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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/10/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. ON Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 451/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. OC CA come da procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
e per essa la mandataria (C.F. Controparte_2 Controparte_3
) elettivamente domiciliata in , via Caronda, 136 presso lo studio dell'avv. P.IVA_1 Pt_1
ON SC che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATE
All'udienza del 19.9.2025, previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3727/2023, pubblicata il 20.9.2023, il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di legittimazione passiva di revocava il decreto ingiuntivo n.2397/2007 Controparte_2 emesso dal predetto tribunale il 22.10.2007 in favore di limitatamente a Controparte_4
1 quale fideiussore per il pagamento di euro 520.000,00 a titolo di saldo passivo del Parte_1 conto corrente n.65684756 e condannava il predetto opponente a pagare in favore di
[...] quale successore di la minor somma di euro Controparte_1 Controparte_4
351.483,00 come rideterminata con la disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto di citazione, notificato a il 20.3.2024, Controparte_1 Pt_1
proponeva appello avverso la superiore sentenza e chiedeva, in riforma, dichiararsi la nullità
[...] della fideiussione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e richiamare il CTU al fine di ricalcolare i tassi del conto corrente, eliminando le somme illegittimamente richieste dalla banca, con conseguente statuizione sulle spese del doppio grado.
Si costituiva tramite la mandataria assumendo di Controparte_2 CP_5 intervenire nel giudizio ex art.111 c.p.c., chiedendo, previo accertamento della propria legittimazione passiva quale cessionaria del credito, dichiarare la nullità della procura alle liti dell'appellante o l'inammissibilità dell'appello poiché notificato dopo il decesso dell'appellante o in subordine ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. e comunque nel merito rigettarlo poiché infondato, con il favore delle spese.
Non si costituiva sebbene regolarmente citata con Controparte_1 notifica eseguita con p.e.c. al difensore sicchè ne va dichiarata la contumacia.
1) Va dichiarata inammissibile nell'odierno procedimento l'intervento ex art.111 c.p.c. di
[...]
a mezzo della mandataria stante il giudicato formatosi sulla Controparte_2 CP_5 carenza di legittimazione passiva della predetta, accertata dal Tribunale di Catania nell'odierno giudizio ed in assenza di gravame incidentale proposto sul punto da Controparte_2
La sentenza di primo grado emessa nell'odierno procedimento ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della intervenuta nel corso del giudizio di primo Controparte_2 grado sul presupposto di essere successore a tiolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art.58 del d.lgs. n.385 del 1993.
La predetta statuizione non è stata oggetto di impugnazione da parte di e Controparte_2 per essa da parte della procuratrice che, dopo aver premesso di non aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione relativo all'appello incardinato da , assume di essersi costituita Parte_1 nell'odierno gravame ex art.111 c.p.c. ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado con il rigetto del gravame, senza avanzare appello incidentale, limitandosi a reiterare le difese spiegate in primo grado volte ad affermare la propria legittimazione passiva in virtù della cessione del credito in blocco.
2 E' noto come “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cassazione civile sez. III, 27/09/2024, n.25876).
Dichiarato dal tribunale il difetto di legittimazione passiva della presunta cessionaria del credito per carenza di prova della cessione, non solo questa è rimasta soccombente una volta negata la legittimazione, intesa quale titolarità del credito ingiunto, ma comunque avendo la sentenza di prime cure espressamente pronunciato sul punto, la decisione sulla questione resa dal tribunale è passata in giudicato in assenza di appello incidentale.
Né le difese proposte nel grado - che ripropongono le medesime del primo grado - possono essere intese quale implicita proposizione di gravame incidentale in quanto manca alcuna censura avuto riguardo alle specifiche motivazioni rese dal Tribunale di Catania a sostegno della statuizione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Da ultimo, va comunque rilevata l'inammissibilità dei documenti prodotti solo con l'atto di appello a fronte della costituzione in primo grado avvenuta il 22.4.2022 nel corso dell'attività istruttoria e la contestazione della controparte sulla carenza di prova della legittimazione formulata alla udienza del 30.5.2022 e reiterata con la precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che le difese spiegate per conto della dalla procuratrice non Controparte_2 saranno esaminate una volta dichiarata con statuizione passata in giudicato la carenza di prova della cessione del credito per cui è causa e quindi esclusa la titolarità in capo alla predetta del credito ceduto.
