasso di quanto dovuto dal soccombente, per le quali è stato chiesto il pagamento con le parcelle allegate alla richiesta dd. 20 giugno 2017 indirizzata dal ricorrente alla Amministrazione Regione FVG, protocollata n. 333/A per l'anno 2016; 2) con riferimento all'anno del passaggio in giudicato delle sentenze di cui al punto 1) ovvero con riferimento all'anno in cui sono state incassate dall'Amministrazione le spese di lite poste a carico della controparte soccombente, individuato il limite annuo del trattamento economico del difensore stabilito dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del
2014, come comunicato dall'Amministrazione Regione Friuli Venezia Giulia, in rapporto ad esso calcoli l'effettivo raggiungimento del medesimo limite annuo, senza tener conto delle somme percepite dal medesimo avvocato a titolo di compenso aggiuntivo per l'esito positivo di cause patrocinate che siano state definite con pronunce favorevoli passate in giudicato in annualità precedenti rispetto all'anno del passaggio in giudicato delle sentenze ovvero rispetto all'anno in cui sono state incassate dall'Amministrazione le spese di lite poste a carico della controparte soccombente come verificato al punto 1).” Con condanna di controparte alle spese ed onorari dei gradi di giudizio compreso il rimborso delle spese generali del 15% (giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 333/2017 sub RG n. 35/2018 Tribunale di Trieste;
giudizio di appello RG n.
179/2018 annullato dalla Corte di Cassazione;
attuale giudizio di riassunzione); con ulteriore rimborso del contributo unificato già versato in giudizio (€ 380,00.- con il ricorso per decreto ingiuntivo dd. 14.11.2017; € 388,50 per l'appello RG 179/2018 con ulteriore € 388,50 per raddoppio contributo ex Legge 228/2012; € 1.036,00.- per il ricorso in Cassazione;
€ 259,00 per il presente giudizio di appello di rinvio).
3 Conclusioni per la convenuta in riassunzione:
- in via principale, rigettare il ricorso in Appello in riassunzione, con vittoria delle spese di lite;
- in via subordinata e in applicazione del principio di equità, riconoscere il credito dell'avv. Pt_1 per l'ammontare complessivo di € 4.353,26 o del diverso importo di giustizia che tenga conto di tutte le somme che il ha ricevuto in eccedenza, con compensazione integrale delle spese di lite;
Pt_1
-in via istruttoria: ci si oppone all'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione in giudizio dei documenti di spesa (parcelle, sentenze e altri atti di liquidazione) concernenti il pagamento delle parcelle professionali oggetto del presente giudizio e alla richiesta di espletamento di CTU, in quanto inutili, in ragione di quanto esposto, al fine della definizione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza n. 4395/2025 pronunciata all'udienza del 21-01-2025 e pubblicata in forma telematica in data 19-02-2025 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da avverso la sentenza n. 78/2019 della Corte di Appello di Trieste che, nel Parte_1 rigettare l'appello proposto dal e quello incidentale della Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 178/2018 del tribunale di Trieste, confermava la revoca del decreto
[...] ingiuntivo opposto riconoscendo in favore del avvocato e dipendente dell'ente locale Pt_1
premenzionato, il diritto ad un importo ridotto di compensi professionali richiesti con il monitorio, annullava la sentenza di appello disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità, rigettati i primi due motivi di ricorso proposti dal accoglievano il terzo Pt_1
motivo con riferimento al principio di non contestazione applicato dalla Corte di Appello rispetto alla allegazione della Regione che negli anni di competenza 2008, 2011, 2012 e 2013 il tetto del compenso massimo spettante al dipendente avvocato, era stato superato e quindi nessun pagamento ulteriore poteva essere disposto in favore del per gli anni azionati in fase monitoria. Pt_1
In particolare a seguito dell'annullamento della sentenza di appello, i giudici del Supremo Collegio statuivano il principio di diritto secondo cui per la determinazione dei compensi annuali spettanti all'avvocato professionista doveva trovare applicazione il principio di competenza e non di cassa.
Pertanto sia per la maturazione del compenso in relazione alle sentenze favorevoli passate in giudicato, che per il superamento del tetto massimo dei compensi, era necessario fare riferimento
4 all'anno di competenza, senza considerare ai fini del tetto la percezione anche di altri compensi relativi a contenziosi definiti in via definitiva in anni antecedenti.
2. aveva riassunto la causa concludendo nei termini indicati in epigrafe;
l'ente regionale si è Pt_1
costituito in giudizio insistendo per il rigetto della domanda del ovvero per la riduzione degli Pt_1
importi dovuti in forza del meccanismo di compensazione con le somme eccedenti il tetto percepite nei periodi in contestazione dall'interessato.
