Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
______________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nelle cause civili iscritte al n° 2175 R.G.L. 2024, promosse Per ___________________
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Parte_1
MANNINO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giovanni BONANNO
n° 61 ;
Ricorrente Il Cancelliere
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1 giusta procura generale richiamata in memoria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in
Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato SENTENZA, dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara il ricorrente soccombente non soggetto al pagamento delle spese
processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/02/2024, adì questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, e, premesso di essere titolare di pensione cat. VO 10092632, a carico del , espose che con nota del 2/10/2019, l' aveva rideterminato l'importo CP_2 CP_1
della prestazione, contestandogli un indebito di Euro 4.388,86 per gli anni dal 2012 al 2019.
Dedusse di aver proposto, senza alcun esito, ricorso amministrativo, e ribadì
l'illegittimità del recupero, invocando l'art. 52 l. n° 88/89 nonchè i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale e la sussistenza di affidamento incolpevole del percettore.
Chiese, pertanto, la declaratoria di illegittimità del provvedimento dell'Istituto e l'annullamento dell' indebito contestato.
L' ritualmente costituitosi, con memoria difensiva, eccepiva la decadenza CP_1
dall'azione giudiziaria e deduceva l'infondatezza delle domande avversarie e l'inapplicabilità
dei principi richiamati, trattandosi di indebito previdenziale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21/05/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi,
la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria formulata dall' nella memoria di costituzione. CP_1
L'art. 47 D.P.R. n° 639/70 prevede infatti che per le controversie in materia di trattamenti
pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni
dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data
di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a
decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Nel caso di specie, il provvedimento di indebito risale al 2/10/2019 e da tale data decorreva il termine di novanta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, cui
2 seguivano ulteriori novanta giorni per la definizione del medesimo, con scadenza, tenuto conto della sospensione di cui all'art. 34 D.L. n° 18/2020 ( dal 23 Febbraio al 1° Giugno 2020) al
7/07/2020.
Da tale data decorreva il termine di decadenza triennale, che è scaduto il 7/07/2023.
L'azione giudiziaria è stata proposta, con il deposito del ricorso in data 15/02/2024,
allorchè la decadenza si era irreversibilmente prodotta.
La proposizione di un ricorso amministrativo tardivo in data 6/02/2023 è priva di qualsivoglia effetto.
Infatti, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni
previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del
1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze
della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di
scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della
richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto
dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo -
pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in
avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale
disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di
una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o
la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto ( v. tra le tante, Cass.
15969/17).
Alla luce di ciò, il ricorso deve essere respinto.
Il ricorrente non può essere assoggettato al pagamento delle spese processuali, avendo formulato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc.civ. e non sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 cod. proc.civ.
P.Q.M
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21/05/2025
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
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