2) Prima dell'esame dei motivi di appello proposti da , va rilevato che la procura Parte_1 conferita dal predetto al difensore CA OC è stata depositata in data 19.9.2024 con la sottoscrizione dell'appellante e l'autentica del difensore che ne attesta anche la data del rilascio avvenuta il 15.3.2024, regolarizzando quella allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio carente delle sottoscrizioni sia del cliente che del difensore.
Ai sensi dell'art.82 c.p.c. la regolarizzazione del vizio ne determina la sanatoria con effetti ex tunc.
3 3) Con il primo motivo l'appellante assume che la banca opposta non aveva dato prova di aver prodotto in primo grado tempestivamente tutti gli estratti conto posto che il primo c.t.u. nominato dal tribunale - dott. – aveva dato atto che mancavano gli estratti conto del primo Persona_1 trimestre 2004 e 2005, sebbene poi avesse tenuto conto di tali periodi nella redatta relazione, ma senza affermare se i documenti in esame fossero stati prodotti tempestivamente o meno.
3.1) Il motivo siccome proposto è inammissibile non confrontandosi con la statuizione di prime cure.
L'appellante infatti censura la mancanza della documentazione integrale di cui avrebbe dato atto il primo consulente nominato dall'ufficio il quale però avendo rielaborato il conto per l'intero periodo di durata del rapporto non avrebbe spiegato se i documenti in precedenza mancanti fossero stati prodotti tempestivamente.
La sentenza di prime cure in ordine alla prima consulenza tecnica, quella appunto redatta dal dott.
, testualmente recita: “Venendo all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, è d'uopo Persona_1 precisare che devono essere disattese le risultanze della prima consulenza tecnica d'ufficio, circostanza che ha determinato il giudice istruttore alla rinnovazione della consulenza tecnica.
Segnatamente, a fronte della richiesta di chiarimenti nei criteri utilizzati formulata con ordinanza del 27/02/2021, non è stato possibile interloquire con il precedente perito che – nelle more del giudizio – ha cessato la propria attività. L'impossibilità di comprendere i criteri utilizzati per l'adempimento del mandato e le richieste di richiamo del consulente tecnico formulate dalle parti hanno quindi determinato l'impossibilità di utilizzare ai fini del presente giudizio gli esiti della prima relazione peritale, con conseguente necessità di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali.”
Risulta, quindi, che la sentenza di prime cure, con statuizione non censurata, dà atto che la prima consulenza tecnica non viene utilizzata per la definizione del giudizio pertanto l'appellante non ha nemmeno interesse al motivo.
In ogni caso la contestazione della carenza di documenti quando venne espletata la prima consulenza tecnica dal dott. non è nemmeno fondata posto che tale relazione Persona_2 nella parte introduttiva dà atto della completezza della documentazione del conto corrente n.65.684756.
3.2) Avuto riguardo poi alla ricostruzione dei documenti prodotti dalle parti, basti considerare, al fine di ritenere che il motivo nemmeno si confronta con la sentenza impugnata, come il tribunale, nominato altro consulente tecnico d'ufficio, avendo il primo cessato l'attività, abbia motivato che a causa della “mancanza in atti di documenti risultanti dagli indici dei fascicoli di parte (e) si
4 autorizzava la ricostruzione, previa convocazione delle parti, disponendo che il nuovo perito nominato esaminasse l'intera documentazione”.
Ora dalla superiore motivazione, rimasta priva di specifica censura, emerge che i documenti mancati in precedenza contenuti nei fascicoli delle parti per lo più cartacei venivano riscostruiti in contraddittorio fra le parti dopo la nomina del secondo c.t.u. dott. . Persona_3
Il tribunale afferma che “la riscontrata mancanza di parte della documentazione risultante dagli indici del fascicolo (per lo più cartaceo) ha determinato altresì la necessità di autorizzare la parziale ricostruzione degli atti del procedimento per poter poi concludere l'istruttoria e rinviare la causa per la decisione” ricostruzione avvenuta in contraddittorio senza che l'appellante riferisca di eventuali contestazioni tempestivamente avanzate in ordine a documenti nuovi prodotti dalla controparte.