3.Radicatosi il contraddittorio, la Corte di Appello di Trieste, verificata l'impossibilità di comporre la lite in via transattiva, all'esito della discussione orale, all'udienza del 15 ottobre 2025 decideva la causa come da dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con la sentenza di rinvio i giudici di legittimità hanno stabilito il seguente principio al quale, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., codesta Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è vincolata: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove trovi applicazione il rito del lavoro e l'opponente notifichi il ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il vizio, che attiene alla vocatio in ius, è sanato dalla costituzione dell'opposto, che ha diritto, eventualmente, alla rimessione in termini per il compimento delle attività processuali dalle quali sia decaduto in conseguenza del detto vizio»;
«Le somme dovute dalla agli avvocati suoi dipendenti ai sensi dell'art. Parte_2
9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, d.P.G.R. n. 151 del 2020, vanno Parte_2
corrisposte tenendo conto che il limite del trattamento economico del difensore, stabilito dal comma
7 del citato art. 9, deve essere calcolato facendo riferimento al momento del passaggio in giudicato delle sentenze favorevoli, come previsto dall'art. 2 del “Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30”, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 138 del 2016»; «Il limite del trattamento economico del difensore stabilito dall'art. 9, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014 deve essere calcolato, per il periodo di vigenza del Decreto del Presidente della Regione
n. 138 del 2016 e prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte con Controparte_1
l'art. 4, comma 1, d.P.G.R. n. 151 del 2020, senza tenere conto delle somme Parte_2 percepite, nel corso dell'anno rilevante, dal medesimo avvocato a titolo di compenso aggiuntivo per
l'esito positivo di cause patrocinate che siano state definite con pronunce favorevoli passate in giudicato in annualità precedenti.”.
5 A fronte di questo principio il UC ha riassunto la causa instando per l'applicazione del principio di diritto e rilevando che il credito richiesto in sede monitoria ( compensi del 2016), riguardava parcelle di cause definite con sentenze passate in giudicato negli anni 2008-2012 e 2016; il ricorrente rilevava che in questi anni il tetto massimo annuo non era stato superato e che pertanto era creditore nei confronti della Regione per un importo complessivo di euro 48.915,00 oltre alle spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
5. La nel costituirsi riconosceva di voler dare applicazione al principio di diritto CP_3
affermato dal Supremo Collegio anche se si trattava di una interpretazione del tutto difforme dalla prassi formatasi presso l'ente locale e seguita dallo stesso il quale, negli anni in contestazione, Pt_1
era uso presentare, anno per anno, le richieste di liquidazione e di pagamento dei compensi professionali anche in relazione a controversie definite in anni antecedenti;
rilevava di aver cercato- invano- di risolvere definitivamente il contenzioso con l'ex dipendente in via definitiva.
L'ente locale ha eccepito che, nel dare applicazione integrale al principio di diritto sopra riportato e quindi nel considerare ai fini del superamento annuale del tetto massimo del compenso soltanto i pagamenti realizzati dalla Regione in favore del relativi alle cause definite con sentenze passate Pt_1 in giudicato nell'anno di competenza, è risultato provato che il tetto massimo per il 2008 ( pari ad euro 69252,77 ) era stato superato per euro 8585,23, poiché la Regione aveva già versato al professionista complessivamente euro 77.738,00. Pertanto il credito azionato in fase monitoria relativamente all'anno 2008 non poteva essere soddisfatto essendo vietato per legge corrispondere al dipendente-avvocato, importi superiori al tetto massimo fissato dalla legge.
Per contro per l'anno 2012 rispetto alla somma azionata in via monitoria ( pari ad euro 41.753,00), il tetto di euro 50.590,78 non era stato superato, risultando liquidabili ancora euro 40.991,78, con una neutralizzazione- rispetto all'importo azionato in fase monitoria- di “ soli” euro 761,22.
La resistente precisava altresì che per il 2013 la somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto - pari ad euro 4500,00- poteva essere corrisposta dall'ente regionale, poichè il tetto di euro 50.590,78 non era stato superato e soltanto la minor somma di euro 9599,00 era imputabile al dipendente.
Conseguentemente la somma liquidabile al per il periodo azionato in fase monitoria, in Pt_1
applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, sarebbe stata pari a complessivi euro 45.491,78.
Tuttavia, ad avviso della parte convenuta, per un principio di equità che la Corte di rinvio avrebbe dovuto considerare, ritenute le maggiori somme percepite indebitamente dal negli anni 2008 Pt_1 ed anche 2009 ( in cui l'ente gli avrebbe corrisposto addirittura 32553,29 euro in più di quanto dovuto in ragione dell'interpretazione giuridica imposta dal supremo Collegio), nessun pagamento ulteriore
6 avrebbe dovuto essere addebitato all'ente regionale o – al più- la minor somma di euro 4353,26 derivante dalla compensazione delle poste a credito con quelle a debito.
La Regione FVG dimetteva tutta la documentazione utile richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dal ricorrente e si opponeva alla consulenza contabile in quanto superflua.
Da ultimo contrastava la richiesta di pagamento degli accessori in cumulo, tenuto conto della norma di legge di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94.
6. Il ricorso in riassunzione va accolto con i limiti di seguito indicati.
Per quanto chiarito dalle parti il contenzioso è sorto a seguito di decreto ingiuntivo n. 333/17 richiesto ed ottenuto dal dal tribunale del lavoro di Trieste, per il pagamento della somma di euro Pt_1
54.920,00 a titolo di compensi professionali aggiuntivi maturati rispetto a controversie in cui aveva ottenuto per l'ente di cui era dipendente, sentenze favorevoli.
