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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 665 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 665/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VALSANIA DONATELLA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare, già adibita a residenza comune, in comproprietà al 50% tra e Parte_1
, sita in Montà (Cn), Via Circonvallazione n. 6, viene utilizzata in via esclusiva da Parte_2
con tutti gli arredi e pertinenze. ha già rilasciato l'abitazione; Parte_1 Parte_2
3. provvederà a versare a a titolo di assegno di mantenimento, la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 150,00 sino all'estinzione dei due finanziamenti ad oggi addebitati sul conto corrente cointestato n. 00373/1000/00004120: segnatamente del finanziamento mutuo 00/03486637 con rata mensile di circa 730,00 euro e del finanziamento mutuo 08/03494906 con rata mensile di circa 210 euro;
4. Dal mese successivo all'estinzione di entrambi i citati mutui, verserà a Parte_2 [...]
a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 350,00 direttamente sul conto Pt_1
corrente intestato a Parte_1
5. Per regolamentare i loro rapporti patrimoniali nell'ambito del procedimento di separazione personale, si assume l'obbligo di trasferire a quale accordo di Parte_2 Parte_1
separazione e senza corrispettivo, con successivo atto notarile da stipulare innanzi al Notaio Per_1
di Alba, entro 30 giorni dall'omologa, la propria quota, pari al 50%, degli immobili in
[...]
comproprietà con segnatamente il 50% del: - fabbricato di civile abitazione sito in Parte_1
Montà (Cn), Via Circonvallazione n. 6, censito al NCEU di detto Comune al Foglio 15, mappali numero 341, sub. 8, categoria A/3, classe U, cons. 6,5, Sup. Cat. 177 metri quadrati e al Foglio 15, mappali numero 341, sub 7, categoria C/6, classe 03, cons. 28 metri quadrati, superficie catastale totale 30 metri quadrati (doc. 6); - fabbricato di civile abitazione sito in Roccaforte Mondovì (Cn),
Borgata Rastello, censito al NCEU di detto Comune al Foglio 49, particella 484, sub 6, categoria A/3, consistenza 4 vani e al Foglio 49, particella 484, sub 12, categoria C/6, consistenza 14 metri quadrati
(doc. 6);
6. I coniugi dichiarano che il trasferimento immobiliare de quo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione e composizione della crisi coniugale in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
CARMAGNOLA (TO) il 30/11/1969, celebrato in MONTÀ in data 7/11/1992, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 1992, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 01/04/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 665/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VALSANIA DONATELLA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare, già adibita a residenza comune, in comproprietà al 50% tra e Parte_1
, sita in Montà (Cn), Via Circonvallazione n. 6, viene utilizzata in via esclusiva da Parte_2
con tutti gli arredi e pertinenze. ha già rilasciato l'abitazione; Parte_1 Parte_2
3. provvederà a versare a a titolo di assegno di mantenimento, la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 150,00 sino all'estinzione dei due finanziamenti ad oggi addebitati sul conto corrente cointestato n. 00373/1000/00004120: segnatamente del finanziamento mutuo 00/03486637 con rata mensile di circa 730,00 euro e del finanziamento mutuo 08/03494906 con rata mensile di circa 210 euro;
4. Dal mese successivo all'estinzione di entrambi i citati mutui, verserà a Parte_2 [...]
a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 350,00 direttamente sul conto Pt_1
corrente intestato a Parte_1
5. Per regolamentare i loro rapporti patrimoniali nell'ambito del procedimento di separazione personale, si assume l'obbligo di trasferire a quale accordo di Parte_2 Parte_1
separazione e senza corrispettivo, con successivo atto notarile da stipulare innanzi al Notaio Per_1
di Alba, entro 30 giorni dall'omologa, la propria quota, pari al 50%, degli immobili in
[...]
comproprietà con segnatamente il 50% del: - fabbricato di civile abitazione sito in Parte_1
Montà (Cn), Via Circonvallazione n. 6, censito al NCEU di detto Comune al Foglio 15, mappali numero 341, sub. 8, categoria A/3, classe U, cons. 6,5, Sup. Cat. 177 metri quadrati e al Foglio 15, mappali numero 341, sub 7, categoria C/6, classe 03, cons. 28 metri quadrati, superficie catastale totale 30 metri quadrati (doc. 6); - fabbricato di civile abitazione sito in Roccaforte Mondovì (Cn),
Borgata Rastello, censito al NCEU di detto Comune al Foglio 49, particella 484, sub 6, categoria A/3, consistenza 4 vani e al Foglio 49, particella 484, sub 12, categoria C/6, consistenza 14 metri quadrati
(doc. 6);
6. I coniugi dichiarano che il trasferimento immobiliare de quo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione e composizione della crisi coniugale in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
CARMAGNOLA (TO) il 30/11/1969, celebrato in MONTÀ in data 7/11/1992, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 1992, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 01/04/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.