3.3) La questione posta dalla ordinanza del precedente giudice istruttore del 26.1.2015, richiamata dall'appellante, con cui si chiedeva alla parte opposta di precisare da dove risultasse la tempestiva produzione dei documenti, è stata superata dalla successiva ordinanza con cui è stata disposta la ricostruzione dei documenti contenuti nei fascicoli delle parti, ricostruzione avvenuta in contraddittorio ed in relazione ai documenti risultanti dagli indici dei fascicoli delle parti (cfr. pag.
10 sentenza impugnata), come già chiarito sopra.
4) Con il 2° motivo si impugna la decisione di prime cure per non avere ritenuto nulla la fideiussione omnibus sottoscritta dall'appellante il 21.11.2002 pur se conteneva una pedissequa riproposizione del modello ABI censurato con provvedimento della BA d'AL n.55 del 2005, richiamando la decisione delle sezioni unite del 2021 n.41994 e chiedendo di conseguenza dichiararsi la nullità dell'art. 6 che deroga l'art.1957 c.c.
Assume ancora che il tribunale non aveva considerato come la Suprema Corte con la sentenza n.41994 del 30.12.2021 aveva affermato la nullità delle clausole che l'Autorità Garante della concorrenza ha ritenuto illegittime fra cui le clausole in deroga all'art.1957 c.c. e la rilevabilità
d'ufficio di tale nullità, senza alcuno specifico onere probatorio a carico di chi eccepisce siffatta nullità parziale.
Inoltre ritiene non corretta la decisione del primo giudice secondo cui la presenza della clausola a prima richiesta sia sufficiente a mutare la natura di fideiussione in contratto autonomo di garanzia.
4.1) Il motivo è inammissibile non confrontandosi con la statuizione di primo grado.
In primo luogo, in ordine alla natura della garanzia prestata dall'appellante, contrariamente a quanto affermato con il motivo in esame, il tribunale ha escluso che si tratti di contratto autonomo di garanzia qualificandolo invece quale fideiussione.
5 A tal proposito infatti ha così statuito: “Venendo alla deduzione secondo cui la fideiussione per cui
è causa sarebbe da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, si osserva che la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c., che nella fideiussione versata in atti non si intende espressamente derogato, così come nei successivi atti di aumento dell'importo massimo garantito”.
4.2) Relativamente alla eccepita nullità parziale dell'art.16 del contratto che deroga all'art. 1957 c.c. in quanto conforme al modello ABI del 2003, ritenuto illegittimo dalla BA d'AL nel 2005, il tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale per carenza di prova non avendo l'opponente prodotto il provvedimento della BA d'AL del quale il giudice non può avere conoscenza diretta, non trovando applicazione il principio iura novit curia.
Tale parte della sentenza non è stata attinta da specifica censura posto che l'appellante con il proposto motivo si è limitato a reiterare l'eccezione di nullità parziale proposta con la comparsa conclusionale di primo grado ribadendo che la nullità della fideiussione riproduttiva della intesa anticoncorrenziale di cui allo schema di contratto predisposto dall'ABI e sanzionato dalla BA
d'AL prevedendo una deroga all'art.1957 c.c. è nullità rilevabile d'ufficio, citando all'uopo l'arresto della Corte di Cassazione n.41994/2021.
Le sezioni unite con tale decisione hanno affermato il principio di diritto secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" ed inoltre che “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale”.
Tuttavia, come ben chiarito anche da successivi arresti, “in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali,
è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della BA d'AL e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto
6 di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità” (Cassazione civile sez. I, 25/11/2024,
n.30383; ibidem Cass. n.24380/2024; Cass. n.20713/2023).
Quindi correttamente il Tribunale etneo ha ritenuto che la domanda di nullità fosse priva di riscontri probatori occorrendo depositare il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, il parere dell'AGCM e il provvedimento della BA d'AL n. 55 del 2.5.2005 con cui ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990, per verificare che il contratto di fideiussione intercorso fra le parti integrasse gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza e rispondesse ai modelli ABI sottoposti al vaglio della BA d'AL poichè contrari all'art. 2, comma 2, lett. a) L. n.
287/1990.