6.1.Il tribunale in prima istanza concedeva il decreto ingiuntivo n. 333/17 che, a seguito di opposizione promossa dalla Regione era stato revocato con la sentenza n. 178/18 con cui, rigettate le eccezioni processuali delle parti, il giudice di prime cure, ritenendo liquidabili soltanto i compensi relativi a controversie conclusesi con sentenze passate in giudicato e non contestato da parte del Pt_1
il superamento del tetto ( ossia del limite del trattamento economico stabilito dalla legge regionale n.
114/14), condannava la al pagamento della minor somma di euro 1147,38, oltre a CP_3
rivalutazione monetaria e interessi legali, condannando il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
6.2.La Corte di Appello di Trieste -adita dal con la sentenza n.78/19 , cassata dalla Corte di Pt_1
Cassazione con pronuncia rescindente n. 4395/25, ha confermato la sentenza di primo grado rigettando il ricorso del ed anche l'appello incidentale proposto dalla Regione sul difetto di Pt_1
giurisdizione del GO adito.
6.3.. Ne è seguito il giudizio di legittimità promosso dal ed accolto nel solo terzo motivo Pt_1
relativo alla mancata prova del superamento del tetto massimo, rilevando i giudici di legittimità
l'errore commesso da questa Corte di Appello nel ritenere non contestata l'eccezione, considerato che il in replica alle difese dell'ente, aveva contestato ed eccepito il mancato superamento del Pt_1
tetto che quale eccezione volta a paralizzare il diritto azionato avrebbe dovuto essere provata dal datore di lavoro.
7. Nel presente giudizio di rinvio riassunto dal il professionista non ha contestato il conteggio Pt_1 finale dell'ente, riconoscendo che la somma derivante dalla imputazione effettuata dalla Regione per gli anni azionati in fase monitoria è corretta e pari ad euro 45.491,78 ( cfr. verbale udienza di appello del 15 ottobre 2025).
La mancata contestazione della somma finale come quantificata dall'ente regionale e della documentazione contabile dimessa dalla Regione a sostegno dei propri conteggi, consente di
7 rigettare- in quanto superflue- le richieste istruttorie formulate dal UC in questo grado, compresa l'istanza di consulenza contabile che è pertanto superflua.
8. Residua l'esame dell'eccezione di compensazione ovvero del cd. principio di equità, invocato dalla
Regione a sostegno dell'estinzione del credito del UC o, comunque, del proprio diritto ad ottenere una riduzione delle somme dovute in suo favore.
Eccezione cui si è opposto il UC alla luce della natura del giudizio di rinvio che , nell'ambito del meccanismo restitutorio del giudizio di Cassazione, è comunque un giudizio chiuso in cui è inibita alle parti la possibilità di azionare domande ed eccezioni non sollevate in precedenza( cfr. in tema
Cass. 10117/20251).
In tema ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata pronuncia della Corte di Cassazione n.
7506/2017 nella quale i giudici di legittimità hanno stabilito che:”.. Il credito che non discenda in modo immediato e diretto dalla sentenza di cassazione non può essere eccepito in compensazione, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, e ciò alla luce tanto della natura di quest'ultimo di “processo chiuso”, ove le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nel medesimo stato di istruzione anteriore alla sentenza annullata, quanto della non incolpevolezza del dispiegamento della relativa pretesa, da parte del supposto creditore, solo in via di eccezione, giacché essa avrebbe potuto formularsi già nel giudizio di merito, benchè in forma eventuale o condizionata all'accoglimento delle avverse domande.”.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie la Regione non ha mai eccepito o azionato, anche in via subordinata o condizionata all'accoglimento delle istanze di pagamento del l'esistenza di Pt_1
crediti opponibili in compensazione.
8.1.Pertanto, alla luce di questi principi di diritto, questo Collegio ritiene che le richieste sollevate in questo grado dalla parte convenuta vadano rigettate, non potendo la Regione in questa sede sollevare questione di indebiti che non hanno formato oggetto di regolare contradditorio tra le parti.
Valutazione in rito che consente- in questa sede- di soprassedere sulla eccezione di prescrizione sollevata dal rispetto alla domanda azionata dalla Regione ex art. 2041 c.c.. Pt_1
9. Analogamente va rigettata l'eccezione sollevata dalla Regione in punto accessori;
il infatti Pt_1
ha chiesto in pagamento la somma capitale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati dal 2017 ( tenuto conto della data del decreto ingiuntivo opposto) al saldo. 1 “…omississ…carattere chiuso del giudizio di rinvio, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, per cui: (a) è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove;
(b) operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, non rilevando più le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Corte di cassazione (così, tra le altre, Cass. n. 24357/2023). 8 Domanda di pagamento contrastata dall'ente regionale che ha invocato la norma legale che nel caso di pubblici dipendenti impedirebbe il cumulo degli accessori avendo il dipendente diritto soltanto alla maggior somma tra interessi e rivalutazione ( cfr. art. 22 comma 36 legge 724/94).
9.1. Il all'udienza di discussione in replica ha eccepito il giudicato interno, considerato che in Pt_1
primo grado il tribunale di Trieste, una volta revocato il decreto ingiuntivo n. 333/17, aveva condannato la Regione al pagamento della somma di euro 1147,38 “oltre alla rivalutazione ed interessi legali come per legge dal dovuto al saldo”( cfr. sentenza n. 178/18 tribunale Trieste).
