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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da
Parte_1
con l'avv. De felice e Insalata ricorrente
contro con l'avv. Certomà CP_1
convenuto
Oggetto: accredito malattia
Fatto e diritto
Con ricorso del 24.10.23 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva condannarsi l a riliquidare il trattamento pensionistico in godimento tenuto conto che non CP_1
sono stati correttamente computati i contributi per malattia/infortunio.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
I contributi per malattia risultano accreditati da quello che si evince dall'estratto contributivo della parte ricorrente sicchè vi è solo un problema di riliquidazione del trattamento pensionistico, cui è dunque applicabile la decadenza cd mobile. Nel merito è stata effettuata CTU e il consulente è giunto alla conclusione che il rateo pensionistico debba essere rideterminato nella misura di €1563,64, mentre gli arretrati per il triennio antecedente la domanda giudiziale sono pari ad €8797,28.
Nessuna osservazione ha formulato l su tali conteggi. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna l alla riliquidazione del CP_1
rateo pensionistico della ricorrente nella misura iniziale di € 1563,64 nonché al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore della stessa della somma di €
8797,28, oltre accessori come per legge;
condanna altresì l al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 24.3.25
Il Tribunale – giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da
Parte_1
con l'avv. De felice e Insalata ricorrente
contro con l'avv. Certomà CP_1
convenuto
Oggetto: accredito malattia
Fatto e diritto
Con ricorso del 24.10.23 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva condannarsi l a riliquidare il trattamento pensionistico in godimento tenuto conto che non CP_1
sono stati correttamente computati i contributi per malattia/infortunio.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
I contributi per malattia risultano accreditati da quello che si evince dall'estratto contributivo della parte ricorrente sicchè vi è solo un problema di riliquidazione del trattamento pensionistico, cui è dunque applicabile la decadenza cd mobile. Nel merito è stata effettuata CTU e il consulente è giunto alla conclusione che il rateo pensionistico debba essere rideterminato nella misura di €1563,64, mentre gli arretrati per il triennio antecedente la domanda giudiziale sono pari ad €8797,28.
Nessuna osservazione ha formulato l su tali conteggi. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna l alla riliquidazione del CP_1
rateo pensionistico della ricorrente nella misura iniziale di € 1563,64 nonché al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore della stessa della somma di €
8797,28, oltre accessori come per legge;
condanna altresì l al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 24.3.25
Il Tribunale – giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)