D'altra parte, la nullità è rilevabile anche d'ufficio, anzi il giudice ha il dovere di rilevarla, purchè siano stati acquisiti agli atti, entro le preclusioni istruttorie, i documenti dai quali emerga la nullità.
Proprio tale carenza documentale correttamente ha contestato la decisione impugnata.
Nè può ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della BA d'AL non versato in atti sia conosciuto dal giudice, dovendosi invece considerare che si tratta di provvedimento di natura amministrativa per il quale non opera il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c., mentre ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità della fideiussione a valle.
4) Con l'ultimo motivo viene criticata la seconda consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze sono state recepite in sentenza, sotto tre profili.
4.1) In primo luogo in quanto il consulente ha accertato il tasso usura senza ricomprendere nel computo le spese e il canone mensile richiesti dalla banca per la tenuta del conto corrente in violazione delle istruzioni della BA d'AL.
Il motivo è infondato posto che entrambe le consulenze di primo grado hanno accertato che il tasso pattuito per il conto in contestazione non fosse in violazione della normativa antiusura essendo ben al di sotto del limite previsto dalle rilevazioni dei d.m. emanati in esecuzione della legge n.108 del
1996, accertamento correttamente eseguito determinando il TEG secondo le vigenti istruzioni della
BA d'AL.
Sul punto la prima consulenza tecnica d'ufficio ha determinato il TEG includendo oltre il tasso di interesse praticato dalla banca anche le commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito ma escludendo le imposte e tasse nonché le spese di tenuta del conto non collegate alle anticipazioni, in conformità alle istruzioni della BA d'AL.
7 La seconda consulenza ha determinato il tasso effettivamente applicato dalla banca senza includere nel calcolo del TEG solo le spese per il canone mensile, giungendo alla conclusione che il TEG è pari a 14,663 e quindi entro la soglia del 14,7 escludendo che vi sia usura.
4.2) Ancora l'appellante contesta il metodo di rilevazione della c.m.s. ai fini della verifica del
TAEG utilizzato dal CTU poiché computato trimestralmente senza essere annualizzato posto che la c.m.s. viene applicata ogni trimestre di ciascun anno.
Il motivo non solo è stato proposto per la prima volta con l'appello, ma è infondato essendo corretto il saldo computato dal c.t.u. che relativamente alla c.m.s. ha precisato che relativamente “all'entità delle commissioni di massimo scoperto è stato riscontrato che in alcuni trimestri sul conto ordinario sono stati superati le percentuali dei tassi indicati dal contratto, riportandoli così nei limiti dei tassi stabiliti dalla legge/o a quelli contrattualmente previsti se più favorevoli, addebitandoli con cadenza trimestrale rideterminate in relazione ai nuovi saldi del conto ordinari”.
Posto infatti che la c.m.s. è addebitata con cadenza trimestrale, nel ricalcolare il conto dopo aver espunto la capitalizzazione e le altre voci non previste in contratto, il consulente sui nuovi saldi ha applicato la c.m.s. con addebiti trimestrali secondo le pattuizioni contrattuali.
4.3) Infine l'appellante lamenta solo con l'appello che, sebbene l'affidamento in conto sia stato revocato dal 29.3.2006, il saldo passivo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto sia stato calcolato fino al trimestre del 2007.
A parte la novità della censura, come tale inammissibile se per la prima volta proposta con l'impugnazione, in ogni caso va rilevato come il decreto ingiuntivo opposto sia stato già revocato dal tribunale il quale ha proceduto al ricalcolo del saldo del conto corrente fino al 3° trimestre del
2007 come da estratti conto prodotti dalla banca, sul punto mai contestati.
Peraltro, la chiusura dell'affidamento non necessariamente comporta la chiusura del conto corrente ordinario sul quale gli affidamenti sono stati concessi, per cui la censura siccome formulata non può che essere rigettata.
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto manifestamente infondato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese vanno integralmente compensate stante la soccombenza dell'appellante e la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di tramite la mandataria Controparte_2 CP_5
[...]
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
8 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 451/2024
R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.3727/2023, pubblicata il Parte_1
20.9.2023 del Tribunale di Catania che conferma;
compensa le spese del giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 10/10/2025.