Pronuncia, per quanto esposto, confermata dalla Corte di appello, a fronte dell'appello incidentale della Regione proposto esclusivamente sulla questione della giurisdizione.
9.2. Ne consegue che la questione del cumulo degli accessori accordato dal primo giudice, non è mai stato oggetto di impugnazione né in sede di merito né- tanto meno- in sede di legittimità.
Trattasi di capo autonomo di pronuncia che, se contestato, avrebbe dovuto essere gravato dalla parte soccombente ( cfr. nel caso di specie Regione).
Pertanto trattasi di questione che- per le ragioni riportate nei precedenti punti motivazionali in merito alla natura chiusa del giudizio di rinvio- non può più essere riproposta in questa sede essendo coperta dal giudicato.
10. All'esito del giudizio di rinvio, pertanto, in applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4395-2025, questo Collegio accerta in capo al l'esistenza di un Pt_1
credito pari ad euro 45491,78, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali dal 2017 al saldo.
Per l'effetto va condannata al pagamento in suo favore della somma sopra indicata, CP_3
maggiorata da rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dal 2017 al saldo, oltre alle spese di lite di tutti i gradi;
spese liquidate in ragione del valore dell'importo del credito accertato secondo i criteri del DM 55/14 e ss. modificazioni.
Ritenuto che parte ricorrente ha azionato anche in sede di legittimità le eccezioni processuali Pt_1
di nullità del giudizio di primo grado, eccezioni il cui rigetto è stato definitivamente disposto dalla
Corte di Cassazione che ha rigettato il primo motivo di ricorso in cassazione come pure il secondo inerente l'interpretazione dell'art. 9 DL n. 90/14 in punto rilevanza della sentenza favorevole soltanto una volta passata in giudicato, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione di una quota parte delle spese di lite di tutti i gradi nella misura di 1/3. Analoga compensazione va operata in punto esborsi per contributo unificato di cui il ricorrente ha chiesto il ristoro.
La quota residua è per contro posta a carico della Regione che è tenuta, in quanto soccombente in via prevalente rispetto al credito azionato in fase monitoria, a pagare le spese di lite e restituire al Pt_1
una quota parte delle somme versate a titolo di contributo unificato.
9
PER QUESTI MOTIVI
- In applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione sezione
Lavoro n. 4395/2025, accerta in favore di ai sensi dell'art. 9 dl 90/14 conv. In Parte_1
legge 114/14 un credito di euro 45491,78;
- Per l'effetto condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a l'importo di euro 45491,78, Parte_1
oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal 2017 al saldo;
- Compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite di tutti i gradi e condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al Controparte_1 Pt_1
la quota residua che, in detta frazione, liquida quanto al primo grado in euro 4918,00 , quanto al secondo grado cassato in euro 4630,00, quanto al giudizio di cassazione in euro 3675,00 e quanto al presente giudizio euro 4630 per compensi, oltre, per tutte le fasi del giudizio, al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed agli esborsi per contributo unificato con il limite della compensazione disposta da questo Collegio.
Trieste, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
AN TA
La Presidente
NA LL
10
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. NA LL Presidente
Dr. AN TA Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 14 maggio 2025
Da
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...]4, che dichiara di voler assumere la difesa di sè medesimo a norma dell'art. 86 cpc, in quanto avvocato iscritto all'Ordine Avvocati di Gorizia, in difesa congiunta e/o disgiunta con l'avv.to Gianni Zgagliardich (C.F. ), incaricato con procura C.F._2 speciale rilasciata in atto dd. 30 aprile 2025 separato al presente ricorso, quest'ultimo con studio professionale a Trieste in Piazza S. Antonio Nuovo n. 2 (fax n. 040367231) ed elettivamente domiciliato presso l'indicato studio legale, con recapito a tutti gli effetti ai fini di notifica e di ogni altra comunicazione anche da parte della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata:
, Email_1
- ricorrente in riassunzione -
1
Contro
(Cod. Fisc. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Trieste Piazza dell'Unità d'Italia, 1, in persona del Presidente della Regione in carica On. Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Iuri (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 dell'Avvocatura della Regione (indirizzo pec e fax n. 040/3772929) Email_2
come da delibera della Giunta regionale n. 1225 dd. 12.09.2025 (doc.1) e procura in calce al presente atto con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Regione , in Trieste Controparte_1
Piazza Unità d'Italia, 1;
-
- convenuta in riassunzione -
per la riforma della sentenza n. 178/2018 del 22.08.18 del Tribunale di Trieste, a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 78/2019 (R.G.
179/2018) – Collegio Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con sentenza n. 4395 del 19.02.2025.
In punto: compensi professionali avvocato dipendente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
Per quanto sopra dedotto e argomentato, l'appellante , come sopra rappresentato e Parte_1 difeso, conclude chiedendo all'Ecc.ma Corte d'Appello Sezione Lavoro di Trieste (collegio giudicante in diversa composizione rispetto a quello precedente) di riformare la sentenza n. 178 dd.
22.8.2018 del Tribunale di Trieste Sez. Lavoro, in applicazione dei principi di diritto affermati da
Corte di Cassazione. Sez. Lavoro, con sentenza n. 4395/2025 pubblicata in data 19.2.2025, affinchè sia riconosciuto il maggiore credito di € 48.915,00.- a favore dell'odierno appellante, ovvero il diverso importo di giustizia;
con condanna della al pagamento della somma richiesta CP_3
o diversamente accertata dal Giudice, con rivalutazione monetaria ed interessi legali al saldo dall'anno 2017 (decreto ingiuntivo Tribunale di Trieste n. 333 del 17.11.2017).
In via istruttoria:
- si rinnova l'istanza ex art. 210 c.p.c. (già formulata in I grado di giudizio) di esibizione in giudizio dei documenti di spesa (parcelle, sentenze e altri atti di liquidazione) concernenti il pagamento delle parcelle professionali oggetto del presente giudizio, di cui il Giudice ritenga necessaria
2 l'acquisizione al processo, in quanto depositati presso l' - altresì, se Controparte_4 ritenuto necessario, si chiede l'espletamento di CTU, preso atto delle esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, affinchè sia applicato il principio di diritto ivi enunciato, secondo cui è dovuto l'accertamento del limite del trattamento economico del difensore stabilito dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n.
114 del 2014, calcolato senza tener conto delle somme percepite, nel corso dell'anno rilevante, dal medesimo avvocato a titolo di compenso aggiuntivo per l'esito positivo di cause patrocinate che siano state definite con pronunce favorevoli passate in giudicato in annualità precedenti per cui, al riguardo, si formula il seguente quesito peritale: “Letti gli atti ed esaminata la documentazione fornita dalle parti o conservata negli Uffici dell'Amministrazione Regione Friuli Venezia Giulia, con autorizzazione sin d'ora a richiedere il rilascio di copie, tenuto conto del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Sez. Lavoro con sentenza n. 4395/2025 in atti di causa, effettuati tutti gli adempimenti contabili ritenuti necessari: 1) verifichi la data del passaggio in giudicato delle sentenze ovvero la data di incasso di quanto dovuto dal soccombente, per le quali è stato chiesto il pagamento con le parcelle allegate alla richiesta dd. 20 giugno 2017 indirizzata dal ricorrente alla Amministrazione Regione FVG, protocollata n. 333/A per l'anno 2016; 2) con riferimento all'anno del passaggio in giudicato delle sentenze di cui al punto 1) ovvero con riferimento all'anno in cui sono state incassate dall'Amministrazione le spese di lite poste a carico della controparte soccombente, individuato il limite annuo del trattamento economico del difensore stabilito dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del
2014, come comunicato dall'Amministrazione Regione Friuli Venezia Giulia, in rapporto ad esso calcoli l'effettivo raggiungimento del medesimo limite annuo, senza tener conto delle somme percepite dal medesimo avvocato a titolo di compenso aggiuntivo per l'esito positivo di cause patrocinate che siano state definite con pronunce favorevoli passate in giudicato in annualità precedenti rispetto all'anno del passaggio in giudicato delle sentenze ovvero rispetto all'anno in cui sono state incassate dall'Amministrazione le spese di lite poste a carico della controparte soccombente come verificato al punto 1).” Con condanna di controparte alle spese ed onorari dei gradi di giudizio compreso il rimborso delle spese generali del 15% (giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 333/2017 sub RG n. 35/2018 Tribunale di Trieste;
giudizio di appello RG n.
179/2018 annullato dalla Corte di Cassazione;
attuale giudizio di riassunzione); con ulteriore rimborso del contributo unificato già versato in giudizio (€ 380,00.- con il ricorso per decreto ingiuntivo dd. 14.11.2017; € 388,50 per l'appello RG 179/2018 con ulteriore € 388,50 per raddoppio contributo ex Legge 228/2012; € 1.036,00.- per il ricorso in Cassazione;
€ 259,00 per il presente giudizio di appello di rinvio).
3 Conclusioni per la convenuta in riassunzione:
- in via principale, rigettare il ricorso in Appello in riassunzione, con vittoria delle spese di lite;
- in via subordinata e in applicazione del principio di equità, riconoscere il credito dell'avv. Pt_1 per l'ammontare complessivo di € 4.353,26 o del diverso importo di giustizia che tenga conto di tutte le somme che il ha ricevuto in eccedenza, con compensazione integrale delle spese di lite;
Pt_1
-in via istruttoria: ci si oppone all'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione in giudizio dei documenti di spesa (parcelle, sentenze e altri atti di liquidazione) concernenti il pagamento delle parcelle professionali oggetto del presente giudizio e alla richiesta di espletamento di CTU, in quanto inutili, in ragione di quanto esposto, al fine della definizione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza n. 4395/2025 pronunciata all'udienza del 21-01-2025 e pubblicata in forma telematica in data 19-02-2025 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da avverso la sentenza n. 78/2019 della Corte di Appello di Trieste che, nel Parte_1 rigettare l'appello proposto dal e quello incidentale della Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 178/2018 del tribunale di Trieste, confermava la revoca del decreto
[...] ingiuntivo opposto riconoscendo in favore del avvocato e dipendente dell'ente locale Pt_1
premenzionato, il diritto ad un importo ridotto di compensi professionali richiesti con il monitorio, annullava la sentenza di appello disponendo il rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità, rigettati i primi due motivi di ricorso proposti dal accoglievano il terzo Pt_1
motivo con riferimento al principio di non contestazione applicato dalla Corte di Appello rispetto alla allegazione della Regione che negli anni di competenza 2008, 2011, 2012 e 2013 il tetto del compenso massimo spettante al dipendente avvocato, era stato superato e quindi nessun pagamento ulteriore poteva essere disposto in favore del per gli anni azionati in fase monitoria. Pt_1
In particolare a seguito dell'annullamento della sentenza di appello, i giudici del Supremo Collegio statuivano il principio di diritto secondo cui per la determinazione dei compensi annuali spettanti all'avvocato professionista doveva trovare applicazione il principio di competenza e non di cassa.