Il Presidente estensore dott. ON Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. ON Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 451/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. OC CA come da procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
e per essa la mandataria (C.F. Controparte_2 Controparte_3
) elettivamente domiciliata in , via Caronda, 136 presso lo studio dell'avv. P.IVA_1 Pt_1
ON SC che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATE
All'udienza del 19.9.2025, previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3727/2023, pubblicata il 20.9.2023, il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di legittimazione passiva di revocava il decreto ingiuntivo n.2397/2007 Controparte_2 emesso dal predetto tribunale il 22.10.2007 in favore di limitatamente a Controparte_4
1 quale fideiussore per il pagamento di euro 520.000,00 a titolo di saldo passivo del Parte_1 conto corrente n.65684756 e condannava il predetto opponente a pagare in favore di
[...] quale successore di la minor somma di euro Controparte_1 Controparte_4
351.483,00 come rideterminata con la disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto di citazione, notificato a il 20.3.2024, Controparte_1 Pt_1
proponeva appello avverso la superiore sentenza e chiedeva, in riforma, dichiararsi la nullità
[...] della fideiussione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e richiamare il CTU al fine di ricalcolare i tassi del conto corrente, eliminando le somme illegittimamente richieste dalla banca, con conseguente statuizione sulle spese del doppio grado.
Si costituiva tramite la mandataria assumendo di Controparte_2 CP_5 intervenire nel giudizio ex art.111 c.p.c., chiedendo, previo accertamento della propria legittimazione passiva quale cessionaria del credito, dichiarare la nullità della procura alle liti dell'appellante o l'inammissibilità dell'appello poiché notificato dopo il decesso dell'appellante o in subordine ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. e comunque nel merito rigettarlo poiché infondato, con il favore delle spese.
Non si costituiva sebbene regolarmente citata con Controparte_1 notifica eseguita con p.e.c. al difensore sicchè ne va dichiarata la contumacia.
1) Va dichiarata inammissibile nell'odierno procedimento l'intervento ex art.111 c.p.c. di
[...]
a mezzo della mandataria stante il giudicato formatosi sulla Controparte_2 CP_5 carenza di legittimazione passiva della predetta, accertata dal Tribunale di Catania nell'odierno giudizio ed in assenza di gravame incidentale proposto sul punto da Controparte_2
La sentenza di primo grado emessa nell'odierno procedimento ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della intervenuta nel corso del giudizio di primo Controparte_2 grado sul presupposto di essere successore a tiolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art.58 del d.lgs. n.385 del 1993.
La predetta statuizione non è stata oggetto di impugnazione da parte di e Controparte_2 per essa da parte della procuratrice che, dopo aver premesso di non aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione relativo all'appello incardinato da , assume di essersi costituita Parte_1 nell'odierno gravame ex art.111 c.p.c. ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado con il rigetto del gravame, senza avanzare appello incidentale, limitandosi a reiterare le difese spiegate in primo grado volte ad affermare la propria legittimazione passiva in virtù della cessione del credito in blocco.
2 E' noto come “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cassazione civile sez. III, 27/09/2024, n.25876).
Dichiarato dal tribunale il difetto di legittimazione passiva della presunta cessionaria del credito per carenza di prova della cessione, non solo questa è rimasta soccombente una volta negata la legittimazione, intesa quale titolarità del credito ingiunto, ma comunque avendo la sentenza di prime cure espressamente pronunciato sul punto, la decisione sulla questione resa dal tribunale è passata in giudicato in assenza di appello incidentale.
Né le difese proposte nel grado - che ripropongono le medesime del primo grado - possono essere intese quale implicita proposizione di gravame incidentale in quanto manca alcuna censura avuto riguardo alle specifiche motivazioni rese dal Tribunale di Catania a sostegno della statuizione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Da ultimo, va comunque rilevata l'inammissibilità dei documenti prodotti solo con l'atto di appello a fronte della costituzione in primo grado avvenuta il 22.4.2022 nel corso dell'attività istruttoria e la contestazione della controparte sulla carenza di prova della legittimazione formulata alla udienza del 30.5.2022 e reiterata con la precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che le difese spiegate per conto della dalla procuratrice non Controparte_2 saranno esaminate una volta dichiarata con statuizione passata in giudicato la carenza di prova della cessione del credito per cui è causa e quindi esclusa la titolarità in capo alla predetta del credito ceduto.