Pertanto sia per la maturazione del compenso in relazione alle sentenze favorevoli passate in giudicato, che per il superamento del tetto massimo dei compensi, era necessario fare riferimento
4 all'anno di competenza, senza considerare ai fini del tetto la percezione anche di altri compensi relativi a contenziosi definiti in via definitiva in anni antecedenti.
2. aveva riassunto la causa concludendo nei termini indicati in epigrafe;
l'ente regionale si è Pt_1
costituito in giudizio insistendo per il rigetto della domanda del ovvero per la riduzione degli Pt_1
importi dovuti in forza del meccanismo di compensazione con le somme eccedenti il tetto percepite nei periodi in contestazione dall'interessato.
3.Radicatosi il contraddittorio, la Corte di Appello di Trieste, verificata l'impossibilità di comporre la lite in via transattiva, all'esito della discussione orale, all'udienza del 15 ottobre 2025 decideva la causa come da dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con la sentenza di rinvio i giudici di legittimità hanno stabilito il seguente principio al quale, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., codesta Corte d'Appello, quale giudice di rinvio, è vincolata: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove trovi applicazione il rito del lavoro e l'opponente notifichi il ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il vizio, che attiene alla vocatio in ius, è sanato dalla costituzione dell'opposto, che ha diritto, eventualmente, alla rimessione in termini per il compimento delle attività processuali dalle quali sia decaduto in conseguenza del detto vizio»;
«Le somme dovute dalla agli avvocati suoi dipendenti ai sensi dell'art. Parte_2
9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, d.P.G.R. n. 151 del 2020, vanno Parte_2
corrisposte tenendo conto che il limite del trattamento economico del difensore, stabilito dal comma
7 del citato art. 9, deve essere calcolato facendo riferimento al momento del passaggio in giudicato delle sentenze favorevoli, come previsto dall'art. 2 del “Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30”, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 138 del 2016»; «Il limite del trattamento economico del difensore stabilito dall'art. 9, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014 deve essere calcolato, per il periodo di vigenza del Decreto del Presidente della Regione
n. 138 del 2016 e prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte con Controparte_1
l'art. 4, comma 1, d.P.G.R. n. 151 del 2020, senza tenere conto delle somme Parte_2 percepite, nel corso dell'anno rilevante, dal medesimo avvocato a titolo di compenso aggiuntivo per
l'esito positivo di cause patrocinate che siano state definite con pronunce favorevoli passate in giudicato in annualità precedenti.”.
5 A fronte di questo principio il UC ha riassunto la causa instando per l'applicazione del principio di diritto e rilevando che il credito richiesto in sede monitoria ( compensi del 2016), riguardava parcelle di cause definite con sentenze passate in giudicato negli anni 2008-2012 e 2016; il ricorrente rilevava che in questi anni il tetto massimo annuo non era stato superato e che pertanto era creditore nei confronti della Regione per un importo complessivo di euro 48.915,00 oltre alle spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
5. La nel costituirsi riconosceva di voler dare applicazione al principio di diritto CP_3
affermato dal Supremo Collegio anche se si trattava di una interpretazione del tutto difforme dalla prassi formatasi presso l'ente locale e seguita dallo stesso il quale, negli anni in contestazione, Pt_1
era uso presentare, anno per anno, le richieste di liquidazione e di pagamento dei compensi professionali anche in relazione a controversie definite in anni antecedenti;
rilevava di aver cercato- invano- di risolvere definitivamente il contenzioso con l'ex dipendente in via definitiva.
L'ente locale ha eccepito che, nel dare applicazione integrale al principio di diritto sopra riportato e quindi nel considerare ai fini del superamento annuale del tetto massimo del compenso soltanto i pagamenti realizzati dalla Regione in favore del relativi alle cause definite con sentenze passate Pt_1 in giudicato nell'anno di competenza, è risultato provato che il tetto massimo per il 2008 ( pari ad euro 69252,77 ) era stato superato per euro 8585,23, poiché la Regione aveva già versato al professionista complessivamente euro 77.738,00. Pertanto il credito azionato in fase monitoria relativamente all'anno 2008 non poteva essere soddisfatto essendo vietato per legge corrispondere al dipendente-avvocato, importi superiori al tetto massimo fissato dalla legge.
Per contro per l'anno 2012 rispetto alla somma azionata in via monitoria ( pari ad euro 41.753,00), il tetto di euro 50.590,78 non era stato superato, risultando liquidabili ancora euro 40.991,78, con una neutralizzazione- rispetto all'importo azionato in fase monitoria- di “ soli” euro 761,22.
La resistente precisava altresì che per il 2013 la somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto - pari ad euro 4500,00- poteva essere corrisposta dall'ente regionale, poichè il tetto di euro 50.590,78 non era stato superato e soltanto la minor somma di euro 9599,00 era imputabile al dipendente.
Conseguentemente la somma liquidabile al per il periodo azionato in fase monitoria, in Pt_1
applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, sarebbe stata pari a complessivi euro 45.491,78.
Tuttavia, ad avviso della parte convenuta, per un principio di equità che la Corte di rinvio avrebbe dovuto considerare, ritenute le maggiori somme percepite indebitamente dal negli anni 2008 Pt_1 ed anche 2009 ( in cui l'ente gli avrebbe corrisposto addirittura 32553,29 euro in più di quanto dovuto in ragione dell'interpretazione giuridica imposta dal supremo Collegio), nessun pagamento ulteriore
6 avrebbe dovuto essere addebitato all'ente regionale o – al più- la minor somma di euro 4353,26 derivante dalla compensazione delle poste a credito con quelle a debito.
La Regione FVG dimetteva tutta la documentazione utile richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dal ricorrente e si opponeva alla consulenza contabile in quanto superflua.
Da ultimo contrastava la richiesta di pagamento degli accessori in cumulo, tenuto conto della norma di legge di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94.
6. Il ricorso in riassunzione va accolto con i limiti di seguito indicati.
Per quanto chiarito dalle parti il contenzioso è sorto a seguito di decreto ingiuntivo n. 333/17 richiesto ed ottenuto dal dal tribunale del lavoro di Trieste, per il pagamento della somma di euro Pt_1
54.920,00 a titolo di compensi professionali aggiuntivi maturati rispetto a controversie in cui aveva ottenuto per l'ente di cui era dipendente, sentenze favorevoli.
6.1.Il tribunale in prima istanza concedeva il decreto ingiuntivo n. 333/17 che, a seguito di opposizione promossa dalla Regione era stato revocato con la sentenza n. 178/18 con cui, rigettate le eccezioni processuali delle parti, il giudice di prime cure, ritenendo liquidabili soltanto i compensi relativi a controversie conclusesi con sentenze passate in giudicato e non contestato da parte del Pt_1
il superamento del tetto ( ossia del limite del trattamento economico stabilito dalla legge regionale n.
114/14), condannava la al pagamento della minor somma di euro 1147,38, oltre a CP_3
rivalutazione monetaria e interessi legali, condannando il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
6.2.La Corte di Appello di Trieste -adita dal con la sentenza n.78/19 , cassata dalla Corte di Pt_1
Cassazione con pronuncia rescindente n. 4395/25, ha confermato la sentenza di primo grado rigettando il ricorso del ed anche l'appello incidentale proposto dalla Regione sul difetto di Pt_1
giurisdizione del GO adito.
6.3.. Ne è seguito il giudizio di legittimità promosso dal ed accolto nel solo terzo motivo Pt_1
relativo alla mancata prova del superamento del tetto massimo, rilevando i giudici di legittimità
l'errore commesso da questa Corte di Appello nel ritenere non contestata l'eccezione, considerato che il in replica alle difese dell'ente, aveva contestato ed eccepito il mancato superamento del Pt_1
tetto che quale eccezione volta a paralizzare il diritto azionato avrebbe dovuto essere provata dal datore di lavoro.
7. Nel presente giudizio di rinvio riassunto dal il professionista non ha contestato il conteggio Pt_1 finale dell'ente, riconoscendo che la somma derivante dalla imputazione effettuata dalla Regione per gli anni azionati in fase monitoria è corretta e pari ad euro 45.491,78 ( cfr. verbale udienza di appello del 15 ottobre 2025).
La mancata contestazione della somma finale come quantificata dall'ente regionale e della documentazione contabile dimessa dalla Regione a sostegno dei propri conteggi, consente di
7 rigettare- in quanto superflue- le richieste istruttorie formulate dal UC in questo grado, compresa l'istanza di consulenza contabile che è pertanto superflua.
8. Residua l'esame dell'eccezione di compensazione ovvero del cd. principio di equità, invocato dalla
Regione a sostegno dell'estinzione del credito del UC o, comunque, del proprio diritto ad ottenere una riduzione delle somme dovute in suo favore.
Eccezione cui si è opposto il UC alla luce della natura del giudizio di rinvio che , nell'ambito del meccanismo restitutorio del giudizio di Cassazione, è comunque un giudizio chiuso in cui è inibita alle parti la possibilità di azionare domande ed eccezioni non sollevate in precedenza( cfr. in tema
Cass. 10117/20251).
In tema ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata pronuncia della Corte di Cassazione n.