2) Prima dell'esame dei motivi di appello proposti da , va rilevato che la procura Parte_1 conferita dal predetto al difensore CA OC è stata depositata in data 19.9.2024 con la sottoscrizione dell'appellante e l'autentica del difensore che ne attesta anche la data del rilascio avvenuta il 15.3.2024, regolarizzando quella allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio carente delle sottoscrizioni sia del cliente che del difensore.
Ai sensi dell'art.82 c.p.c. la regolarizzazione del vizio ne determina la sanatoria con effetti ex tunc.
3 3) Con il primo motivo l'appellante assume che la banca opposta non aveva dato prova di aver prodotto in primo grado tempestivamente tutti gli estratti conto posto che il primo c.t.u. nominato dal tribunale - dott. – aveva dato atto che mancavano gli estratti conto del primo Persona_1 trimestre 2004 e 2005, sebbene poi avesse tenuto conto di tali periodi nella redatta relazione, ma senza affermare se i documenti in esame fossero stati prodotti tempestivamente o meno.
3.1) Il motivo siccome proposto è inammissibile non confrontandosi con la statuizione di prime cure.
L'appellante infatti censura la mancanza della documentazione integrale di cui avrebbe dato atto il primo consulente nominato dall'ufficio il quale però avendo rielaborato il conto per l'intero periodo di durata del rapporto non avrebbe spiegato se i documenti in precedenza mancanti fossero stati prodotti tempestivamente.
La sentenza di prime cure in ordine alla prima consulenza tecnica, quella appunto redatta dal dott.
, testualmente recita: “Venendo all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, è d'uopo Persona_1 precisare che devono essere disattese le risultanze della prima consulenza tecnica d'ufficio, circostanza che ha determinato il giudice istruttore alla rinnovazione della consulenza tecnica.
Segnatamente, a fronte della richiesta di chiarimenti nei criteri utilizzati formulata con ordinanza del 27/02/2021, non è stato possibile interloquire con il precedente perito che – nelle more del giudizio – ha cessato la propria attività. L'impossibilità di comprendere i criteri utilizzati per l'adempimento del mandato e le richieste di richiamo del consulente tecnico formulate dalle parti hanno quindi determinato l'impossibilità di utilizzare ai fini del presente giudizio gli esiti della prima relazione peritale, con conseguente necessità di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali.”
Risulta, quindi, che la sentenza di prime cure, con statuizione non censurata, dà atto che la prima consulenza tecnica non viene utilizzata per la definizione del giudizio pertanto l'appellante non ha nemmeno interesse al motivo.
In ogni caso la contestazione della carenza di documenti quando venne espletata la prima consulenza tecnica dal dott. non è nemmeno fondata posto che tale relazione Persona_2 nella parte introduttiva dà atto della completezza della documentazione del conto corrente n.65.684756.
3.2) Avuto riguardo poi alla ricostruzione dei documenti prodotti dalle parti, basti considerare, al fine di ritenere che il motivo nemmeno si confronta con la sentenza impugnata, come il tribunale, nominato altro consulente tecnico d'ufficio, avendo il primo cessato l'attività, abbia motivato che a causa della “mancanza in atti di documenti risultanti dagli indici dei fascicoli di parte (e) si
4 autorizzava la ricostruzione, previa convocazione delle parti, disponendo che il nuovo perito nominato esaminasse l'intera documentazione”.
Ora dalla superiore motivazione, rimasta priva di specifica censura, emerge che i documenti mancati in precedenza contenuti nei fascicoli delle parti per lo più cartacei venivano riscostruiti in contraddittorio fra le parti dopo la nomina del secondo c.t.u. dott. . Persona_3
Il tribunale afferma che “la riscontrata mancanza di parte della documentazione risultante dagli indici del fascicolo (per lo più cartaceo) ha determinato altresì la necessità di autorizzare la parziale ricostruzione degli atti del procedimento per poter poi concludere l'istruttoria e rinviare la causa per la decisione” ricostruzione avvenuta in contraddittorio senza che l'appellante riferisca di eventuali contestazioni tempestivamente avanzate in ordine a documenti nuovi prodotti dalla controparte.