7506/2017 nella quale i giudici di legittimità hanno stabilito che:”.. Il credito che non discenda in modo immediato e diretto dalla sentenza di cassazione non può essere eccepito in compensazione, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, e ciò alla luce tanto della natura di quest'ultimo di “processo chiuso”, ove le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nel medesimo stato di istruzione anteriore alla sentenza annullata, quanto della non incolpevolezza del dispiegamento della relativa pretesa, da parte del supposto creditore, solo in via di eccezione, giacché essa avrebbe potuto formularsi già nel giudizio di merito, benchè in forma eventuale o condizionata all'accoglimento delle avverse domande.”.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie la Regione non ha mai eccepito o azionato, anche in via subordinata o condizionata all'accoglimento delle istanze di pagamento del l'esistenza di Pt_1
crediti opponibili in compensazione.
8.1.Pertanto, alla luce di questi principi di diritto, questo Collegio ritiene che le richieste sollevate in questo grado dalla parte convenuta vadano rigettate, non potendo la Regione in questa sede sollevare questione di indebiti che non hanno formato oggetto di regolare contradditorio tra le parti.
Valutazione in rito che consente- in questa sede- di soprassedere sulla eccezione di prescrizione sollevata dal rispetto alla domanda azionata dalla Regione ex art. 2041 c.c.. Pt_1
9. Analogamente va rigettata l'eccezione sollevata dalla Regione in punto accessori;
il infatti Pt_1
ha chiesto in pagamento la somma capitale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati dal 2017 ( tenuto conto della data del decreto ingiuntivo opposto) al saldo. 1 “…omississ…carattere chiuso del giudizio di rinvio, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, per cui: (a) è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove;
(b) operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, non rilevando più le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Corte di cassazione (così, tra le altre, Cass. n. 24357/2023). 8 Domanda di pagamento contrastata dall'ente regionale che ha invocato la norma legale che nel caso di pubblici dipendenti impedirebbe il cumulo degli accessori avendo il dipendente diritto soltanto alla maggior somma tra interessi e rivalutazione ( cfr. art. 22 comma 36 legge 724/94).
9.1. Il all'udienza di discussione in replica ha eccepito il giudicato interno, considerato che in Pt_1
primo grado il tribunale di Trieste, una volta revocato il decreto ingiuntivo n. 333/17, aveva condannato la Regione al pagamento della somma di euro 1147,38 “oltre alla rivalutazione ed interessi legali come per legge dal dovuto al saldo”( cfr. sentenza n. 178/18 tribunale Trieste).
Pronuncia, per quanto esposto, confermata dalla Corte di appello, a fronte dell'appello incidentale della Regione proposto esclusivamente sulla questione della giurisdizione.
9.2. Ne consegue che la questione del cumulo degli accessori accordato dal primo giudice, non è mai stato oggetto di impugnazione né in sede di merito né- tanto meno- in sede di legittimità.
Trattasi di capo autonomo di pronuncia che, se contestato, avrebbe dovuto essere gravato dalla parte soccombente ( cfr. nel caso di specie Regione).
Pertanto trattasi di questione che- per le ragioni riportate nei precedenti punti motivazionali in merito alla natura chiusa del giudizio di rinvio- non può più essere riproposta in questa sede essendo coperta dal giudicato.
10. All'esito del giudizio di rinvio, pertanto, in applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4395-2025, questo Collegio accerta in capo al l'esistenza di un Pt_1
credito pari ad euro 45491,78, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali dal 2017 al saldo.
Per l'effetto va condannata al pagamento in suo favore della somma sopra indicata, CP_3
maggiorata da rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dal 2017 al saldo, oltre alle spese di lite di tutti i gradi;
spese liquidate in ragione del valore dell'importo del credito accertato secondo i criteri del DM 55/14 e ss. modificazioni.
Ritenuto che parte ricorrente ha azionato anche in sede di legittimità le eccezioni processuali Pt_1
di nullità del giudizio di primo grado, eccezioni il cui rigetto è stato definitivamente disposto dalla
Corte di Cassazione che ha rigettato il primo motivo di ricorso in cassazione come pure il secondo inerente l'interpretazione dell'art. 9 DL n. 90/14 in punto rilevanza della sentenza favorevole soltanto una volta passata in giudicato, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione di una quota parte delle spese di lite di tutti i gradi nella misura di 1/3. Analoga compensazione va operata in punto esborsi per contributo unificato di cui il ricorrente ha chiesto il ristoro.
La quota residua è per contro posta a carico della Regione che è tenuta, in quanto soccombente in via prevalente rispetto al credito azionato in fase monitoria, a pagare le spese di lite e restituire al Pt_1
una quota parte delle somme versate a titolo di contributo unificato.
9
PER QUESTI MOTIVI
- In applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione sezione
Lavoro n. 4395/2025, accerta in favore di ai sensi dell'art. 9 dl 90/14 conv. In Parte_1
legge 114/14 un credito di euro 45491,78;
- Per l'effetto condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a l'importo di euro 45491,78, Parte_1
oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal 2017 al saldo;
- Compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite di tutti i gradi e condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al Controparte_1 Pt_1
la quota residua che, in detta frazione, liquida quanto al primo grado in euro 4918,00 , quanto al secondo grado cassato in euro 4630,00, quanto al giudizio di cassazione in euro 3675,00 e quanto al presente giudizio euro 4630 per compensi, oltre, per tutte le fasi del giudizio, al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed agli esborsi per contributo unificato con il limite della compensazione disposta da questo Collegio.
Trieste, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
AN TA
La Presidente
NA LL
10