3.3) La questione posta dalla ordinanza del precedente giudice istruttore del 26.1.2015, richiamata dall'appellante, con cui si chiedeva alla parte opposta di precisare da dove risultasse la tempestiva produzione dei documenti, è stata superata dalla successiva ordinanza con cui è stata disposta la ricostruzione dei documenti contenuti nei fascicoli delle parti, ricostruzione avvenuta in contraddittorio ed in relazione ai documenti risultanti dagli indici dei fascicoli delle parti (cfr. pag.
10 sentenza impugnata), come già chiarito sopra.
4) Con il 2° motivo si impugna la decisione di prime cure per non avere ritenuto nulla la fideiussione omnibus sottoscritta dall'appellante il 21.11.2002 pur se conteneva una pedissequa riproposizione del modello ABI censurato con provvedimento della BA d'AL n.55 del 2005, richiamando la decisione delle sezioni unite del 2021 n.41994 e chiedendo di conseguenza dichiararsi la nullità dell'art. 6 che deroga l'art.1957 c.c.
Assume ancora che il tribunale non aveva considerato come la Suprema Corte con la sentenza n.41994 del 30.12.2021 aveva affermato la nullità delle clausole che l'Autorità Garante della concorrenza ha ritenuto illegittime fra cui le clausole in deroga all'art.1957 c.c. e la rilevabilità
d'ufficio di tale nullità, senza alcuno specifico onere probatorio a carico di chi eccepisce siffatta nullità parziale.
Inoltre ritiene non corretta la decisione del primo giudice secondo cui la presenza della clausola a prima richiesta sia sufficiente a mutare la natura di fideiussione in contratto autonomo di garanzia.
4.1) Il motivo è inammissibile non confrontandosi con la statuizione di primo grado.
In primo luogo, in ordine alla natura della garanzia prestata dall'appellante, contrariamente a quanto affermato con il motivo in esame, il tribunale ha escluso che si tratti di contratto autonomo di garanzia qualificandolo invece quale fideiussione.
5 A tal proposito infatti ha così statuito: “Venendo alla deduzione secondo cui la fideiussione per cui
è causa sarebbe da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, si osserva che la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c., che nella fideiussione versata in atti non si intende espressamente derogato, così come nei successivi atti di aumento dell'importo massimo garantito”.
4.2) Relativamente alla eccepita nullità parziale dell'art.16 del contratto che deroga all'art. 1957 c.c. in quanto conforme al modello ABI del 2003, ritenuto illegittimo dalla BA d'AL nel 2005, il tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale per carenza di prova non avendo l'opponente prodotto il provvedimento della BA d'AL del quale il giudice non può avere conoscenza diretta, non trovando applicazione il principio iura novit curia.
Tale parte della sentenza non è stata attinta da specifica censura posto che l'appellante con il proposto motivo si è limitato a reiterare l'eccezione di nullità parziale proposta con la comparsa conclusionale di primo grado ribadendo che la nullità della fideiussione riproduttiva della intesa anticoncorrenziale di cui allo schema di contratto predisposto dall'ABI e sanzionato dalla BA
d'AL prevedendo una deroga all'art.1957 c.c. è nullità rilevabile d'ufficio, citando all'uopo l'arresto della Corte di Cassazione n.41994/2021.
Le sezioni unite con tale decisione hanno affermato il principio di diritto secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" ed inoltre che “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale”.
Tuttavia, come ben chiarito anche da successivi arresti, “in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali,
è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della BA d'AL e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto
6 di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità” (Cassazione civile sez. I, 25/11/2024,
n.30383; ibidem Cass. n.24380/2024; Cass. n.20713/2023).
Quindi correttamente il Tribunale etneo ha ritenuto che la domanda di nullità fosse priva di riscontri probatori occorrendo depositare il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, il parere dell'AGCM e il provvedimento della BA d'AL n. 55 del 2.5.2005 con cui ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990, per verificare che il contratto di fideiussione intercorso fra le parti integrasse gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza e rispondesse ai modelli ABI sottoposti al vaglio della BA d'AL poichè contrari all'art. 2, comma 2, lett. a) L. n.
287/1990.
D'altra parte, la nullità è rilevabile anche d'ufficio, anzi il giudice ha il dovere di rilevarla, purchè siano stati acquisiti agli atti, entro le preclusioni istruttorie, i documenti dai quali emerga la nullità.
Proprio tale carenza documentale correttamente ha contestato la decisione impugnata.
Nè può ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della BA d'AL non versato in atti sia conosciuto dal giudice, dovendosi invece considerare che si tratta di provvedimento di natura amministrativa per il quale non opera il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c., mentre ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità della fideiussione a valle.
4) Con l'ultimo motivo viene criticata la seconda consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze sono state recepite in sentenza, sotto tre profili.
4.1) In primo luogo in quanto il consulente ha accertato il tasso usura senza ricomprendere nel computo le spese e il canone mensile richiesti dalla banca per la tenuta del conto corrente in violazione delle istruzioni della BA d'AL.
Il motivo è infondato posto che entrambe le consulenze di primo grado hanno accertato che il tasso pattuito per il conto in contestazione non fosse in violazione della normativa antiusura essendo ben al di sotto del limite previsto dalle rilevazioni dei d.m. emanati in esecuzione della legge n.108 del
1996, accertamento correttamente eseguito determinando il TEG secondo le vigenti istruzioni della
BA d'AL.
Sul punto la prima consulenza tecnica d'ufficio ha determinato il TEG includendo oltre il tasso di interesse praticato dalla banca anche le commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito ma escludendo le imposte e tasse nonché le spese di tenuta del conto non collegate alle anticipazioni, in conformità alle istruzioni della BA d'AL.
7 La seconda consulenza ha determinato il tasso effettivamente applicato dalla banca senza includere nel calcolo del TEG solo le spese per il canone mensile, giungendo alla conclusione che il TEG è pari a 14,663 e quindi entro la soglia del 14,7 escludendo che vi sia usura.
4.2) Ancora l'appellante contesta il metodo di rilevazione della c.m.s. ai fini della verifica del
TAEG utilizzato dal CTU poiché computato trimestralmente senza essere annualizzato posto che la c.m.s. viene applicata ogni trimestre di ciascun anno.
Il motivo non solo è stato proposto per la prima volta con l'appello, ma è infondato essendo corretto il saldo computato dal c.t.u. che relativamente alla c.m.s. ha precisato che relativamente “all'entità delle commissioni di massimo scoperto è stato riscontrato che in alcuni trimestri sul conto ordinario sono stati superati le percentuali dei tassi indicati dal contratto, riportandoli così nei limiti dei tassi stabiliti dalla legge/o a quelli contrattualmente previsti se più favorevoli, addebitandoli con cadenza trimestrale rideterminate in relazione ai nuovi saldi del conto ordinari”.
Posto infatti che la c.m.s. è addebitata con cadenza trimestrale, nel ricalcolare il conto dopo aver espunto la capitalizzazione e le altre voci non previste in contratto, il consulente sui nuovi saldi ha applicato la c.m.s. con addebiti trimestrali secondo le pattuizioni contrattuali.
4.3) Infine l'appellante lamenta solo con l'appello che, sebbene l'affidamento in conto sia stato revocato dal 29.3.2006, il saldo passivo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto sia stato calcolato fino al trimestre del 2007.
A parte la novità della censura, come tale inammissibile se per la prima volta proposta con l'impugnazione, in ogni caso va rilevato come il decreto ingiuntivo opposto sia stato già revocato dal tribunale il quale ha proceduto al ricalcolo del saldo del conto corrente fino al 3° trimestre del
2007 come da estratti conto prodotti dalla banca, sul punto mai contestati.
Peraltro, la chiusura dell'affidamento non necessariamente comporta la chiusura del conto corrente ordinario sul quale gli affidamenti sono stati concessi, per cui la censura siccome formulata non può che essere rigettata.
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto manifestamente infondato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese vanno integralmente compensate stante la soccombenza dell'appellante e la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di tramite la mandataria Controparte_2 CP_5
[...]
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
8 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 451/2024
R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.3727/2023, pubblicata il Parte_1
20.9.2023 del Tribunale di Catania che conferma;
compensa le spese del giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 10/10/2025.
Il Presidente estensore dott. ON Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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